Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/05/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 16797/2018 promossa da:
in persona del legale Parte 1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Contursi Chiara, appellante contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Lauriero Paola,
appellata
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 07.05.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 1. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte 2
ha proposto appello avverso la sentenza n. 182/2018, resa dal Giudice di Pace di Altamura all'esito del giudizio rubricato al n. 166/2018 R.G., di condanna dell'odierno appellante al pagamento di euro
595,17 oltre accessori di legge, a titolo di interessi legali sulla somma erogata a titolo indennità di accompagnamento.
A sostegno del gravame, l' PT ha dedotto che con decreto di omologa ex art. 445 bis co. V
c.p.c. del Tribunale del Lavoro di Bari veniva riconosciuto in favore di Controparte 1 il requisito sanitario finalizzato all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 13.10.2011.
RA adiva, dunque, il Giudice di Pace di Altamura per ottenere la condanna dell' Pt 2 al pagamento dell'importo di euro 734,18 o, in subordine, di euro 595,17. Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda avanzata in via gradata ritenendo che il diritto a favore del richiedente si fosse perfezionato a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello del riconoscimento della prestazione (11.02.2012), mentre rigettava la domanda riconvenzionale, avanzata dall' PT, di restituzione della somma pari ad euro 43,56, già erogata a titolo di interessi.
Il deducente ha confutato che, ex art. 16 co. 6 l. 412/1991, il termine per il maturare degli accessori potesse farsi decorrere da data anteriore rispetto a quella prevista per la conclusione del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Nello specifico, non potrebbe individuarsi quale dies a quo quello di adozione del decreto di omologa emesso a conclusione del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., in quanto, mediante l'A.T.P., l'unico requisito accertato, ai fini dell'erogazione della prestazione, è quello sanitario.
Nel caso di specie, in data 04.07.2014, Controparte 1 notificava all' Pt 2 il solo decreto di omologa, mentre, il 20.01.2015, l'Avv. Lorusso, nell'interesse del CP 1 inoltrava
l'autocertificazione di mancato ricovero ed il documento di identità della allora parte istante. L' Pt 2 procedeva alla liquidazione in data 01.03.2015, adempiendo alla prestazione entro il termine di 120 giorni previsto dalla legge. L' Pt 1 , non tenuto al pagamento degli interessi, ha chiesto la ripetizione della somma di euro 43,56, erroneamente corrisposta.
Per l'effetto, l'appellante ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertato il pagamento della prestazione nei termini di legge 2) dichiarare non dovuti gli interessi legali quantificati in euro 595,17; 3) condannare l'odierno appellato alla restituzione di quanto erroneamente liquidato dall' Pt 2 a titolo di oneri accessori;
4) per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello dell' Pt 2 come proposto;
5) spese e competenze come per legge."
Con comparsa depositata il 26.03.2019 si è costituito in giudizio Controparte_1 il quale ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi inammissibile il proposto appello per violazione degli artt. 434
e 342 c.p.c.; nel merito, il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza gravata e vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa, matura per la decisione,
è stata definita all'esito dell'udienza celebrata il 07.05.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281
sexies c.p.c.
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata non è meritevole di accoglimento.
E' anzitutto opportuno considerare che il filtro di ammissibilità delineato dal riformato art. 342
c.p.c. (nella formulazione successiva all'entrata in vigore della 1. 7 agosto 2012, n. 134) riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna alle singole censure, in concreto, sollevate. Non si giustificherebbe, altrimenti, l'eliminazione del riferimento ai "motivi specifici" presenti nel testo originario della disposizione attraverso l'inserimento di un più opportuno richiamo alla "motivazione dell'appello" unitariamente considerata. L'espressione è stata specificata nel senso di ritenere che, al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, la motivazione dell'impugnativa deve contenere il "cd. progetto alternativo di decisione", ossia l'indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice, attraverso una valorizzazione delle circostanze poste a fondamento della censurata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini dell'esito della lite.
Orbene, deve osservarsi che l'appellante ha focalizzato i punti della decisione di cui chiede la riforma. In base alla valutazione complessiva delle argomentazioni svolte, deve, dunque, riconoscersi l'ammissibilità del gravame, ben potendosi identificare nella motivazione proposta dall'appellante, oltre la quale il giudice dell'impugnazione non si può spingere, la specifica modifica decisoria richiesta.
Passando al merito, l'appello è meritevole di parziale accoglimento.
Controparte_1 adiva il Giudice del Lavoro di Bari, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., ottenendo l'omologa del decreto di accertamento del requisito sanitario, secondo le risultanze di cui alla relazione del C.T.U. Queste si esprimevano nel senso del riconoscimento dell'inabilità totale, legittimante la indennità di accompagnamento ex l. 508/1988, con decorrenza dal 13.10.2011.
L' Pt 2 comunicava al CP 1 di aver corrisposto in suo favore l'importo di euro 20.434,99 comprensivo di euro 43,56 a titolo di interessi legali, poi effettivamente erogato il 2.3.2015. L'odierno appellato, pertanto, instaurava autonomo giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Altamura, il quale riteneva fondata la domanda di condanna dell' PT al pagamento della somma di euro 595,17 (oltre interessi dalla domanda al saldo), a titolo di accessori.
Il Giudice di prime cure perveniva a detta quantificazione, scomputando la somma già corrisposta a titolo di interessi dall' Pt 2, pari ad euro 43,56, ed individuando quale dies a quo il centoventesimo giorno successivo al riconoscimento giudiziale della prestazione (11.02.2012); riteneva, dunque, che la domanda amministrativa presentata dal CP 1 fosse completa di tutti i suoi elementi, ivi inclusa l'autocertificazione di mancato ricovero, in quanto già prodotta nel corso della udienza del
24.01.2013, svoltasi in seno al procedimento di A.T.P., in contraddittorio con l' PT . Orbene l'iter avviato dal CP 1 per l'ottenimento della prestazione assistenziale, rappresentata, nel caso specifico, dall'indennità di accompagnamento, si compone di una fase giudiziale, esclusivamente volta all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni medico- legali e regolata dall'art. 445 bis c.p.c. e di una ulteriore di competenza dell' Pt 2 di accertamento degli ulteriori requisiti socio-economici connessi alla prestazione richiesta (cfr. sul punto ex multis
Cass. 444/2023).
Ai sensi dell'art. 445 bis co. 5 c.p.c. "Il decreto [di omologa] [...] è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni."
L'art. 16 co. 6 1. 412/1991 dispone: "Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 co. 2 1. 241/1990 ss.mm.ii. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. [...]”.
Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione in atti, risulta che all'udienza del
24.01.2013, celebrata in seno al procedimento di A.T.P., l'Avv. Lorusso, difensore di CP 1
[...] esibiva e depositava autocertificazione di mancato ricovero, costituente - fra gli altri rispetto ai quali non v'è contestazione elemento necessario per procedersi a liquidazione. La notifica all' Pt 2 del decreto di omologa, adottato il 05.06.2014, si perfezionava il 04.07.2014. A fronte del CP sollecito a mezzo PEC del 20.01.2015, 1' previdenziale comunicava, con lettera del 21.01.2015, di aver riconosciuto in favore del CP 1 la somma complessiva di euro 20.434,99, comprensiva di euro 43,56 a titolo di interessi legali. L'importo veniva erogato il 02.03.2015.
Orbene, il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis co. 5 c.p.c. deve calcolarsi dalla notifica del decreto di omologa (cfr. Trib. Bari 4906/2016), essendo la domanda amministrativa, presentata dal CP 1 in data 30.09.2011 (cfr. modello TP/150 sub fascicolo di primo grado di parte appellante), completa di tutti i suoi elementi sin dal 24.01.2013, allorquando veniva prodotta l'autocertificazione di mancato ricovero.
L'individuazione del dies a quo nei modi suddetti non si pone in contrasto con quanto affermato, di recente, dalla Suprema Corte (22089/2021): “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5 per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' Pt 2 per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione." Nonostante il CP_1 con PEC del legale del 20.01.2015, sollecitasse il pagamento dell'indennità allegando, nuovamente, l'autocertificazione di mancato ricovero ed il documento di identità, di detta documentazione l' Pt 2 era già in possesso, sicché il ritardo nell'erogazione della prestazione non è giustificabile e ricorrono i presupposti il riconoscimento degli accessori.
La relativa obbligazione è sorta in capo all' Pt 2 a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello di perfezionamento della notificazione del decreto di omologa (04.07.2014) coincidente con il 03.11.2014. Ne consegue il riconoscimento di interessi pari ad euro 43,56 correttamente liquidati dall' PT, contestualmente alla sorte capitale, in data 02.03.2015.
Per l'effetto, l'appello va parzialmente accolto, con riforma della sentenza di primo grado nella parte contenente la statuizione di condanna dell' Pt 2 al pagamento di un'ulteriore somma, oltre a quella già liquidata, a titolo di interessi.
Quanto alle spese processuali va osservato che la giurisprudenza (Cass. 6369/2013) ha statuito che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole.
Nella specie, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, quindi della soccombenza reciproca delle parti, sussistono ragioni per la integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
182/2018 resa il 18.5.2018 dal Giudice di pace di Altamura a conclusione del giudizio rubricato al n.
166/2018, dichiara dovuti in favore di Controparte 1 gli interessi legali nella misura di euro 43,56 già liquidata dall' Pt 2 in data 02.03.2015;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 07.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Lidia del Monaco