Articolo 126 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 125Articolo 127
Versione
15 marzo 1968
Art. 126.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 , e relative norme di applicazione.
Entrata in vigore il 15 marzo 1968