Articolo 7 della Legge 12 luglio 1999, n. 231
Articolo 6Articolo 8
Versione
3 agosto 1999
Art. 7. (Introduzione dell' articolo 211-bis
del codice penale ).

1. Dopo l' articolo 211 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 211-bis. - (Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza).
- Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147".
Entrata in vigore il 3 agosto 1999
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