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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2024, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
N. 856/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Massimo Gullino_________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere rel.
3) dott.ssa Ginevra Chinè ___________ Consigliere
all'udienza celebrata il 15.3.2024 nelle forme cartolari ex art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 950/2022 emessa in data 26.5.2022
dal Tribunale- GL di Palmi e vertente tra
in persona del legale Parte_1
rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Fumagalli e Roberta
Russo, che chiedono di ricevere le comunicazioni presso gli indirizzi
PEC: ecavvocat Email_1 Emai_2 Email_3
i.it
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabina Pizzuto (PEC. Controparte_1
e Antonio Mario Labate (PEC Email_4
fax 0965/897107) Email_5
.APPELLATO
Conclusioni delle parti: come rispettivi da atti e scritti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda condannando la al pagamento della Parte_2 somma di euro 1.056,00 a titolo di risarcimento per omesso lavaggio del DPI
compensando integralmente le spese fra le parti. .
Parte_
Con il gravame ha insistito per il rigetto della domanda o per la liquidazione di un minore importo a titolo di risarcimento.
Ha resistito il lavoratore.
Dopo la concessione di un rinvio su richiesta di entrambe le parti per l'esistenza di trattative di definizione bonaria, la causa è stata fissata con apposito decreto del
Presidente di Sezione, ritualmente comunicato, per la trattazione con le forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc al 15.3.2024 .
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta entro il termine fissato , alla cui scadenza la causa è stata assunta in riserva e decisa nella camera di consiglio telematica del 27.3.2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambe le parti hanno con le note di trattazione scritta confermato e documentato l'avvenuta definizione stragiudiziale della controversia, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, con spese compensate.
Preso atto della definizione transattiva della vertenza che ha riguardato anche le spese legali ( in relazione alle quali la società ha riconosciuto un importo di euro 250,00 oltre oneri accessori, mentre per le altre spese le parti si sono accordate per l'integrale compensazione), si dichiara la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro Parte_1
e avverso la sentenza n. 950/2022 emessa in data 26.5.2022 dal GL Controparte_1 di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) Compensa integralmente le spese fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) ( dott. Massimo Gullino)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Massimo Gullino_________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere rel.
3) dott.ssa Ginevra Chinè ___________ Consigliere
all'udienza celebrata il 15.3.2024 nelle forme cartolari ex art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 950/2022 emessa in data 26.5.2022
dal Tribunale- GL di Palmi e vertente tra
in persona del legale Parte_1
rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Fumagalli e Roberta
Russo, che chiedono di ricevere le comunicazioni presso gli indirizzi
PEC: ecavvocat Email_1 Emai_2 Email_3
i.it
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabina Pizzuto (PEC. Controparte_1
e Antonio Mario Labate (PEC Email_4
fax 0965/897107) Email_5
.APPELLATO
Conclusioni delle parti: come rispettivi da atti e scritti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda condannando la al pagamento della Parte_2 somma di euro 1.056,00 a titolo di risarcimento per omesso lavaggio del DPI
compensando integralmente le spese fra le parti. .
Parte_
Con il gravame ha insistito per il rigetto della domanda o per la liquidazione di un minore importo a titolo di risarcimento.
Ha resistito il lavoratore.
Dopo la concessione di un rinvio su richiesta di entrambe le parti per l'esistenza di trattative di definizione bonaria, la causa è stata fissata con apposito decreto del
Presidente di Sezione, ritualmente comunicato, per la trattazione con le forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc al 15.3.2024 .
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta entro il termine fissato , alla cui scadenza la causa è stata assunta in riserva e decisa nella camera di consiglio telematica del 27.3.2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambe le parti hanno con le note di trattazione scritta confermato e documentato l'avvenuta definizione stragiudiziale della controversia, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, con spese compensate.
Preso atto della definizione transattiva della vertenza che ha riguardato anche le spese legali ( in relazione alle quali la società ha riconosciuto un importo di euro 250,00 oltre oneri accessori, mentre per le altre spese le parti si sono accordate per l'integrale compensazione), si dichiara la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro Parte_1
e avverso la sentenza n. 950/2022 emessa in data 26.5.2022 dal GL Controparte_1 di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) Compensa integralmente le spese fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) ( dott. Massimo Gullino)