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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/10/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 328/2023 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
sulla relazione del Consigliere istruttore (riservata dal detto Ufficio con ordinanza del 12.9.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 328/2023 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 11.9.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 partita IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. filippo Marcello SIRACUSANO del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina
(Via dei Mille n. 243); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
CP_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
Controparte_2 codice fiscale: CodiceFiscale_2
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3 partita IVA: P.IVA_2 parti rappresentate e difese per procura in atti dagli avvocati Giovanni STARRANTINO del Foro di Messina e Venera Russo MANGIAGLI del foro di Catania ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del primo in Santa Teresa di IV (Via F. Crispi n. 453); pec: Email_2 pec: ; Email_3
APPELLATI–APPELLANTI INCIDENTALI
avente ad oggetto: azione ex art. 2932 C.C.; risarcimento del danno per responsabilità cd. precontrattuale. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… Per tutto quanto sin qui dedotto e richiesto, la come sopra Controparte_4 rappresentata e difesa, contrariis reiectis, chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI 1) Rigettare l'appello incidentale in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Riformare, la Sentenza del Tribunale di Messina n. 552/2023 nella parte in cui ritiene di rigettare la domanda relativa alla quantificazione e liquidazione del danno subito da
in conseguenza della accertata responsabilità (pre)contrattuale dei convenuti, odierni appellati;
per Parte_1 l'effetto, condannare, la società ed i signori e , in CP_3 Controparte_3 CP_1 Controparte_2 solido o chi di ragione tra essi, al risarcimento dei danni subiti dalla che, previa eventuale Parte_2 disponenda C.T.U., potranno essere quantificati, anche per equivalente in misura pari al mancato utile che si sarebbe ottenuto con la conclusione di altri affari similari. Mancato utile, si è detto ed evidenziato, ragionevolmente equivalente a quello che si sarebbe conseguito con l'esecuzione dell'intervento edilizio oggetto di causa. In ogni caso, danno emergente, lucro cessante e perdita di chance che, sia pure in via gradata alla chiesta C.T.U., potranno e dovranno essere liquidati anche in via equitativa, tenendosi conto della oggettiva difficoltà (rectius impossibilità) di dimostrazione analitica delle singole voci di danno. 3) Per l'effetto, in riforma parziale della Sentenza del Tribunale di Messina 552/2023, condannare, i convenuti, in solido, a rifondere all'appellante, in tutto o in parte, le spese di entrambi i gradi del giudizio;
4) In via gradata, per le ragioni esposte, compensare le spese del giudizio di primo grado;
5) In via ulteriormente subordinata, sempre per le ragioni esposte al numero 2 dei motivi di appello, compensare tra le parti almeno il 75% delle spese di primo grado, applicando i valori minimi dello scaglione “valore indeterminabile”. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e salvo ogni altro diritto …”.
Per le parti appellate ed appellanti incidentali:
“… Per tutte le argomentazioni sopra rassegnate i motivi di appello della non possono avere Parte_1 accoglimento e vanno rigettati, con la conferma della sentenza. IN CONCLUSIONE si chiede che la Ecc.ma Corte d'Appello Voglia: 1) Rigettare l'appello proposto dalla perché infondato in fatto ed in diritto;
2) Parte_1 Confermare la sentenza di 1° grado nella parte in cui rigetta la domanda attorea e condanna la Parte_1 alla refusione delle spese processuali in favore dei convenuti e liquidate Controparte_3 CP_1 come da dispositivo;
3) Accogliere nel rito e nel merito l'appello incidentale proposto con quest'atto e conseguentemente riformare la sentenza nella parte motiva di essa nella quale ha ritenuto ravvisabile la responsabilità precontrattuale dei convenuti nell'avere interrotto ingiustificatamente le trattative in corso ed all'uopo si chiede che la Corte d'Appello Voglia ritenere che i sigg. , ed CP_1 Controparte_2 Controparte_3 si sono comportati secondo buona fede rispettando il principio della correttezza. 4) Per l'effetto dichiarare e
[...] ritenere gli appellati esenti da ogni addebito di colpa o di dolo;
5) Rigettare la richiesta di C.T.U perché inconducente per i motivi esposti;
6) Condannare la alle spese, competenze e onorari di causa del presente Parte_1 giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 21.4.2023 conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1 CP_1 CP_2
e parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese
[...] Controparte_3 disattese dal Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima–Ufficio del Giudice Unico con sentenza n. 552 emessa in data 15.3.2023 nel procedimento già iscritto al n. 90000568/2008 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale attrice) la pronuncia ai sensi dell'art. 2932 C.C. di una sentenza produttiva degli effetti del contratto di permuta di un terreno di proprietà dei convenuti – non concluso con questi ultimi a causa dell'interruzione delle avviate trattative (domanda cui aveva poi successivamente rinunciato, avendo scoperto in un secondo momento che il terreno oggetto della controversia era stato ceduto a terzi) – e, in via subordinata, la condanna in solido ex art. 1337 C.C. dei convenuti al “… risarcimento dei gravissimi danni subiti a causa dell'annullamento dell'operazione edilizia sopra descritta, dovuti nella misura del mancato guadagno che si può quantificare in non meno di € 500.000,00 …”, lamentava che l'impugnata sentenza:
1. pur avendo accolto la domanda di parte attrice, volta ad accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale dei convenuti, avrebbe erroneamente ritenuto di rigettare la conseguente (e accessoria) domanda relativa al risarcimento del danno;
2. avrebbe erroneamente condannato parte attrice alla rifusione della totalità delle spese in favore dei convenuti, pur avendo riconosciuto la fondatezza della domanda principale proposta dalla stessa;
e concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza nella parte in cui aveva così statuito:
“…
3. Pur ritenendo ravvisabile la responsabilità precontrattuale dei convenuti nell'aver interrotto ingiustificatamente le trattative in corso, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice non può trovare accoglimento. Quanto al danno risarcibile, si è già detto che lo stesso va circoscritto al cd. interesse negativo, non potendo lamentare parte attrice la mancata o inesatta esecuzione del contratto, e quindi il diritto al ristoro della perdita da mancato guadagno che egli avrebbe tratto dalla conclusione dell'affare, bensì la lesione della sua libertà negoziale. Ne consegue che l'attore avrebbe potuto conseguire unicamente il diritto ad ottenere il rimborso delle spese inutilmente sostenute in funzione della trattativa – che tuttavia non ha documentato né richiesto – non avendo allegato ulteriori circostanze di fatto da cui desumere una perdita di diverse e favorevoli occasioni contrattuali. Il risarcimento non può invece tener conto del lucro potenzialmente derivante dalla conclusione del contratto e, quindi, del volume d'affari che sarebbe stato prodotto attraverso la vendita dei costruendi appartamenti. Ciò giustifica il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte attrice per la quantificazione della perdita del potenziale guadagno ...
P.Q.M.
... rigetta la domanda attorea …”;
e, di conseguenza, la condanna in solido delle parti appellate al risarcimento dei danni subìti da chiedendo di disporre C.T.U. ai fini della quantificazione dei predetti danni;
Parte_1 nonché , in punto di spese, la condanna in solido delle controparti tutte a rifonderle in tutto o in parte le spese di entrambi i gradi di giudizio, o, in subordine, compensarsi le spese del primo grado, o, in via ulteriormente subordinata, compensarsi tra le parti almeno il 75% delle spese di primo grado.
*
Le predette parti appellate tutte si costituivano in giudizio a mezzo di patrocinio conferito ad unico collegio difensivo con atto depositato (in modalità telematica) in data 23.6.2023 e, deducendo ex adverso:
sub 1., che: la sentenza non meritava censura nella parte in cui aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla , perché parte appellante non avrebbe offerto la prova del cd. Parte_1 interesse negativo, nè in merito alle spese inutilmente sostenute in ragione delle trattative, nè in merito alla perdita di occasioni di contrattare con altri, non avendo presentato fatture, preventivi di spesa, pagamenti, scritture private di compromessi o preliminari che attestassero l'esistenza di siffatti danni e la loro quantificazione;
sub 2., che: risultava inesatta, di conseguenza, anche la censura avanzata dalla in relazione alle Parte_1 spese processuali, che erano state correttamente poste a carico di parte appellante;
nonché, spiegando appello incidentale, lamentavano che:
3. la sentenza di primo grado meriterebbe riforma nella parte in cui aveva affermato la sussistenza di una responsabilità precontrattuale in capo alle parti appellate per aver interrotto immotivatamente ed ingiustificatamente (con pregiudizio per la parte odierna appellante) le trattative negoziali tra loro in corso;
concludevano chiedendo il rigetto dell'impugnazione principale con conferma della sentenza di primo grado là dove aveva posto le spese processuali a carico della e, in Parte_1 accoglimento di quella incidentale, la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui in punto d'an debeatur aveva ritenuto ravvisabile responsabilità precontrattuale dei convenuti tutti, chiedendo a questa Corte d'Appello d'accertare e dichiarare che i sigg.ri e CP_1
la si erano comportati nell'occorso conformemente ai CP_2 Controparte_3 principi di buona fede e correttezza, con vittoria di spese e competenze anche del corrente grado.
*
L'udienza di prima comparizione davanti all'Ufficio del Consigliere Istruttore, celebrata secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., veniva fissata nella data del 20.10.2023, a cui faceva seguito quella del 16.9.2024.
All'esito di detta udienza, celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – , ritenendo che non vi fosse alcuna ulteriore attività da compiere, il Consigliere Istruttore fissava l'udienza per la rimessione in decisione della lite alla data del
20.6.2205 (poi differita all'11.9.2025), con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 352 C.P.C. per il deposito delle note di trattazione scritta contenenti le conclusioni delle parti ed il successivo eventuale deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. La causa è stata quindi introitata e trattenuta in decisione (con ordinanza del 12.9.2025), con riserva di riferire al Collegio.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che sia l'appello principale sia quello incidentale non siano fondati e, nei sensi che appresso si specificheranno, vadano pertanto disattesi.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, il Collegio osserva e rileva quanto segue. Quanto al tema sub 1.:
odierna appellante, chiede la riforma della sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui essa afferma che, pur ritenendo ravvisabile una responsabilità precontrattuale dei convenuti per aver interrotto ingiustificatamente le trattative in corso, la domanda risarcitoria avanzata dall'odierna appellante non può essere accolta in quanto non ha documentato né richiesto il rimborso delle spese sostenute inutilmente in funzione della trattativa. Tale motivo di appello viene argomentato asserendo l'illogicità di una pronuncia che da un lato affermi la sussistenza di una responsabilità precontrattuale dei convenuti e dall'altro rigetti la conseguenziale domanda relativa al risarcimento del danno, evidenziando come : “… In particolare, secondo il più recente orientamento (da ultimo Cass. n. 15147 del 12/5/2022): «In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 C.C., tendenzialmente è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto) …» ...”.
Il suddetto orientamento è certamente condiviso da questo Collegio ed evidentemente anche dal Giudice di prime cure che nell'argomentare la propria decisione (a p. 10 della sentenza in riesame), tuttavia, dichiarava espressamente:
“… Ne consegue che l'attore avrebbe potuto conseguire unicamente il diritto ad ottenere il rimborso delle spese inutilmente sostenute in funzione della trattativa – che tuttavia non ha documentato né richiesto – non avendo allegato ulteriori circostanze di fatto da cui desumere una perdita di diverse e favorevoli occasioni contrattuali …”.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l'elemento essenziale su cui è stato fondato lo statuito rigetto della domanda – che qui è oggetto di riesame – non è dunque dato dall'assenza dei presupposti astratti di riconoscibilità del credito risarcitorio, quanto in parte dal deficit d'allegazione nella stessa domanda e, soprattutto, della prova del danno di cui s'invoca il ristoro.
Ora, parte appellante, con il proprio atto introduttivo del giudizio di primo grado, chiedeva:
“… il risarcimento dei gravissimi danni subiti a causa dell'annullamento dell'operazione edilizia sopra descritta, dovuti nella misura del mancato guadagno che si può quantificare in non meno di € 500.000,00 …”.
Tale domanda, come già ben argomentato dal Giudice di prime cure, non poteva (e non può) trovare accoglimento perché:
“… Il risarcimento non può invece tener conto del lucro potenzialmente derivante dalla conclusione del contratto e, quindi, del volume d'affari che sarebbe stato prodotto attraverso la vendita dei costruendi appartamenti. Ciò giustifica il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte attrice per la quantificazione della perdita del potenziale guadagno …”.
Ciò che mancava, dunque, è proprio la domanda di risarcimento delle spese inutilmente sostenute e delle eventuali perdite sofferte per la mancata conclusione di altre trattative.
Parte appellante, nell'atto introduttivo del giudizio di appello, evidenzia come “… contrariamente a quanto argomentato ed affermato nella sentenza impugnata, anche con le note conclusive del 23.05.2019 (pagine 12 e 13), l'odierna appellante ha così correttamente argomentato, diversamente da quanto affermato dal primo giudice: ... Il risarcimento del danno nel caso di specie, secondo il costante e prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, consiste da una parte nelle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative (cd. danno emergente) e dall'altra parte nella perdita determinata dall'omessa conclusione di altri affari
(lucro cessante), nonché il danno da cd. «perdita di chance» derivante dalla perdita di occasioni alternative. Alla luce delle attività imprenditoriale svolta dalla è evidente che la stessa abbia Parte_1 perduto occasioni per affari alternativi nel tempo occorrente a coltivare le trattative abbandonate, improvvisamente e ingiustificatamente, dai convenuti! ...”.
Tuttavia, la suddetta domanda, diversa da quella iniziale, in quanto proposta per la prima volta in sede di note conclusive era ed è da considerarsi tardiva, essendo preclusa alle parti la possibilità di modificare quella originaria oltre il termine per le memorie di cui all'art. 183 comma
6 n. 1 C.P.C., che non risulta siano state depositate dalla parte allora attrice e odierna appellante. A riscontro di ciò, al riguardo, si rileva che: - con le note del 24.11.2016, parte allora attrice così specificava il proprio petitum:
“… si insiste affinché venga disposta C.T.U. al fine di quantificare e determinare l'ammontare dei danni, subiti dalla odierna deducente e cagionati dalla condotta posta in essere dai convenuti, pari agli utili che si sarebbero conseguiti con l'acquisto dell'area e la realizzazione, con relativa rivendita, delle singole unità immobiliari del fabbricato previsto in progetto …”.
- solo con le citate note del 23.5.2019 si puntualizzava al riguardo quanto appresso:
“… l'odierna concludente, dopo essersi direttamente occupata della questione relativa all'esproprio, da parte del C.A.S., della stradella limitrofa al terreno in cui doveva sorgere il compendio immobiliare (si veda dichiarazione del Signor ) AVEVA definitivamente ACQUISITO UN RAGIONEVOLE AFFIDAMENTO SULLA CONCLUSIONE Pt_3 DEL CONTRATTO, incaricando anche dei professionisti a redigere bozze del progetto del costruendo compendio edilizio;
un computo metrico estimativo (si veda al riguardo la documentazione allegata con le note ex art. 183 co VI n. 2 del 09.11.2009) …”;
ed ancora:
“… Come è emerso nel corso del giudizio, infatti, la ha impiegato tempo e risorse durante lo Parte_1 svolgimento delle trattative, si pensi agli innumerevoli sopralluoghi eseguiti, ai vari professionisti incaricati di eseguire e redigere la progettazione del complesso edilizio, per non dire dello studio legale che l'aveva assistita e seguita nella detta fase-precontrattuale …”;
- nelle citate note del 9.11.2009 si legge quanto già richiamato dalle note del 2016, ossia il riferimento (a ragione dell'invocata c.t.u.) di asseriti danni:
“… pari agli utili che si sarebbero conseguiti con l'acquisto dell'area e la realizzazione, con relativa rivendita, delle singole unità immobiliari del fabbricato previsto in progetto …”.
Di conseguenza, una siffatta “estensione” del petitum – con la domanda posta in tale ultima occasione – risultava tardiva ed era ed è, pertanto, inammissibile.
Peraltro, come già evidenziato dal Giudice di prime cure e sottolineato più volte da parte degli odierni appellati, la domanda in questione, ove anche non fosse stata tardivamente proposta, risultava e risulta comunque del tutto sfornita di prova.
Agli atti, infatti, non risulta esser stato allegato alcun documento che offra la prova delle spese asseritamente effettuate in relazione alle trattative in corso e, dunque, d'un qualche pregiudizio subìto da parte appellante nell'occorso. Se si è, invero, fatto riferimento a spese affrontate per i compensi dei consulenti e per l'utilizzo delle risorse aziendali nel corso della trattativa, non è tuttavia stato fornito alcun principio di prova che quantificasse tali pretese (id est: fatture, preventivi di spesa o quietanze di pagamenti;
a dimostrazione dell'an di specifici danni sofferti e del quantum ad essi relativo).
, per verità, ha lamentato una “… oggettiva difficoltà (rectius, impossibilità) di Parte_1 dimostrazione analitica delle singole voci di danno …”, senza tuttavia minimamente enunciare le ragioni a fondamento di tale assunto e, comunque, non offrendo la prova quantomeno di erogazioni per tali causali asseritamente avvenute.
Allo stesso modo non risulta esser stata fornita alcuna prova della perdita di altre opportunità o occasioni d'affari – alternative e /o complementari a quella in itinere poi abortita – con soggetti altri e terzi.
E, del resto, la stessa parte appellante ha per così dire escluso anche solo l'eventualità che trattative con altri soggetti potessero esser attivate all'epoca dei fatti e che una simile possibile chance possa essere stata pregiudicata dallo svolgimento delle interlocuzioni con gli odierni appellati (là deve, in p. 9 dell'atto d'appello, ha affermato: “… Danni, quelli subiti dalla odierna appellante, derivanti dalle spese affrontate, oltre che per compensi ai consulenti (tra i quali il procuratore sottoscritto ed i tecnici che si sono occupati dei vari accertamenti e studi di fattibilità), dall'utilizzo delle risorse aziendali e, in via principale, da perdita di chance, non essendo una azienda di modeste dimensioni, quale era , in grado di affrontare Parte_1 contemporaneamente ulteriori trattative per altre operazioni commerciali/edilizie …”).
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata proposta (tempestivamente) alcuna domanda di risarcimento per spese sostenute in ragione delle avviate trattative o di danno da perdita di chances individuate e verificabili e comunque essendo rimasto insoddisfatto l'onere della prova relativa, il superiore motivo di appello deve essere in toto disatteso, con seguente conferma della sentenza di primo grado sul punto.
*
Quanto al tema sub 2.:
parte appellante propone impugnazione anche avverso la parte della pronuncia di prime cure che ha posto a carico della soccombente allora attrice (odierna appellante) le spese, chiedendo la condanna degli appellati al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, sostenendo che il Tribunale abbia errato “… nel condannare l'odierna appellante, pur riconoscendo il comportamento scorretto tenuto dai convenuti e la responsabilità (pre)contrattuale degli stessi, in misura abnorme ed estremamente penalizzante …”. Lamenta, in subordine, che il Tribunale avrebbe dovuto quanto meno compensare una rilevante quota delle spese liquidate (in misura non inferiore al 75%) in ragione dell'accoglimento della domanda attorea di accertamento della responsabilità precontrattuale dei convenuti e che, comunque, avrebbe dovuto applicare i minimi di tariffa e lo scaglione corrispondente non alla domanda, ma alla decisione.
Logica conseguenza di quanto esposto e argomentato relativamente al rigetto del motivo d'appello principale di cui sopra non può che essere la conferma della statuizione di primo grado anche relativamente alle spese, le quali risultano esser state adeguatamente e correttamente quantificate e poste a carico di parte attrice-odierna appellante, in ragione della soccombenza finale di quest'ultima.
Soccombenza da ritenersi non solo parziale, bensì piena, dovendosi dare atto che il Giudice a quo, pur affermando fondata in punto d'an debeatur la prospettazione di parte allora attrice
(quanto all'aver la condotta delle sue controparti integrato, sia oggettivamente sia soggettivamente, una fattispecie d'illecito precontrattuale), disattendeva i petita azionati per l'emerso difetto di prova d'un qualche danno – inteso come conseguenza di tale condotta – suscettibile di risarcimento). Peraltro, in merito alle doglianze relative alla quantificazione delle spese – avvenuta da parte del primo Giudice: con applicazione dello scaglione di valore relativo al disputatum (in quanto individuato in euro 500.00); e senza errori aritmetici al riguardo (rispetto all'importo liquidato, di “… euro 19.520 oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge …”, si consideri che: nel minimo, le tariffe vigenti consentivano una liquidazione di euro 11.229 e nel medio di euro
22.457) – si richiama il principio affermato con l'ordinanza della Corte di cassazione, Sez. II, n. 8449 del 2023, secondo cui: «… Il cd. criterio del decisum e non del disputatum è, dunque, quello prescelto dall'art. 5 d.m. n. 140 del 2012 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. (…) Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui – ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. – in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. La massima, invero, è nel senso che «In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum», onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462) …».
Il Giudice a quo ha, dunque, correttamente pronunciato sia nel porre le spese a carico di parte attrice, avendo disatteso tutte le domande proposte da quest'ultima, sia nella quantificazione delle stesse sulla base del criterio del disputatum, non essendo applicabile il criterio del decisum nelle ipotesi in cui la domanda attorea sia stata – come nel caso che ne occupa – integralmente rigettata.
*
Quanto all'appello incidentale:
le parti appellate propongono a loro volta appello, incidentale, impugnando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la sussistenza di una responsabilità precontrattuale delle medesime per aver violato nell'occorso i principi di buona fede e correttezza, asserendo contra che non sarebbe stata in alcun modo dimostrata l'effettiva esistenza di trattative né il livello di avanzamento delle stesse e chiedendo per l'effetto che la sentenza venga riformata “… dichiarando che gli appellati e la CP_1 Controparte_2 Parte_4 non hanno violato il principio della correttezza e buona fede, comportandosi invece
[...] in modo leale e aderente alla legge …”. Preliminarmente, si rileva la sussistenza dell'interesse degli odierni appellati a proporre il superiore appello incidentale, pur essendo essi risultati totalmente vittoriosi in primo grado, in ossequio al costante orientamento della Suprema Corte in tema, da ultimo confermato con l'ordinanza della Sez. III n. 25876 del 27/9/2024, nei seguenti termini:
«… Osserva il Collegio che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di un fermo principio in tema di impugnazioni. Qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, C.P.C. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, C.P.C.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, C.P.C. (Cass. Sez. U. - Sentenza n. 11799 del 12/05/2017; Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24658 del 19/10/2017; Sez.
3 - Ordinanza n. 9505 del 09/04/2024) …».
Procedendo ora nella disamina nel merito della questione proposta, si rileva che le parti appellanti incidentali lamentano che durante il giudizio di primo grado parte attrice non abbia offerto prova: - né dell'esistenza di trattative con i convenuti;
- né di uno stato di avanzamento dei negoziati tale da sorreggere e fondare un ragionevole convincimento circa la prossima conclusione del contratto. Tuttavia, ciò non corrisponde all'esito delle risultanze processuali.
Durante lo svolgimento del giudizio di primo grado parte attrice ha fornito la prova che tra le parti erano state avviate trattative per la conclusione di un contratto relativo al trasferimento di proprietà di un terreno sul quale si sarebbero dovuti realizzare degli appartamenti tramite prove orali e documentali, dalle quali sono emersi un susseguirsi di contatti ed incontri tra le parti finalizzati alla conclusione del suddetto contratto e una serie di comportamenti di entrambe le parti idonei a fornire la prova della sussistenza delle trattative di cui sopra e del loro grado di avanzamento.
La sussistenza della predetta fase di trattative, peraltro, risulta pacifica in quanto gli stessi e (figlio del convenuto e legale rappresentante della CP_1 Persona_1
, sentiti in sede d'interpello all'udienza del 30.5.2012, hanno esplicitamente Controparte_3 fatto richiamo alle “trattative” intercorse con la . Parte_1
infatti, ha affermato: CP_1
“… è vera la circostanza sub A) del capitolato delle note ex art. 183 VI comma di parte attrice depositate il 16/11/2009
[cfr. capitolato A): Vero o no che i coniugi proponevano alla a cessione dell'intera CP_1 CP_4 Parte_1 operazione edilizia per la realizzazione di un fabbricato sito in Taormina, C/da Lumbi, ivi compresa area, progettazione, autorizzazione ed opere già realizzate] … delle trattative ci siamo occupati io e mio figlio . Per_1 (…) Abbiamo parlato, abbiamo avuto degli approcci, ma non siamo arrivati a nessuna conclusione …”;
a sua volta, ha affermato: Persona_1
“… è vera la circostanza sub A) del capitolato di parte attrice (…) ma preciso che all'inizio di tutte le trattative si è occupato solo mio padre. Solo successivamente, ma non ricordo in quale fase della trattativa, ho affiancato mio padre nelle trattative …”.
Che vi fossero trattative in corso, inoltre, risulta confermato anche da taluni dei testimoni sentiti,
i quali hanno riportato, per averne avuto notizia diretta dall'una o dall'altra parte, di essere a conoscenza delle trattative intraprese tra la ed i .FRA. Costruzioni. Parte_1 Parte_5
Come già chiarito dal Giudice di prime cure, infatti, il vero thema disputandum non ruotava tanto intorno alla sussistenza delle trattative, quanto, e piuttosto, al loro grado di avanzamento ed alla fondatezza o meno d'una seria e consistente aspettativa d'un positivo epilogo delle stesse in capo ad . Parte_1
Ed al riguardo, si consideri che:
posto quanto affermato dal : Persona_1
“… preciso che le trattative non erano giunte a conclusione e che, comunque, riguardavano un lotto di terreno interamente di nostra proprietà (…) Nel corso delle trattative si è prospettata l'ipotesi di accedere al cantiere, per la effettuazione dei lavori, attraverso altra area della quale avevamo il possesso ma non la proprietà (…) dal notaio
avevamo saputo che questa atea, dove doveva passare la strada di accesso, era stata espropriata dal C.A.S. Per_2
…”;
secondo il racconto degli odierni appellanti incidentali fu proprio questo il momento in cui le trattative si interruppero, a causa del fatto che, a loro dire, essi non furono in grado di contattare la per mesi e, ritenendo che la stessa avesse deciso di abbandonare le trattative in Parte_1 itinere proprio in ragione del vincolo imposto sul sito dal CAS, essi scelsero di contrattare con altri.
Tuttavia, quanto sopra risulta confutato dalle ulteriori acquisizioni delle prove orali e documentali.
Sentito all'udienza del 12.11.2014, infatti, il figlio del legale Parte_6 rappresentante della , affermava: Parte_1 Parte_7
“… Ricordo perfettamente che tra le parti si è raggiunto un accordo di massima e che rimaneva solamente un nodo determinante riguardante la possibilità di utilizzare, al fine di accedere al terreno di che trattasi con automezzi e mezzi pesanti, un terreno su cui risultava un esproprio da parte del CAS. (…) mi venne l'idea di chiedere all'ente autostradale di transitare liberamente su detto terreno. (…) Di questa mia idea ne parlammo con i signori , anche perché CP_1 la richiesta di utilizzazione dell'area doveva essere fatta a nome della titolare del terreno e del Controparte_3 relativo progetto di costruzione. Fu redatta una richiesta di autorizzazione a firma di ma Controparte_3 mi occupai personalmente ed in via esclusiva ella gestione della pratica, recandomi in più occasioni negli uffici amministrativi del CAS ed interloquendo, tramite il mio amico, , con i funzionari responsabili …”; Persona_3
e quanto sopra risulta esser stato confermato dallo stesso il quale sentito alla Persona_3 medesima udienza riferiva che:
“… Il Signor mi riferì della esistenza di trattative tra la società ed i coniugi Parte_6 Parte_1 CP_1 per le quali era necessario verificare la possibilità di ottenere dal C.A.S. una autorizzazione per sistemare ed utilizzare un tratto di terreno adiacente alla proprietà autostradale. Accompagnai personalmente il Sig. Parte_6 presso l'ufficio apposito. (…) mi risulta, per averlo visto personalmente, che il Sig. si recò in diverse occasioni Pt_3 presso il C.A.S. per parlare con i funzionari addetti …”;
dunque, da quanto ut supra emerso, le trattative avevano raggiunto un punto tale che la
, tramite il prefato lungi dal dimostrarsi disinteressato al Parte_1 Parte_6 proseguimento delle stesse, aveva rivolto richiesta al CAS per trovare una soluzione.
E all'udienza del 12.11.2014, ancora, il medesimo puntualizzava che: Parte_6
“… La vicenda si concluse con l'invio da parte del CAS della lettera 21/03/08, prot. 6766/Patr., avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione di cui ho riferito, con la quale si significava che la procedura di espropriazione non era stata portata a termine. (…) Risolto il “nodo” di cui ho riferito non vi erano altri ostacoli per la redazione finale dell'atto, ragione per la quale tutte le parti, con i rispettivi legali, si riunirono in un paio di occasioni presso lo studio del Prof. , legale della CP_5 e dei Signori . Fu redatta una bozza di accordo, che fu oggetto di discussione, ed alla quale furono CP_3 CP_1 apposte modifiche a penna. Bisognava semplicemente trascrivere le modifiche e procedere alla firma dell'accordo …».
Vero è che le superiori propalazioni testimoniali sono state rese da soggetto legato da vincolo stretto (di familiarità) con il legale rappresentante di una delle parti di lite
Ma vero è pure che tale ricostruzione della vicenda, per quanto non sia presente agli atti la suddetta “bozza di accordo”, risulta la più coerente – oltre che compatibile – con le altre testimonianze e con le (invero poche) prove documentali disponibili, ossia la lettera del CAS del 21.3.2008 e la missiva in data 17.4.2008 dall'avv. SIRACUSANO (legale della ) alla Parte_1 società al sig. e all'avv. . CP_3 CP_1 CP_5
E tali elementi di concordanza non corroborano così l'attendibilità della versione fornita dai menzionati (nel senso che: “… Non è vero che la dopo l'invio Persona_1 Parte_1 della lettera 21/3/2008 del CAS ci ha chiesto di stipulare un contratto poiché non erano stati stabiliti i termini contrattuali dell'accordo …”) e (ad detta del quale: “… Dopo CP_1 che è arrivata la lettera di cui ho riferito [la lettera del CAS] con il abbiamo avuto Pt_6 degli approcci telefonici, telefonando io personalmente, ma lui mi diceva “sono a Brescia, quando torno parliamo”. Dopo ancora altri mesi lui mi rispondeva “sono fuori quando torno parliamo”. (…) dopo tre quattro mesi che lui non si faceva più sentire, mi sono rivolto ad altri. A seguito di una telefonata del , con la quale mi veniva richiesto di chiudere le trattative e di Pt_6 stipulare un accordo scritto, ho riferito che era troppo tardi, essendomi rivolto ad altri …”).
Non vi è del resto prova del fatto che il si sia reso indisponibile per mesi, come Pt_6 affermato dal mentre al contrario vi è conferma per tabulas del fatto che la CP_1 Con
, meno di un mese dopo la lettera del in data 17.4.2008, al fine di formalizzare Parte_1 definitivamente l'accordo, inviò tramite il proprio legale avv. SIRACUSANO una missiva al prefato dei due , alla e al loro legale avv. nella quale si legge: CP_1 Controparte_3 CP_5
“… Il Signor , legale rappresentante della in nome e per contro del Parte_7 Controparte_4 quale formo la presente, ha telefonato questa mattina al Signor per concordare un appuntamento CP_1 per la definitiva formalizzazione della nota permuta riguardante il terreno sito in Taormina, contrada Atenasio particelle 2505 e 2579 del foglio 3/B (comprendente il possesso del tratto di terreno adiacente e confinante, così come ceduto dalla Signora con la scrittura privata 30/06/2000). Per tutta risposta il ha riferito Controparte_7 CP_1 di non voler formalizzare più nulla in quanto avrebbe intenzione di cedere ad altri l'operazione. Ritengo che la riferita circostanza non risponda a verità posto che sarebbe il frutto di un comportamento scorretto ed in palese malafede. per tale ragione Vi invito a formalizzare definitivamente gli accordi entro tre giorni dalla ricezione della presente non senza avvertirVi che n mancanza agirò nelle sedi competenti per la tutela degli interessi affidatimi e per il risarcimento dei gravissimi danni subiti e subendi …”.
Quanto sopra permette di ritenere, se non più persuasiva, comunque non del tutto destituita di fondamento la versione fornita dal nel senso che: Pt_6
“… A questo punto i signori si sono dileguati e non rispondevano alle nostre richieste di sottoscrivere il CP_1 contratto definitivo. Ripeto che non ricordo di aver avuto più notizie dal , il quale non mi comunicò di avere CP_1 intenzione di cedere a terzi l'operazione. So che successivamente hanno chiuso l'operazione con altra società e mi ricordo che formalizzammo per iscritto la nostra intenzione di acquisire l'operazione. Detta richiesta fu formalizzata per il tramite del nostro legale, con la lettera 17/04/08 …”.
Non essendovi dunque sufficienti e adeguate acquisizioni probatorie a tanto conducenti, Cont l'appello incidentale svolto dalla dal e dalla Controparte_9 CP_1 CP_2 deve, dunque, essere disatteso.
*
Nel superiore epilogo processuale, consegue alla reciproca soccombenza delle parti giusta ragione di compensazione tra le medesime delle spese processuali del corrente grado di giudizio.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_8 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 21.4.2023 ed iscritto a ruolo in data 28.4.2023 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 552 in data 15.3.2023 nel procedimento già iscritto al n. 328/2023 RGAC;
appello proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 nei confronti di: Cont
e in persona del legale CP_1 Controparte_2 Controparte_10 rappresentante pro tempore; nonché sull'appello incidentale proposto con atto depositato in data 23.6.2023 da: Cont
in persona del legale CP_1 Parte_9 Controparte_10 rappresentante pro tempore; così provvede:
1) rigetta sia l'appello principale sia l'appello incidentale e conferma per l'effetto l'impugnata sentenza;
2) spese del grado integralmente compensate inter partes; 3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché sia la parte appellante principale sia le parti appellate ed appellanti incidentali tra loro in solido, in quanto soccombenti ut supra, siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 23.9.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale tirocinante ex art. 73, comma 1, D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, come successivamente integrato dal decreto n. 90/2014, la dott.ssa MAIORANA Cristina.
Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
sulla relazione del Consigliere istruttore (riservata dal detto Ufficio con ordinanza del 12.9.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 328/2023 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 11.9.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 partita IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. filippo Marcello SIRACUSANO del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina
(Via dei Mille n. 243); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
CP_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
Controparte_2 codice fiscale: CodiceFiscale_2
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3 partita IVA: P.IVA_2 parti rappresentate e difese per procura in atti dagli avvocati Giovanni STARRANTINO del Foro di Messina e Venera Russo MANGIAGLI del foro di Catania ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del primo in Santa Teresa di IV (Via F. Crispi n. 453); pec: Email_2 pec: ; Email_3
APPELLATI–APPELLANTI INCIDENTALI
avente ad oggetto: azione ex art. 2932 C.C.; risarcimento del danno per responsabilità cd. precontrattuale. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… Per tutto quanto sin qui dedotto e richiesto, la come sopra Controparte_4 rappresentata e difesa, contrariis reiectis, chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI 1) Rigettare l'appello incidentale in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Riformare, la Sentenza del Tribunale di Messina n. 552/2023 nella parte in cui ritiene di rigettare la domanda relativa alla quantificazione e liquidazione del danno subito da
in conseguenza della accertata responsabilità (pre)contrattuale dei convenuti, odierni appellati;
per Parte_1 l'effetto, condannare, la società ed i signori e , in CP_3 Controparte_3 CP_1 Controparte_2 solido o chi di ragione tra essi, al risarcimento dei danni subiti dalla che, previa eventuale Parte_2 disponenda C.T.U., potranno essere quantificati, anche per equivalente in misura pari al mancato utile che si sarebbe ottenuto con la conclusione di altri affari similari. Mancato utile, si è detto ed evidenziato, ragionevolmente equivalente a quello che si sarebbe conseguito con l'esecuzione dell'intervento edilizio oggetto di causa. In ogni caso, danno emergente, lucro cessante e perdita di chance che, sia pure in via gradata alla chiesta C.T.U., potranno e dovranno essere liquidati anche in via equitativa, tenendosi conto della oggettiva difficoltà (rectius impossibilità) di dimostrazione analitica delle singole voci di danno. 3) Per l'effetto, in riforma parziale della Sentenza del Tribunale di Messina 552/2023, condannare, i convenuti, in solido, a rifondere all'appellante, in tutto o in parte, le spese di entrambi i gradi del giudizio;
4) In via gradata, per le ragioni esposte, compensare le spese del giudizio di primo grado;
5) In via ulteriormente subordinata, sempre per le ragioni esposte al numero 2 dei motivi di appello, compensare tra le parti almeno il 75% delle spese di primo grado, applicando i valori minimi dello scaglione “valore indeterminabile”. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e salvo ogni altro diritto …”.
Per le parti appellate ed appellanti incidentali:
“… Per tutte le argomentazioni sopra rassegnate i motivi di appello della non possono avere Parte_1 accoglimento e vanno rigettati, con la conferma della sentenza. IN CONCLUSIONE si chiede che la Ecc.ma Corte d'Appello Voglia: 1) Rigettare l'appello proposto dalla perché infondato in fatto ed in diritto;
2) Parte_1 Confermare la sentenza di 1° grado nella parte in cui rigetta la domanda attorea e condanna la Parte_1 alla refusione delle spese processuali in favore dei convenuti e liquidate Controparte_3 CP_1 come da dispositivo;
3) Accogliere nel rito e nel merito l'appello incidentale proposto con quest'atto e conseguentemente riformare la sentenza nella parte motiva di essa nella quale ha ritenuto ravvisabile la responsabilità precontrattuale dei convenuti nell'avere interrotto ingiustificatamente le trattative in corso ed all'uopo si chiede che la Corte d'Appello Voglia ritenere che i sigg. , ed CP_1 Controparte_2 Controparte_3 si sono comportati secondo buona fede rispettando il principio della correttezza. 4) Per l'effetto dichiarare e
[...] ritenere gli appellati esenti da ogni addebito di colpa o di dolo;
5) Rigettare la richiesta di C.T.U perché inconducente per i motivi esposti;
6) Condannare la alle spese, competenze e onorari di causa del presente Parte_1 giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 21.4.2023 conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1 CP_1 CP_2
e parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese
[...] Controparte_3 disattese dal Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima–Ufficio del Giudice Unico con sentenza n. 552 emessa in data 15.3.2023 nel procedimento già iscritto al n. 90000568/2008 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale attrice) la pronuncia ai sensi dell'art. 2932 C.C. di una sentenza produttiva degli effetti del contratto di permuta di un terreno di proprietà dei convenuti – non concluso con questi ultimi a causa dell'interruzione delle avviate trattative (domanda cui aveva poi successivamente rinunciato, avendo scoperto in un secondo momento che il terreno oggetto della controversia era stato ceduto a terzi) – e, in via subordinata, la condanna in solido ex art. 1337 C.C. dei convenuti al “… risarcimento dei gravissimi danni subiti a causa dell'annullamento dell'operazione edilizia sopra descritta, dovuti nella misura del mancato guadagno che si può quantificare in non meno di € 500.000,00 …”, lamentava che l'impugnata sentenza:
1. pur avendo accolto la domanda di parte attrice, volta ad accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale dei convenuti, avrebbe erroneamente ritenuto di rigettare la conseguente (e accessoria) domanda relativa al risarcimento del danno;
2. avrebbe erroneamente condannato parte attrice alla rifusione della totalità delle spese in favore dei convenuti, pur avendo riconosciuto la fondatezza della domanda principale proposta dalla stessa;
e concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza nella parte in cui aveva così statuito:
“…
3. Pur ritenendo ravvisabile la responsabilità precontrattuale dei convenuti nell'aver interrotto ingiustificatamente le trattative in corso, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice non può trovare accoglimento. Quanto al danno risarcibile, si è già detto che lo stesso va circoscritto al cd. interesse negativo, non potendo lamentare parte attrice la mancata o inesatta esecuzione del contratto, e quindi il diritto al ristoro della perdita da mancato guadagno che egli avrebbe tratto dalla conclusione dell'affare, bensì la lesione della sua libertà negoziale. Ne consegue che l'attore avrebbe potuto conseguire unicamente il diritto ad ottenere il rimborso delle spese inutilmente sostenute in funzione della trattativa – che tuttavia non ha documentato né richiesto – non avendo allegato ulteriori circostanze di fatto da cui desumere una perdita di diverse e favorevoli occasioni contrattuali. Il risarcimento non può invece tener conto del lucro potenzialmente derivante dalla conclusione del contratto e, quindi, del volume d'affari che sarebbe stato prodotto attraverso la vendita dei costruendi appartamenti. Ciò giustifica il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte attrice per la quantificazione della perdita del potenziale guadagno ...
P.Q.M.
... rigetta la domanda attorea …”;
e, di conseguenza, la condanna in solido delle parti appellate al risarcimento dei danni subìti da chiedendo di disporre C.T.U. ai fini della quantificazione dei predetti danni;
Parte_1 nonché , in punto di spese, la condanna in solido delle controparti tutte a rifonderle in tutto o in parte le spese di entrambi i gradi di giudizio, o, in subordine, compensarsi le spese del primo grado, o, in via ulteriormente subordinata, compensarsi tra le parti almeno il 75% delle spese di primo grado.
*
Le predette parti appellate tutte si costituivano in giudizio a mezzo di patrocinio conferito ad unico collegio difensivo con atto depositato (in modalità telematica) in data 23.6.2023 e, deducendo ex adverso:
sub 1., che: la sentenza non meritava censura nella parte in cui aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla , perché parte appellante non avrebbe offerto la prova del cd. Parte_1 interesse negativo, nè in merito alle spese inutilmente sostenute in ragione delle trattative, nè in merito alla perdita di occasioni di contrattare con altri, non avendo presentato fatture, preventivi di spesa, pagamenti, scritture private di compromessi o preliminari che attestassero l'esistenza di siffatti danni e la loro quantificazione;
sub 2., che: risultava inesatta, di conseguenza, anche la censura avanzata dalla in relazione alle Parte_1 spese processuali, che erano state correttamente poste a carico di parte appellante;
nonché, spiegando appello incidentale, lamentavano che:
3. la sentenza di primo grado meriterebbe riforma nella parte in cui aveva affermato la sussistenza di una responsabilità precontrattuale in capo alle parti appellate per aver interrotto immotivatamente ed ingiustificatamente (con pregiudizio per la parte odierna appellante) le trattative negoziali tra loro in corso;
concludevano chiedendo il rigetto dell'impugnazione principale con conferma della sentenza di primo grado là dove aveva posto le spese processuali a carico della e, in Parte_1 accoglimento di quella incidentale, la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui in punto d'an debeatur aveva ritenuto ravvisabile responsabilità precontrattuale dei convenuti tutti, chiedendo a questa Corte d'Appello d'accertare e dichiarare che i sigg.ri e CP_1
la si erano comportati nell'occorso conformemente ai CP_2 Controparte_3 principi di buona fede e correttezza, con vittoria di spese e competenze anche del corrente grado.
*
L'udienza di prima comparizione davanti all'Ufficio del Consigliere Istruttore, celebrata secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., veniva fissata nella data del 20.10.2023, a cui faceva seguito quella del 16.9.2024.
All'esito di detta udienza, celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – , ritenendo che non vi fosse alcuna ulteriore attività da compiere, il Consigliere Istruttore fissava l'udienza per la rimessione in decisione della lite alla data del
20.6.2205 (poi differita all'11.9.2025), con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 352 C.P.C. per il deposito delle note di trattazione scritta contenenti le conclusioni delle parti ed il successivo eventuale deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. La causa è stata quindi introitata e trattenuta in decisione (con ordinanza del 12.9.2025), con riserva di riferire al Collegio.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che sia l'appello principale sia quello incidentale non siano fondati e, nei sensi che appresso si specificheranno, vadano pertanto disattesi.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, il Collegio osserva e rileva quanto segue. Quanto al tema sub 1.:
odierna appellante, chiede la riforma della sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui essa afferma che, pur ritenendo ravvisabile una responsabilità precontrattuale dei convenuti per aver interrotto ingiustificatamente le trattative in corso, la domanda risarcitoria avanzata dall'odierna appellante non può essere accolta in quanto non ha documentato né richiesto il rimborso delle spese sostenute inutilmente in funzione della trattativa. Tale motivo di appello viene argomentato asserendo l'illogicità di una pronuncia che da un lato affermi la sussistenza di una responsabilità precontrattuale dei convenuti e dall'altro rigetti la conseguenziale domanda relativa al risarcimento del danno, evidenziando come : “… In particolare, secondo il più recente orientamento (da ultimo Cass. n. 15147 del 12/5/2022): «In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 C.C., tendenzialmente è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto) …» ...”.
Il suddetto orientamento è certamente condiviso da questo Collegio ed evidentemente anche dal Giudice di prime cure che nell'argomentare la propria decisione (a p. 10 della sentenza in riesame), tuttavia, dichiarava espressamente:
“… Ne consegue che l'attore avrebbe potuto conseguire unicamente il diritto ad ottenere il rimborso delle spese inutilmente sostenute in funzione della trattativa – che tuttavia non ha documentato né richiesto – non avendo allegato ulteriori circostanze di fatto da cui desumere una perdita di diverse e favorevoli occasioni contrattuali …”.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l'elemento essenziale su cui è stato fondato lo statuito rigetto della domanda – che qui è oggetto di riesame – non è dunque dato dall'assenza dei presupposti astratti di riconoscibilità del credito risarcitorio, quanto in parte dal deficit d'allegazione nella stessa domanda e, soprattutto, della prova del danno di cui s'invoca il ristoro.
Ora, parte appellante, con il proprio atto introduttivo del giudizio di primo grado, chiedeva:
“… il risarcimento dei gravissimi danni subiti a causa dell'annullamento dell'operazione edilizia sopra descritta, dovuti nella misura del mancato guadagno che si può quantificare in non meno di € 500.000,00 …”.
Tale domanda, come già ben argomentato dal Giudice di prime cure, non poteva (e non può) trovare accoglimento perché:
“… Il risarcimento non può invece tener conto del lucro potenzialmente derivante dalla conclusione del contratto e, quindi, del volume d'affari che sarebbe stato prodotto attraverso la vendita dei costruendi appartamenti. Ciò giustifica il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte attrice per la quantificazione della perdita del potenziale guadagno …”.
Ciò che mancava, dunque, è proprio la domanda di risarcimento delle spese inutilmente sostenute e delle eventuali perdite sofferte per la mancata conclusione di altre trattative.
Parte appellante, nell'atto introduttivo del giudizio di appello, evidenzia come “… contrariamente a quanto argomentato ed affermato nella sentenza impugnata, anche con le note conclusive del 23.05.2019 (pagine 12 e 13), l'odierna appellante ha così correttamente argomentato, diversamente da quanto affermato dal primo giudice: ... Il risarcimento del danno nel caso di specie, secondo il costante e prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, consiste da una parte nelle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative (cd. danno emergente) e dall'altra parte nella perdita determinata dall'omessa conclusione di altri affari
(lucro cessante), nonché il danno da cd. «perdita di chance» derivante dalla perdita di occasioni alternative. Alla luce delle attività imprenditoriale svolta dalla è evidente che la stessa abbia Parte_1 perduto occasioni per affari alternativi nel tempo occorrente a coltivare le trattative abbandonate, improvvisamente e ingiustificatamente, dai convenuti! ...”.
Tuttavia, la suddetta domanda, diversa da quella iniziale, in quanto proposta per la prima volta in sede di note conclusive era ed è da considerarsi tardiva, essendo preclusa alle parti la possibilità di modificare quella originaria oltre il termine per le memorie di cui all'art. 183 comma
6 n. 1 C.P.C., che non risulta siano state depositate dalla parte allora attrice e odierna appellante. A riscontro di ciò, al riguardo, si rileva che: - con le note del 24.11.2016, parte allora attrice così specificava il proprio petitum:
“… si insiste affinché venga disposta C.T.U. al fine di quantificare e determinare l'ammontare dei danni, subiti dalla odierna deducente e cagionati dalla condotta posta in essere dai convenuti, pari agli utili che si sarebbero conseguiti con l'acquisto dell'area e la realizzazione, con relativa rivendita, delle singole unità immobiliari del fabbricato previsto in progetto …”.
- solo con le citate note del 23.5.2019 si puntualizzava al riguardo quanto appresso:
“… l'odierna concludente, dopo essersi direttamente occupata della questione relativa all'esproprio, da parte del C.A.S., della stradella limitrofa al terreno in cui doveva sorgere il compendio immobiliare (si veda dichiarazione del Signor ) AVEVA definitivamente ACQUISITO UN RAGIONEVOLE AFFIDAMENTO SULLA CONCLUSIONE Pt_3 DEL CONTRATTO, incaricando anche dei professionisti a redigere bozze del progetto del costruendo compendio edilizio;
un computo metrico estimativo (si veda al riguardo la documentazione allegata con le note ex art. 183 co VI n. 2 del 09.11.2009) …”;
ed ancora:
“… Come è emerso nel corso del giudizio, infatti, la ha impiegato tempo e risorse durante lo Parte_1 svolgimento delle trattative, si pensi agli innumerevoli sopralluoghi eseguiti, ai vari professionisti incaricati di eseguire e redigere la progettazione del complesso edilizio, per non dire dello studio legale che l'aveva assistita e seguita nella detta fase-precontrattuale …”;
- nelle citate note del 9.11.2009 si legge quanto già richiamato dalle note del 2016, ossia il riferimento (a ragione dell'invocata c.t.u.) di asseriti danni:
“… pari agli utili che si sarebbero conseguiti con l'acquisto dell'area e la realizzazione, con relativa rivendita, delle singole unità immobiliari del fabbricato previsto in progetto …”.
Di conseguenza, una siffatta “estensione” del petitum – con la domanda posta in tale ultima occasione – risultava tardiva ed era ed è, pertanto, inammissibile.
Peraltro, come già evidenziato dal Giudice di prime cure e sottolineato più volte da parte degli odierni appellati, la domanda in questione, ove anche non fosse stata tardivamente proposta, risultava e risulta comunque del tutto sfornita di prova.
Agli atti, infatti, non risulta esser stato allegato alcun documento che offra la prova delle spese asseritamente effettuate in relazione alle trattative in corso e, dunque, d'un qualche pregiudizio subìto da parte appellante nell'occorso. Se si è, invero, fatto riferimento a spese affrontate per i compensi dei consulenti e per l'utilizzo delle risorse aziendali nel corso della trattativa, non è tuttavia stato fornito alcun principio di prova che quantificasse tali pretese (id est: fatture, preventivi di spesa o quietanze di pagamenti;
a dimostrazione dell'an di specifici danni sofferti e del quantum ad essi relativo).
, per verità, ha lamentato una “… oggettiva difficoltà (rectius, impossibilità) di Parte_1 dimostrazione analitica delle singole voci di danno …”, senza tuttavia minimamente enunciare le ragioni a fondamento di tale assunto e, comunque, non offrendo la prova quantomeno di erogazioni per tali causali asseritamente avvenute.
Allo stesso modo non risulta esser stata fornita alcuna prova della perdita di altre opportunità o occasioni d'affari – alternative e /o complementari a quella in itinere poi abortita – con soggetti altri e terzi.
E, del resto, la stessa parte appellante ha per così dire escluso anche solo l'eventualità che trattative con altri soggetti potessero esser attivate all'epoca dei fatti e che una simile possibile chance possa essere stata pregiudicata dallo svolgimento delle interlocuzioni con gli odierni appellati (là deve, in p. 9 dell'atto d'appello, ha affermato: “… Danni, quelli subiti dalla odierna appellante, derivanti dalle spese affrontate, oltre che per compensi ai consulenti (tra i quali il procuratore sottoscritto ed i tecnici che si sono occupati dei vari accertamenti e studi di fattibilità), dall'utilizzo delle risorse aziendali e, in via principale, da perdita di chance, non essendo una azienda di modeste dimensioni, quale era , in grado di affrontare Parte_1 contemporaneamente ulteriori trattative per altre operazioni commerciali/edilizie …”).
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata proposta (tempestivamente) alcuna domanda di risarcimento per spese sostenute in ragione delle avviate trattative o di danno da perdita di chances individuate e verificabili e comunque essendo rimasto insoddisfatto l'onere della prova relativa, il superiore motivo di appello deve essere in toto disatteso, con seguente conferma della sentenza di primo grado sul punto.
*
Quanto al tema sub 2.:
parte appellante propone impugnazione anche avverso la parte della pronuncia di prime cure che ha posto a carico della soccombente allora attrice (odierna appellante) le spese, chiedendo la condanna degli appellati al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, sostenendo che il Tribunale abbia errato “… nel condannare l'odierna appellante, pur riconoscendo il comportamento scorretto tenuto dai convenuti e la responsabilità (pre)contrattuale degli stessi, in misura abnorme ed estremamente penalizzante …”. Lamenta, in subordine, che il Tribunale avrebbe dovuto quanto meno compensare una rilevante quota delle spese liquidate (in misura non inferiore al 75%) in ragione dell'accoglimento della domanda attorea di accertamento della responsabilità precontrattuale dei convenuti e che, comunque, avrebbe dovuto applicare i minimi di tariffa e lo scaglione corrispondente non alla domanda, ma alla decisione.
Logica conseguenza di quanto esposto e argomentato relativamente al rigetto del motivo d'appello principale di cui sopra non può che essere la conferma della statuizione di primo grado anche relativamente alle spese, le quali risultano esser state adeguatamente e correttamente quantificate e poste a carico di parte attrice-odierna appellante, in ragione della soccombenza finale di quest'ultima.
Soccombenza da ritenersi non solo parziale, bensì piena, dovendosi dare atto che il Giudice a quo, pur affermando fondata in punto d'an debeatur la prospettazione di parte allora attrice
(quanto all'aver la condotta delle sue controparti integrato, sia oggettivamente sia soggettivamente, una fattispecie d'illecito precontrattuale), disattendeva i petita azionati per l'emerso difetto di prova d'un qualche danno – inteso come conseguenza di tale condotta – suscettibile di risarcimento). Peraltro, in merito alle doglianze relative alla quantificazione delle spese – avvenuta da parte del primo Giudice: con applicazione dello scaglione di valore relativo al disputatum (in quanto individuato in euro 500.00); e senza errori aritmetici al riguardo (rispetto all'importo liquidato, di “… euro 19.520 oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge …”, si consideri che: nel minimo, le tariffe vigenti consentivano una liquidazione di euro 11.229 e nel medio di euro
22.457) – si richiama il principio affermato con l'ordinanza della Corte di cassazione, Sez. II, n. 8449 del 2023, secondo cui: «… Il cd. criterio del decisum e non del disputatum è, dunque, quello prescelto dall'art. 5 d.m. n. 140 del 2012 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. (…) Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui – ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. – in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. La massima, invero, è nel senso che «In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum», onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462) …».
Il Giudice a quo ha, dunque, correttamente pronunciato sia nel porre le spese a carico di parte attrice, avendo disatteso tutte le domande proposte da quest'ultima, sia nella quantificazione delle stesse sulla base del criterio del disputatum, non essendo applicabile il criterio del decisum nelle ipotesi in cui la domanda attorea sia stata – come nel caso che ne occupa – integralmente rigettata.
*
Quanto all'appello incidentale:
le parti appellate propongono a loro volta appello, incidentale, impugnando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la sussistenza di una responsabilità precontrattuale delle medesime per aver violato nell'occorso i principi di buona fede e correttezza, asserendo contra che non sarebbe stata in alcun modo dimostrata l'effettiva esistenza di trattative né il livello di avanzamento delle stesse e chiedendo per l'effetto che la sentenza venga riformata “… dichiarando che gli appellati e la CP_1 Controparte_2 Parte_4 non hanno violato il principio della correttezza e buona fede, comportandosi invece
[...] in modo leale e aderente alla legge …”. Preliminarmente, si rileva la sussistenza dell'interesse degli odierni appellati a proporre il superiore appello incidentale, pur essendo essi risultati totalmente vittoriosi in primo grado, in ossequio al costante orientamento della Suprema Corte in tema, da ultimo confermato con l'ordinanza della Sez. III n. 25876 del 27/9/2024, nei seguenti termini:
«… Osserva il Collegio che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di un fermo principio in tema di impugnazioni. Qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, C.P.C. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, C.P.C.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, C.P.C. (Cass. Sez. U. - Sentenza n. 11799 del 12/05/2017; Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24658 del 19/10/2017; Sez.
3 - Ordinanza n. 9505 del 09/04/2024) …».
Procedendo ora nella disamina nel merito della questione proposta, si rileva che le parti appellanti incidentali lamentano che durante il giudizio di primo grado parte attrice non abbia offerto prova: - né dell'esistenza di trattative con i convenuti;
- né di uno stato di avanzamento dei negoziati tale da sorreggere e fondare un ragionevole convincimento circa la prossima conclusione del contratto. Tuttavia, ciò non corrisponde all'esito delle risultanze processuali.
Durante lo svolgimento del giudizio di primo grado parte attrice ha fornito la prova che tra le parti erano state avviate trattative per la conclusione di un contratto relativo al trasferimento di proprietà di un terreno sul quale si sarebbero dovuti realizzare degli appartamenti tramite prove orali e documentali, dalle quali sono emersi un susseguirsi di contatti ed incontri tra le parti finalizzati alla conclusione del suddetto contratto e una serie di comportamenti di entrambe le parti idonei a fornire la prova della sussistenza delle trattative di cui sopra e del loro grado di avanzamento.
La sussistenza della predetta fase di trattative, peraltro, risulta pacifica in quanto gli stessi e (figlio del convenuto e legale rappresentante della CP_1 Persona_1
, sentiti in sede d'interpello all'udienza del 30.5.2012, hanno esplicitamente Controparte_3 fatto richiamo alle “trattative” intercorse con la . Parte_1
infatti, ha affermato: CP_1
“… è vera la circostanza sub A) del capitolato delle note ex art. 183 VI comma di parte attrice depositate il 16/11/2009
[cfr. capitolato A): Vero o no che i coniugi proponevano alla a cessione dell'intera CP_1 CP_4 Parte_1 operazione edilizia per la realizzazione di un fabbricato sito in Taormina, C/da Lumbi, ivi compresa area, progettazione, autorizzazione ed opere già realizzate] … delle trattative ci siamo occupati io e mio figlio . Per_1 (…) Abbiamo parlato, abbiamo avuto degli approcci, ma non siamo arrivati a nessuna conclusione …”;
a sua volta, ha affermato: Persona_1
“… è vera la circostanza sub A) del capitolato di parte attrice (…) ma preciso che all'inizio di tutte le trattative si è occupato solo mio padre. Solo successivamente, ma non ricordo in quale fase della trattativa, ho affiancato mio padre nelle trattative …”.
Che vi fossero trattative in corso, inoltre, risulta confermato anche da taluni dei testimoni sentiti,
i quali hanno riportato, per averne avuto notizia diretta dall'una o dall'altra parte, di essere a conoscenza delle trattative intraprese tra la ed i .FRA. Costruzioni. Parte_1 Parte_5
Come già chiarito dal Giudice di prime cure, infatti, il vero thema disputandum non ruotava tanto intorno alla sussistenza delle trattative, quanto, e piuttosto, al loro grado di avanzamento ed alla fondatezza o meno d'una seria e consistente aspettativa d'un positivo epilogo delle stesse in capo ad . Parte_1
Ed al riguardo, si consideri che:
posto quanto affermato dal : Persona_1
“… preciso che le trattative non erano giunte a conclusione e che, comunque, riguardavano un lotto di terreno interamente di nostra proprietà (…) Nel corso delle trattative si è prospettata l'ipotesi di accedere al cantiere, per la effettuazione dei lavori, attraverso altra area della quale avevamo il possesso ma non la proprietà (…) dal notaio
avevamo saputo che questa atea, dove doveva passare la strada di accesso, era stata espropriata dal C.A.S. Per_2
…”;
secondo il racconto degli odierni appellanti incidentali fu proprio questo il momento in cui le trattative si interruppero, a causa del fatto che, a loro dire, essi non furono in grado di contattare la per mesi e, ritenendo che la stessa avesse deciso di abbandonare le trattative in Parte_1 itinere proprio in ragione del vincolo imposto sul sito dal CAS, essi scelsero di contrattare con altri.
Tuttavia, quanto sopra risulta confutato dalle ulteriori acquisizioni delle prove orali e documentali.
Sentito all'udienza del 12.11.2014, infatti, il figlio del legale Parte_6 rappresentante della , affermava: Parte_1 Parte_7
“… Ricordo perfettamente che tra le parti si è raggiunto un accordo di massima e che rimaneva solamente un nodo determinante riguardante la possibilità di utilizzare, al fine di accedere al terreno di che trattasi con automezzi e mezzi pesanti, un terreno su cui risultava un esproprio da parte del CAS. (…) mi venne l'idea di chiedere all'ente autostradale di transitare liberamente su detto terreno. (…) Di questa mia idea ne parlammo con i signori , anche perché CP_1 la richiesta di utilizzazione dell'area doveva essere fatta a nome della titolare del terreno e del Controparte_3 relativo progetto di costruzione. Fu redatta una richiesta di autorizzazione a firma di ma Controparte_3 mi occupai personalmente ed in via esclusiva ella gestione della pratica, recandomi in più occasioni negli uffici amministrativi del CAS ed interloquendo, tramite il mio amico, , con i funzionari responsabili …”; Persona_3
e quanto sopra risulta esser stato confermato dallo stesso il quale sentito alla Persona_3 medesima udienza riferiva che:
“… Il Signor mi riferì della esistenza di trattative tra la società ed i coniugi Parte_6 Parte_1 CP_1 per le quali era necessario verificare la possibilità di ottenere dal C.A.S. una autorizzazione per sistemare ed utilizzare un tratto di terreno adiacente alla proprietà autostradale. Accompagnai personalmente il Sig. Parte_6 presso l'ufficio apposito. (…) mi risulta, per averlo visto personalmente, che il Sig. si recò in diverse occasioni Pt_3 presso il C.A.S. per parlare con i funzionari addetti …”;
dunque, da quanto ut supra emerso, le trattative avevano raggiunto un punto tale che la
, tramite il prefato lungi dal dimostrarsi disinteressato al Parte_1 Parte_6 proseguimento delle stesse, aveva rivolto richiesta al CAS per trovare una soluzione.
E all'udienza del 12.11.2014, ancora, il medesimo puntualizzava che: Parte_6
“… La vicenda si concluse con l'invio da parte del CAS della lettera 21/03/08, prot. 6766/Patr., avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione di cui ho riferito, con la quale si significava che la procedura di espropriazione non era stata portata a termine. (…) Risolto il “nodo” di cui ho riferito non vi erano altri ostacoli per la redazione finale dell'atto, ragione per la quale tutte le parti, con i rispettivi legali, si riunirono in un paio di occasioni presso lo studio del Prof. , legale della CP_5 e dei Signori . Fu redatta una bozza di accordo, che fu oggetto di discussione, ed alla quale furono CP_3 CP_1 apposte modifiche a penna. Bisognava semplicemente trascrivere le modifiche e procedere alla firma dell'accordo …».
Vero è che le superiori propalazioni testimoniali sono state rese da soggetto legato da vincolo stretto (di familiarità) con il legale rappresentante di una delle parti di lite
Ma vero è pure che tale ricostruzione della vicenda, per quanto non sia presente agli atti la suddetta “bozza di accordo”, risulta la più coerente – oltre che compatibile – con le altre testimonianze e con le (invero poche) prove documentali disponibili, ossia la lettera del CAS del 21.3.2008 e la missiva in data 17.4.2008 dall'avv. SIRACUSANO (legale della ) alla Parte_1 società al sig. e all'avv. . CP_3 CP_1 CP_5
E tali elementi di concordanza non corroborano così l'attendibilità della versione fornita dai menzionati (nel senso che: “… Non è vero che la dopo l'invio Persona_1 Parte_1 della lettera 21/3/2008 del CAS ci ha chiesto di stipulare un contratto poiché non erano stati stabiliti i termini contrattuali dell'accordo …”) e (ad detta del quale: “… Dopo CP_1 che è arrivata la lettera di cui ho riferito [la lettera del CAS] con il abbiamo avuto Pt_6 degli approcci telefonici, telefonando io personalmente, ma lui mi diceva “sono a Brescia, quando torno parliamo”. Dopo ancora altri mesi lui mi rispondeva “sono fuori quando torno parliamo”. (…) dopo tre quattro mesi che lui non si faceva più sentire, mi sono rivolto ad altri. A seguito di una telefonata del , con la quale mi veniva richiesto di chiudere le trattative e di Pt_6 stipulare un accordo scritto, ho riferito che era troppo tardi, essendomi rivolto ad altri …”).
Non vi è del resto prova del fatto che il si sia reso indisponibile per mesi, come Pt_6 affermato dal mentre al contrario vi è conferma per tabulas del fatto che la CP_1 Con
, meno di un mese dopo la lettera del in data 17.4.2008, al fine di formalizzare Parte_1 definitivamente l'accordo, inviò tramite il proprio legale avv. SIRACUSANO una missiva al prefato dei due , alla e al loro legale avv. nella quale si legge: CP_1 Controparte_3 CP_5
“… Il Signor , legale rappresentante della in nome e per contro del Parte_7 Controparte_4 quale formo la presente, ha telefonato questa mattina al Signor per concordare un appuntamento CP_1 per la definitiva formalizzazione della nota permuta riguardante il terreno sito in Taormina, contrada Atenasio particelle 2505 e 2579 del foglio 3/B (comprendente il possesso del tratto di terreno adiacente e confinante, così come ceduto dalla Signora con la scrittura privata 30/06/2000). Per tutta risposta il ha riferito Controparte_7 CP_1 di non voler formalizzare più nulla in quanto avrebbe intenzione di cedere ad altri l'operazione. Ritengo che la riferita circostanza non risponda a verità posto che sarebbe il frutto di un comportamento scorretto ed in palese malafede. per tale ragione Vi invito a formalizzare definitivamente gli accordi entro tre giorni dalla ricezione della presente non senza avvertirVi che n mancanza agirò nelle sedi competenti per la tutela degli interessi affidatimi e per il risarcimento dei gravissimi danni subiti e subendi …”.
Quanto sopra permette di ritenere, se non più persuasiva, comunque non del tutto destituita di fondamento la versione fornita dal nel senso che: Pt_6
“… A questo punto i signori si sono dileguati e non rispondevano alle nostre richieste di sottoscrivere il CP_1 contratto definitivo. Ripeto che non ricordo di aver avuto più notizie dal , il quale non mi comunicò di avere CP_1 intenzione di cedere a terzi l'operazione. So che successivamente hanno chiuso l'operazione con altra società e mi ricordo che formalizzammo per iscritto la nostra intenzione di acquisire l'operazione. Detta richiesta fu formalizzata per il tramite del nostro legale, con la lettera 17/04/08 …”.
Non essendovi dunque sufficienti e adeguate acquisizioni probatorie a tanto conducenti, Cont l'appello incidentale svolto dalla dal e dalla Controparte_9 CP_1 CP_2 deve, dunque, essere disatteso.
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Nel superiore epilogo processuale, consegue alla reciproca soccombenza delle parti giusta ragione di compensazione tra le medesime delle spese processuali del corrente grado di giudizio.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_8 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 21.4.2023 ed iscritto a ruolo in data 28.4.2023 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 552 in data 15.3.2023 nel procedimento già iscritto al n. 328/2023 RGAC;
appello proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 nei confronti di: Cont
e in persona del legale CP_1 Controparte_2 Controparte_10 rappresentante pro tempore; nonché sull'appello incidentale proposto con atto depositato in data 23.6.2023 da: Cont
in persona del legale CP_1 Parte_9 Controparte_10 rappresentante pro tempore; così provvede:
1) rigetta sia l'appello principale sia l'appello incidentale e conferma per l'effetto l'impugnata sentenza;
2) spese del grado integralmente compensate inter partes; 3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché sia la parte appellante principale sia le parti appellate ed appellanti incidentali tra loro in solido, in quanto soccombenti ut supra, siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 23.9.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale tirocinante ex art. 73, comma 1, D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, come successivamente integrato dal decreto n. 90/2014, la dott.ssa MAIORANA Cristina.
Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)