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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/03/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 4949/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, nella persona del giudice unico dott.ssa Lisa
Micochero
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4949 del Ruolo Generale dell'anno 2022 introdotto da
, C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Parte_1
ATTORE
contro
IN PERSONA DEL SINDACO PRO Controparte_1
TEMPORE, con l'Avv. ONGARO NICOLETTA
CONVENUTO
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: Nel merito: accertata la responsabilità diretta ed extracontrattuale ex art.2043 c.c. od oggettiva ed indiretta ex art. 2049 c.c. per il danno ingiusto cagionato all'attore dal funzionario e/o altri dipendenti del CP_1
per aver agito per finalità personali ed estranee a quelle
[...]
dell'Amministrazione comunale, condannarsi il al Controparte_1
risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di € 25.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, con gli interessi dal fatto al saldo effettivo;
Spese e competenze di causa rifuse.
Per parte convenuta:
In via preliminare, respingere le domande avversarie dichiarando prescritto il diritto azionato dall'attore;
nel merito, respingere le domande avversarie in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e onorari, oltre oneri riflessi come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato adiva il Parte_1
Tribunale di Venezia esponendo di essere proprietario unico dell'immobile nel quale risiedeva ininterrottamente dal 26 luglio 2000, ubicato in Mestre in via Vallon;
che nei primi giorni del mese di ottobre 2015, recatosi presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di per richiedere il rilascio di un CP_1
certificato storico di residenza, aveva appreso di essere stato arbitrariamente stato cancellato dall'Anagrafe della Popolazione residente di per irreperibilità anagrafica il 3 agosto 2015; che detto CP_1
Pag. 2 di 6 certificato era stato richiesto ai fini dell'iscrizione in qualità di socio di una società denominata “Società dei 300 Campi” del Colmello di Carpenedo, che era stata in seguito negata per il ritardo con cui era stato prodotto il certificato;
che solo in data 16 ottobre 2015 era stata ripristinata l'originaria residenza, dandosi tuttavia atto della “irreperibilità anagrafica” dell'esponente dal 3 agosto 2015 al 13 ottobre 2015; che dal mese di gennaio o febbraio 2016 era stato nuovamente cancellato per poi venir nuovamente inserito nel febbraio del 2018; che pertanto per trenta mesi era stato privato della residenza, che viceversa si era protratta ininterrottamente per più di vent'anni, con un conseguente danno psico-fisico. Ciò premesso conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento del danno patito pari a 25.000,00 euro o altra somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda.
Eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto azionato in quanto l'attore non avrebbe allegato la persistenza di un danno attuale per cui il pregiudizio era definitivamente cessato con la reiscrizione dell'attore nell'anagrafe della popolazione residente avvenuto in data 11.1.2017 con decorrenza 4.12.2016. Nel merito negava la fondatezza dell'azione in quanto il aveva agito correttamente, nel rispetto della normativa CP_1
vigente.
Il giudice, preliminarmente, rilevato che l'atto di citazione appariva indeterminato sul piano della causa petendi in relazione al preteso danno non patrimoniale reclamato dall'attore, perché assolutamente generico sul piano della descrizione del tipo di danno e delle relative conseguenze e viepiù in assenza di un supporto consulenziale, disponeva che l'attore
Pag. 3 di 6 integrasse l'atto di citazione mediante deposito di memoria. All'esito, depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. previgente, con ordinanza di data
6.10.23, non ammetteva la prova per testimoni dedotta e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza di data 15.2.2204 dichiarava interrotto il processo in quanto l'avv. era stato sospeso dall'albo. Pt_1
Il processo veniva quindi regolarmente riassunto dall'avv.to e il Pt_1
Giudice, fissata udienza di precisazione delle conclusioni tratteneva in decisione la causa.
Deve preliminarmente essere dichiarata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta.
Infatti l'attore, seppur in modo alquanto generico, ricollega il danno non patrimoniale subito, da un lato alla mancata iscrizione alla società dei “300 campi”, come meglio specificato nella memoria integrativa dimessa, per l'anno 2015, da un lato, e, in secondo luogo, come si evince dall'atto di citazione, per l'asserito ingiusto danno conseguente al fatto di non essere risultato continuativamente residente presso la propria abitazione dal 2000, non meglio precisato, con le due interruzioni sopra precisate (primo provvedimento di cancellazione in data 3.8.2025 fino al 14.10.2015, data in cui si è proceduto, su richiesta dall'attore, a nuova iscrizione anagrafica, e secondo provvedimento di cancellazione di data 8.1.2016 dell'iscrizione del 14.10.2015 fino al 4.12.2016, in cui l'attore ha presentato una nuova dichiarazione di residenza e dai cui è stato fatto decorrere il successivo provvedimento di iscrizione).
Va tuttavia osservato che in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel
Pag. 4 di 6 caso di illecito istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando sussistere i suoi effetti, la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno mentre, in ipotesi di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento per la durata del danno e della condotta che lo produce, essa ricomincia ogni giorno successivo a quello in cui il danno si
è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa (Cass. n. 3314/20). Inoltre, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale (Cass. n.
29328/24).
Nel caso di specie, secondo la prospettazione fornita dallo stesso attore, il danno si è limitato all'ambito temporale in cui si sarebbe attuato il comportamento asseritamente illecito posto in essere dal comune, sicchè può affermarsi che nel caso di specie il dies a quo per il calcolo della prescrizione vada individuato nell'avvenuta iscrizione all'anagrafe per la seconda volta e quindi al 4.12.2016, data in cui il danno è definitivamente venuto meno e in cui l'attore era perfettamente consapevole del comportamento asseritamente lesivo tenuto dal comune. Ne consegue che al momento della notificazione dell'atto di citazione, avvenuta in data
6.7.2022, il diritto fatto valere era già prescritto, non avendo parte attrice, a fronte dell'eccezione proposta, provato la presenza di atti interruttivi nel quinquennio precedente.
Conseguentemente la domanda proposta da parte attrice andrà respinta.
Pag. 5 di 6 Le spese di lite del grado, liquidate nei limiti del disputatum, vanno poste a carico di parte attrice stante la sua soccombenza e sono determinate nei minimi del relativo scaglione per valore in considerazione della limitata complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa proposta da nei confronti del , così decide: Parte_1 Controparte_1
• Rigetta la domanda svolta dall'attore;
• Condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite del grado, che liquida, in 2.540,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 27 febbraio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 4949/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, nella persona del giudice unico dott.ssa Lisa
Micochero
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4949 del Ruolo Generale dell'anno 2022 introdotto da
, C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Parte_1
ATTORE
contro
IN PERSONA DEL SINDACO PRO Controparte_1
TEMPORE, con l'Avv. ONGARO NICOLETTA
CONVENUTO
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: Nel merito: accertata la responsabilità diretta ed extracontrattuale ex art.2043 c.c. od oggettiva ed indiretta ex art. 2049 c.c. per il danno ingiusto cagionato all'attore dal funzionario e/o altri dipendenti del CP_1
per aver agito per finalità personali ed estranee a quelle
[...]
dell'Amministrazione comunale, condannarsi il al Controparte_1
risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di € 25.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, con gli interessi dal fatto al saldo effettivo;
Spese e competenze di causa rifuse.
Per parte convenuta:
In via preliminare, respingere le domande avversarie dichiarando prescritto il diritto azionato dall'attore;
nel merito, respingere le domande avversarie in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e onorari, oltre oneri riflessi come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato adiva il Parte_1
Tribunale di Venezia esponendo di essere proprietario unico dell'immobile nel quale risiedeva ininterrottamente dal 26 luglio 2000, ubicato in Mestre in via Vallon;
che nei primi giorni del mese di ottobre 2015, recatosi presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di per richiedere il rilascio di un CP_1
certificato storico di residenza, aveva appreso di essere stato arbitrariamente stato cancellato dall'Anagrafe della Popolazione residente di per irreperibilità anagrafica il 3 agosto 2015; che detto CP_1
Pag. 2 di 6 certificato era stato richiesto ai fini dell'iscrizione in qualità di socio di una società denominata “Società dei 300 Campi” del Colmello di Carpenedo, che era stata in seguito negata per il ritardo con cui era stato prodotto il certificato;
che solo in data 16 ottobre 2015 era stata ripristinata l'originaria residenza, dandosi tuttavia atto della “irreperibilità anagrafica” dell'esponente dal 3 agosto 2015 al 13 ottobre 2015; che dal mese di gennaio o febbraio 2016 era stato nuovamente cancellato per poi venir nuovamente inserito nel febbraio del 2018; che pertanto per trenta mesi era stato privato della residenza, che viceversa si era protratta ininterrottamente per più di vent'anni, con un conseguente danno psico-fisico. Ciò premesso conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento del danno patito pari a 25.000,00 euro o altra somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda.
Eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto azionato in quanto l'attore non avrebbe allegato la persistenza di un danno attuale per cui il pregiudizio era definitivamente cessato con la reiscrizione dell'attore nell'anagrafe della popolazione residente avvenuto in data 11.1.2017 con decorrenza 4.12.2016. Nel merito negava la fondatezza dell'azione in quanto il aveva agito correttamente, nel rispetto della normativa CP_1
vigente.
Il giudice, preliminarmente, rilevato che l'atto di citazione appariva indeterminato sul piano della causa petendi in relazione al preteso danno non patrimoniale reclamato dall'attore, perché assolutamente generico sul piano della descrizione del tipo di danno e delle relative conseguenze e viepiù in assenza di un supporto consulenziale, disponeva che l'attore
Pag. 3 di 6 integrasse l'atto di citazione mediante deposito di memoria. All'esito, depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. previgente, con ordinanza di data
6.10.23, non ammetteva la prova per testimoni dedotta e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza di data 15.2.2204 dichiarava interrotto il processo in quanto l'avv. era stato sospeso dall'albo. Pt_1
Il processo veniva quindi regolarmente riassunto dall'avv.to e il Pt_1
Giudice, fissata udienza di precisazione delle conclusioni tratteneva in decisione la causa.
Deve preliminarmente essere dichiarata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta.
Infatti l'attore, seppur in modo alquanto generico, ricollega il danno non patrimoniale subito, da un lato alla mancata iscrizione alla società dei “300 campi”, come meglio specificato nella memoria integrativa dimessa, per l'anno 2015, da un lato, e, in secondo luogo, come si evince dall'atto di citazione, per l'asserito ingiusto danno conseguente al fatto di non essere risultato continuativamente residente presso la propria abitazione dal 2000, non meglio precisato, con le due interruzioni sopra precisate (primo provvedimento di cancellazione in data 3.8.2025 fino al 14.10.2015, data in cui si è proceduto, su richiesta dall'attore, a nuova iscrizione anagrafica, e secondo provvedimento di cancellazione di data 8.1.2016 dell'iscrizione del 14.10.2015 fino al 4.12.2016, in cui l'attore ha presentato una nuova dichiarazione di residenza e dai cui è stato fatto decorrere il successivo provvedimento di iscrizione).
Va tuttavia osservato che in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel
Pag. 4 di 6 caso di illecito istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando sussistere i suoi effetti, la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno mentre, in ipotesi di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento per la durata del danno e della condotta che lo produce, essa ricomincia ogni giorno successivo a quello in cui il danno si
è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa (Cass. n. 3314/20). Inoltre, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale (Cass. n.
29328/24).
Nel caso di specie, secondo la prospettazione fornita dallo stesso attore, il danno si è limitato all'ambito temporale in cui si sarebbe attuato il comportamento asseritamente illecito posto in essere dal comune, sicchè può affermarsi che nel caso di specie il dies a quo per il calcolo della prescrizione vada individuato nell'avvenuta iscrizione all'anagrafe per la seconda volta e quindi al 4.12.2016, data in cui il danno è definitivamente venuto meno e in cui l'attore era perfettamente consapevole del comportamento asseritamente lesivo tenuto dal comune. Ne consegue che al momento della notificazione dell'atto di citazione, avvenuta in data
6.7.2022, il diritto fatto valere era già prescritto, non avendo parte attrice, a fronte dell'eccezione proposta, provato la presenza di atti interruttivi nel quinquennio precedente.
Conseguentemente la domanda proposta da parte attrice andrà respinta.
Pag. 5 di 6 Le spese di lite del grado, liquidate nei limiti del disputatum, vanno poste a carico di parte attrice stante la sua soccombenza e sono determinate nei minimi del relativo scaglione per valore in considerazione della limitata complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa proposta da nei confronti del , così decide: Parte_1 Controparte_1
• Rigetta la domanda svolta dall'attore;
• Condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite del grado, che liquida, in 2.540,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 27 febbraio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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