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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/08/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 644/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 644/2025 R.G., riservata la decisione al Collegio senza concessione di termini all'udienza del 2.7.2025
TRA
,nata a [...] in data [...] , rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Canalicchio Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia – Ponte San Giovanni via A. Manzoni n. 71
- RICORRENTE –
e nato a [...] in data [...] Controparte_1
- RESISTENTE contumace –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29.4.2025 esponeva che aveva intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale ,dal luglio 2022 al gennaio 2024 , con conosciuto sul posto di lavoro;
Controparte_1 che da tale relazione era nato in data [...] il figlio , che quest'ultimo nasceva prematuro e Per_1 necessitava di un lungo periodo di ricovero tanto da essere dimesso dall'ospedale solo in data
11.7.2023 ; che il bambino riportava un handicap per il quale gli veniva riconosciuta un'invalidità
pagina 1 di 6 INPS con la conseguente percezione , dal luglio 2023, di una indennità di accompagnamento , quale invalido totale, di euro 527,16 mensili , sottoposta a revisione;
che la stessa era dipendente , come ingegnere ,con contratto a tempo indeterminato, presso la ditta IRON WORKS s.r.l. con un reddito annuo lordo medio di euro 20.000,00 ; che dalla nascita del bambino aveva usufruito del congedo parentale anche sulla base dei benefici della L. 104/1992 che terminava nell'agosto 2025 ; che già era a conoscenza dell'intenzione della ditta di procedere al licenziamento avendo già ricevuto nel settembre
2022 lettera di licenziamento che poi non aveva avuto seguito stante il suo stato di gravidanza;
che il era dipendente, come saldatore, della stessa ditta IRON WORKS s.r.l. dalla quale aveva dato CP_1 le dimissioni volontarie già nel novembre 2022 ; che non era a conoscenza dell'attività lavorativa attualmente svolta dal predetto che, comunque, lo stesso percepiva una pensione di invalidità, a causa di un pregresso infarto, di euro 600,00 mensili , ed aveva da ultimo incassato l'importo di euro
50.000,00 dalla vendita di un immobile del quale era comproprietario;
che il aveva sempre Per_2 tenuto nei suoi confronti condotte aggressive con manifestazioni di manie di persecuzione, che l'avevano portata , già nell'ottobre 2023 , a sporgere denuncia nei suoi confronti in quanto era stata afferrata per i capelli mentre teneva in braccio il bambino urlando e scaraventando in terra il telefono per impedirle di telefonare;
che nel febbraio 2024 era costretta a chiamare di nuovo le Forze dell'ordine per allontanarlo dalla propria abitazione;
che a carico del a seguito delle sue CP_1 denunce , venivano instaurati due procedimenti penali , il n. 2693/2023 R.G.N.R. e il n. 907/2024
R.G.N.R. entrambi per il reato di cui all'art. 612 bus c.p. ; che in data 9.5.2024 veniva applicata a suo carico la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla stessa e ai luoghi dalla medesima frequentati;
che il Tribunale per i Minorenni, attivato su ricorso del Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale, con provvedimento in data 9.2.2024 , sospendeva la responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio minore disponeva il divieto di avvicinamento a Controparte_1 Per_1 quest'ultimo, delegava il Servizio sociale del Comune di AN per attivare un intervento di sostegno e di monitoraggio ivi compresa una educativa domiciliare;
che la decisione del Tribunale minorenni era basata su accertamenti delle Forze dell'ordine ( annotazione di servizio del
Commissariato di Assisi in data 1.6.2023 nella quale si dava atto di un intervento effettuato a causa di una aggressione fisica del ai danni della , di una pregressa intervenuta sospensione CP_1 Pt_1 della patente , nel 2017, per guida sotto l'effetto dell'alcol , del ritiro cautelativo del porto d'armi per una aggressione posta in essere dal predetto, nel 2018, ai danni della fidanzata dell'epoca
[...]
, su una comunicazione del Servizio sociale di Assisi che aveva in carico la situazione CP_2 di altri due figli del , avuti da una precedente relazione, nella quale si relazionava in ordine al CP_1 completo disinteresse del predetto per i minori e al suo stato di tossicodipendenza , sulla relazione del pagina 2 di 6 Servizio sociale di AN del 16.10.2023 nella quale si evidenziava la superficialità del CP_1
Part nell'affrontare le situazioni della vita e si chiedeva una presa in carico da parte del D;
che, a Part seguito del provvedimento del Tribunale minorenni , il veniva preso in carico dal D CP_1 dell'assisano e l'esame tossicologico espletato dava risultato positivo per l'uso di cocaina;
che con relazione del 30.5.2024, il Dipartimento salute mentale di AN , dava atto del percorso di sostegno alla genitorialità portato avanti e terminato con esito assolutamente positivo dalla e, al Pt_1 tempo stesso, della totale assenza del;
che con relazione in data 11.6.2024, il Servizio sociale CP_1 di AN evidenziava come la stessa si stava occupando in maniera egregia del bambino a Pt_1 fronte della totale assenza del;
che l'Equipe di valutazione delle competenze genitoriali , con CP_1 relazione in data 10.8.2024 , esprimeva seri dubbi sulla capacità di accudimento adeguato all'età e alle problematiche di da parte del e la necessità che lo stesso portasse a termine il percorso Per_1 CP_1
Part al D , indispensabile prima di poter affrontare gli incontri con il figlio , riferiva, inoltre, in ordine alle competenze assolutamente appropriate ed adeguate della stessa che con relazione in data Pt_1
15.4.2024 , il Servizio sociale di AN chiedeva la revoca dell'educativa domiciliare essendo la in grado di accudire il bambino e sottolineava come il mai aveva richiesto di Pt_1 CP_1 incontrare il figlio .
A fronte di quanto sopra la chiedeva la conferma della sospensione della responsabilità Pt_1 genitoriale del , già disposta dal Tribunale Minorenni , la conferma del divieto di CP_1 avvicinamento al figlio , l'affido esclusivo rafforzato a sé stessa di con la possibilità di Per_1 Per_1 assumere, in via autonoma, tutte le decisioni , anche le più importanti , relative al figlio in campo sanitario, educativo, scolastico , il collocamento del bambino presso di sé nella propria abitazione, adibita anche a casa familiare, sita in Spina via della Villa n. 3, un contributo al mantenimento per il figlio minore da porre a carico del dell'importo di euro 250.00 mensili , rivalutabile Per_1 Per_2 secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese , oltre il 50% delle spese straordinarie, la prestazione di una garanzia da parte del per l'adempimento dei propri CP_1
Part obblighi , la presa in carico del da parte del D , l'attuazione di un percorso di sostegno CP_1 alla genitorialità al fine di una ripresa degli incontri in modalità protetta padre – figlio, l'attribuzione per intero della pensione di invalidità di a sé stessa;
con vittoria di spese. Per_1
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, nessuno si costituiva per . Controparte_1
All'udienza del 2.7.2025 , infatti, conclusioni di cui al ricorso;
il Presidente riservava la decisione al
Collegio senza termini su richiesta della parte.
pagina 3 di 6 Nel corso del presente giudizio interveniva sentenza di condanna a carico del con riferimento CP_1 al procedimento penale n. 907/2024 R.G.N.R. .
Nella vicenda in oggetto risulta evidente il completo disinteresse di per il proprio Controparte_1 figlio minore , al punto che non ha seguito alcuno dei percorsi individuati dal Tribunale Per_1
Minorenni per aiutarlo a svolgere il suo ruolo genitoriale , non ha mai provveduto al suo mantenimento che ha da sempre gravato sulla mamma , non ha mai richiesto l'attivazione degli incontri , anche in forma protetta , con il bambino , non ha ritenuto di costituirsi nel presente giudizio.
Il inoltre, al fine di sottrarsi ai propri obblighi ha anche provveduto ad intestare la propria CP_1 autovettura alla madre e nel momento in cui la ha tentato di assicurarsi, proprio ai fini del Pt_1 sostentamento del figlio , le somme provenienti allo stesso , dalla vendita di un Per_1 CP_1 immobile del quale era comproprietario , mediante un sequestro preventivo, nulla ha trovato sul suo conto.
D'altro canto, in tale situazione , ha riproposto le condotte già tenute con gli altri suoi due figli , avuti da una precedente relazione, così come stigmatizzate nella relazione dei Servizi sociali di Assisi .
I fatti riportati , rispetto ai quali il non ha neppure inteso proporre una giustificazione o, CP_1 comunque, contrastare in qualsiasi modo scegliendo di rimanere contumace, trovavano conferma , sotto il profilo della valutazione delle competenze genitoriali , nei “dubbi” espressi dall'Equipe di valutazione in ordine “alla capacità di accudimento materiale adeguata all'età del figlio …per la scarsa dimestichezza dello stesso nella gestione della quotidianità e per la difficoltà riscontrata a decentrarsi dai propri bisogni a vantaggio di quelli del figlio , acuita dalla persistenza di modalità comportamentali impulsive ed ancorate al concreto che non sembrano lasciare spazio alla riflessività coerente e argomentata” .
Oltre a ciò l'ulteriore aspetto di pregiudizio rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale è l'uso Part della cocaina, quale riscontrato dal D ,con la conseguenza che , proprio al fine di poter attivare una frequentazione padre – figlio , la stessa Equipe di valutazione sottolineava l'importanza per il CP_1
Part di portare a termine il percorso presso il D di competenza e solo successivamente di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Proprio il disinteresse del per tutto ciò al punto che non ha portato a termine il percorso al CP_1
Part D né si è interessato per poter vedere il figlio tanto che gli incontri padre – figlio non sono Controparte_3 Per_1 stati mai attivati, determina serie perplessità sui margini di recuperabilità della capacità genitoriale ed , inoltre, consente di affermare che , tenuto anche conto dell'invalidità del bambino, i comportamenti del predetto sono assolutamente pregiudizievoli per una sua crescita .
pagina 4 di 6 Da quanto sopra deriva che deve essere sicuramente dichiarata, come già fatto dal Tribunale Minorenni, la sospensione della responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio minore Controparte_1 che, pertanto, rimane affidato alla madre che potrà in piena autonomia prendere le decisioni più Per_1 importanti per la vita del figlio sotto il profilo sanitario, educativo, scolastico .
Per quanto attiene una eventuale frequentazione padre – figlio , questa potrà essere programmata , da parte dei Servizi sociali del Comune di AN, nella modalità degli incontri protetti solo qualora il ne faccia richiesta e soltanto dopo che questo abbia fatto il percorso presso il Ser.D di CP_1 competenza e , successivamente, il percorso di sostegno alla genitorialità.
Deve, pertanto , rimanere fermo il monitoraggio sul nucleo madre e bambino da parte dei Servizi sociali di AN ma deve essere revocata l'educativa domiciliare tenuto conto della capacità della come risultante dalle relazioni in atti e dalla valutazione delle competenze genitoriali , di Pt_1 gestire il figlio.
La sospensione della responsabilità genitoriale non esclude l'obbligo al contributo al mantenimento del figlio minore , né la contumacia e la mancata produzione della documentazione attestante la situazione economica patrimoniale possono in alcun modo incidere negativamente sulla quantificazione del contributo dovendosi far riferimento , comunque alla capacità lavorativa del soggetto obbligato.
Nel caso di specie risulta che il lavorava con contratto a tempo indeterminato presso la ditta CP_1
Iron Works come saldatore e percepiva anche una pensione di invalidità di euro 600.00 mensili , circostanze che lo stesso ha scelto, con la sua contumacia , di non contrastare . CP_1
Da quanto sopra deriva che il predetto ha una capacità lavorativa tale che gli consente di avere un reddito che va a cumularsi con la pensione , senza avere spese per l'alloggio abitando con la madre che
, a dire della svolge un'attività lavorativa . Pt_1
Se pure l'importo della vendita dell'immobile del quale il era comproprietario, circostanza CP_1 anche questa non contestata, non è stato rinvenuto nella disponibilità del all'atto di eseguire CP_1 il sequestro preventivo , come, d'altro canto anche la sua autovettura, lo stesso rientra nel suo patrimonio e non può non essere considerato ai fini della determinazione del contributo al mantenimento .
Da quanto sopra deriva che il contributo al mantenimento per il figlio minore da porre a carico Per_1 di deve essere indicato in euro 350.00 mensili , rivalutabili secondo gli indici ISTAT , Controparte_1 da pagare a entro il giorno 5 di ciascun mese , oltre il 50% delle spese straordinarie . Parte_1
L'assegno INPS spettante a andrà sicuramente gestito dalla unico genitore esercente la Per_1 Pt_1 responsabilità genitoriale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, così provvede: dichiara la sospensione della responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio Controparte_1 minore;
Per_1 affida il figlio minore alla madre che eserciterà in autonomia la responsabilità Per_1 Parte_1 genitoriale anche con riferimento alle decisioni più importanti della vita del figlio nell'ambito sanitario, scolastico, educativo , colloca presso l'abitazione della madre;
Per_1 pone a carico di il pagamento , entro il giorno 5 di ciascun mese, a favore di Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , di euro 350.00 mensili rivalutabili
[...] secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie , condanna al pagamento delle spese che si liquidano in euro 2500,00 oltre 15% di Controparte_1 spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Spoleto 5.8.2025 Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 644/2025 R.G., riservata la decisione al Collegio senza concessione di termini all'udienza del 2.7.2025
TRA
,nata a [...] in data [...] , rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Canalicchio Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia – Ponte San Giovanni via A. Manzoni n. 71
- RICORRENTE –
e nato a [...] in data [...] Controparte_1
- RESISTENTE contumace –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29.4.2025 esponeva che aveva intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale ,dal luglio 2022 al gennaio 2024 , con conosciuto sul posto di lavoro;
Controparte_1 che da tale relazione era nato in data [...] il figlio , che quest'ultimo nasceva prematuro e Per_1 necessitava di un lungo periodo di ricovero tanto da essere dimesso dall'ospedale solo in data
11.7.2023 ; che il bambino riportava un handicap per il quale gli veniva riconosciuta un'invalidità
pagina 1 di 6 INPS con la conseguente percezione , dal luglio 2023, di una indennità di accompagnamento , quale invalido totale, di euro 527,16 mensili , sottoposta a revisione;
che la stessa era dipendente , come ingegnere ,con contratto a tempo indeterminato, presso la ditta IRON WORKS s.r.l. con un reddito annuo lordo medio di euro 20.000,00 ; che dalla nascita del bambino aveva usufruito del congedo parentale anche sulla base dei benefici della L. 104/1992 che terminava nell'agosto 2025 ; che già era a conoscenza dell'intenzione della ditta di procedere al licenziamento avendo già ricevuto nel settembre
2022 lettera di licenziamento che poi non aveva avuto seguito stante il suo stato di gravidanza;
che il era dipendente, come saldatore, della stessa ditta IRON WORKS s.r.l. dalla quale aveva dato CP_1 le dimissioni volontarie già nel novembre 2022 ; che non era a conoscenza dell'attività lavorativa attualmente svolta dal predetto che, comunque, lo stesso percepiva una pensione di invalidità, a causa di un pregresso infarto, di euro 600,00 mensili , ed aveva da ultimo incassato l'importo di euro
50.000,00 dalla vendita di un immobile del quale era comproprietario;
che il aveva sempre Per_2 tenuto nei suoi confronti condotte aggressive con manifestazioni di manie di persecuzione, che l'avevano portata , già nell'ottobre 2023 , a sporgere denuncia nei suoi confronti in quanto era stata afferrata per i capelli mentre teneva in braccio il bambino urlando e scaraventando in terra il telefono per impedirle di telefonare;
che nel febbraio 2024 era costretta a chiamare di nuovo le Forze dell'ordine per allontanarlo dalla propria abitazione;
che a carico del a seguito delle sue CP_1 denunce , venivano instaurati due procedimenti penali , il n. 2693/2023 R.G.N.R. e il n. 907/2024
R.G.N.R. entrambi per il reato di cui all'art. 612 bus c.p. ; che in data 9.5.2024 veniva applicata a suo carico la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla stessa e ai luoghi dalla medesima frequentati;
che il Tribunale per i Minorenni, attivato su ricorso del Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale, con provvedimento in data 9.2.2024 , sospendeva la responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio minore disponeva il divieto di avvicinamento a Controparte_1 Per_1 quest'ultimo, delegava il Servizio sociale del Comune di AN per attivare un intervento di sostegno e di monitoraggio ivi compresa una educativa domiciliare;
che la decisione del Tribunale minorenni era basata su accertamenti delle Forze dell'ordine ( annotazione di servizio del
Commissariato di Assisi in data 1.6.2023 nella quale si dava atto di un intervento effettuato a causa di una aggressione fisica del ai danni della , di una pregressa intervenuta sospensione CP_1 Pt_1 della patente , nel 2017, per guida sotto l'effetto dell'alcol , del ritiro cautelativo del porto d'armi per una aggressione posta in essere dal predetto, nel 2018, ai danni della fidanzata dell'epoca
[...]
, su una comunicazione del Servizio sociale di Assisi che aveva in carico la situazione CP_2 di altri due figli del , avuti da una precedente relazione, nella quale si relazionava in ordine al CP_1 completo disinteresse del predetto per i minori e al suo stato di tossicodipendenza , sulla relazione del pagina 2 di 6 Servizio sociale di AN del 16.10.2023 nella quale si evidenziava la superficialità del CP_1
Part nell'affrontare le situazioni della vita e si chiedeva una presa in carico da parte del D;
che, a Part seguito del provvedimento del Tribunale minorenni , il veniva preso in carico dal D CP_1 dell'assisano e l'esame tossicologico espletato dava risultato positivo per l'uso di cocaina;
che con relazione del 30.5.2024, il Dipartimento salute mentale di AN , dava atto del percorso di sostegno alla genitorialità portato avanti e terminato con esito assolutamente positivo dalla e, al Pt_1 tempo stesso, della totale assenza del;
che con relazione in data 11.6.2024, il Servizio sociale CP_1 di AN evidenziava come la stessa si stava occupando in maniera egregia del bambino a Pt_1 fronte della totale assenza del;
che l'Equipe di valutazione delle competenze genitoriali , con CP_1 relazione in data 10.8.2024 , esprimeva seri dubbi sulla capacità di accudimento adeguato all'età e alle problematiche di da parte del e la necessità che lo stesso portasse a termine il percorso Per_1 CP_1
Part al D , indispensabile prima di poter affrontare gli incontri con il figlio , riferiva, inoltre, in ordine alle competenze assolutamente appropriate ed adeguate della stessa che con relazione in data Pt_1
15.4.2024 , il Servizio sociale di AN chiedeva la revoca dell'educativa domiciliare essendo la in grado di accudire il bambino e sottolineava come il mai aveva richiesto di Pt_1 CP_1 incontrare il figlio .
A fronte di quanto sopra la chiedeva la conferma della sospensione della responsabilità Pt_1 genitoriale del , già disposta dal Tribunale Minorenni , la conferma del divieto di CP_1 avvicinamento al figlio , l'affido esclusivo rafforzato a sé stessa di con la possibilità di Per_1 Per_1 assumere, in via autonoma, tutte le decisioni , anche le più importanti , relative al figlio in campo sanitario, educativo, scolastico , il collocamento del bambino presso di sé nella propria abitazione, adibita anche a casa familiare, sita in Spina via della Villa n. 3, un contributo al mantenimento per il figlio minore da porre a carico del dell'importo di euro 250.00 mensili , rivalutabile Per_1 Per_2 secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese , oltre il 50% delle spese straordinarie, la prestazione di una garanzia da parte del per l'adempimento dei propri CP_1
Part obblighi , la presa in carico del da parte del D , l'attuazione di un percorso di sostegno CP_1 alla genitorialità al fine di una ripresa degli incontri in modalità protetta padre – figlio, l'attribuzione per intero della pensione di invalidità di a sé stessa;
con vittoria di spese. Per_1
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, nessuno si costituiva per . Controparte_1
All'udienza del 2.7.2025 , infatti, conclusioni di cui al ricorso;
il Presidente riservava la decisione al
Collegio senza termini su richiesta della parte.
pagina 3 di 6 Nel corso del presente giudizio interveniva sentenza di condanna a carico del con riferimento CP_1 al procedimento penale n. 907/2024 R.G.N.R. .
Nella vicenda in oggetto risulta evidente il completo disinteresse di per il proprio Controparte_1 figlio minore , al punto che non ha seguito alcuno dei percorsi individuati dal Tribunale Per_1
Minorenni per aiutarlo a svolgere il suo ruolo genitoriale , non ha mai provveduto al suo mantenimento che ha da sempre gravato sulla mamma , non ha mai richiesto l'attivazione degli incontri , anche in forma protetta , con il bambino , non ha ritenuto di costituirsi nel presente giudizio.
Il inoltre, al fine di sottrarsi ai propri obblighi ha anche provveduto ad intestare la propria CP_1 autovettura alla madre e nel momento in cui la ha tentato di assicurarsi, proprio ai fini del Pt_1 sostentamento del figlio , le somme provenienti allo stesso , dalla vendita di un Per_1 CP_1 immobile del quale era comproprietario , mediante un sequestro preventivo, nulla ha trovato sul suo conto.
D'altro canto, in tale situazione , ha riproposto le condotte già tenute con gli altri suoi due figli , avuti da una precedente relazione, così come stigmatizzate nella relazione dei Servizi sociali di Assisi .
I fatti riportati , rispetto ai quali il non ha neppure inteso proporre una giustificazione o, CP_1 comunque, contrastare in qualsiasi modo scegliendo di rimanere contumace, trovavano conferma , sotto il profilo della valutazione delle competenze genitoriali , nei “dubbi” espressi dall'Equipe di valutazione in ordine “alla capacità di accudimento materiale adeguata all'età del figlio …per la scarsa dimestichezza dello stesso nella gestione della quotidianità e per la difficoltà riscontrata a decentrarsi dai propri bisogni a vantaggio di quelli del figlio , acuita dalla persistenza di modalità comportamentali impulsive ed ancorate al concreto che non sembrano lasciare spazio alla riflessività coerente e argomentata” .
Oltre a ciò l'ulteriore aspetto di pregiudizio rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale è l'uso Part della cocaina, quale riscontrato dal D ,con la conseguenza che , proprio al fine di poter attivare una frequentazione padre – figlio , la stessa Equipe di valutazione sottolineava l'importanza per il CP_1
Part di portare a termine il percorso presso il D di competenza e solo successivamente di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Proprio il disinteresse del per tutto ciò al punto che non ha portato a termine il percorso al CP_1
Part D né si è interessato per poter vedere il figlio tanto che gli incontri padre – figlio non sono Controparte_3 Per_1 stati mai attivati, determina serie perplessità sui margini di recuperabilità della capacità genitoriale ed , inoltre, consente di affermare che , tenuto anche conto dell'invalidità del bambino, i comportamenti del predetto sono assolutamente pregiudizievoli per una sua crescita .
pagina 4 di 6 Da quanto sopra deriva che deve essere sicuramente dichiarata, come già fatto dal Tribunale Minorenni, la sospensione della responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio minore Controparte_1 che, pertanto, rimane affidato alla madre che potrà in piena autonomia prendere le decisioni più Per_1 importanti per la vita del figlio sotto il profilo sanitario, educativo, scolastico .
Per quanto attiene una eventuale frequentazione padre – figlio , questa potrà essere programmata , da parte dei Servizi sociali del Comune di AN, nella modalità degli incontri protetti solo qualora il ne faccia richiesta e soltanto dopo che questo abbia fatto il percorso presso il Ser.D di CP_1 competenza e , successivamente, il percorso di sostegno alla genitorialità.
Deve, pertanto , rimanere fermo il monitoraggio sul nucleo madre e bambino da parte dei Servizi sociali di AN ma deve essere revocata l'educativa domiciliare tenuto conto della capacità della come risultante dalle relazioni in atti e dalla valutazione delle competenze genitoriali , di Pt_1 gestire il figlio.
La sospensione della responsabilità genitoriale non esclude l'obbligo al contributo al mantenimento del figlio minore , né la contumacia e la mancata produzione della documentazione attestante la situazione economica patrimoniale possono in alcun modo incidere negativamente sulla quantificazione del contributo dovendosi far riferimento , comunque alla capacità lavorativa del soggetto obbligato.
Nel caso di specie risulta che il lavorava con contratto a tempo indeterminato presso la ditta CP_1
Iron Works come saldatore e percepiva anche una pensione di invalidità di euro 600.00 mensili , circostanze che lo stesso ha scelto, con la sua contumacia , di non contrastare . CP_1
Da quanto sopra deriva che il predetto ha una capacità lavorativa tale che gli consente di avere un reddito che va a cumularsi con la pensione , senza avere spese per l'alloggio abitando con la madre che
, a dire della svolge un'attività lavorativa . Pt_1
Se pure l'importo della vendita dell'immobile del quale il era comproprietario, circostanza CP_1 anche questa non contestata, non è stato rinvenuto nella disponibilità del all'atto di eseguire CP_1 il sequestro preventivo , come, d'altro canto anche la sua autovettura, lo stesso rientra nel suo patrimonio e non può non essere considerato ai fini della determinazione del contributo al mantenimento .
Da quanto sopra deriva che il contributo al mantenimento per il figlio minore da porre a carico Per_1 di deve essere indicato in euro 350.00 mensili , rivalutabili secondo gli indici ISTAT , Controparte_1 da pagare a entro il giorno 5 di ciascun mese , oltre il 50% delle spese straordinarie . Parte_1
L'assegno INPS spettante a andrà sicuramente gestito dalla unico genitore esercente la Per_1 Pt_1 responsabilità genitoriale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, così provvede: dichiara la sospensione della responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio Controparte_1 minore;
Per_1 affida il figlio minore alla madre che eserciterà in autonomia la responsabilità Per_1 Parte_1 genitoriale anche con riferimento alle decisioni più importanti della vita del figlio nell'ambito sanitario, scolastico, educativo , colloca presso l'abitazione della madre;
Per_1 pone a carico di il pagamento , entro il giorno 5 di ciascun mese, a favore di Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , di euro 350.00 mensili rivalutabili
[...] secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie , condanna al pagamento delle spese che si liquidano in euro 2500,00 oltre 15% di Controparte_1 spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Spoleto 5.8.2025 Il Presidente
Claudia Matteini
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