Articolo 14 della Legge 21 marzo 1958, n. 259
Articolo 13Articolo 15
Versione
23 aprile 1958
Art. 14.
Nulla e' innovato a quanto dispone l' art. 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , sull'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958