Articolo 5 della Legge 28 marzo 1997, n. 85
Articolo 4Articolo 6
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17 aprile 1997
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 5. 1. Ai dirigenti civili e militari appartenenti ai ruoli delle Forze armate d polizia ad al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, rispettivamente interessati, si applicano, qualora piu' favorevoli e nei bilanci, la disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 e 10 maggio 1996, n. 360 , concernenti le indennita' di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva e il trattamento di missione.

((6)) ----------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , nel modificare l' art. 2268, comma 1, numero 928) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, l' articolo 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85 , riprende vigore".
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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