Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02700/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01923/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1923 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Milena, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza-OMISSIS- con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica del Comune di Milena ha ingiunto la demolizione della copertura della terrazza eseguita al piano terra e primo dell'edificio di loro proprietà e dagli stessi abitato, sito in -OMISSIS-e la modifica della linea di colmo della copertura dello stesso fabbricato, per la contestata CILA a suo tempo inviata allo Sportello SUAP.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. CA GI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS-di ingiunzione della demolizione di opere relative alla copertura della terrazza eseguita al piano terra e primo dell’edificio di loro proprietà, sito nello stesso Comune, in -OMISSIS- nonché di ingiunzione alla modifica della linea di colmo della copertura dello stesso fabbricato.
In fatto parte ricorrente espone di aver presentato una CILA in data 3 luglio 2023, con contestuale avvio dei lavori di rifacimento manutentivo di una parte del tetto di copertura del loro fabbricato, nonché l’esecuzione di una tettoia al piano terra e sul soprastante terrazzo alla prima elevazione, al fine di evitare che la precaria copertura del fabbricato continuasse a far scorrere le acque piovane nel sottostante spazio del manufatto.
Il fabbricato, eretto a seguito di concessioni edilizie-OMISSIS-in catasto al -OMISSIS- avente una superficie estesa mq. 147,18, volume di mc. 1.369,68, consistente in piano terra e prima elevazione, insiste in zona B/2 del vigente P.R.G. del Comune di Milena.
Gli interventi eseguiti attraverso la CILA, a dire dei ricorrenti, non sono risultati efficienti, dovendosi procedere ad ulteriori lavori di sistemazione del tetto attraverso la modifica della falda di copertura da piana ad inclinata, sicché, in corso d’opera, gli stessi assumono di essere stati costretti ad intervenire nel senso di cui sopra. I ricorrenti, considerando la natura asseritamente necessitata degli interventi da eseguire, hanno valutato superflua la presentazione di una nuova istanza al Comune, ritenendo idonea e sufficiente la CILA già presentata.
L’ufficio urbanistica del Comune di Milena ha invece ritenuto che tutte le opere poste in essere dai ricorrenti dovevano essere oggetto di permesso di costruire, ragione per cui ha dapprima sospeso i lavori, poi sottoposti anche a sequestro dall’autorità penale, e in ultimo, con il provvedimento gravato, ha ordinato la demolizione delle opere illegittimamente poste in essere.
In data 28 settembre 2023 i ricorrenti hanno presentato una prima istanza di sanatoria amministrativa ex art. 36 T.U. 380/2001, respinta dal Comune per la mancata presentazione dell’atto tramite lo sportello SUAP, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 380/2001.
Il successivo 14 novembre 2023, i ricorrenti hanno ripresentato domanda del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31 e 36 del T.U. 380/2001, corredando la citata domanda del certificato di idoneità sismica e della relazione geologica, chiedendo il rilascio del postumo titolo abilitativo anche ai sensi dell’art. 20 della L.R. 16/4/2003 n. 4, sussistendo, a loro dire, la conformità urbanistica delle opere.
Il ricorso è assistito da tre censure così rubricate:
I. Nullità dell’ordinanza di demolizione per violazione dell’art. 21-septies l. 241/1990;
II. Illegittimità dell’ordinanza di demolizione in pendenza di accertamento di conformità ex art. 36 T.U. 380/2001;
III. Illegittimità del provvedimento impugnato per accertamento di conformità e ammissibilità dell’opera ex art. 20 l.r. 4/2003.
Pur se regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio il Comune di Milena.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Con un primo motivo i ricorrenti lamentano l’impossibilità giuridica ed oggettiva di procedere alla demolizione del manufatto poiché l’area era sottoposta a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria e, quindi, l’immobile era materialmente sottratto alla loro disponibilità, con la conseguenza che, in caso di esecuzione dell'ordinanza di demolizione, avrebbero commesso il reato di cui all'art. 334 c.p.
2.1. Il motivo va disatteso alla luce della giurisprudenza, qui condivisa, per cui: “La sottoposizione a sequestro penale preventivo di una costruzione abusiva da parte della competente autorità giudiziaria non esime il destinatario dell'ingiunzione demolitoria dall'ottemperanza alla stessa, ben potendo essere richiesto in sede penale il dissequestro del bene al solo fine di provvedere alla demolizione, così da evitare il provvedimento di acquisizione, non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti che non consentono di dare esecuzione all'ingiunzione. In questi casi, pertanto, costituisce onere del responsabile dell'abuso motivatamente domandare all'autorità giudiziaria il dissequestro dell'immobile, secondo la procedura prevista dall' art. 85 disp. att. c.p.p. (in materia di restituzione delle cose sequestrate con imposizione di prescrizioni), al fine di ottemperare all'ingiunzione a demolire, ponendo in essere una condotta attiva che rientra nella ordinaria diligenza e non assume carattere di eccezionalità né di inesigibilità” (cfr. T.A.R., Napoli, sez. III, 24/02/2025, n. 1472).
I ricorrenti, quindi, erano tenuti ad attivarsi attraverso la richiesta di dissequestro del bene all’Autorità giudiziaria competente, al fine di procedere comunque alla demolizione delle opere abusive.
3. Con altro mezzo, i ricorrenti ribadiscono di aver presentato un’istanza del permesso di costruire in sanatoria amministrativa allo sportello SUAP del Comune di Milena successivamente all’adozione dell’ordinanza di demolizione qui gravata. Da ciò discende che, in pendenza di domanda di sanatoria amministrativa, la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto sospendere tutti i provvedimenti sanzionatori posti in essere, compreso il provvedimento di ingiunzione qui in discussione.
3.1. Anche tale censura non convince.
In prima battuta va evidenziato che il silenzio dell'amministrazione pubblica riguardo alla richiesta di concessione in sanatoria e all’istanza di accertamento di conformità, di cui all'art. 36 t.u. edilizia, ha un valore legale inequivocabile di rigetto. A tale silenzio devono essere quindi attribuiti gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 29/01/2025, n. 688).
Nel caso di specie, i ricorrenti non notiziano il Collegio circa l’esito dell’istanza in sanatoria presentata il 14 novembre 2023, ragione per cui può ritenersi formato il silenzio-rigetto sulla stessa, trascorsi sessanta giorni dalla sua presentazione, ex art. 36, comma 3, TUE.
Ciò posto, è noto che la presentazione di un'istanza di sanatoria non incide sulla legittimità dei provvedimenti demolitori in precedenza emessi, ma si limita solo a sospenderne temporaneamente gli effetti sino alla definizione del relativo procedimento; in altri termini, l’efficacia dell’ordine sanzionatorio resta solo sospesa, ossia posta in uno stato di temporanea quiescenza. Ne consegue che, a conclusione del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell'istanza, l’ordine di demolizione resta privo di effetti, in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia, con conseguente venir meno dell'originario carattere abusivo dell'opera realizzata; al contrario, in caso di rigetto dell'istanza, espresso o tacito, l'ordine demolitorio si riespande, acquistando di nuovo la propria originaria efficacia (cfr. T.A.R. Napoli, sez. III, 30/08/2018, n. 5296).
Ciò detto, non ha nessun fondamento la censura dei ricorrenti essendo tornato vigente ed operante l’ordine di demolizione -OMISSIS-con il formarsi del silenzio-rigetto sulla propria istanza di sanatoria.
4. Con un ultimo motivo, preliminarmente, i ricorrenti evidenziano di aver agito in buona fede, ammettendo lealmente di aver errato nel ritenere che le opere da loro compiute fossero comprese tra quelle libere e consentite senza necessità di alcun titolo abilitativo, ma di averlo fatto nella necessità di coprire le due terrazze che erano state, per effetto di un’alluvione occorsa in quei giorni, totalmente sommerse dall’acqua piovana: “Ciò va detto affinché sia valutato il loro comportamento che, seppur correttamente censurato dalla Pubblica Amministrazione, tuttavia è stato davvero necessitato” .
La censua poi si svolge contestando l’operato dell’amministrazione che avrebbe agito senza considerare che se tali interventi, peraltro urgentemente necessitati, fossero stati richiesti in sanatoria, come poi avvenuto, sarebbero stati sicuramente assentiti dal Comune di Milena.
4.1. Il motivo è infondato, ai limiti della sua stessa ammissibilità, avendo parte ricorrente testualmente valutato legittimo l’operato dell’amministrazione in sede di ordine di demolizione, ritenendo assentibili le predette opere unicamente attraverso l’istanza di sanatoria ex art. 36 TUE. Il Collegio, nell’osservare che il provvedimento tacito di rigetto della sanatoria non è stato gravato in questa sede dai ricorrenti, non può far altro che confermare la legittimità del diverso provvedimento di ingiunzione della demolizione delle opere abusive qui in esame, con conseguente definitivo rigetto del ricorso.
5. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di giudizio stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Milena.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR UN, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
CA GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA GI | FR UN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.