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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/07/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 1665/2024
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 1665/2024 promossa da:
, (c.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati RINALDI GIOVANNI, GANCI FABIO, MICELI WALTER e ZAMPIERI NICOLA ed elettivamente domiciliata come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Cont
(Dirigente ) e dal Dott. (funzionario del CP_2 Controparte_4
), legalmente domiciliato presso l' di , in CP_1 Controparte_5 CP_1
Via Coazze, n. 18 come da memoria difensiva;
PARTE CONVENUTA
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile – area Lavoro
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, la signora ha convenuto in Pt_1 giudizio il , esponendo di aver lavorato alle Controparte_1 dipendenze dell'amministrazione convenuta in qualità di docente, idonea all'insegnamento nella scuola superiore di II grado, in forza di una serie di contratti a tempo determinato per più di 36 mesi di servizio, in assenza di ragioni sostitutive come da prospetto indicato in ricorso.
La ricorrente ha pertanto chiesto al giudice di accertare l'abusiva reiterazione dei
1 R.g. Lav. n. 1665/2024
contratti a termine e per l'effetto di condannare l'amministrazione convenuta ad un risarcimento compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Si è costituito in giudizio, il , mediante il Controparte_1 deposito di una memoria difensiva con cui ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti.
***
La ricorrente ha chiesto di accertare l'abusiva reiterazione di contratti a termine da parte del convenuto. CP_1
Come noto, nel settore scolastico la disciplina delle supplenze è contenuta nell'art. 4 della Legge n. 124/1999, il quale prevede che: “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee […]”.
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione n. 22552/2016: “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n.
297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1
e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati
2 R.g. Lav. n. 1665/2024
ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del
2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con
3 R.g. Lav. n. 1665/2024
quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non
è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
Dunque, sulla base dei summenzionati principi deve affermarsi che la reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge n. 124/1999
è illegittima soltanto se sia accertato il superamento dei 36 mesi (anche non consecutivi) su posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il cd.
“organico di diritto”).
In ipotesi invece di pluralità di contratti riconducibili ai commi 2 e 3 dell'art. 4, destinati a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee, il lavoratore è invece onerato di allegare e provare non soltanto la durata complessiva superiore a 36 mesi, ma altresì l'uso distorto da parte dell'amministrazione di siffatta tipologia di contratti, ovverosia che questi ultimi fossero di fatto impiegati per la copertura di posti vacanti e disponibili.
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente ha stipulato quattro contratti a tempo determinato per supplenze per l'intero anno scolastico sino al 31.08 negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25. Per tali anni è dunque evidente la configurabilità della abusiva reiterazione dei contratti a termine denunciata dalla ricorrente.
4 R.g. Lav. n. 1665/2024
Per quanto riguarda gli ulteriori anni scolastici indicati in ricorso nel corso dei quali la lavoratrice ha stipulato con l'amministrazione convenuta contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 della Legge n. 124/1999 e quindi per supplenze su "organico di fatto", si ritiene che la denunciata abusiva reiterazione sussista per gli anni dal 2014/2015 al 2019/2020 nel corso dei quali la ricorrente ha stipulato supplenze con durata fino al 30.06 per la copertura del medesimo posto presso lo stesso Istituto. Ed invero, l'assegnazione di tali supplenze sempre presso lo stesso Istituto con durata fino al termine delle attività didattiche consente di ritenere quantomeno in via presuntiva che la ricorrente sia stata impiegata per la copertura di un posto di fatto vacante e dunque con uso distorto della supplenza temporanea.
Quanto alla tutela riconoscibile alla signora occorre ricordare che: “Nel Pt_1 regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604” (cfr.
Corte Cass. SSUU n. 5072 del 2016).
Ciò posto, si ritiene congruo riconoscere in favore della sig.ra una Pt_1 mensilità di retribuzione globale di fatto per ogni anno di abusiva reiterazione del contratto a termine. Poiché la ricorrente ha stipulato contratti annuali per supplenze su “organico di diritto” o comunque per supplenze annuali su posti di fatto vacanti per complessivi dieci anni e considerato che per i primi trentasei mesi non è configurabile alcun abuso, il va condannato al pagamento di sette CP_1 mensilità della retribuzione globale di fatto attualmente in godimento (pari ad euro
2.107,48 lordi).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni nella misura indicata in dispositivo.
Deve infine trovare accoglimento la domanda di distrazione formulata ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dai difensori di parte ricorrente.
5 R.g. Lav. n. 1665/2024
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1 somma corrispondente a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
(pari ad euro 2.107,48 lordi) oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale dalla sentenza fino al saldo;
- condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese di lite Controparte_1 che liquida in € 3.700,00 oltre il 15% per spese forfettarie, Iva e cpa e rimborso del contributo unificato con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Ivrea, 17/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
6
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 1665/2024 promossa da:
, (c.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati RINALDI GIOVANNI, GANCI FABIO, MICELI WALTER e ZAMPIERI NICOLA ed elettivamente domiciliata come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Cont
(Dirigente ) e dal Dott. (funzionario del CP_2 Controparte_4
), legalmente domiciliato presso l' di , in CP_1 Controparte_5 CP_1
Via Coazze, n. 18 come da memoria difensiva;
PARTE CONVENUTA
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile – area Lavoro
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, la signora ha convenuto in Pt_1 giudizio il , esponendo di aver lavorato alle Controparte_1 dipendenze dell'amministrazione convenuta in qualità di docente, idonea all'insegnamento nella scuola superiore di II grado, in forza di una serie di contratti a tempo determinato per più di 36 mesi di servizio, in assenza di ragioni sostitutive come da prospetto indicato in ricorso.
La ricorrente ha pertanto chiesto al giudice di accertare l'abusiva reiterazione dei
1 R.g. Lav. n. 1665/2024
contratti a termine e per l'effetto di condannare l'amministrazione convenuta ad un risarcimento compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Si è costituito in giudizio, il , mediante il Controparte_1 deposito di una memoria difensiva con cui ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti.
***
La ricorrente ha chiesto di accertare l'abusiva reiterazione di contratti a termine da parte del convenuto. CP_1
Come noto, nel settore scolastico la disciplina delle supplenze è contenuta nell'art. 4 della Legge n. 124/1999, il quale prevede che: “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee […]”.
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione n. 22552/2016: “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n.
297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1
e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati
2 R.g. Lav. n. 1665/2024
ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del
2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con
3 R.g. Lav. n. 1665/2024
quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non
è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
Dunque, sulla base dei summenzionati principi deve affermarsi che la reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge n. 124/1999
è illegittima soltanto se sia accertato il superamento dei 36 mesi (anche non consecutivi) su posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il cd.
“organico di diritto”).
In ipotesi invece di pluralità di contratti riconducibili ai commi 2 e 3 dell'art. 4, destinati a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee, il lavoratore è invece onerato di allegare e provare non soltanto la durata complessiva superiore a 36 mesi, ma altresì l'uso distorto da parte dell'amministrazione di siffatta tipologia di contratti, ovverosia che questi ultimi fossero di fatto impiegati per la copertura di posti vacanti e disponibili.
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente ha stipulato quattro contratti a tempo determinato per supplenze per l'intero anno scolastico sino al 31.08 negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25. Per tali anni è dunque evidente la configurabilità della abusiva reiterazione dei contratti a termine denunciata dalla ricorrente.
4 R.g. Lav. n. 1665/2024
Per quanto riguarda gli ulteriori anni scolastici indicati in ricorso nel corso dei quali la lavoratrice ha stipulato con l'amministrazione convenuta contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 della Legge n. 124/1999 e quindi per supplenze su "organico di fatto", si ritiene che la denunciata abusiva reiterazione sussista per gli anni dal 2014/2015 al 2019/2020 nel corso dei quali la ricorrente ha stipulato supplenze con durata fino al 30.06 per la copertura del medesimo posto presso lo stesso Istituto. Ed invero, l'assegnazione di tali supplenze sempre presso lo stesso Istituto con durata fino al termine delle attività didattiche consente di ritenere quantomeno in via presuntiva che la ricorrente sia stata impiegata per la copertura di un posto di fatto vacante e dunque con uso distorto della supplenza temporanea.
Quanto alla tutela riconoscibile alla signora occorre ricordare che: “Nel Pt_1 regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604” (cfr.
Corte Cass. SSUU n. 5072 del 2016).
Ciò posto, si ritiene congruo riconoscere in favore della sig.ra una Pt_1 mensilità di retribuzione globale di fatto per ogni anno di abusiva reiterazione del contratto a termine. Poiché la ricorrente ha stipulato contratti annuali per supplenze su “organico di diritto” o comunque per supplenze annuali su posti di fatto vacanti per complessivi dieci anni e considerato che per i primi trentasei mesi non è configurabile alcun abuso, il va condannato al pagamento di sette CP_1 mensilità della retribuzione globale di fatto attualmente in godimento (pari ad euro
2.107,48 lordi).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni nella misura indicata in dispositivo.
Deve infine trovare accoglimento la domanda di distrazione formulata ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dai difensori di parte ricorrente.
5 R.g. Lav. n. 1665/2024
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1 somma corrispondente a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
(pari ad euro 2.107,48 lordi) oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale dalla sentenza fino al saldo;
- condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese di lite Controparte_1 che liquida in € 3.700,00 oltre il 15% per spese forfettarie, Iva e cpa e rimborso del contributo unificato con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Ivrea, 17/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
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