Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 228.
(Verifica della regolarita' dei documenti)
I documenti prodotti per la iscrizione della gente di mare sono verificati dal funzionario che procede all'iscrizione. Della, constatata regolarita' e' fatta annotazione firmata dal funzionario stesso.
I documenti prodotti si conservano in apposito fascicolo sul quale e' annotato il nome e cognome dell'iscritto nonche' la data e il numero d'iscrizione.
(Verifica della regolarita' dei documenti)
I documenti prodotti per la iscrizione della gente di mare sono verificati dal funzionario che procede all'iscrizione. Della, constatata regolarita' e' fatta annotazione firmata dal funzionario stesso.
I documenti prodotti si conservano in apposito fascicolo sul quale e' annotato il nome e cognome dell'iscritto nonche' la data e il numero d'iscrizione.
Commentario • 1
- 1. Le procedure che deve seguire la polizia mortuariaRedazione · https://www.diritto.it/ · 9 gennaio 2002 · 0.6452943
di Roberto Gandiglio Introduzione La polizia mortuaria è una disciplina poco conosciuta se non altro per motivi scaramantici. Le sue procedure interessano qualche ufficio comunale e gli operatori del settore funebre. In verità, rappresentano un settore giuridico immeritatamente poco studiato. Il coinvolgimento di competenze tra enti diversi (comuni, aziende sanitarie, regioni, autorità giudiziaria), l'intreccio con le funzioni di stato civile, l'impatto che le nuove procedure di semplificazione dell'attività amministrativa hanno avuto sulla materia, i continui rinvii sulle modifiche del regolamento nazionale del 1990 che disciplina la polizia mortuaria, testimoniano l'esigenza di una …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2005, n. 3458Provvedimento: […] CAREMAR - CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, rappresentata e difesa dall'avvocato EMILIO BALLETTI, giusta delega in atti; […] l'avvenuta annotazione sul libretto di navigazione, invocata dalla società, essendo eseguita dall'ufficiale o altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato (art. 224 regolamento per l'esecuzione del cod. nav.), non poteva considerarsi come chiara e definitiva manifestazione di volontà del datore di lavoro, indirizzata al proprio dipendente, di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato;Leggi di più...
- tutela reale·
- forma scritta licenziamento·
- art. 18 statuto dei lavoratori·
- giudicato interno·
- lavoro nautico·
- contratto a tempo indeterminato·
- legge n. 604 del 1966·
- art. 343 cod. nav.·
- risoluzione di diritto