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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 7861/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. M. Digregorio Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/6/2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver svolto attività da lavoro dipendente dal 21/1/2019 al 31/3/2019, data di scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato e di essere stata in maternità dall'1/4/2019 al 29/11/2019, percependo la relativa indennità dall' , esponeva di aver svolto CP_1
attività lavorativa, quale dipendente, giusta contratto a tempo determinato, dal
17/1/2022 al 16/1/2023 e di aver presentato domanda di disoccupazione in data
23/1/2023 che veniva accolta dall' convenuto che, tuttavia, liquidava unicamente CP_2
i contributi da lavoro dipendente e non quelli di maternità relativi al periodo dall'1/4/2019 al 29/11/2019.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione ed esperito infruttuosamente ricorso amministrativo, parte ricorrente adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della Sig.ra ai benefici economici conseguenti al riconoscimento, nella liquidazione Parte_1 dell'indennità di disoccupazione Naspi, anche dei contributi relativi al periodo di maternità dal 01/04/2019 sino al 29/11/2019; e per l'effetto
2. CONDANNARE l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere in favore della ricorrente l'indennità di disoccupazione Naspi, in considerazione anche dei contributi relativi al periodo di maternità dallo 01/04/2019 sino al 29/11/2019, nella misura prevista dalla legge, importo pari ad € 3500,00 circa,
o in quella diversa somma e/o periodo che si riterranno secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali e danni da svalutazione monetaria sui ratei scaduti e non riscosso”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , deducendo di aver liquidato la prestazione CP_1 come da documentazione amministrativa allegata, previo aggiornamento dell'estratto contributivo;
pertanto, invocava la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite. La controversia è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti, così come richiesto da entrambe le parti, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la corresponsione della somma oggetto del presente giudizio da parte (cfr. cassetto previdenziale del cittadino all. memoria). CP_1
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato,
Pag. 2 di 4 così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009); parte ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della fondatezza della propria domanda, avendo l' provveduto a liquidare le somme oggetto del presente giudizio in data CP_1
24/12/2024 (cfr. all. note ricorrente), vale a dire in epoca successiva alla presentazione del ricorso (13/6/2024) ed alla sua notifica.
- Ne discende che, in ordine alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, esse devono essere poste a carico di e liquidate come da CP_1
dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato in data 13/6/2024, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione.
Bari, 13/1/2025
Il Giudice
Pag. 3 di 4 (Dott.ssa Emanuela
FOGGETTI)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 7861/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. M. Digregorio Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/6/2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver svolto attività da lavoro dipendente dal 21/1/2019 al 31/3/2019, data di scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato e di essere stata in maternità dall'1/4/2019 al 29/11/2019, percependo la relativa indennità dall' , esponeva di aver svolto CP_1
attività lavorativa, quale dipendente, giusta contratto a tempo determinato, dal
17/1/2022 al 16/1/2023 e di aver presentato domanda di disoccupazione in data
23/1/2023 che veniva accolta dall' convenuto che, tuttavia, liquidava unicamente CP_2
i contributi da lavoro dipendente e non quelli di maternità relativi al periodo dall'1/4/2019 al 29/11/2019.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione ed esperito infruttuosamente ricorso amministrativo, parte ricorrente adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della Sig.ra ai benefici economici conseguenti al riconoscimento, nella liquidazione Parte_1 dell'indennità di disoccupazione Naspi, anche dei contributi relativi al periodo di maternità dal 01/04/2019 sino al 29/11/2019; e per l'effetto
2. CONDANNARE l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere in favore della ricorrente l'indennità di disoccupazione Naspi, in considerazione anche dei contributi relativi al periodo di maternità dallo 01/04/2019 sino al 29/11/2019, nella misura prevista dalla legge, importo pari ad € 3500,00 circa,
o in quella diversa somma e/o periodo che si riterranno secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali e danni da svalutazione monetaria sui ratei scaduti e non riscosso”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , deducendo di aver liquidato la prestazione CP_1 come da documentazione amministrativa allegata, previo aggiornamento dell'estratto contributivo;
pertanto, invocava la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite. La controversia è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti, così come richiesto da entrambe le parti, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la corresponsione della somma oggetto del presente giudizio da parte (cfr. cassetto previdenziale del cittadino all. memoria). CP_1
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato,
Pag. 2 di 4 così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009); parte ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della fondatezza della propria domanda, avendo l' provveduto a liquidare le somme oggetto del presente giudizio in data CP_1
24/12/2024 (cfr. all. note ricorrente), vale a dire in epoca successiva alla presentazione del ricorso (13/6/2024) ed alla sua notifica.
- Ne discende che, in ordine alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, esse devono essere poste a carico di e liquidate come da CP_1
dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato in data 13/6/2024, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione.
Bari, 13/1/2025
Il Giudice
Pag. 3 di 4 (Dott.ssa Emanuela
FOGGETTI)
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