TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/10/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1949/2024 R.G.
TRA
con Avv. Francesco Cariati Parte_1 ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv.ti Luciano e Giovanni Cuozzo resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.5.2034 ritualmente notificato Parte_1 conveniva in la società in epigrafe e, premesso di aver lavorato alle sue dipendenze dal 9.5.2023 al 5.10.2023 con inquadramento nella qualifica di operaio Livello C2 del CCNL Settore Trasporto Passeggeri e con mansione di conducente di autobus, esponeva di aver appreso dalla nota datoriale del
24.10.2023 che il suo rapporto di lavoro a tempo determinato era cessato il
5.10.2023.
Deduceva di aver comunicato al datore di lavoro di non aver avuto alcuna comunicazione inerente la cessazione del rapporto e di aver infruttuosamente messo a sua disposizione le prestazioni lavorative fino a quando, a seguito di richiesta al Centro per l'Impiego aveva constatato che effettivamente il rapporto di lavoro risultava cessato il 5.10.2023.
1 Sosteneva di non aver stipulato con la società convenuta alcun contratto a tempo determinato assumendo che il rapporto di lavoro inter partes era a tempo indeterminato e che era cessato per condotta unilaterale del datore di lavoro senza alcuna motivazione né preavviso.
Contestava, altresì, che tra le parti fosse intervenuta alcuna proroga del rapporto a termine e concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare
l'illegittimità e/o nullità del termine finale apposto al contratto in essere fra la ed il Sig. nonché Controparte_1 Parte_1
l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della cessazione del rapporto di lavoro imposta dal datore di lavoro e mai formalmente comunicata né motivata dalla stessa Controparte_1
-per l'effetto accertare e dichiarare che il contratto intervenuto fra la
[...] ed il Sig. è un contratto di lavoro Controparte_1 Parte_1 subordinato a tempo indeterminato;
-per l'effetto condannare la in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, alla immediata reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, oltre alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro arbitrariamente imposta dal datore di lavoro a partire dal 05.10.2023 e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria;
- per l'effetto condannare altresì la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data della cessazione del rapporto (05.10.2023) e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
-in subordine, nella denegata ipotesi di mancata reintegrazione dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, Voglia l'On.le Tribunale adito condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore del Sig. da commisurarsi in misura pari almeno Parte_1 alle retribuzioni perse dalla data della cessazione del rapporto e fino alla
2 definizione dell'odierno procedimento e/o da indennizzarsi comunque nella misura più ampia di legge, in uno al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e ad ogni onere accessorio previsto ex lege, per il medesimo periodo [..]”.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di Controparte_1 cui chiedeva il rigetto per infondatezza deducendo che il rapporto di lavoro era cessato per scadenza del termine apposto al contratto stipulato dapprima per il periodo dal 9.5.2023 al 30.6.2023 successivamente prorogato dal 30.6.2023 al
30.9.2023 e quindi ulteriormente prorogato dall'1.10.2023 al 5.10.2023.
Istruita a mezzo di CTU grafologica, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 7.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente assume la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e lamenta la illegittima cessazione dello stesso per condotta unilaterale del datore di lavoro, sostenendo di non aver sottoscritto alcun contratto contenente l'apposizione di un termine né alcuna proroga di un contratto a tempo determinato.
A fronte delle deduzioni di parte convenuta e della documentazione prodotta a sostegno (contratto di assunzione, all. 1 fasc. resistente, comunicazione al centro per l'impiego di detta assunzione, all. 2 fasc. resistente, contratto di proroga e relativa comunicazione al centro per l'impiego, all. 3 e 4 fasc. resistente, comunicazione di proroga relativa al periodo dall'1.10.2023 al
5.10.2023, all. 5 fasc. resistente) parte ricorrente, con le note scritte depositate il 9.9.2024, ha formalmente disconosciuto le sottoscrizioni risultanti dai documenti di controparte deducendo che “[..] Detti documenti (depositati solo in copia dalla resistente) invero non sono mai stati sottoposti, né sottoscritti né mai consegnati in copia al ricorrente, che in proposito disconosce intanto il fatto storico della formazione di tali documenti scritti e della loro sottoscrizione, sì come disconosce la l'autenticità degli stessi documenti prodotti ex adverso. Sin da ora il ricorrente disconosce le sottoscrizioni che
3 figurano su tali scritture dal momento che è negato proprio il fatto storico della sottoscrizione [..]” (così alla pag. 2 delle note).
Disposta, quindi, consulenza grafologica il CTU (Dott. – vedi Persona_1 elaborato depositato il 7.4.2025), svolti i necessari accertamenti, ha concluso nel senso che le firme apposte sui documenti oggetto di indagine – ossia la lettera di assunzione contratto di lavoro subordinato a tempo determinato datato 9.5.2023 prodotto dalla società convenuta (all. 1 fasc. convenuta) nonché la proroga contratto di lavoro subordinato a tempo determinato datato
3.7.2023 (all. 3 fasc. convenuta) – sono autografe, appartenendo alla mano del ricorrente.
Parte ricorrente con le note scritte depositate il 5.5.2025 ha contestato la relazione depositata dal CTU rilevando ed eccependo in particolare: 1) “[..]
l'inosservanza del termine assegnato alle parti dal Giudice per la formulazione di osservazioni. Nella specie parte ricorrente, che pur aveva espresso formale riserva (nelle precedenti note di trattazione) di formulare ulteriori osservazioni integrative, ha visto negato ancora una volta il diritto di difesa dal deposito della relazione finale da parte del CTU, prima che la stessa parte potesse integrare le proprie osservazioni. Dalle note di risposta alle prime osservazioni di parte ricorrente, depositate dal CTU insieme alla relazione finale, si evince
l'incauta richiesta di proroga fatta dal consulente a termine ormai scaduto: la richiesta di proroga è stata inviata dal consulente (e non accettata dalla cancelleria) il 02.03.2025, dopo la scadenza del termine assegnato dal Giudice
(28.02.2025), mentre ben avrebbe dovuto il CTU dare avviso alle parti e richiedere al Giudice la proroga prima della scadenza del termine assegnatogli.
La bozza di relazione peritale è stata trasmessa dalla D.ssa solo in data Per_1
13.03.2025, anziché in data 28.02.2025, e non è transitata agli atti, neppure con nota di cancelleria, la richiesta di alcuna proroga. Di tal ché deve ribadirsi la grave lesione del diritto di difesa di parte ricorrente, poiché di fatto il termine per la formulazione di osservazioni non solo è stato limitato a soli 15 giorni rispetto all'udienza, ma anche successivamente col deposito della relazione finale in data 07.04.2025 non è stata data alcuna possibilità alla parte ricorrente di esercitare appieno il proprio diritto di difesa mediante la formulazione di osservazioni integrative [..]”; 2) la “[..] la nullità della
4 relazione peritale [..] per grave omissione del CTU riguardo alla documentazione presa ad oggetto di verifica (gli allegati e le scritture oggetto di contestazione sono esattamente l'allegato N.1 e l'allegato N.3 del fascicolo di parte convenuta e rispettivamente il contratto di lavoro e la scrittura di proroga. In particolare il documento allegato 1 di parte convenuta contenente il contratto di lavoro consta di 9 pagine e riproduce alle pagine 8 e 9 altre due false sottoscrizioni, evidentemente mai considerate dal CTU in sede di perizia
[..]”; 3) “[..] Il CTU nelle note di risposta non ha specificato il motivo per cui non sono state verificate le sottoscrizioni delle pagine 8 e 9 dell'allegato 1 di parte resistente [..] La mancata considerazione delle sottoscrizioni di cui alle pagine 8 e 9 dell'allegato 1 di parte resistente è stata rilevata da questa difesa in sede di osservazioni, dopo la trasmissione della bozza di perizia, allorché verificando le scansioni riprodotte dal CTU è emerso che il documento depositato da parte resistente nel fascicolo telematico come allegato 1 ed il documento preso in esame dal CTU è difforme e comunque incompleto [..]”; 4)
“[..] Tiene a ribadirsi, ed emerge per tabulas, come il CTU non abbia tra l'altro indicato sempre in modo specifico le scritture prese in esame (se verificande o autografe e/o l'allegato di rispettiva provenienza) e nel trasmettere la bozza di relazione ha allegato i saggi acquisiti solo parzialmente (i file non sono leggibili nella loro interezza, circostanza che non si desume dalla mera scansione riprodotta nelle note di risposta). Nessun riscontro consta poi sui molteplici rilievi mossi da questa difesa circa gli aspetti strutturali e morfodinamici [..]”.
Ha quindi chiesto la parte ricorrente con tali note la rinnovazione della perizia e l'assegnazione di incarico ad altro consulente e, in subordine, l'integrazione peritale con l'esame da parte del CTU delle pagine 8 e 9 dell'allegato 1 di parte convenuta non considerate – a suo dire - dall'ausiliare in sede di perizia per la consegna di un documento incompleto da parte della convenuta.
Con decreto dell'8.5.2025 veniva assegnato alla parte ricorrente termine di giorni 30 per la trasmissione delle osservazioni al CTU e conseguente termine a questi per il deposito di nuova relazione con la sintetica valutazione di dette osservazioni.
Ora, giova anzitutto rilevare che il termine stabilito ex art. 195 c.p.c. per la comunicazione della bozza della relazione e per il deposito della relazione
5 definitiva ha carattere ordinatorio sicchè l'inosservanza di detto termine non costituisce motivo di nullità della relazione potendo questa essere utilizzata benchè tardivamente depositata (cfr. Cass. n. 8406/2014).
Deve altresì essere rilevato che nella specie l'inosservanza, da parte del CTU, dei termini di cui all'art. 195 c.p.c. non ha dato luogo ad alcuna violazione del principio del contraddittorio e ad un concreto, effettivo, pregiudizio delle prerogative difensive di parte ricorrente.
Ed invero, a fronte dell'invio (tardivo) da parte del CTU della bozza di relazione alle parti in data 13.3.2025 la parte ricorrente ha esaminato l'elaborato - fruendo di un termine di n. 17 giorni - ed ha trasmesso all'ausiliare le proprie argomentate osservazioni in data 28.3.2025, due giorni prima che scadesse il termine dei 30 giorni assegnati per l'incombente, osservazioni sulle quali il CTU ha adeguatamente preso posizione (cfr. risposta alle osservazioni depositate il
7.4.2025).
Nella valutazione di dette osservazioni l'ausiliare ha, in particolare, evidenziato: 1) che i documenti in contestazione erano stati forniti dalle parti ed esaminati durante le operazioni peritali e che alcuno dei presenti (la CTP, i procuratori delle parti nonché la parte ricorrente) aveva lamentato l'incompletezza degli stessi;
2) che aveva specificato e riproposto le scannerizzazioni dei saggi e delle firme comparative e che i documenti comparativi, compreso il saggio, erano stati riportati da pagina 14 a pagina 21 della relazione e le firme comparative, prese singolarmente, ossia estrapolate tramite scanner e/o microscopio, utilizzate nel corso delle operazioni;
3) di aver eseguito l'esame strumentale con i mezzi specificati a pag. 25 della relazione;
4) che i rilievi di parte ricorrente relativi agli aspetti strutturali e morfodinamici non erano supportate sul piano tecnico/scientifico e si risolvevano, dunque, in mere affermazioni sprovviste di riscontro strumentale o di natura tecnica/scientifica.
Ebbene, rileva il giudice che nel quesito posto al consulente era stato chiesto di accertare (cfr. decreto del 14.1.2025) se “la firma apposta in calce alla lettera di assunzione - contratto di lavoro subordinato a tempo determinato datato
09.05.2023 prodotto dalla società convenuta (all. 1 fascicolo convenuta) nonché alla proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
6 datato 03.07.2023 (all. 3 fascicolo convenuta)” fosse di parte ricorrente e, si osserva, l'allegato 1 del fascicolo di parte convenuta è costituito dalla lettera di assunzione contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e contiene, in calce al documento, le due firme del ricorrente prese in esame dal CTU mentre le pagine 8 e 9 – che, a dire del ricorrente, non sono state esaminate dal CTU in ragione della incompletezza del documento consegnato dalla convenuta – non costituiscono, come giustamente osserva parte convenuta, un unicum con la lettera di assunzione contratto di lavoro subordinato a tempo determinato trattandosi, invero, di pagine appartenenti ad un allegato “informativa sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro” che non è numerato sicchè, correttamente, il CTU ha limitato l'esame – conformemente al quesito oggetto di incarico – alle firme apposte in calce alla lettera di assunzione- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato datato
09.05.2023 e non ha preso in considerazione quelle apposte nelle pagine costituenti parte integrante di un allegato non menzionato nel quesito.
Sui rimanenti rilievi di parte ricorrente, come si è detto, l'ausiliare nella valutazione delle osservazioni ha preso posizione confutandoli con adeguata ed esaustiva motivazione.
Ed allora sulla scorta della consulenza – che, per quanto detto, è esauriente, priva di vizi logici ed appare corretta sul piano metodologico – deve concludersi, in accoglimento delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, che il ricorrente ha apposto la sottoscrizione al contratto di lavoro a tempo determinato del 9.5.2023 così come al contratto di proroga del 3.7.2023.
A fronte di un rapporto di lavoro che si è dunque instaurato – contrariamente a quanto lamentato da parte ricorrente – con l'apposizione di un termine di durata, successivamente prorogato da ultimo sino al 5.10.2023 (cfr. comunicazione al centro per l'impiego del 4.10.2023, all. 5 fasc. resistente), è evidente che la cessazione di detto rapporto è naturale conseguenza della scadenza del termine e che alcuna comunicazione al ricorrente di (avvenuta cessazione) e tantomeno giustificazione della cessazione del rapporto era dovuta dalla società resistente.
Per quanto precede il ricorso non può che essere rigettato.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica sono poste a carico di parte ricorrente soccombente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 4.629,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 9 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
8
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1949/2024 R.G.
TRA
con Avv. Francesco Cariati Parte_1 ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv.ti Luciano e Giovanni Cuozzo resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.5.2034 ritualmente notificato Parte_1 conveniva in la società in epigrafe e, premesso di aver lavorato alle sue dipendenze dal 9.5.2023 al 5.10.2023 con inquadramento nella qualifica di operaio Livello C2 del CCNL Settore Trasporto Passeggeri e con mansione di conducente di autobus, esponeva di aver appreso dalla nota datoriale del
24.10.2023 che il suo rapporto di lavoro a tempo determinato era cessato il
5.10.2023.
Deduceva di aver comunicato al datore di lavoro di non aver avuto alcuna comunicazione inerente la cessazione del rapporto e di aver infruttuosamente messo a sua disposizione le prestazioni lavorative fino a quando, a seguito di richiesta al Centro per l'Impiego aveva constatato che effettivamente il rapporto di lavoro risultava cessato il 5.10.2023.
1 Sosteneva di non aver stipulato con la società convenuta alcun contratto a tempo determinato assumendo che il rapporto di lavoro inter partes era a tempo indeterminato e che era cessato per condotta unilaterale del datore di lavoro senza alcuna motivazione né preavviso.
Contestava, altresì, che tra le parti fosse intervenuta alcuna proroga del rapporto a termine e concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare
l'illegittimità e/o nullità del termine finale apposto al contratto in essere fra la ed il Sig. nonché Controparte_1 Parte_1
l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della cessazione del rapporto di lavoro imposta dal datore di lavoro e mai formalmente comunicata né motivata dalla stessa Controparte_1
-per l'effetto accertare e dichiarare che il contratto intervenuto fra la
[...] ed il Sig. è un contratto di lavoro Controparte_1 Parte_1 subordinato a tempo indeterminato;
-per l'effetto condannare la in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, alla immediata reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, oltre alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro arbitrariamente imposta dal datore di lavoro a partire dal 05.10.2023 e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria;
- per l'effetto condannare altresì la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data della cessazione del rapporto (05.10.2023) e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
-in subordine, nella denegata ipotesi di mancata reintegrazione dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, Voglia l'On.le Tribunale adito condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore del Sig. da commisurarsi in misura pari almeno Parte_1 alle retribuzioni perse dalla data della cessazione del rapporto e fino alla
2 definizione dell'odierno procedimento e/o da indennizzarsi comunque nella misura più ampia di legge, in uno al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e ad ogni onere accessorio previsto ex lege, per il medesimo periodo [..]”.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di Controparte_1 cui chiedeva il rigetto per infondatezza deducendo che il rapporto di lavoro era cessato per scadenza del termine apposto al contratto stipulato dapprima per il periodo dal 9.5.2023 al 30.6.2023 successivamente prorogato dal 30.6.2023 al
30.9.2023 e quindi ulteriormente prorogato dall'1.10.2023 al 5.10.2023.
Istruita a mezzo di CTU grafologica, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 7.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente assume la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e lamenta la illegittima cessazione dello stesso per condotta unilaterale del datore di lavoro, sostenendo di non aver sottoscritto alcun contratto contenente l'apposizione di un termine né alcuna proroga di un contratto a tempo determinato.
A fronte delle deduzioni di parte convenuta e della documentazione prodotta a sostegno (contratto di assunzione, all. 1 fasc. resistente, comunicazione al centro per l'impiego di detta assunzione, all. 2 fasc. resistente, contratto di proroga e relativa comunicazione al centro per l'impiego, all. 3 e 4 fasc. resistente, comunicazione di proroga relativa al periodo dall'1.10.2023 al
5.10.2023, all. 5 fasc. resistente) parte ricorrente, con le note scritte depositate il 9.9.2024, ha formalmente disconosciuto le sottoscrizioni risultanti dai documenti di controparte deducendo che “[..] Detti documenti (depositati solo in copia dalla resistente) invero non sono mai stati sottoposti, né sottoscritti né mai consegnati in copia al ricorrente, che in proposito disconosce intanto il fatto storico della formazione di tali documenti scritti e della loro sottoscrizione, sì come disconosce la l'autenticità degli stessi documenti prodotti ex adverso. Sin da ora il ricorrente disconosce le sottoscrizioni che
3 figurano su tali scritture dal momento che è negato proprio il fatto storico della sottoscrizione [..]” (così alla pag. 2 delle note).
Disposta, quindi, consulenza grafologica il CTU (Dott. – vedi Persona_1 elaborato depositato il 7.4.2025), svolti i necessari accertamenti, ha concluso nel senso che le firme apposte sui documenti oggetto di indagine – ossia la lettera di assunzione contratto di lavoro subordinato a tempo determinato datato 9.5.2023 prodotto dalla società convenuta (all. 1 fasc. convenuta) nonché la proroga contratto di lavoro subordinato a tempo determinato datato
3.7.2023 (all. 3 fasc. convenuta) – sono autografe, appartenendo alla mano del ricorrente.
Parte ricorrente con le note scritte depositate il 5.5.2025 ha contestato la relazione depositata dal CTU rilevando ed eccependo in particolare: 1) “[..]
l'inosservanza del termine assegnato alle parti dal Giudice per la formulazione di osservazioni. Nella specie parte ricorrente, che pur aveva espresso formale riserva (nelle precedenti note di trattazione) di formulare ulteriori osservazioni integrative, ha visto negato ancora una volta il diritto di difesa dal deposito della relazione finale da parte del CTU, prima che la stessa parte potesse integrare le proprie osservazioni. Dalle note di risposta alle prime osservazioni di parte ricorrente, depositate dal CTU insieme alla relazione finale, si evince
l'incauta richiesta di proroga fatta dal consulente a termine ormai scaduto: la richiesta di proroga è stata inviata dal consulente (e non accettata dalla cancelleria) il 02.03.2025, dopo la scadenza del termine assegnato dal Giudice
(28.02.2025), mentre ben avrebbe dovuto il CTU dare avviso alle parti e richiedere al Giudice la proroga prima della scadenza del termine assegnatogli.
La bozza di relazione peritale è stata trasmessa dalla D.ssa solo in data Per_1
13.03.2025, anziché in data 28.02.2025, e non è transitata agli atti, neppure con nota di cancelleria, la richiesta di alcuna proroga. Di tal ché deve ribadirsi la grave lesione del diritto di difesa di parte ricorrente, poiché di fatto il termine per la formulazione di osservazioni non solo è stato limitato a soli 15 giorni rispetto all'udienza, ma anche successivamente col deposito della relazione finale in data 07.04.2025 non è stata data alcuna possibilità alla parte ricorrente di esercitare appieno il proprio diritto di difesa mediante la formulazione di osservazioni integrative [..]”; 2) la “[..] la nullità della
4 relazione peritale [..] per grave omissione del CTU riguardo alla documentazione presa ad oggetto di verifica (gli allegati e le scritture oggetto di contestazione sono esattamente l'allegato N.1 e l'allegato N.3 del fascicolo di parte convenuta e rispettivamente il contratto di lavoro e la scrittura di proroga. In particolare il documento allegato 1 di parte convenuta contenente il contratto di lavoro consta di 9 pagine e riproduce alle pagine 8 e 9 altre due false sottoscrizioni, evidentemente mai considerate dal CTU in sede di perizia
[..]”; 3) “[..] Il CTU nelle note di risposta non ha specificato il motivo per cui non sono state verificate le sottoscrizioni delle pagine 8 e 9 dell'allegato 1 di parte resistente [..] La mancata considerazione delle sottoscrizioni di cui alle pagine 8 e 9 dell'allegato 1 di parte resistente è stata rilevata da questa difesa in sede di osservazioni, dopo la trasmissione della bozza di perizia, allorché verificando le scansioni riprodotte dal CTU è emerso che il documento depositato da parte resistente nel fascicolo telematico come allegato 1 ed il documento preso in esame dal CTU è difforme e comunque incompleto [..]”; 4)
“[..] Tiene a ribadirsi, ed emerge per tabulas, come il CTU non abbia tra l'altro indicato sempre in modo specifico le scritture prese in esame (se verificande o autografe e/o l'allegato di rispettiva provenienza) e nel trasmettere la bozza di relazione ha allegato i saggi acquisiti solo parzialmente (i file non sono leggibili nella loro interezza, circostanza che non si desume dalla mera scansione riprodotta nelle note di risposta). Nessun riscontro consta poi sui molteplici rilievi mossi da questa difesa circa gli aspetti strutturali e morfodinamici [..]”.
Ha quindi chiesto la parte ricorrente con tali note la rinnovazione della perizia e l'assegnazione di incarico ad altro consulente e, in subordine, l'integrazione peritale con l'esame da parte del CTU delle pagine 8 e 9 dell'allegato 1 di parte convenuta non considerate – a suo dire - dall'ausiliare in sede di perizia per la consegna di un documento incompleto da parte della convenuta.
Con decreto dell'8.5.2025 veniva assegnato alla parte ricorrente termine di giorni 30 per la trasmissione delle osservazioni al CTU e conseguente termine a questi per il deposito di nuova relazione con la sintetica valutazione di dette osservazioni.
Ora, giova anzitutto rilevare che il termine stabilito ex art. 195 c.p.c. per la comunicazione della bozza della relazione e per il deposito della relazione
5 definitiva ha carattere ordinatorio sicchè l'inosservanza di detto termine non costituisce motivo di nullità della relazione potendo questa essere utilizzata benchè tardivamente depositata (cfr. Cass. n. 8406/2014).
Deve altresì essere rilevato che nella specie l'inosservanza, da parte del CTU, dei termini di cui all'art. 195 c.p.c. non ha dato luogo ad alcuna violazione del principio del contraddittorio e ad un concreto, effettivo, pregiudizio delle prerogative difensive di parte ricorrente.
Ed invero, a fronte dell'invio (tardivo) da parte del CTU della bozza di relazione alle parti in data 13.3.2025 la parte ricorrente ha esaminato l'elaborato - fruendo di un termine di n. 17 giorni - ed ha trasmesso all'ausiliare le proprie argomentate osservazioni in data 28.3.2025, due giorni prima che scadesse il termine dei 30 giorni assegnati per l'incombente, osservazioni sulle quali il CTU ha adeguatamente preso posizione (cfr. risposta alle osservazioni depositate il
7.4.2025).
Nella valutazione di dette osservazioni l'ausiliare ha, in particolare, evidenziato: 1) che i documenti in contestazione erano stati forniti dalle parti ed esaminati durante le operazioni peritali e che alcuno dei presenti (la CTP, i procuratori delle parti nonché la parte ricorrente) aveva lamentato l'incompletezza degli stessi;
2) che aveva specificato e riproposto le scannerizzazioni dei saggi e delle firme comparative e che i documenti comparativi, compreso il saggio, erano stati riportati da pagina 14 a pagina 21 della relazione e le firme comparative, prese singolarmente, ossia estrapolate tramite scanner e/o microscopio, utilizzate nel corso delle operazioni;
3) di aver eseguito l'esame strumentale con i mezzi specificati a pag. 25 della relazione;
4) che i rilievi di parte ricorrente relativi agli aspetti strutturali e morfodinamici non erano supportate sul piano tecnico/scientifico e si risolvevano, dunque, in mere affermazioni sprovviste di riscontro strumentale o di natura tecnica/scientifica.
Ebbene, rileva il giudice che nel quesito posto al consulente era stato chiesto di accertare (cfr. decreto del 14.1.2025) se “la firma apposta in calce alla lettera di assunzione - contratto di lavoro subordinato a tempo determinato datato
09.05.2023 prodotto dalla società convenuta (all. 1 fascicolo convenuta) nonché alla proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
6 datato 03.07.2023 (all. 3 fascicolo convenuta)” fosse di parte ricorrente e, si osserva, l'allegato 1 del fascicolo di parte convenuta è costituito dalla lettera di assunzione contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e contiene, in calce al documento, le due firme del ricorrente prese in esame dal CTU mentre le pagine 8 e 9 – che, a dire del ricorrente, non sono state esaminate dal CTU in ragione della incompletezza del documento consegnato dalla convenuta – non costituiscono, come giustamente osserva parte convenuta, un unicum con la lettera di assunzione contratto di lavoro subordinato a tempo determinato trattandosi, invero, di pagine appartenenti ad un allegato “informativa sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro” che non è numerato sicchè, correttamente, il CTU ha limitato l'esame – conformemente al quesito oggetto di incarico – alle firme apposte in calce alla lettera di assunzione- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato datato
09.05.2023 e non ha preso in considerazione quelle apposte nelle pagine costituenti parte integrante di un allegato non menzionato nel quesito.
Sui rimanenti rilievi di parte ricorrente, come si è detto, l'ausiliare nella valutazione delle osservazioni ha preso posizione confutandoli con adeguata ed esaustiva motivazione.
Ed allora sulla scorta della consulenza – che, per quanto detto, è esauriente, priva di vizi logici ed appare corretta sul piano metodologico – deve concludersi, in accoglimento delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, che il ricorrente ha apposto la sottoscrizione al contratto di lavoro a tempo determinato del 9.5.2023 così come al contratto di proroga del 3.7.2023.
A fronte di un rapporto di lavoro che si è dunque instaurato – contrariamente a quanto lamentato da parte ricorrente – con l'apposizione di un termine di durata, successivamente prorogato da ultimo sino al 5.10.2023 (cfr. comunicazione al centro per l'impiego del 4.10.2023, all. 5 fasc. resistente), è evidente che la cessazione di detto rapporto è naturale conseguenza della scadenza del termine e che alcuna comunicazione al ricorrente di (avvenuta cessazione) e tantomeno giustificazione della cessazione del rapporto era dovuta dalla società resistente.
Per quanto precede il ricorso non può che essere rigettato.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica sono poste a carico di parte ricorrente soccombente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 4.629,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 9 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
8