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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9092 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa SI SS Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 64353 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Alessandro Andreozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo
1 studio in Roma, Via delle Acacie n. 13, giusta procura in calce all'atto introduttivo
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in Roma, Via Poggi D'Oro n. 21, presso e nello studio dell'Avv.
AT TT, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 29.1.25.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.11.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 16.11.2008 contraeva con D'
[...] CP_1
matrimonio concordatario in Roma;
che dall'unione erano nati i figli Per_1 (10.3.2005) e 9.11.2013); che la convivenza tra i coniugi era divenuta Per_2
intollerabile per comportamenti contrari ai doveri del matrimonio del marito,
che improvvisamente, nel giugno 2021, si allontanava dalla casa coniugale;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disporsi l'assegnazione a sé della casa coniugale, con tutto quanto in essa contenuto,
l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso di sé e modalità di visita per il padre, tenuto al versamento di un contributo per il mantenimento degli stessi pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie,
nonché assegno di mantenimento per sé medesima pari ad euro 200,00 mensili,
oltre al pagamento della metà del canone di locazione della casa coniugale a carico del marito.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, Controparte_1
contestando la ricostruzione svolta dalla moglie e la richiesta di contributo di mantenimento in favore della ricorrente, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale alla Servizio, con conseguente onere per la stessa di pagamento del relativo canone di locazione, l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso la madre e modalità di visita per il padre, così come indicate da parte ricorrente, e previsione, a suo carico, di un assegno di mantenimento per i figli di complessivi euro 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 22.02.22, sentite le parti personalmente ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla moglie, affidava i figli in via esclusiva alla madre, mandava ai Servizi Sociali territorialmente competenti per lo svolgimento di indagine socio-ambientale sul nucleo familiare e per la verifica delle condizioni dei minori ed il rapporto di questi con ciascuna delle figure genitoriali, con relazione da inviare entro il 30.6.22; incaricava il
Servizio Sociale territorialmente competente per l'elaborazione di un piano programmatico di frequentazioni del figlio con il padre, mentre, Per_2
relativamente alla figlia disponeva procedersi al ripristino del rapporto Per_1
genitoriale; mandava all'Ufficio della Procura della Repubblica per la trasmissione del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti relativo a , nonché degli atti relativi ai procedimenti penali a Controparte_1
carico di;
determinava in euro 500,00 mensili il contributo Controparte_1
paterno per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie competenti) e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 12.10.22, ex art.221, L.77/20 e succ. mod., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste instando entrambe per i termini ex art.183, VI co. c.p.c. e la ricorrente per la sentenza parziale sullo status, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., G.I., riservava la decisione sullo status al
Collegio, con i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190 c.p.c. in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con sentenza parziale dell'11.12.22 era dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti, con concessione dei termini istruttori.
Successivamente, ammesso ed espletato l'interpello del resistente, acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e dell'Asl competente territorialmente, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per precisazione delle conclusioni al
29.1.25.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, come da note scritte, la causa era nuovamente riservata al Collegio
per la decisione, con termini di legge ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, la decisione verte sulle sole questioni accessorie, essendo intervenuta sentenza parziale sullo status in data 11.12.22.
Nel merito, alcun provvedimento deve essere assunto relativamente alle condizioni personali della primogenita nelle more divenuta Per_1
maggiorenne (è nata nel 2005).
Quanto al figlio 2013) ritiene il Tribunale che, all'esito del giudizio e Per_2
alla luce degli approfondimenti svolti dai Servizi Sociali e del TSMREE,
confacente agli interessi del ragazzo sia il mantenimento del regime esclusivo di responsabilità in capo alla madre convivente, in forma rafforzata, tale regime ritenendosi satisfattivo ai fini della tutela del minore, rispetto alla richiesta decadenziale svolta dalla madre.
Ed invero, già in sede presidenziale si era evidenziato che, al netto della pur rilevante conflittualità genitoriale, era gravemente compromesso il rapporto genitoriale paterno, sia relativamente alla figlia primogenita, con la quale già
al tempo era consolidata l'interruzione dei rapporti, sia riguardo il figlio minore, abbisognevole di peculiari cure in ragione delle accertate problematiche di salute.
I Servizi Sociali che hanno preso in carico il nucleo unitamente al Pt_2
cui era stata demandata l'elaborazione di un piano programmatico di
[...]
frequentazioni padre-minori, hanno rappresentato, dapprima, la difficoltà nel reperire il padre ed, una volta avvenuto, il sostanziale disinteresse dallo stesso dimostrato (“il sig. si è mostrato sin da subito disinteressato e CP_1
distaccato alla situazione”), ed ancora, confermando l'insussistenza di rapporti con i figli, da lui motivati per paura di essere denunciato dalla moglie a richiesta del Servizio che proponeva di organizzare incontri con i figli, attuando un progetto di recupero del rapporto (in tal modo anche superando il timore espresso), lo stesso si era rifiutato, sostenendo che la situazione andava bene così e che quando avesse avuto tempo li avrebbe contattati, concludendo di
“non voler sapere nulla” (cfr. relazione Servizi Sociali del Municipio del
30.3.23).
Tale situazione non è mutata nel corso del giudizio, come pure riferito dai
Servizi Sociali nella relazione trasmessa il 30.1.25, permanendo il distacco tra padre-figli registrandosi, nondimeno, come anche confermato dall'
[...]
nella allegata relazione, un significativo miglioramento delle Pt_2
condizioni generali del bambino, oggi frequentante la classe prima della scuola secondaria di I grado, supportato didatticamente ed anche per il tramite di sostegno psicoterapeutico privato.
Alla luce di tali risultanze, risulta vice versa del tutto indimostrato quanto affermato dal resistente relativamente ad un ruolo ostacolante della madre nella ripresa dei rapporti con i figli che, proprio in ragione della conflittualità, già in sede presidenziale era stato disposto avvenissero per il tramite di persona terza,
mentre, come sopra riportato, successivamente i Servizi Sociali avevano proposto un progetto di ripristino, rifiutato dal padre e sollecitato anche dal
P.M. nel parere del 4.5.23 in atti, così da rimettersi ad autonoma determinazione del padre la scelta di non riprendere i rapporti con i figli.
Va confermato il collocamento del minore presso la madre, mentre le frequentazioni padre-figlio da lungo tempo interrotte potranno riprendere ad istanza del padre da rivolgere ai competenti Servizi Sociali che, previa rispondenza agli interessi del bambino e verificate le sue condizioni psicologiche, potranno redigere un calendario, dapprima in spazio neutro e modalità protetta e di seguito, qualora ritenuto conforme agli interessi del bambino, liberalizzate.
Relativamente al contributo di mantenimento per i due figli (la moglie in sede di memoria integrativa ha modificato la precedente domanda, istando per la reciproca autonomia dei coniugi) per i quali la madre ha chiesto la conferma del provvedimento presidenziale ed il padre la previsione di un assegno mensile non superiore ad euro 300,00, si osserva quanto segue.
in sede di udienza presidenziale aveva dichiarato un reddito Parte_1
mensile netto di euro 1000,00 per attività lavorativa di recente intrapresa come banchista, allegando oneri locatizi per euro 700,00, mentre nessun elemento utile si evinceva dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ove non erano menzionati né i saldi della post pay, né i redditi degli anni precedenti così da non fornire un quadro conoscitivo adeguato a conoscerne la capacità
reddituale).
Successivamente, ha documentato la percezione di reddito di cittadinanza nella misura di euro 700,00 mensili, oltre all'introito per euro 150,00 mensili per la locazione di immobile ricevuto in successione ereditaria pendente il giudizio,
cessato a far data dal gennaio 2025, e che attualmente è stato posto in vendita,
da cui ha ricevuto una caparra per euro 15000,00, mentre alcun rilievo ricopre ai fini della capacità reddituale l'indennità di frequenza percepita per il figlio
(cessata è quella per la figlia , attesa la specifica finalità della Per_2 Per_1
provvigione in favore del minore per le peculiari esigenze di cura. In sede di dichiarazione sostitutiva del 17.1.25 ha dichiarato la percezione del c.d. assegno unico per euro 400,00 mensili;
non ha allegato oneri locatizi all'attualità (in precedenza erano nella misura di euro 700,00 mensili),
incontestata la circostanza, pure riferita dai Servizi, della convivenza con soggetto di cui non è stata allegata la redditualità.
D'EA , in sede presidenziale aveva dichiarato di essere CP_1
disoccupato; di percepire un'indennità di disoccupazione di euro 1000,00 ed euro 280,00 a titolo di “reddito di cittadinanza”, mentre in precedenza aveva lavorato presso una pizzeria e poi presso l' attività entrambe cessate per CP_2
sua autonoma determinazione, con redditi dichiarati per l'anno 2018 di euro
19802, per il 2019 (ma per un solo mese) di euro 1648,00, per il 2020 di euro
9143,00; di vivere presso la casa di un Ente, senza specificarne gli oneri, con la nuova compagna, infermiera.
Successivamente, ha dichiarato di essere diventato padre di altre due figlie
(2022 e 2024), di persistere nello stato di disoccupazione (ad eccezione di qualche mese nel 2024), non precisando l'ammontare dell'indennità Naspi;
di non avere proprietà immobiliari ed oneri locatizi per euro 84,00 mensili per l'immobile in cui convive con le due figlie e la compagna, di cui non è chiarita,
all'attualità, la redditualità.
Ciò posto, se relativamente alla ricorrente non può soggiacersi l'implementazione economico-patrimoniale derivata dal relitto successorio e dalla cessazione degli oneri locatizi in precedenza sostenuti, il deterioramento derivato al padre dagli obblighi assunti per la nascita di ulteriori due figli,
condivisi con soggetto produttivo di reddito -come è dato evincersi dalle rimesse dalla compagna operata sul conto postale depositato in atti e che,
comunque, attesa la giovane età, deve presumersi dotata di capacità lavorativa generica-, risulta compensato dalle accresciute esigenze dei figli rapportate all'età rispetto alla udienza presidenziale tenutasi nell'anno 2022, pure esse non abbisognevoli di prova, rientrando nella comune esperienza e dagli oneri derivanti dalla continuità abitativa in via esclusiva presso la madre, attesa la risalente cessazione frequentazione col padre, rammentandosi, al riguardo, che lo stato di disoccupazione non costituisce motivo per esonerare il genitore dall'obbligo morale e giuridico di mantenere i figli (cfr. Trib. Roma, I sez.
civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015).
Parimenti la Suprema Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, tanto che la responsabilità del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. Sent. n. 7273/2013 e 5751/2010).
Né la nascita di altri figli, se per dato di comune esperienza comporta un aggravio economico derivante dagli obblighi di cura e mantenimento, per ciò
stesso comporta automaticamente la cessazione di analoghi obblighi di cura nei confronti dei figli nati dalla precedente unione.
Conseguentemente, valutata la capacità economica delle parti, come ricostruita, implementata quella della ricorrente (che beneficia in via esclusiva anche dell'assegno unico universale) in ragione delle acquisizioni immobiliari e del risparmio di spesa derivato dalla convivenza e compensato per quanto sopra detto l'allegato deterioramento per il padre derivato dalla nascita di figli;
tenuto conto delle esigenze dei figli rapportate all'età, del tenore di vita non elevato verosimilmente goduto dal nucleo familiare, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, attualmente in via esclusiva presso la madre, con maggiori oneri per la stessa derivanti dalla continuità abitativa e dalla necessità di sopperire alle esigenze di vita quotidiana, ritiene il Tribunale sia equo determinare un contributo di mantenimento a carico del padre nella somma mensile di euro 450,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat con base giugno 2025 e al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del 17.12.2014, che in ragione dell'affidamento esclusivo non dovranno essere concordate, ma rimborsate dietro giustificativo di spesa.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, in difetto di domanda.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura necessaria della statuizione sullo status e la determinazione del quantum di mantenimento come operata per compensare nella misura dei 2/3 le spese di lite, seguendo la soccombenza per il residuo 1/3.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 64353/2021 R.G.A.C., così provvede:
A) Affida il figlio minore in via esclusiva alla Persona_3
madre presso cui è fissata la sua residenza e alla quale spetteranno anche in via esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza per il figlio afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore, da assumere tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, anche senza il consenso del padre;
B) dispone il collocamento del minore presso la madre, mentre le frequentazioni padre-figlio da lungo tempo interrotte potranno riprendere ad istanza del padre da rivolgere ai competenti Servizi Sociali che, previa rispondenza agli interessi del bambino e verificate le sue condizioni psicologiche, potranno redigere un calendario, dapprima in spazio neutro e modalità protetta e di seguito, qualora ritenuto conforme agli interessi del bambino, liberalizzate;
C) pone a carico del padre per il mantenimento dei figli a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, la somma di euro 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo di Intesa del
17.12.2014, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5
di ogni mese, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici
Istat;
D) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
E) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di 1/3, così liquidandole in euro 1900,00,
oltre Iva, CPA e rimborso forfettario spese generali di legge,
compensandole per i residui 2/3.
Così deciso in Roma il 13.6.25
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa SI SS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa SI SS Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 64353 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Alessandro Andreozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo
1 studio in Roma, Via delle Acacie n. 13, giusta procura in calce all'atto introduttivo
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in Roma, Via Poggi D'Oro n. 21, presso e nello studio dell'Avv.
AT TT, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 29.1.25.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.11.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 16.11.2008 contraeva con D'
[...] CP_1
matrimonio concordatario in Roma;
che dall'unione erano nati i figli Per_1 (10.3.2005) e 9.11.2013); che la convivenza tra i coniugi era divenuta Per_2
intollerabile per comportamenti contrari ai doveri del matrimonio del marito,
che improvvisamente, nel giugno 2021, si allontanava dalla casa coniugale;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disporsi l'assegnazione a sé della casa coniugale, con tutto quanto in essa contenuto,
l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso di sé e modalità di visita per il padre, tenuto al versamento di un contributo per il mantenimento degli stessi pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie,
nonché assegno di mantenimento per sé medesima pari ad euro 200,00 mensili,
oltre al pagamento della metà del canone di locazione della casa coniugale a carico del marito.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, Controparte_1
contestando la ricostruzione svolta dalla moglie e la richiesta di contributo di mantenimento in favore della ricorrente, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale alla Servizio, con conseguente onere per la stessa di pagamento del relativo canone di locazione, l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso la madre e modalità di visita per il padre, così come indicate da parte ricorrente, e previsione, a suo carico, di un assegno di mantenimento per i figli di complessivi euro 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 22.02.22, sentite le parti personalmente ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla moglie, affidava i figli in via esclusiva alla madre, mandava ai Servizi Sociali territorialmente competenti per lo svolgimento di indagine socio-ambientale sul nucleo familiare e per la verifica delle condizioni dei minori ed il rapporto di questi con ciascuna delle figure genitoriali, con relazione da inviare entro il 30.6.22; incaricava il
Servizio Sociale territorialmente competente per l'elaborazione di un piano programmatico di frequentazioni del figlio con il padre, mentre, Per_2
relativamente alla figlia disponeva procedersi al ripristino del rapporto Per_1
genitoriale; mandava all'Ufficio della Procura della Repubblica per la trasmissione del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti relativo a , nonché degli atti relativi ai procedimenti penali a Controparte_1
carico di;
determinava in euro 500,00 mensili il contributo Controparte_1
paterno per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie competenti) e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 12.10.22, ex art.221, L.77/20 e succ. mod., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste instando entrambe per i termini ex art.183, VI co. c.p.c. e la ricorrente per la sentenza parziale sullo status, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., G.I., riservava la decisione sullo status al
Collegio, con i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190 c.p.c. in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con sentenza parziale dell'11.12.22 era dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti, con concessione dei termini istruttori.
Successivamente, ammesso ed espletato l'interpello del resistente, acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e dell'Asl competente territorialmente, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per precisazione delle conclusioni al
29.1.25.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, come da note scritte, la causa era nuovamente riservata al Collegio
per la decisione, con termini di legge ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, la decisione verte sulle sole questioni accessorie, essendo intervenuta sentenza parziale sullo status in data 11.12.22.
Nel merito, alcun provvedimento deve essere assunto relativamente alle condizioni personali della primogenita nelle more divenuta Per_1
maggiorenne (è nata nel 2005).
Quanto al figlio 2013) ritiene il Tribunale che, all'esito del giudizio e Per_2
alla luce degli approfondimenti svolti dai Servizi Sociali e del TSMREE,
confacente agli interessi del ragazzo sia il mantenimento del regime esclusivo di responsabilità in capo alla madre convivente, in forma rafforzata, tale regime ritenendosi satisfattivo ai fini della tutela del minore, rispetto alla richiesta decadenziale svolta dalla madre.
Ed invero, già in sede presidenziale si era evidenziato che, al netto della pur rilevante conflittualità genitoriale, era gravemente compromesso il rapporto genitoriale paterno, sia relativamente alla figlia primogenita, con la quale già
al tempo era consolidata l'interruzione dei rapporti, sia riguardo il figlio minore, abbisognevole di peculiari cure in ragione delle accertate problematiche di salute.
I Servizi Sociali che hanno preso in carico il nucleo unitamente al Pt_2
cui era stata demandata l'elaborazione di un piano programmatico di
[...]
frequentazioni padre-minori, hanno rappresentato, dapprima, la difficoltà nel reperire il padre ed, una volta avvenuto, il sostanziale disinteresse dallo stesso dimostrato (“il sig. si è mostrato sin da subito disinteressato e CP_1
distaccato alla situazione”), ed ancora, confermando l'insussistenza di rapporti con i figli, da lui motivati per paura di essere denunciato dalla moglie a richiesta del Servizio che proponeva di organizzare incontri con i figli, attuando un progetto di recupero del rapporto (in tal modo anche superando il timore espresso), lo stesso si era rifiutato, sostenendo che la situazione andava bene così e che quando avesse avuto tempo li avrebbe contattati, concludendo di
“non voler sapere nulla” (cfr. relazione Servizi Sociali del Municipio del
30.3.23).
Tale situazione non è mutata nel corso del giudizio, come pure riferito dai
Servizi Sociali nella relazione trasmessa il 30.1.25, permanendo il distacco tra padre-figli registrandosi, nondimeno, come anche confermato dall'
[...]
nella allegata relazione, un significativo miglioramento delle Pt_2
condizioni generali del bambino, oggi frequentante la classe prima della scuola secondaria di I grado, supportato didatticamente ed anche per il tramite di sostegno psicoterapeutico privato.
Alla luce di tali risultanze, risulta vice versa del tutto indimostrato quanto affermato dal resistente relativamente ad un ruolo ostacolante della madre nella ripresa dei rapporti con i figli che, proprio in ragione della conflittualità, già in sede presidenziale era stato disposto avvenissero per il tramite di persona terza,
mentre, come sopra riportato, successivamente i Servizi Sociali avevano proposto un progetto di ripristino, rifiutato dal padre e sollecitato anche dal
P.M. nel parere del 4.5.23 in atti, così da rimettersi ad autonoma determinazione del padre la scelta di non riprendere i rapporti con i figli.
Va confermato il collocamento del minore presso la madre, mentre le frequentazioni padre-figlio da lungo tempo interrotte potranno riprendere ad istanza del padre da rivolgere ai competenti Servizi Sociali che, previa rispondenza agli interessi del bambino e verificate le sue condizioni psicologiche, potranno redigere un calendario, dapprima in spazio neutro e modalità protetta e di seguito, qualora ritenuto conforme agli interessi del bambino, liberalizzate.
Relativamente al contributo di mantenimento per i due figli (la moglie in sede di memoria integrativa ha modificato la precedente domanda, istando per la reciproca autonomia dei coniugi) per i quali la madre ha chiesto la conferma del provvedimento presidenziale ed il padre la previsione di un assegno mensile non superiore ad euro 300,00, si osserva quanto segue.
in sede di udienza presidenziale aveva dichiarato un reddito Parte_1
mensile netto di euro 1000,00 per attività lavorativa di recente intrapresa come banchista, allegando oneri locatizi per euro 700,00, mentre nessun elemento utile si evinceva dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ove non erano menzionati né i saldi della post pay, né i redditi degli anni precedenti così da non fornire un quadro conoscitivo adeguato a conoscerne la capacità
reddituale).
Successivamente, ha documentato la percezione di reddito di cittadinanza nella misura di euro 700,00 mensili, oltre all'introito per euro 150,00 mensili per la locazione di immobile ricevuto in successione ereditaria pendente il giudizio,
cessato a far data dal gennaio 2025, e che attualmente è stato posto in vendita,
da cui ha ricevuto una caparra per euro 15000,00, mentre alcun rilievo ricopre ai fini della capacità reddituale l'indennità di frequenza percepita per il figlio
(cessata è quella per la figlia , attesa la specifica finalità della Per_2 Per_1
provvigione in favore del minore per le peculiari esigenze di cura. In sede di dichiarazione sostitutiva del 17.1.25 ha dichiarato la percezione del c.d. assegno unico per euro 400,00 mensili;
non ha allegato oneri locatizi all'attualità (in precedenza erano nella misura di euro 700,00 mensili),
incontestata la circostanza, pure riferita dai Servizi, della convivenza con soggetto di cui non è stata allegata la redditualità.
D'EA , in sede presidenziale aveva dichiarato di essere CP_1
disoccupato; di percepire un'indennità di disoccupazione di euro 1000,00 ed euro 280,00 a titolo di “reddito di cittadinanza”, mentre in precedenza aveva lavorato presso una pizzeria e poi presso l' attività entrambe cessate per CP_2
sua autonoma determinazione, con redditi dichiarati per l'anno 2018 di euro
19802, per il 2019 (ma per un solo mese) di euro 1648,00, per il 2020 di euro
9143,00; di vivere presso la casa di un Ente, senza specificarne gli oneri, con la nuova compagna, infermiera.
Successivamente, ha dichiarato di essere diventato padre di altre due figlie
(2022 e 2024), di persistere nello stato di disoccupazione (ad eccezione di qualche mese nel 2024), non precisando l'ammontare dell'indennità Naspi;
di non avere proprietà immobiliari ed oneri locatizi per euro 84,00 mensili per l'immobile in cui convive con le due figlie e la compagna, di cui non è chiarita,
all'attualità, la redditualità.
Ciò posto, se relativamente alla ricorrente non può soggiacersi l'implementazione economico-patrimoniale derivata dal relitto successorio e dalla cessazione degli oneri locatizi in precedenza sostenuti, il deterioramento derivato al padre dagli obblighi assunti per la nascita di ulteriori due figli,
condivisi con soggetto produttivo di reddito -come è dato evincersi dalle rimesse dalla compagna operata sul conto postale depositato in atti e che,
comunque, attesa la giovane età, deve presumersi dotata di capacità lavorativa generica-, risulta compensato dalle accresciute esigenze dei figli rapportate all'età rispetto alla udienza presidenziale tenutasi nell'anno 2022, pure esse non abbisognevoli di prova, rientrando nella comune esperienza e dagli oneri derivanti dalla continuità abitativa in via esclusiva presso la madre, attesa la risalente cessazione frequentazione col padre, rammentandosi, al riguardo, che lo stato di disoccupazione non costituisce motivo per esonerare il genitore dall'obbligo morale e giuridico di mantenere i figli (cfr. Trib. Roma, I sez.
civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015).
Parimenti la Suprema Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, tanto che la responsabilità del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. Sent. n. 7273/2013 e 5751/2010).
Né la nascita di altri figli, se per dato di comune esperienza comporta un aggravio economico derivante dagli obblighi di cura e mantenimento, per ciò
stesso comporta automaticamente la cessazione di analoghi obblighi di cura nei confronti dei figli nati dalla precedente unione.
Conseguentemente, valutata la capacità economica delle parti, come ricostruita, implementata quella della ricorrente (che beneficia in via esclusiva anche dell'assegno unico universale) in ragione delle acquisizioni immobiliari e del risparmio di spesa derivato dalla convivenza e compensato per quanto sopra detto l'allegato deterioramento per il padre derivato dalla nascita di figli;
tenuto conto delle esigenze dei figli rapportate all'età, del tenore di vita non elevato verosimilmente goduto dal nucleo familiare, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, attualmente in via esclusiva presso la madre, con maggiori oneri per la stessa derivanti dalla continuità abitativa e dalla necessità di sopperire alle esigenze di vita quotidiana, ritiene il Tribunale sia equo determinare un contributo di mantenimento a carico del padre nella somma mensile di euro 450,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat con base giugno 2025 e al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del 17.12.2014, che in ragione dell'affidamento esclusivo non dovranno essere concordate, ma rimborsate dietro giustificativo di spesa.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, in difetto di domanda.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura necessaria della statuizione sullo status e la determinazione del quantum di mantenimento come operata per compensare nella misura dei 2/3 le spese di lite, seguendo la soccombenza per il residuo 1/3.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 64353/2021 R.G.A.C., così provvede:
A) Affida il figlio minore in via esclusiva alla Persona_3
madre presso cui è fissata la sua residenza e alla quale spetteranno anche in via esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza per il figlio afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore, da assumere tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, anche senza il consenso del padre;
B) dispone il collocamento del minore presso la madre, mentre le frequentazioni padre-figlio da lungo tempo interrotte potranno riprendere ad istanza del padre da rivolgere ai competenti Servizi Sociali che, previa rispondenza agli interessi del bambino e verificate le sue condizioni psicologiche, potranno redigere un calendario, dapprima in spazio neutro e modalità protetta e di seguito, qualora ritenuto conforme agli interessi del bambino, liberalizzate;
C) pone a carico del padre per il mantenimento dei figli a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, la somma di euro 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo di Intesa del
17.12.2014, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5
di ogni mese, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici
Istat;
D) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
E) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di 1/3, così liquidandole in euro 1900,00,
oltre Iva, CPA e rimborso forfettario spese generali di legge,
compensandole per i residui 2/3.
Così deciso in Roma il 13.6.25
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa SI SS