Ordinanza cautelare 11 dicembre 2023
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00630/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02258/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2258 del 2023, proposto da
TIM s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi, Jacopo D'Auria e Claudia Ciccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
PROVINCIA DI PAVIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Tognella e Silvia Dabusti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
COMUNE DI CASANOVA LONATI, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. n. 1060 del 24 luglio 2023, con la quale il Comune di Casanova Lovati ha subordinato la conclusione del procedimento di autorizzazione all’installazione di un impianto di TLC al rispetto della distanza pari al 150 per cento dell’altezza dell''apparato dalla strada provinciale;
della nota del 22 agosto 2023 con cui il Comune di Casanova Lovati ha ribadito il contenuto della nota del 24 luglio;
della nota prot. n. 1284 del 8 settembre 2023 con cui il Comune di Casanova Lovati ha trasmesso copia del parere della Provincia di Pavia - Settore Urbanistica, Edilizia Scolastica - U.O. Viabilità Oltrepò 2 del 5 settembre 2023;
del parere della Provincia di Pavia - Settore Urbanistica, Edilizia Scolastica - U.O. Viabilità Oltrepò 2 del 5 settembre 2023;
di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, afferente, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 12 maggio 2023, la società Sovel Italia s.r.l. ha presentato, per conto di TIM s.p.a., un’istanza presso il Comune di Casanova Lonati finalizzata ad ottenere l’autorizzazione all’installazione sul territorio del predetto Comune di una nuova Stazione Radio Base.
Con note del 24 luglio 2023 e del 22 agosto 2023, l’Amministrazione ha comunicato che l’installazione dell’impianto si sarebbe potuta autorizzare solo a condizione che lo stesso venisse collocato al di fuori della fascia di rispetto della strada provinciale n. 73 “Albaredo Arnaboldi – Barbianello” e, precisamente, ad una distanza dalla stessa strada pari al 150 per cento dell’altezza dell’apparato. Questa decisione è stata assunta in conformità ad un parere emesso dalla Provincia di Pavia in data 5 settembre 2023.
Contro questi atti è principalmente diretto il ricorso in esame.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Provincia di Pavia.
La Sezione, con ordinanza n. 1140 dell’11 dicembre 2023, ha accolto l’istanza cautelare.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2025.
Ritiene il Collegio che, per le ragioni di seguito esposte, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come anticipato, con il ricorso in esame, vengono impugnati gli atti emessi dal Comune di Casanova Lonati e della Provincia di Pavia con i quali si è stabilito che l’installazione della stazione radio base di interesse della ricorrente si sarebbe potuta attuare solo a condizione che l’impianto venisse collocato al di fuori della fascia di rispetto di una strada provinciale posta nelle vicinanze.
Dopo la proposizione del ricorso, la Provincia di Pavia ha mutato il proprio orientamento. Infatti con atto del 18 ottobre 2023, l’Amministrazione ha espresso parere favorevole all’installazione dell’impianto in fascia di rispetto.
Anche il Comune di Casanova Lonati deve ritenersi abbia rivisto la propria posizione.
Questa Amministrazione, infatti, seppur sollecitata dall’ordinanza cautelare n. 1140 dell’11 dicembre 2023 a rivalutare la questione, è rimasta inerte e neppure è intervenuta dopo che TIM s.p.a., in data 12 marzo 2024, ha comunicato la propria decisione di realizzare l’impianto in forza del parere positivo rilasciato dalla Provincia. Si deve pertanto ritenere che nella fattispecie si sia formato il silenzio assenso previsto dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259 del 2003.
Per queste ragioni va, come detto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La particolarità della situazione di fatto giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Celeste Cozzi | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO