Articolo 228 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 227Articolo 229
Versione
6 maggio 1952
Art. 228.
(Verifica della regolarita' dei documenti)


I documenti prodotti per la iscrizione della gente di mare sono verificati dal funzionario che procede all'iscrizione. Della, constatata regolarita' e' fatta annotazione firmata dal funzionario stesso.
I documenti prodotti si conservano in apposito fascicolo sul quale e' annotato il nome e cognome dell'iscritto nonche' la data e il numero d'iscrizione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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