Art. 7. (Introduzione dell' articolo 211-bis
del codice penale ).
1. Dopo l' articolo 211 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 211-bis. - (Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza).
- Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147".
del codice penale ).
1. Dopo l' articolo 211 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 211-bis. - (Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza).
- Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147".