Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n.298/2024 r.g.
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza del 11 marzo 2025
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, dato atto che l'udienza dell'11/03/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
decide come da sentenza che segue, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra Petrolo, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 298/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Menniti (c.f.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, C.F._2
in Catanzaro alla Via D. Mottola di Amato n. 51, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Concetta Stanizzi (c.f.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio, in Cropani Marina (CZ), Via Gramsci n. 94, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
- RESISTENTE -
Oggetto: cancellazione trascrizione domanda giudiziale
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha premesso di avere stipulato Parte_1
in data 3/01/2012, con , un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto CP_1
l'immobile di sua proprietà sito in RI (CZ) alla Via Nazionale n. 268, piano terra rialzato, identificato in catasto al foglio 6, p.lla 106, sub2; di aver ricevuto, da , un atto di CP_1
diffida stragiudiziale intimante la stipula del contratto definitivo cui ha fatto seguito domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., finalizzata al trasferimento di proprietà dell'immobile oggetto di preliminare;
di avere, poi, stipulato, in data 8/05/2013, contratto pubblico di compravendita, cosi trasferendo al Sig. la proprietà dell'immobile sopra CP_1 citato;
che il sarebbe rimasto inadempiente all'obbligo previso all'art. 4 del contratto di CP_1
compravendita, non avendo proceduto alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale nonostante la stipula del rogito.
Sulla scorta di tali deduzioni in fatto, rimasti inevasi i solleciti effettuati e, assumendo la violazione dei principi di correttezza e buona fede nonché dell'obbligo di cancellazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare che la domanda giudiziale è illegittima e per l'effetto dichiararne inefficacia, nullità nei confronti dell'odierno attore la domanda giudiziale, per tutti i motivi riportati nel presente atto;
2) Con vittoria di spese e competenze in favore dell'erario, avendo presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio.”
Si è costituito in giudizio evidenziando l'avvenuta cancellazione dal ruolo del CP_1
giudizio di esecuzione in forma specifica n. 1092/2013 R.G., instaurato dinanzi al Tribunale di Catanzaro nonché di aver anche notiziato la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis1) Dichiari l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda avanzata perché priva dei presupposti fondamentali previsti dalla legge.”.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento della parte resistente all'obbligazione a suo dire prevista dall'art. 4 del contratto pubblico di compravendita stipulato inter partes in data
08.05.2013, avente ad oggetto l'immobile sito in RI (CZ) alla Via Nazionale n. 268, identificato in catasto al foglio 6, p.lla 106, sub2, piano T, cat. A/4 (contratto n. 149.690 di Rep.
e n. 29.970 di Racc. – cfr. all. 3 fascicolo parte ricorrente).
Tanto premesso, è pacifico tra le parti che, a seguito della stipula del contratto preliminare di vendita, avente ad oggetto la promessa di vendita del suddetto immobile, il promissario acquirente, odierno resistente, ha agito giudizialmente onde ottenere sentenza costitutiva/dichiarativa ex art. 2932 c.c. provvedendo, altresì, alla trascrizione della relativa domanda giudiziale notificata al promittente venditore in data 16.03.2013.
Sennonché, e la circostanza è altrettanto incontestata oltre che documentalmente provata (si veda contratto di compravendita all. 3 fascicolo parte ricorrente), in data 08.05.2013, quindi nelle more del giudizio di esecuzione in forma specifica avente n. 1092/2013 R.G., le parti hanno stipulato il contratto definitivo di compravendita, nel quale, all'art. 4, intitolato “GARANZIE” hanno pattuito quanto segue: “La Parte venditrice è tenuta a tutte le garanzie previste dalla legge e dichiara pertanto: - che i titoli di provenienza sono legittimi in senso sia sostanziale che formale;
- che sull'immobile venduto non vi sono garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, oneri e diritti reali o personali a favore di terzi, fatta eccezione per la trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica trascritta a
Catanzaro il 22 marzo 2013al n. 2940, a seguito del provvedimento del Tribunale di Catanzaro del 6 marzo 2013, rep. n. 3421, promossa dallo stesso signor nei confronti del CP_1
signor ---Per effetto della presente vendita vengono meno le ragioni del Controparte_2 giudizio instaurato nei confronti del venditore signor dall'acquirente signor Controparte_2
il quale si impegna ad estinguere il citato giudizio di cui sopra, a sua completa CP_1 cura e spese, nei tempi tecnici necessari” (cfr. art. 4 contratto compravendita – all. 3 fascicolo parte ricorrente). Ciò posto, occorre verificare l'inadempimento addebitato dal ricorrente all'acquirente rispetto all'obbligazione contenuta nel sopra citato e descritto art. 4 del contratto di compravendita e, specificamente, al dedotto obbligo di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c..
Orbene, dalla lettura della clausola in esame, è sufficientemente chiaro l'impegno assunto dall'acquirente all'estinzione del giudizio promosso ai sensi dell'art. 2932 c.c..
Così come, altrettanto chiaro, è l'adempimento all'impegno assunto contrattualmente, risultando per tabulas l'estinzione del giudizio.
Ed infatti, il citato proc. n. 1092/2013 R.G. si è estinto giusta provvedimento emesso dal G.I. in data 3.2.2014, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. (cfr. all. fascicolo parte resistente denominato “domanda giudiziale”).
Nessun obbligo era stato invece espressamente previsto in capo all'acquirente nel contratto di compravendita, in ordine alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Conseguentemente, può affermarsi che il resistente, sul quale incombeva la prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni, vi abbia pienamente assolto.
Cionondimeno, giova osservare che, ai sensi dell'art. 2688 c.c., la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt. 2652 e 2653 c.c. (tra cui le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione compiuti in pregiudizio dei creditori – cfr. art. 2652 n. 5 c.c.) e delle relative annotazioni si esegue, oltre che quando è debitamente consentita dalle parti interessate, qualora sia ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato (art. 2688 comma 1 c.c.), disponendo inoltre lo stesso art. 2688 c.c. che la cancellazione “Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti” (comma 2). La cancellazione della trascrizione si può pertanto ottenere o in base ad un atto di parte, vale a dire, il consenso (indicato dal primo comma dell'art. 2688
c.c.) ovvero la dichiarazione unilaterale (cfr. il 3° comma dell'art. 2688 c.c.), nonché in base ad un provvedimento giudiziale (art. 2688 comma 2 c.c.).
Ciò chiarito, deve innanzi tutto ritenersi sussistente, nella specie, l'interesse dell'odierno attore ad ottenere l'ordine di cancellazione richiesto, in difetto di (precedente) provvedimento giudiziale che disponga la detta cancellazione e, inoltre, in mancanza di dati che autorizzino a reputare configurato un esplicito consenso/diposizione alla indicata cancellazione da parte di a favore della quale la trascrizione della domanda risulta eseguita. CP_1
Alla declaratoria di estinzione, consegue, in conclusione, la cancellazione della trascrizione della domanda. 3. La necessità della presente pronuncia a seguito dell'omissione dell'ordine di cancellazione nel provvedimento di estinzione, da una parte, e la mancata formale opposizione del convenuto, dall'altra, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- ordina, visto l'art. 2668 c.c., al Conservatore dei Registri Immobiliari di Catanzaro di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, trascritta presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro ai numeri 4623 reg. gen. e 2940 reg. part.
(Presentazione n. 34 del 22.03.2013);
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 11 marzo 2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Petrolo