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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 02/12/2024, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 1260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
composto dai Magistrati dott. Carlo Sabatini Presidente dott. Gianluca Morabito Giudice
dott. Roberto Colonnello Giudice relatore est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito della camera di consiglio del 26 novembre 2024 ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc nel giudizio rubricato sub R.G. n. 1260/2024
promosso con ricorso congiunto depositato nella cancelleria del
Tribunale di Rieti in data 30/07/2024 dai coniugi:
C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/12/1986 ed ivi residente in [...] elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Sambuco
Gioia che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso e
1 C.F.: , nata a [...]_1 C.F._2
DE Del NT (AP) il 03/03/1981 e residente in [...],
Loc. Villaggio Santa Maria n.26 , elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Parrella Antonietta che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 19/08/2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno premesso che in data 29/06/2013 in Rivodutri (RI) hanno contratto matrimonio con rito concordatario optando per il regime della separazione dei beni;
dal matrimonio è nata in data [...] la figlia Per_1
con provvedimento del 26/09/2022 il Tribunale Ordinario di
Rieti omologava la separazione consensuale dei coniugi;
hanno ciascuna un proprio reddito tanto da essere del tutto autosufficienti ed indipendenti economicamente;
ad oggi la convivenza non è più ripresa e sono venute definitivamente meno le condizioni per una ricostruzione della famiglia, essendo cessata e non più ricostruita la comunione materiale e spirituale;
ricorrono, pertanto, gli estremi e i termini di legge per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che hanno chiesto pronunciarsi alle seguenti condizioni:
2 “1) posto che è decisione, volontà ed impegno dei ricorrenti di giungere alla migliore regolamentazione del rapporto genitoriale a tutela del superiore interesse della figlia Per_1
per tutte le scelte riferibili alla vita della minore, al di lei accudimento quotidiano e per il suo benessere presente e futuro, nel rispetto e per la puntuale osservanza dell'art. 337
ter c.c. ed altresì dei principi espressi dalle Convenzioni di diritto internazionale e comunitario in tema di presenza dei genitori nella vita dei figli, disporre l'esercizio della responsabilità genitoriale in condizione di affidamento condiviso, per gli effetti positivi sul suo sviluppo psico –
fisico;
2) la minore avrà la collocazione prevalente e la Per_1
residenza anagrafica con la madre, presso l'abitazione materna sita in Rieti, Rivodutri, Località Villaggio Santa
Maria n. 26, dell'ATER di Rieti;
3) Ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro l'eventuale trasferimento di residenza in luogo diverso da quello attuale;
4) Il padre potrà tenere con sé la figlia con modalità che i ricorrenti concorderanno tra loro, compatibilmente con gli impegni di lavoro e/o scolastici, ricreativi della bambina.
3 In caso di disaccordo, prevedere che la piccina, a partire dall'inizio delle lezioni come da calendario scolastico
2024/2025, trascorra con il padre:
- nella prima e terza settimana di ciascun mese: due pernotti infrasettimanali anche consecutivi presso la casa paterna
[rispetto a quello unico, attualmente "calendarizzato" a settimane alterne, giusto decreto di omologa (martedì
/mercoledì)];
- nella seconda settimana: tre pernotti anche consecutivi con il padre (dalla uscita di scuola del venerdì sino all'ingresso a scuola del lunedì);
- nella quarta settimana: prevedere che la piccola Per_1
possa trascorrere con il padre, quattro pernotti anche consecutivi (dalla uscita di scuola del giovedì all'ingresso a scuola del lunedì).
Durante le festività natalizie, ad anni alterni con scelta per il
2024 per la madre e l'anno successivo per il padre: il 24
dicembre con l'uno ed il 25 dicembre con l'altro genitore;
il
31 dicembre con l'uno ed 1° gennaio con l'altro genitore ed ad anni alternati il 6 Gennaio con l'uno e Ferragosto con l'altro;
4 - durante le festività pasquali: ad anni alterni QU e
SQ (con scelta per il 2025 della madre) e facoltà
ulteriore per il padre di tenere con sé la bambina per un ulteriore giorno di pernotto oltre a quello calendarizzato nel regime di cui al capoverso secondo del punto 4), previo preavviso, anche telefonico o per messaggio, di almeno giorni 10;
- nel giorno del compleanno di i genitori cercheranno Per_1
laddove possibile di festeggiare congiuntamente la bambina e, in difetto, la piccola trascorrerà mezza giornata con la madre e mezza con il padre, indipendentemente dal giorno di cadenza del compleanno. I genitori si impegnano altresì a trascorrere la giornata del compleanno di in Rieti, Per_1
salvo diverso accordo tra gli stessi comunicato via messaggio almeno 10 giorni prima;
- il padre potrà portare la bambina in vacanza con sé,
durante i mesi estivi, per un totale di due settimane anche consecutive sostenendone le spese derivanti e dandone comunicazione alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
- il giorno del compleanno paterno, della festa del papà e nei giorni di compleanno dei nonni paterni, dall'uscita dalla
5 scuola della figliuola o, in assenza di impegni scolastici e lavorativi, dalle ore 9,00 alle ore 21,00;
- sarà onere del padre prelevare la bambina e ricondurla alla madre negli orari stabiliti;
- La madre potrà condurre la minore in villeggiatura durante l'estate per quindici giorni anche non consecutivi in periodi diversi da quelli previsti per le vacanze paterne. La stessa terrà la bambina con sé il giorno del proprio compleanno, il giorno della festa della mamma ed il giorno del compleanno della zia;
- ciascuno dei genitori potrà assumere in piena autonomia le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nelle occasioni in cui avrà la bambina con sé e l'altro genitore non sia reperibile;
5) il Signor corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 CP_1
quale contributo per il mantenimento della piccola a Per_1
somma di € 270,00 mensili anticipatamente entro il giorno diciotto di ogni mese, mediante accredito sul c/c intestato alla Signora Iban IT CP_1
84D0760114600000048424394, acceso presso Poste
Italiane ovvero attraverso corresponsione direttamente in
6 contanti alla stessa previo rilascio di relativa ricevuta. Tale
importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici
ISTAT.
6) Disporre farsi integrale applicazione del Protocollo di
Intesa per le spese straordinarie del Tribunale di Rieti, con suddivisione dei costi al 50% tra i genitori. Le Parti
espressamente concordano che la spesa della Baby Sitter ove necessitasse è limitata alle esigenze lavorative dei genitori e sarà, SOLO in questo caso, ripartita tra i genitori nella misura del 50% con un tetto massimo di contribuzione mensile, per ognuno, di euro 55,00.
7) Disporre che gli assegni familiari e/o quello unico ed ogni detrazione a carico siano percepiti al 100% dalla madre;
8) Nei periodi di permanenza della figlia con ciascun genitore, gli stessi si adopereranno per farle mantenere contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore che, salvo particolari urgenze, si convengono nel numero massimo di due (mattina e sera);
9) Disporre che la figlia abbia frequentazione Per_1
costante e significativa anche con i rispettivi rami parentali
7 e, conseguentemente, che i genitori si impegnino fattivamente per rendere possibili e facilitare detti rapporti affettivi;
10) Ognuno dei coniugi è economicamente autosufficiente e,
pertanto, ciascuno si farà carico del proprio mantenimento dandosi atto reciprocamente di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione dell'acquisto di una cameretta per elativamente al quale il Sig. si impegna Per_1 Parte_1
a contribuire nella misura del 50%, con la Sig.ra CP_1
(con un limite di spesa di euro 500,00 cadauno);
11) I ricorrenti si prestano, fin d'ora, reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti e passaporti anche in favore della figlia minore Per_1
Le parti non sono comparse dinanzi il Giudice delegato dal
Collegio essendo stata l'udienza sostituita dalla trattazione scritta su loro richiesta.
Tanto precisato, il comportamento processuale delle parti, il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune e l'impossibilità del tentativo di conciliazione, al cui espletamento le parti hanno rinunciato comunicando di non voler comparire personalmente in udienza depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
8 Pacifica in causa è l'esistenza della causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b, L.
898/1970 così come pacifico è il decorso del tempo di cui alla medesima disposizione normativa (6 mesi) atteso che nel procedimento di separazione personale consensuale, omologata con decreto del Tribunale Ordinario di Rieti 26/09/2022, i coniugi hanno rinunciato alla comparizione all'udienza presidenziale la quale è stata sostituita dalla trattazione scritta e atteso che, anche a voler far decorrere il termine dalla data del decreto di omologa delle condizioni (dato che l'udienza dinanzi il Presidente non si è tenuta), è decorso il termine di mesi 6 nel corso del quale la separazione si è protratta ininterrottamente, non essendo la convivenza mai ripresa.
Quindi la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le condizioni sono conformi alla legge.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, non essendovi una parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rivodutri (RI) il 29/06/2013 da
[...]
e e trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune
9 dell'anno 2013 al n°1, parte II, Serie A, alle condizioni sopra ritrascritte;
2) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge ex art. 10,
L. n. 898/1970 e per ogni altro adempimento.
Rieti, 26 novembre 2024
Il Giudice estensore
Roberto COLONNELLO
Il Presidente
Carlo SABATINI
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
composto dai Magistrati dott. Carlo Sabatini Presidente dott. Gianluca Morabito Giudice
dott. Roberto Colonnello Giudice relatore est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito della camera di consiglio del 26 novembre 2024 ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc nel giudizio rubricato sub R.G. n. 1260/2024
promosso con ricorso congiunto depositato nella cancelleria del
Tribunale di Rieti in data 30/07/2024 dai coniugi:
C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/12/1986 ed ivi residente in [...] elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Sambuco
Gioia che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso e
1 C.F.: , nata a [...]_1 C.F._2
DE Del NT (AP) il 03/03/1981 e residente in [...],
Loc. Villaggio Santa Maria n.26 , elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Parrella Antonietta che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 19/08/2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno premesso che in data 29/06/2013 in Rivodutri (RI) hanno contratto matrimonio con rito concordatario optando per il regime della separazione dei beni;
dal matrimonio è nata in data [...] la figlia Per_1
con provvedimento del 26/09/2022 il Tribunale Ordinario di
Rieti omologava la separazione consensuale dei coniugi;
hanno ciascuna un proprio reddito tanto da essere del tutto autosufficienti ed indipendenti economicamente;
ad oggi la convivenza non è più ripresa e sono venute definitivamente meno le condizioni per una ricostruzione della famiglia, essendo cessata e non più ricostruita la comunione materiale e spirituale;
ricorrono, pertanto, gli estremi e i termini di legge per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che hanno chiesto pronunciarsi alle seguenti condizioni:
2 “1) posto che è decisione, volontà ed impegno dei ricorrenti di giungere alla migliore regolamentazione del rapporto genitoriale a tutela del superiore interesse della figlia Per_1
per tutte le scelte riferibili alla vita della minore, al di lei accudimento quotidiano e per il suo benessere presente e futuro, nel rispetto e per la puntuale osservanza dell'art. 337
ter c.c. ed altresì dei principi espressi dalle Convenzioni di diritto internazionale e comunitario in tema di presenza dei genitori nella vita dei figli, disporre l'esercizio della responsabilità genitoriale in condizione di affidamento condiviso, per gli effetti positivi sul suo sviluppo psico –
fisico;
2) la minore avrà la collocazione prevalente e la Per_1
residenza anagrafica con la madre, presso l'abitazione materna sita in Rieti, Rivodutri, Località Villaggio Santa
Maria n. 26, dell'ATER di Rieti;
3) Ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro l'eventuale trasferimento di residenza in luogo diverso da quello attuale;
4) Il padre potrà tenere con sé la figlia con modalità che i ricorrenti concorderanno tra loro, compatibilmente con gli impegni di lavoro e/o scolastici, ricreativi della bambina.
3 In caso di disaccordo, prevedere che la piccina, a partire dall'inizio delle lezioni come da calendario scolastico
2024/2025, trascorra con il padre:
- nella prima e terza settimana di ciascun mese: due pernotti infrasettimanali anche consecutivi presso la casa paterna
[rispetto a quello unico, attualmente "calendarizzato" a settimane alterne, giusto decreto di omologa (martedì
/mercoledì)];
- nella seconda settimana: tre pernotti anche consecutivi con il padre (dalla uscita di scuola del venerdì sino all'ingresso a scuola del lunedì);
- nella quarta settimana: prevedere che la piccola Per_1
possa trascorrere con il padre, quattro pernotti anche consecutivi (dalla uscita di scuola del giovedì all'ingresso a scuola del lunedì).
Durante le festività natalizie, ad anni alterni con scelta per il
2024 per la madre e l'anno successivo per il padre: il 24
dicembre con l'uno ed il 25 dicembre con l'altro genitore;
il
31 dicembre con l'uno ed 1° gennaio con l'altro genitore ed ad anni alternati il 6 Gennaio con l'uno e Ferragosto con l'altro;
4 - durante le festività pasquali: ad anni alterni QU e
SQ (con scelta per il 2025 della madre) e facoltà
ulteriore per il padre di tenere con sé la bambina per un ulteriore giorno di pernotto oltre a quello calendarizzato nel regime di cui al capoverso secondo del punto 4), previo preavviso, anche telefonico o per messaggio, di almeno giorni 10;
- nel giorno del compleanno di i genitori cercheranno Per_1
laddove possibile di festeggiare congiuntamente la bambina e, in difetto, la piccola trascorrerà mezza giornata con la madre e mezza con il padre, indipendentemente dal giorno di cadenza del compleanno. I genitori si impegnano altresì a trascorrere la giornata del compleanno di in Rieti, Per_1
salvo diverso accordo tra gli stessi comunicato via messaggio almeno 10 giorni prima;
- il padre potrà portare la bambina in vacanza con sé,
durante i mesi estivi, per un totale di due settimane anche consecutive sostenendone le spese derivanti e dandone comunicazione alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
- il giorno del compleanno paterno, della festa del papà e nei giorni di compleanno dei nonni paterni, dall'uscita dalla
5 scuola della figliuola o, in assenza di impegni scolastici e lavorativi, dalle ore 9,00 alle ore 21,00;
- sarà onere del padre prelevare la bambina e ricondurla alla madre negli orari stabiliti;
- La madre potrà condurre la minore in villeggiatura durante l'estate per quindici giorni anche non consecutivi in periodi diversi da quelli previsti per le vacanze paterne. La stessa terrà la bambina con sé il giorno del proprio compleanno, il giorno della festa della mamma ed il giorno del compleanno della zia;
- ciascuno dei genitori potrà assumere in piena autonomia le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nelle occasioni in cui avrà la bambina con sé e l'altro genitore non sia reperibile;
5) il Signor corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 CP_1
quale contributo per il mantenimento della piccola a Per_1
somma di € 270,00 mensili anticipatamente entro il giorno diciotto di ogni mese, mediante accredito sul c/c intestato alla Signora Iban IT CP_1
84D0760114600000048424394, acceso presso Poste
Italiane ovvero attraverso corresponsione direttamente in
6 contanti alla stessa previo rilascio di relativa ricevuta. Tale
importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici
ISTAT.
6) Disporre farsi integrale applicazione del Protocollo di
Intesa per le spese straordinarie del Tribunale di Rieti, con suddivisione dei costi al 50% tra i genitori. Le Parti
espressamente concordano che la spesa della Baby Sitter ove necessitasse è limitata alle esigenze lavorative dei genitori e sarà, SOLO in questo caso, ripartita tra i genitori nella misura del 50% con un tetto massimo di contribuzione mensile, per ognuno, di euro 55,00.
7) Disporre che gli assegni familiari e/o quello unico ed ogni detrazione a carico siano percepiti al 100% dalla madre;
8) Nei periodi di permanenza della figlia con ciascun genitore, gli stessi si adopereranno per farle mantenere contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore che, salvo particolari urgenze, si convengono nel numero massimo di due (mattina e sera);
9) Disporre che la figlia abbia frequentazione Per_1
costante e significativa anche con i rispettivi rami parentali
7 e, conseguentemente, che i genitori si impegnino fattivamente per rendere possibili e facilitare detti rapporti affettivi;
10) Ognuno dei coniugi è economicamente autosufficiente e,
pertanto, ciascuno si farà carico del proprio mantenimento dandosi atto reciprocamente di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione dell'acquisto di una cameretta per elativamente al quale il Sig. si impegna Per_1 Parte_1
a contribuire nella misura del 50%, con la Sig.ra CP_1
(con un limite di spesa di euro 500,00 cadauno);
11) I ricorrenti si prestano, fin d'ora, reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti e passaporti anche in favore della figlia minore Per_1
Le parti non sono comparse dinanzi il Giudice delegato dal
Collegio essendo stata l'udienza sostituita dalla trattazione scritta su loro richiesta.
Tanto precisato, il comportamento processuale delle parti, il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune e l'impossibilità del tentativo di conciliazione, al cui espletamento le parti hanno rinunciato comunicando di non voler comparire personalmente in udienza depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
8 Pacifica in causa è l'esistenza della causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b, L.
898/1970 così come pacifico è il decorso del tempo di cui alla medesima disposizione normativa (6 mesi) atteso che nel procedimento di separazione personale consensuale, omologata con decreto del Tribunale Ordinario di Rieti 26/09/2022, i coniugi hanno rinunciato alla comparizione all'udienza presidenziale la quale è stata sostituita dalla trattazione scritta e atteso che, anche a voler far decorrere il termine dalla data del decreto di omologa delle condizioni (dato che l'udienza dinanzi il Presidente non si è tenuta), è decorso il termine di mesi 6 nel corso del quale la separazione si è protratta ininterrottamente, non essendo la convivenza mai ripresa.
Quindi la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le condizioni sono conformi alla legge.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, non essendovi una parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rivodutri (RI) il 29/06/2013 da
[...]
e e trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune
9 dell'anno 2013 al n°1, parte II, Serie A, alle condizioni sopra ritrascritte;
2) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge ex art. 10,
L. n. 898/1970 e per ogni altro adempimento.
Rieti, 26 novembre 2024
Il Giudice estensore
Roberto COLONNELLO
Il Presidente
Carlo SABATINI
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