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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. GI D'TO Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa AT ET Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1240/2025 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO BIAGIO, C.F._1
PEC: Email_1 appellante contro
, CP_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. BARRESI MARTA, C.F._2
PEC: Email_2 appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
- In accoglimento dell'appello con il presente atto proposto, riformare con ogni e qualsiasi statuizione inerente e conseguenziale la sentenza impugnata n. 267/2025 emessa dal
Tribunale di Palermo, sezione I civile, in data 16.1.2025, depositata il 20.1.2025, pronunciata nel giudizio R.G. n. 2179/2024, per i capi e i punti oggetto di impugnazione, e ciò per i motivi
1 tutti e per ciascuno di essi dedotti nel giudizio di primo grado e nella narrativa che precede, che in questa sede devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti e nei quali ad ogni effetto si insiste;
- Conseguentemente, accogliere le domande avanzate in primo grado e non accolte, e precisamente, a parziale modifica della sentenza n. 3687/2021 resa dal Tribunale Civile di
Palermo ai 29.9-5.10.2021 che ha recepito le condizioni di divorzio di cui all'atto denominato
“Conclusioni congiunte per accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio” datato
3.9.2021 e depositato il 15.9.202:
Ritenere e dichiarare che il Dr. non è tenuto a corrispondere alcunché Parte_1 alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , CP_1 Per_1
e ciò sia alla luce dei tempi di permanenza della ragazza con ciascuno dei genitori, che delle mutate condizioni economiche in pejus del padre e in melius della madre (oggi insegnante di sostegno di scuola superiore), nonché per i motivi tutti e per ciascuno di essi esposti in narrativa ed in primo grado ed in cui ad ogni effetto si insiste;
In subordine, poiché nelle more del giudizio di primo grado la figlia ha conseguito la Per_1
maggiore età, nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello ritenesse, comunque, di confermare l'onere per il Dr. di corrispondere un contributo al mantenimento Parte_1
della figlia per il tempo che la stessa non trascorre con il padre, disporre che detto contributo venga corrisposto dal Dr. direttamente alla figlia;
Parte_1
Porre in capo ai Sigg.ri e l'onere di corrispondere nella Parte_1 CP_1 misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alla figlia, secondo le modalità previste nel Protocollo su spese extra-assegno in uso presso il Tribunale di Palermo, per i motivi tutti esposti in narrativa e in primo grado e nei quali si insiste;
Ritenere e dichiarare che il Dr. non è tenuto a corrispondere alcunché Parte_1
alla Sig.ra a titolo di assegno divorzile, e ciò per i motivi tutti e per ciascuno CP_1 di essi dedotto nella narrativa che precede ed in primo grado ed in cui si insiste.
Ammettere tutti i mezzi di prova articolati nelle memorie ex art. 473-bis.17, commi 1 e 3 c.p.c. del 24.5.2024 e del 7.6.2024 depositate in primo grado e non ammessi (…)
Con l'emissione di ogni ulteriore pronuncia e statuizione inerente e conseguenziale e con espressa riserva di ogni diversa, consentita domanda, eccezione, difesa e richiesta, sia di merito che istruttoria, anche in esito al comportamento processuale di controparte.
2 Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge sia per il giudizio di primo grado che per il presente grado di giudizio.”
Conclusioni per l'appellata:
1) Rigettare o con qualsivoglia altra statuizione, comunque, respingere il ricorso in appello introdotto dal sig. , perché del tutto destituito di fondamento, in fatto e Parte_1
in diritto, per tutto quanto argomentato e dedotto in parte motiva.
2) Conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 267/2025 resa dal Tribunale civile di Palermo dei 16-20.01.2025 nel giudizio R.G. 2179/2024.
3) In via estremamente subordinata e nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte di Appello dovesse ritenere di istruire la causa, si chiede di ammettere le prove articolate e richieste in via istruttoria e, tenuto conto delle evidenti opacità già messe in luce da questa difesa, delle incoerenze rispetto agli impegni economici assunti dal sig. , Parte_1
della parziale documentazione fornita, della strumentalità delle operazioni effettuate dal ricorrente al solo fine di presentare un dato fiscale ridotto, di disporre CTU tecnico contabile
– estesa anche a familiari e conviventi/soci - che unitamente alle indagini di Polizia
Tributaria potranno meglio chiarire la reale condizione economico-finanziaria del sig.
[...]
anche con riferimento al tenore di vita e alle compartecipazioni in assetti societari con Pt_1
conferma dell'assenza di qualsivoglia depauperamento della sua condizione economica .
4) Si chiede, inoltre, di onerare il sig. al deposito delle dichiarazioni dei redditi Parte_1
relative all'ultimo triennio, degli estratti conto relativi all'ultimo triennio di tutti i conti correnti allo stesso intestati o ove risulta comunque delegato e al deposito di dossier titoli e investimenti in azioni/obbligazioni, bilanci e quant'altro allo stesso riferibile, all'esibizione dei contratti di lavoro/collaborazione intrattenuti con le società dalle quali percepisce regolari corrispettivi e all'esibizione dei contratti di lavoro/collaborazione intrattenuti con la società O&K dalla quale percepisce regolari corrispettivi.
5) Con riserva di meglio argomentare e dedurre in corso di causa.
6) Condannare il sig. alle spese di lite per le motivazioni tutte esposte in parte Parte_1 motiva. Con salvezza di ogni altro diritto.”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 603/2025, resa in data 16 gennaio 2025, pronunciando sul ricorso ritualmente depositato da nei confronti di Parte_1 CP_1
, il Tribunale di Palermo ha modificato le condizioni di divorzio di cui alla sentenza
[...]
n. 3687/2021 del 29/09 - 5/10/2021, rideterminando l'importo dell'assegno divorzile dovuto da in favore di , già quantificato in € 650,00, Parte_1 CP_1
nella misura di euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della decisione;
ha rigettato la richiesta di eliminazione o rimodulazione dell'importo previsto a titolo di contributo al mantenimento della figlia (nata a Per_1
Palermo il 22/08/2006), anche sotto il profilo della ripartizione delle spese straordinarie, confermando, per l'effetto, l'obbligo di - già disposto con la predetta sentenza Parte_1 definitiva - di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di euro 500,00 mensili, oltre alle spese straordinarie nella misura dell'80%; ha integralmente compensato le spese di lite.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 23 giugno 2025, lamentando l'erroneità della decisione per avere il
Tribunale ritenuto indimostrata la contrazione dei suoi redditi rispetto al momento del divorzio e per non aver adeguatamente tenuto conto del nuovo impegno lavorativo dell'appellata e tanto ai fini della eliminazione o rimodulazione sia dell'assegno divorzile che del contributo al mantenimento della figlia.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 15 ottobre 2025, si è costituita l'appellata concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 14 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello, pressoché nella sua integralità, non può trovare accoglimento.
Merita invero accoglimento soltanto il motivo attinente alla decorrenza della modifica dell'assegno divorzile, per le motivazioni che seguono.
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui, erroneamente valutando il materiale probatorio in atti, ha ritenuto indimostrato il peggioramento della sua situazione economica rispetto al momento del divorzio e tanto ai fini dell'eliminazione o rimodulazione sia dell'assegno divorzile che del contributo al mantenimento della figlia,
In particolare, l'appellante - medico ortopedico libero professionista - ha dedotto di avere ormai cessato i rapporti lavorativi prima intrattenuti con diverse strutture sanitarie - ad eccezione di quello con il Centro Salus, l'unico per cui oggi presterebbe attività di consulenza
– e, più in generale, di aver subìto una contrazione delle proprie entrate reddituali in misura pari al 65% rispetto al momento in cui aveva concordato le condizioni di divorzio.
L'appellante ha ulteriormente dedotto che la società tra professionisti costituita CP_2 nel 2020 con la compagna convivente, Dott.ssa odontoiatra, era nata con Persona_2
l'esclusivo intento di consentire ai soci di accedere a bonus e finanziamenti agevolati riservati alle s.r.l. per l'acquisto di apparecchiature mediche, aggiungendo che la mancata distribuzione degli utili- pur enfatizzata da controparte come tentativo di occultare i redditi prodotti- si era resa necessaria ai fini dell'ampliamento dell'attività.
In ultimo, l'appellante ha dedotto di dover fronteggiare gravosi impegni economici, tra cui l'onere -sopravvenuto al divorzio- di corrispondere un canone di locazione pari ad euro
1.500,00 mensili per l'abitazione sita in Via Capo Gallo, a Palermo, utilizzata per trascorrere del tempo da solo con sua figlia, senza la compagna con cui quotidianamente convive.
8. Il motivo non è fondato.
Occorre, in primo luogo, ricordare che l'accoglimento di una domanda di revisione delle condizioni di divorzio già stabilite con sentenza passata in giudicato presuppone l'accertamento di giustificati motivi costituiti da una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche delle parti rispetto alla situazione esistente al momento della pronuncia (cfr., ex multis, Cass. civ. n.1482/2025; Cass. civ. n. 23091/2024), sicchè
5 prima di procedere all'esame delle domande di eliminazione o rimodulazione dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, di cui è attualmente onerato l'appellante, non può prescindersi dal verificare l'effettività del dedotto mutamento di condizioni economiche.
9. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie va dato atto che le condizioni di divorzio sono state definite con sentenza definitiva n. 3687/2021 dei giorni
29/09- 5/10/2021, con cui il Tribunale ha recepito le condizioni di cui all'atto denominato
“Conclusioni congiunte per accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, datato
3 settembre 2021, sottoscritto dalle parti.
Ebbene, dall'esame delle dichiarazioni reddituali in atti emerge che l'appellante
[...]
- ha percepito, nel triennio antecedente il Parte_2 divorzio, e dunque 2018, 2019 e 2020, redditi netti pari, rispettivamente, ad euro 86.000,00, euro 70.000,00 ed euro 55.000,00 circa, con conseguenti utili mensili in media compresi tra
5.000,00 e 8.000,00 euro.
Proseguendo nell'esame della documentazione reddituale, emerge, a partire dal 2021, un importante decremento reddituale, atteso che il reddito netto percepito si è attestato intorno ai
27.732,00 euro per il 2021, ai 38.000,00 circa per il 2022 e, in ultimo, intorno ai 34.000,00 circa per il 2023.
Se è vero che dal raffronto tra i redditi percepiti dall'appellante nel periodo antecedente al divorzio (anni 2018, 2019 e 2020) e i redditi percepiti nel periodo successivo (anni 2021, 2022
e 2023) emerge un decremento considerevole, tuttavia, tale riduzione non può dirsi riconducibile ad un effettivo peggioramento della complessiva condizione economica di
[...]
, bensì a scelte imprenditoriali ed organizzative autonome ricollegabili alla Pt_1 costituzione - in data 22 gennaio 2020, tramite versamento di un capitale sociale di euro
10.000,00 - della società tra professionisti “ , insieme all'attuale compagna dott.ssa CP_2
odontoiatra. Persona_2
Dall'analisi dei bilanci prodotti in giudizio emerge che la predetta società ha generato utili di importo pari ad euro 95.699,00 per il 2021, ad euro 71.479,00 per il 2022 e ad euro 23.647,00 per il 2023, i quali, pur non confluendo integralmente nei redditi personali dichiarati in sede fiscale, rappresentano nondimeno una concreta e rilevante capacità reddituale, idonea a
6 dimostrare che l'appellante ha continuato a beneficiare di risorse economiche complessive analoghe – se non superiori – a quelle del periodo precedente al divorzio.
Né la mancata distribuzione degli utili nei primi esercizi sociali può assumere rilevanza ai fini del presente giudizio, trattandosi di scelte discrezionali dell'organo gestorio e, dunque, di una modalità di ripartizione interna dei risultati di esercizio che non incide sulla effettiva redditività dell'attività svolta, né sulla complessiva capacità economica dell'appellante.
Peraltro, la condizione di debolezza economica dedotta dall'appellante mal si concilia con la scelta di cedere il 32% delle quote societarie in favore della compagna a fronte Persona_2
dell'esiguo corrispettivo di euro 4.500,00. Considerato, infatti, che al 31/12/2022 il patrimonio netto della si attestava intorno ai 221.350,00 euro, il valore della CP_2
partecipazione ceduta avrebbe dovuto essere di gran lunga superiore.
L'appellante ha giustificato la scelta di cedere per un prezzo assai modesto le suddette quote alla compagna, con la necessità di onorare un debito di riconoscenza per l'ospitalità da quest'ultima offerta presso la propria abitazione a Palermo. La cessione delle quote in parola, deve quindi ritenersi sostenuta da un animus donandi, che la rende del tutto inidonea ad incidere sulla quantificazione e, a fortiori, sulla revisione dell'assegno divorzile, risultando anzi sintomatica di una effettiva capacità economica idonea a sostenere simili attribuzioni.
Tali conclusioni risultano più recentemente corroborate dall'analisi degli estratti conto in atti relativi al 2024 e al 2025, da cui emergono accrediti mensili in favore dell'appellante di importo pari o superiore ai 3.000,00 euro, provenienti proprio dalla Controparte_3
[...]
Ne consegue che il decremento dei redditi personalmente dichiarati non può essere valorizzato quale indice di un effettivo deterioramento delle condizioni economiche dell'appellante, poiché esso risulta compensato, e in parte superato, dalla redditività generata dalla predetta compagine societaria.
La medesimezza delle condizioni economiche dell'appellante risulta, altresì, corroborata dalla capacità di sostenere l'onere di euro 1.500,00 mensili a titolo di canone di locazione della villa sita in via Capo Gallo n. 5, nella località di Mondello a Palermo, qualificabile alla stregua di spesa voluttuaria, atteso che la stessa viene utilizzata solo saltuariamente nei periodi estivi o nei fine settimana invernali e che gli incontri con la figlia in assenza della compagna potrebbero svolgersi anche in un'abitazione più modesta.
7 Alla luce delle considerazioni suesposte, dunque, deve ritenersi non ravvisabile alcun mutamento apprezzabile e stabile delle condizioni economiche dell'appellante, le quali, al contrario, risultano chiare al punto da rendere superflua qualunque ulteriore attività istruttoria o indagine di polizia tributaria, pur richiesta da parte appellante.
10. Con i successivi motivi di gravame (dal n. 2 al n. 5), analizzabili congiuntamente alla luce della stretta interconnessione logica e giuridica, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rideterminato l'importo da corrispondere all'ex coniuge a titolo di assegno divorzile nella misura di euro
500,00 mensili, stabilendone la decorrenza a far data dalla mensilità successiva alla pubblicazione della pronuncia.
A dire dell'appellante, infatti, il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valutato il comportamento processuale di controparte la quale, pur avendo iniziato a svolgere l'attività di insegnante di sostegno a partire da ottobre 2023, ha dichiarato detta circostanza solo in sede di udienza di prima comparizione e, dunque, nel luglio 2024.
La sentenza di prime cure, inoltre, sarebbe apodittica in ordine alla sperequazione economica tra le parti, stante l'omissione di qualsivoglia valutazione comparativa dei redditi degli ex coniugi. Secondo l'appellante, non solo difetterebbero i presupposti della componente assistenziale dell'assegno divorzile - considerato che l'appellata percepisce uno stipendio pari ad euro 1.8000,00 per l'attività di insegnante, dimostrando così piena capacità lavorativa – ma anche della componente compensativa, atteso che la stessa non ha fornito prova di aver sacrificato le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia, né di aver contribuito con il proprio lavoro personale e casalingo al menage familiare.
In ultimo, l'appellante ha contestato la fissazione della decorrenza dell'importo rimodulato dell'assegno divorzile nella mensilità successiva alla data di pubblicazione della decisione, in quanto le circostanze sopravvenute poste a fondamento della modifica (in particolare, l'inizio dell'attività lavorativa dell'appellata) non sarebbero maturate in corso di causa, bensì in data antecedente e, cioè, nell'ottobre 2023.
11. I motivi non sono fondati.
Occorre premettere che la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di giustificati motivi e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi. Il giudice deve verificare con rigore l'effettività dei
8 mutamenti e l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi, evitando di effettuare una nuova valutazione dei presupposti dell'assegno di divorzio, ma limitandosi a verificare se ed in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato gli equilibri sanciti dal precedente provvedimento, sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali (v. Cass. civ. n. 3547/2025;
Cass. civ. n. 7121/2025).
Ed infatti, “la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, con la precisazione che la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi al giudicato di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate, essendo necessaria la modifica delle condizioni stabilite, a seguito di domanda ex art.
9 della L. n. 898 del 1970” (Cass. civ. n. 15352/2025).
12. Ebbene, come si è già avuto modo di evidenziare, nel caso di specie, le condizioni economiche dell'appellante non si sono modificate in senso peggiorativo rispetto all'epoca del divorzio. Quanto all'appellata, di contro, dall'analisi della documentazione reddituale in atti è emerso la stessa abbia percepito redditi netti pari a 7.800,00 euro, 15.000,00 euro e 28.000,00 euro, rispettivamente, per gli anni 2022, 2023e 2024, registrando dunque un lieve incremento rispetto ai redditi percepiti in fase antecedente al divorzio, quando i guadagni netti all'anno si attestavano tra gli 8.000,00 e gli 11.000,00 euro circa.
Ed infatti, l'appellata ha iniziato a svolgere attività lavorativa nell'ottobre 2023 come insegnante di sostegno e, attualmente, presta servizio presso l'istituto “Vittorio Emanuele III” con contratto a tempo determinato fino a giugno 2026 e stipendio netto che si attesta, in media, intorno ad euro 1.800,00 mensili. È, tuttavia, significativo che la stessa lavori esclusivamente nei mesi da settembre a giugno, percependo nei mesi di luglio e agosto l'indennità di disoccupazione NASPI, circostanza che denota la perdurante precarietà della sua condizione economica.
Dunque, l'inizio dell'attività lavorativa dell'appellata rappresenta l'unica circostanza sopravvenuta rispetto al momento in cui furono stabilite le condizioni di divorzio, ma di tale elemento e della pur limitata modifica della situazione reddituale dell'appellata - comunque non idonea a colmare l'originaria disparità economica tra le parti – il giudice di primo grado ha già correttamente tenuto conto, rideterminando la misura dell'assegno divorzile in euro
9 500,00 mensili, in luogo dei precedenti 650,00 euro ed eliminando quindi la componente assistenziale.
In questa sede, non è invero consentito, per come sopra ricordato, alcuna ulteriore modifica, pur richiesta dall'appellante, al fine di tener conto dell'addotta insussistenza ab origine dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex art. 5 L. div., sub specie, in particolare, di un accordo interno alla coppia che prevedesse l'impegno della appellata nella gestione della famiglia e della casa, con correlativo sacrificio delle aspettative lavorative.
13. Quanto alla decorrenza dell'intervenuta modifica dell'importo dell'assegno divorzile deve ricordarsi l'insegnamento della S.C. secondo cui “In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione
o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.
Ne consegue che il giudice può stabilire la decorrenza del nuovo importo, fissandola nella data della domanda, in luogo di quella della decisione (ma non dal verificarsi dell'evento innovativo, se anteriore), oppure in momenti, in tutto o in parte, posteriori in ragione delle circostanze emergenti dall'istruttoria.” (v. Cass. civ. n. 1890/2024).
Deve quindi essere rigettata la domanda proposta - in via subordinata - dall'appellante volta ad anticipare la decorrenza della modifica all'ottobre 2023, coincidente con l'inizio dell'attività lavorativa dell'appellata. Deve peraltro osservarsi che lo modifica, per come sopra chiarito, ha disposto l'eliminazione della quota assistenziale dell'assegno in parola, con conseguente irripetibilità di quanto medio tempore corrisposto.
14. Con il sesto e il settimo motivo di gravame, anch'essi trattabili congiuntamente in ragione del collegamento logico e giuridico tra gli stessi intercorrente, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha confermato l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, Per_1
10 (nata a [...], il [...]) nella misura di euro 500,00 mensili e alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura dell'80%.
A dire dell'appellante, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe ancorato la suddetta statuizione ad una supposta disparità economica esistente tra i coniugi senza, tuttavia, adeguatamente motivare sul punto e senza considerare la sopravvenuta occupazione dell'odierna appellata, la quale può ormai fare affidamento su uno stipendio netto mensile di euro 1.800,00.
L'appellante ha, altresì, dedotto che dal settembre 2023, per volontà espressa di e con Per_1
il consenso di entrambi i genitori, la figlia trascorre alternativamente un'intera settimana con la madre e un'intera settimana con il padre e che, tuttavia, la distribuzione paritaria dei tempi di frequentazione non sarebbe stata adeguatamente valorizzata dal Tribunale quale elemento nuovo rispetto al divorzio del 2021, idoneo a legittimare la richiesta di eliminazione o rimodulazione del contributo al mantenimento della figlia.
15. I motivi non sono fondati.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione o al divorzio, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, in base agli artt. 147 e
315 bis c.c., ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. n. 15065/2000; n. 3363/1993). Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore o dalla disponibilità delle parti ad instaurarli (Cass. civ.
n. 9300/2010).
La costante giurisprudenza della S.C. ha sostenuto, poi, che il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147, 315 bis, 316 bis,
337 ter, 337 septies c.c.), porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore. L'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli minori non cessa, pertanto, automaticamente con la
11 maggiore età ma continua invariato finché i genitori (o il genitore interessato) non diano prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, quand'anche, poi, non ne abbia tratto profitto per negligenza o per cattiva volontà (Cass. civ. n. 7990/1996). Inoltre, il genitore è legittimato (in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio maggiorenne, che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento) ad ottenere iure proprio dall'altro genitore un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente e che non sia ancora in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento (Cass. civ. n. 1146/2007; Cass. civ. n.
6215/1994). Tali principi, ormai risalenti nel tempo, non sono stati scalfiti né dalla disciplina contenuta nell'art. 155 quinquies c.c., introdotto con L. 8 febbraio 2006, n. 54, né dall'attuale art. 337 septies c.c., che ha sostituito l'art. 155 quinquies, il quale stabilisce che "il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto". Ciò significa che il genitore mantiene la legittimazione a richiedere la contribuzione anche dopo la maggiore età di questo e fino alla di lui autosufficienza economica, o alla fine della convivenza, o, ancora, all'iniziativa del figlio volta a gestire direttamente il contributo, ma il destinatario del pagamento potrebbe essere individuato dal Giudice, anche in tal caso, nel figlio maggiorenne senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone (Cass. civ. n. 11828/2009).
In definitiva, la richiesta di un genitore diretta ad ottenere la corresponsione di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne richiede il requisito della convivenza del figlio con il genitore richiedente (poiché solo la sussistenza di tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore, gravato in via diretta degli oneri di mantenimento), ed il requisito della non autosufficienza economica (o la circostanza che il figlio sia stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla).
16. Tanto premesso in via generale, nel caso di specie, il contributo al mantenimento della figlia della coppia deve ritenersi dovuto sia nell'an - in considerazione della sua condizione di non autosufficienza economica pacificamente riconosciuta dalle parti
12 in causa - che nel quantum già concordato in fase di divorzio e tanto in ragione della persistente e significativa disparità economica tra i genitori, sopra rilevata.
Tale valutazione trova ulteriore conferma nella condizione lavorativa dell'appellata, che svolge attività di insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato fino al giugno
2026, lavorando esclusivamente nei mesi da settembre a giugno e percependo, nei restanti mesi di luglio e agosto, l'indennità di disoccupazione, c.d. NASpI.
Ed invero, pur essendo ormai pacifico il carattere paritario del collocamento della ragazza – come emerge anche dagli screenshot versati in atti – deve comunque essere garantito alla stessa il mantenimento di un tenore di vita analogo presso entrambi i genitori. L'assegno di mantenimento assolve, infatti, anche a tale funzione perequativa, evitando che l'alternanza tra le abitazioni comporti per la giovane un ingiustificato squilibrio nelle condizioni materiali di vita.
Quanto, poi, al destinatario del pagamento, la somma non può essere corrisposta direttamente alla figlia in assenza di una sua espressa richiesta o di un'istanza in tal senso del genitore con lei convivente, ciò secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Per le medesime ragioni, devono essere confermate anche le statuizioni del primo Giudice in ordine alla ripartizione delle spese straordinarie, risultando le stesse conformi ai criteri di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni economiche dei genitori.
17. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite in luogo della condanna della odierna appellata alla refusione, almeno parziale, delle spese, che sarebbe stata giustificata dall'accoglimento del proposto ricorso in punto di rimodulazione dell'assegno divorzile.
18. Il motivo non è fondato.
Nel caso di specie, infatti, nel giudizio di primo grado l'odierno appellante ha articolato diverse domande, tra le quali l'eliminazione dell'obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento della figlia , la rideterminazione al 50% ciascuno delle spese Per_1 straordinarie e l'eliminazione dell'assegno divorzile disposto in favore dell'ex coniuge, prima quantificato in euro 650,00 mensili.
Tuttavia, di tali domande è stata accolta, peraltro parzialmente, soltanto quella inerente all'assegno divorzile, con la riduzione del relativo importo da 650,00 ad euro 500,00 mensili.
13 Pertanto, considerato che il giudizio si è concluso con la reciproca soccombenza, il Tribunale ha correttamente disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
19. Quanto al presente grado di giudizio, le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 603/2025, emessa dal Tribunale di CP_1
Palermo in data 16 gennaio 2025;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.473,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
AT ET GI D'TO
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. GI D'TO Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa AT ET Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1240/2025 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO BIAGIO, C.F._1
PEC: Email_1 appellante contro
, CP_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. BARRESI MARTA, C.F._2
PEC: Email_2 appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
- In accoglimento dell'appello con il presente atto proposto, riformare con ogni e qualsiasi statuizione inerente e conseguenziale la sentenza impugnata n. 267/2025 emessa dal
Tribunale di Palermo, sezione I civile, in data 16.1.2025, depositata il 20.1.2025, pronunciata nel giudizio R.G. n. 2179/2024, per i capi e i punti oggetto di impugnazione, e ciò per i motivi
1 tutti e per ciascuno di essi dedotti nel giudizio di primo grado e nella narrativa che precede, che in questa sede devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti e nei quali ad ogni effetto si insiste;
- Conseguentemente, accogliere le domande avanzate in primo grado e non accolte, e precisamente, a parziale modifica della sentenza n. 3687/2021 resa dal Tribunale Civile di
Palermo ai 29.9-5.10.2021 che ha recepito le condizioni di divorzio di cui all'atto denominato
“Conclusioni congiunte per accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio” datato
3.9.2021 e depositato il 15.9.202:
Ritenere e dichiarare che il Dr. non è tenuto a corrispondere alcunché Parte_1 alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , CP_1 Per_1
e ciò sia alla luce dei tempi di permanenza della ragazza con ciascuno dei genitori, che delle mutate condizioni economiche in pejus del padre e in melius della madre (oggi insegnante di sostegno di scuola superiore), nonché per i motivi tutti e per ciascuno di essi esposti in narrativa ed in primo grado ed in cui ad ogni effetto si insiste;
In subordine, poiché nelle more del giudizio di primo grado la figlia ha conseguito la Per_1
maggiore età, nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello ritenesse, comunque, di confermare l'onere per il Dr. di corrispondere un contributo al mantenimento Parte_1
della figlia per il tempo che la stessa non trascorre con il padre, disporre che detto contributo venga corrisposto dal Dr. direttamente alla figlia;
Parte_1
Porre in capo ai Sigg.ri e l'onere di corrispondere nella Parte_1 CP_1 misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alla figlia, secondo le modalità previste nel Protocollo su spese extra-assegno in uso presso il Tribunale di Palermo, per i motivi tutti esposti in narrativa e in primo grado e nei quali si insiste;
Ritenere e dichiarare che il Dr. non è tenuto a corrispondere alcunché Parte_1
alla Sig.ra a titolo di assegno divorzile, e ciò per i motivi tutti e per ciascuno CP_1 di essi dedotto nella narrativa che precede ed in primo grado ed in cui si insiste.
Ammettere tutti i mezzi di prova articolati nelle memorie ex art. 473-bis.17, commi 1 e 3 c.p.c. del 24.5.2024 e del 7.6.2024 depositate in primo grado e non ammessi (…)
Con l'emissione di ogni ulteriore pronuncia e statuizione inerente e conseguenziale e con espressa riserva di ogni diversa, consentita domanda, eccezione, difesa e richiesta, sia di merito che istruttoria, anche in esito al comportamento processuale di controparte.
2 Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge sia per il giudizio di primo grado che per il presente grado di giudizio.”
Conclusioni per l'appellata:
1) Rigettare o con qualsivoglia altra statuizione, comunque, respingere il ricorso in appello introdotto dal sig. , perché del tutto destituito di fondamento, in fatto e Parte_1
in diritto, per tutto quanto argomentato e dedotto in parte motiva.
2) Conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 267/2025 resa dal Tribunale civile di Palermo dei 16-20.01.2025 nel giudizio R.G. 2179/2024.
3) In via estremamente subordinata e nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte di Appello dovesse ritenere di istruire la causa, si chiede di ammettere le prove articolate e richieste in via istruttoria e, tenuto conto delle evidenti opacità già messe in luce da questa difesa, delle incoerenze rispetto agli impegni economici assunti dal sig. , Parte_1
della parziale documentazione fornita, della strumentalità delle operazioni effettuate dal ricorrente al solo fine di presentare un dato fiscale ridotto, di disporre CTU tecnico contabile
– estesa anche a familiari e conviventi/soci - che unitamente alle indagini di Polizia
Tributaria potranno meglio chiarire la reale condizione economico-finanziaria del sig.
[...]
anche con riferimento al tenore di vita e alle compartecipazioni in assetti societari con Pt_1
conferma dell'assenza di qualsivoglia depauperamento della sua condizione economica .
4) Si chiede, inoltre, di onerare il sig. al deposito delle dichiarazioni dei redditi Parte_1
relative all'ultimo triennio, degli estratti conto relativi all'ultimo triennio di tutti i conti correnti allo stesso intestati o ove risulta comunque delegato e al deposito di dossier titoli e investimenti in azioni/obbligazioni, bilanci e quant'altro allo stesso riferibile, all'esibizione dei contratti di lavoro/collaborazione intrattenuti con le società dalle quali percepisce regolari corrispettivi e all'esibizione dei contratti di lavoro/collaborazione intrattenuti con la società O&K dalla quale percepisce regolari corrispettivi.
5) Con riserva di meglio argomentare e dedurre in corso di causa.
6) Condannare il sig. alle spese di lite per le motivazioni tutte esposte in parte Parte_1 motiva. Con salvezza di ogni altro diritto.”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 603/2025, resa in data 16 gennaio 2025, pronunciando sul ricorso ritualmente depositato da nei confronti di Parte_1 CP_1
, il Tribunale di Palermo ha modificato le condizioni di divorzio di cui alla sentenza
[...]
n. 3687/2021 del 29/09 - 5/10/2021, rideterminando l'importo dell'assegno divorzile dovuto da in favore di , già quantificato in € 650,00, Parte_1 CP_1
nella misura di euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della decisione;
ha rigettato la richiesta di eliminazione o rimodulazione dell'importo previsto a titolo di contributo al mantenimento della figlia (nata a Per_1
Palermo il 22/08/2006), anche sotto il profilo della ripartizione delle spese straordinarie, confermando, per l'effetto, l'obbligo di - già disposto con la predetta sentenza Parte_1 definitiva - di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di euro 500,00 mensili, oltre alle spese straordinarie nella misura dell'80%; ha integralmente compensato le spese di lite.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 23 giugno 2025, lamentando l'erroneità della decisione per avere il
Tribunale ritenuto indimostrata la contrazione dei suoi redditi rispetto al momento del divorzio e per non aver adeguatamente tenuto conto del nuovo impegno lavorativo dell'appellata e tanto ai fini della eliminazione o rimodulazione sia dell'assegno divorzile che del contributo al mantenimento della figlia.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 15 ottobre 2025, si è costituita l'appellata concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 14 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello, pressoché nella sua integralità, non può trovare accoglimento.
Merita invero accoglimento soltanto il motivo attinente alla decorrenza della modifica dell'assegno divorzile, per le motivazioni che seguono.
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui, erroneamente valutando il materiale probatorio in atti, ha ritenuto indimostrato il peggioramento della sua situazione economica rispetto al momento del divorzio e tanto ai fini dell'eliminazione o rimodulazione sia dell'assegno divorzile che del contributo al mantenimento della figlia,
In particolare, l'appellante - medico ortopedico libero professionista - ha dedotto di avere ormai cessato i rapporti lavorativi prima intrattenuti con diverse strutture sanitarie - ad eccezione di quello con il Centro Salus, l'unico per cui oggi presterebbe attività di consulenza
– e, più in generale, di aver subìto una contrazione delle proprie entrate reddituali in misura pari al 65% rispetto al momento in cui aveva concordato le condizioni di divorzio.
L'appellante ha ulteriormente dedotto che la società tra professionisti costituita CP_2 nel 2020 con la compagna convivente, Dott.ssa odontoiatra, era nata con Persona_2
l'esclusivo intento di consentire ai soci di accedere a bonus e finanziamenti agevolati riservati alle s.r.l. per l'acquisto di apparecchiature mediche, aggiungendo che la mancata distribuzione degli utili- pur enfatizzata da controparte come tentativo di occultare i redditi prodotti- si era resa necessaria ai fini dell'ampliamento dell'attività.
In ultimo, l'appellante ha dedotto di dover fronteggiare gravosi impegni economici, tra cui l'onere -sopravvenuto al divorzio- di corrispondere un canone di locazione pari ad euro
1.500,00 mensili per l'abitazione sita in Via Capo Gallo, a Palermo, utilizzata per trascorrere del tempo da solo con sua figlia, senza la compagna con cui quotidianamente convive.
8. Il motivo non è fondato.
Occorre, in primo luogo, ricordare che l'accoglimento di una domanda di revisione delle condizioni di divorzio già stabilite con sentenza passata in giudicato presuppone l'accertamento di giustificati motivi costituiti da una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche delle parti rispetto alla situazione esistente al momento della pronuncia (cfr., ex multis, Cass. civ. n.1482/2025; Cass. civ. n. 23091/2024), sicchè
5 prima di procedere all'esame delle domande di eliminazione o rimodulazione dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, di cui è attualmente onerato l'appellante, non può prescindersi dal verificare l'effettività del dedotto mutamento di condizioni economiche.
9. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie va dato atto che le condizioni di divorzio sono state definite con sentenza definitiva n. 3687/2021 dei giorni
29/09- 5/10/2021, con cui il Tribunale ha recepito le condizioni di cui all'atto denominato
“Conclusioni congiunte per accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, datato
3 settembre 2021, sottoscritto dalle parti.
Ebbene, dall'esame delle dichiarazioni reddituali in atti emerge che l'appellante
[...]
- ha percepito, nel triennio antecedente il Parte_2 divorzio, e dunque 2018, 2019 e 2020, redditi netti pari, rispettivamente, ad euro 86.000,00, euro 70.000,00 ed euro 55.000,00 circa, con conseguenti utili mensili in media compresi tra
5.000,00 e 8.000,00 euro.
Proseguendo nell'esame della documentazione reddituale, emerge, a partire dal 2021, un importante decremento reddituale, atteso che il reddito netto percepito si è attestato intorno ai
27.732,00 euro per il 2021, ai 38.000,00 circa per il 2022 e, in ultimo, intorno ai 34.000,00 circa per il 2023.
Se è vero che dal raffronto tra i redditi percepiti dall'appellante nel periodo antecedente al divorzio (anni 2018, 2019 e 2020) e i redditi percepiti nel periodo successivo (anni 2021, 2022
e 2023) emerge un decremento considerevole, tuttavia, tale riduzione non può dirsi riconducibile ad un effettivo peggioramento della complessiva condizione economica di
[...]
, bensì a scelte imprenditoriali ed organizzative autonome ricollegabili alla Pt_1 costituzione - in data 22 gennaio 2020, tramite versamento di un capitale sociale di euro
10.000,00 - della società tra professionisti “ , insieme all'attuale compagna dott.ssa CP_2
odontoiatra. Persona_2
Dall'analisi dei bilanci prodotti in giudizio emerge che la predetta società ha generato utili di importo pari ad euro 95.699,00 per il 2021, ad euro 71.479,00 per il 2022 e ad euro 23.647,00 per il 2023, i quali, pur non confluendo integralmente nei redditi personali dichiarati in sede fiscale, rappresentano nondimeno una concreta e rilevante capacità reddituale, idonea a
6 dimostrare che l'appellante ha continuato a beneficiare di risorse economiche complessive analoghe – se non superiori – a quelle del periodo precedente al divorzio.
Né la mancata distribuzione degli utili nei primi esercizi sociali può assumere rilevanza ai fini del presente giudizio, trattandosi di scelte discrezionali dell'organo gestorio e, dunque, di una modalità di ripartizione interna dei risultati di esercizio che non incide sulla effettiva redditività dell'attività svolta, né sulla complessiva capacità economica dell'appellante.
Peraltro, la condizione di debolezza economica dedotta dall'appellante mal si concilia con la scelta di cedere il 32% delle quote societarie in favore della compagna a fronte Persona_2
dell'esiguo corrispettivo di euro 4.500,00. Considerato, infatti, che al 31/12/2022 il patrimonio netto della si attestava intorno ai 221.350,00 euro, il valore della CP_2
partecipazione ceduta avrebbe dovuto essere di gran lunga superiore.
L'appellante ha giustificato la scelta di cedere per un prezzo assai modesto le suddette quote alla compagna, con la necessità di onorare un debito di riconoscenza per l'ospitalità da quest'ultima offerta presso la propria abitazione a Palermo. La cessione delle quote in parola, deve quindi ritenersi sostenuta da un animus donandi, che la rende del tutto inidonea ad incidere sulla quantificazione e, a fortiori, sulla revisione dell'assegno divorzile, risultando anzi sintomatica di una effettiva capacità economica idonea a sostenere simili attribuzioni.
Tali conclusioni risultano più recentemente corroborate dall'analisi degli estratti conto in atti relativi al 2024 e al 2025, da cui emergono accrediti mensili in favore dell'appellante di importo pari o superiore ai 3.000,00 euro, provenienti proprio dalla Controparte_3
[...]
Ne consegue che il decremento dei redditi personalmente dichiarati non può essere valorizzato quale indice di un effettivo deterioramento delle condizioni economiche dell'appellante, poiché esso risulta compensato, e in parte superato, dalla redditività generata dalla predetta compagine societaria.
La medesimezza delle condizioni economiche dell'appellante risulta, altresì, corroborata dalla capacità di sostenere l'onere di euro 1.500,00 mensili a titolo di canone di locazione della villa sita in via Capo Gallo n. 5, nella località di Mondello a Palermo, qualificabile alla stregua di spesa voluttuaria, atteso che la stessa viene utilizzata solo saltuariamente nei periodi estivi o nei fine settimana invernali e che gli incontri con la figlia in assenza della compagna potrebbero svolgersi anche in un'abitazione più modesta.
7 Alla luce delle considerazioni suesposte, dunque, deve ritenersi non ravvisabile alcun mutamento apprezzabile e stabile delle condizioni economiche dell'appellante, le quali, al contrario, risultano chiare al punto da rendere superflua qualunque ulteriore attività istruttoria o indagine di polizia tributaria, pur richiesta da parte appellante.
10. Con i successivi motivi di gravame (dal n. 2 al n. 5), analizzabili congiuntamente alla luce della stretta interconnessione logica e giuridica, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rideterminato l'importo da corrispondere all'ex coniuge a titolo di assegno divorzile nella misura di euro
500,00 mensili, stabilendone la decorrenza a far data dalla mensilità successiva alla pubblicazione della pronuncia.
A dire dell'appellante, infatti, il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valutato il comportamento processuale di controparte la quale, pur avendo iniziato a svolgere l'attività di insegnante di sostegno a partire da ottobre 2023, ha dichiarato detta circostanza solo in sede di udienza di prima comparizione e, dunque, nel luglio 2024.
La sentenza di prime cure, inoltre, sarebbe apodittica in ordine alla sperequazione economica tra le parti, stante l'omissione di qualsivoglia valutazione comparativa dei redditi degli ex coniugi. Secondo l'appellante, non solo difetterebbero i presupposti della componente assistenziale dell'assegno divorzile - considerato che l'appellata percepisce uno stipendio pari ad euro 1.8000,00 per l'attività di insegnante, dimostrando così piena capacità lavorativa – ma anche della componente compensativa, atteso che la stessa non ha fornito prova di aver sacrificato le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia, né di aver contribuito con il proprio lavoro personale e casalingo al menage familiare.
In ultimo, l'appellante ha contestato la fissazione della decorrenza dell'importo rimodulato dell'assegno divorzile nella mensilità successiva alla data di pubblicazione della decisione, in quanto le circostanze sopravvenute poste a fondamento della modifica (in particolare, l'inizio dell'attività lavorativa dell'appellata) non sarebbero maturate in corso di causa, bensì in data antecedente e, cioè, nell'ottobre 2023.
11. I motivi non sono fondati.
Occorre premettere che la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di giustificati motivi e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi. Il giudice deve verificare con rigore l'effettività dei
8 mutamenti e l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi, evitando di effettuare una nuova valutazione dei presupposti dell'assegno di divorzio, ma limitandosi a verificare se ed in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato gli equilibri sanciti dal precedente provvedimento, sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali (v. Cass. civ. n. 3547/2025;
Cass. civ. n. 7121/2025).
Ed infatti, “la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, con la precisazione che la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi al giudicato di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate, essendo necessaria la modifica delle condizioni stabilite, a seguito di domanda ex art.
9 della L. n. 898 del 1970” (Cass. civ. n. 15352/2025).
12. Ebbene, come si è già avuto modo di evidenziare, nel caso di specie, le condizioni economiche dell'appellante non si sono modificate in senso peggiorativo rispetto all'epoca del divorzio. Quanto all'appellata, di contro, dall'analisi della documentazione reddituale in atti è emerso la stessa abbia percepito redditi netti pari a 7.800,00 euro, 15.000,00 euro e 28.000,00 euro, rispettivamente, per gli anni 2022, 2023e 2024, registrando dunque un lieve incremento rispetto ai redditi percepiti in fase antecedente al divorzio, quando i guadagni netti all'anno si attestavano tra gli 8.000,00 e gli 11.000,00 euro circa.
Ed infatti, l'appellata ha iniziato a svolgere attività lavorativa nell'ottobre 2023 come insegnante di sostegno e, attualmente, presta servizio presso l'istituto “Vittorio Emanuele III” con contratto a tempo determinato fino a giugno 2026 e stipendio netto che si attesta, in media, intorno ad euro 1.800,00 mensili. È, tuttavia, significativo che la stessa lavori esclusivamente nei mesi da settembre a giugno, percependo nei mesi di luglio e agosto l'indennità di disoccupazione NASPI, circostanza che denota la perdurante precarietà della sua condizione economica.
Dunque, l'inizio dell'attività lavorativa dell'appellata rappresenta l'unica circostanza sopravvenuta rispetto al momento in cui furono stabilite le condizioni di divorzio, ma di tale elemento e della pur limitata modifica della situazione reddituale dell'appellata - comunque non idonea a colmare l'originaria disparità economica tra le parti – il giudice di primo grado ha già correttamente tenuto conto, rideterminando la misura dell'assegno divorzile in euro
9 500,00 mensili, in luogo dei precedenti 650,00 euro ed eliminando quindi la componente assistenziale.
In questa sede, non è invero consentito, per come sopra ricordato, alcuna ulteriore modifica, pur richiesta dall'appellante, al fine di tener conto dell'addotta insussistenza ab origine dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex art. 5 L. div., sub specie, in particolare, di un accordo interno alla coppia che prevedesse l'impegno della appellata nella gestione della famiglia e della casa, con correlativo sacrificio delle aspettative lavorative.
13. Quanto alla decorrenza dell'intervenuta modifica dell'importo dell'assegno divorzile deve ricordarsi l'insegnamento della S.C. secondo cui “In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione
o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.
Ne consegue che il giudice può stabilire la decorrenza del nuovo importo, fissandola nella data della domanda, in luogo di quella della decisione (ma non dal verificarsi dell'evento innovativo, se anteriore), oppure in momenti, in tutto o in parte, posteriori in ragione delle circostanze emergenti dall'istruttoria.” (v. Cass. civ. n. 1890/2024).
Deve quindi essere rigettata la domanda proposta - in via subordinata - dall'appellante volta ad anticipare la decorrenza della modifica all'ottobre 2023, coincidente con l'inizio dell'attività lavorativa dell'appellata. Deve peraltro osservarsi che lo modifica, per come sopra chiarito, ha disposto l'eliminazione della quota assistenziale dell'assegno in parola, con conseguente irripetibilità di quanto medio tempore corrisposto.
14. Con il sesto e il settimo motivo di gravame, anch'essi trattabili congiuntamente in ragione del collegamento logico e giuridico tra gli stessi intercorrente, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha confermato l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, Per_1
10 (nata a [...], il [...]) nella misura di euro 500,00 mensili e alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura dell'80%.
A dire dell'appellante, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe ancorato la suddetta statuizione ad una supposta disparità economica esistente tra i coniugi senza, tuttavia, adeguatamente motivare sul punto e senza considerare la sopravvenuta occupazione dell'odierna appellata, la quale può ormai fare affidamento su uno stipendio netto mensile di euro 1.800,00.
L'appellante ha, altresì, dedotto che dal settembre 2023, per volontà espressa di e con Per_1
il consenso di entrambi i genitori, la figlia trascorre alternativamente un'intera settimana con la madre e un'intera settimana con il padre e che, tuttavia, la distribuzione paritaria dei tempi di frequentazione non sarebbe stata adeguatamente valorizzata dal Tribunale quale elemento nuovo rispetto al divorzio del 2021, idoneo a legittimare la richiesta di eliminazione o rimodulazione del contributo al mantenimento della figlia.
15. I motivi non sono fondati.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione o al divorzio, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, in base agli artt. 147 e
315 bis c.c., ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. n. 15065/2000; n. 3363/1993). Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore o dalla disponibilità delle parti ad instaurarli (Cass. civ.
n. 9300/2010).
La costante giurisprudenza della S.C. ha sostenuto, poi, che il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147, 315 bis, 316 bis,
337 ter, 337 septies c.c.), porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore. L'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli minori non cessa, pertanto, automaticamente con la
11 maggiore età ma continua invariato finché i genitori (o il genitore interessato) non diano prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, quand'anche, poi, non ne abbia tratto profitto per negligenza o per cattiva volontà (Cass. civ. n. 7990/1996). Inoltre, il genitore è legittimato (in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio maggiorenne, che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento) ad ottenere iure proprio dall'altro genitore un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente e che non sia ancora in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento (Cass. civ. n. 1146/2007; Cass. civ. n.
6215/1994). Tali principi, ormai risalenti nel tempo, non sono stati scalfiti né dalla disciplina contenuta nell'art. 155 quinquies c.c., introdotto con L. 8 febbraio 2006, n. 54, né dall'attuale art. 337 septies c.c., che ha sostituito l'art. 155 quinquies, il quale stabilisce che "il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto". Ciò significa che il genitore mantiene la legittimazione a richiedere la contribuzione anche dopo la maggiore età di questo e fino alla di lui autosufficienza economica, o alla fine della convivenza, o, ancora, all'iniziativa del figlio volta a gestire direttamente il contributo, ma il destinatario del pagamento potrebbe essere individuato dal Giudice, anche in tal caso, nel figlio maggiorenne senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone (Cass. civ. n. 11828/2009).
In definitiva, la richiesta di un genitore diretta ad ottenere la corresponsione di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne richiede il requisito della convivenza del figlio con il genitore richiedente (poiché solo la sussistenza di tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore, gravato in via diretta degli oneri di mantenimento), ed il requisito della non autosufficienza economica (o la circostanza che il figlio sia stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla).
16. Tanto premesso in via generale, nel caso di specie, il contributo al mantenimento della figlia della coppia deve ritenersi dovuto sia nell'an - in considerazione della sua condizione di non autosufficienza economica pacificamente riconosciuta dalle parti
12 in causa - che nel quantum già concordato in fase di divorzio e tanto in ragione della persistente e significativa disparità economica tra i genitori, sopra rilevata.
Tale valutazione trova ulteriore conferma nella condizione lavorativa dell'appellata, che svolge attività di insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato fino al giugno
2026, lavorando esclusivamente nei mesi da settembre a giugno e percependo, nei restanti mesi di luglio e agosto, l'indennità di disoccupazione, c.d. NASpI.
Ed invero, pur essendo ormai pacifico il carattere paritario del collocamento della ragazza – come emerge anche dagli screenshot versati in atti – deve comunque essere garantito alla stessa il mantenimento di un tenore di vita analogo presso entrambi i genitori. L'assegno di mantenimento assolve, infatti, anche a tale funzione perequativa, evitando che l'alternanza tra le abitazioni comporti per la giovane un ingiustificato squilibrio nelle condizioni materiali di vita.
Quanto, poi, al destinatario del pagamento, la somma non può essere corrisposta direttamente alla figlia in assenza di una sua espressa richiesta o di un'istanza in tal senso del genitore con lei convivente, ciò secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Per le medesime ragioni, devono essere confermate anche le statuizioni del primo Giudice in ordine alla ripartizione delle spese straordinarie, risultando le stesse conformi ai criteri di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni economiche dei genitori.
17. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite in luogo della condanna della odierna appellata alla refusione, almeno parziale, delle spese, che sarebbe stata giustificata dall'accoglimento del proposto ricorso in punto di rimodulazione dell'assegno divorzile.
18. Il motivo non è fondato.
Nel caso di specie, infatti, nel giudizio di primo grado l'odierno appellante ha articolato diverse domande, tra le quali l'eliminazione dell'obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento della figlia , la rideterminazione al 50% ciascuno delle spese Per_1 straordinarie e l'eliminazione dell'assegno divorzile disposto in favore dell'ex coniuge, prima quantificato in euro 650,00 mensili.
Tuttavia, di tali domande è stata accolta, peraltro parzialmente, soltanto quella inerente all'assegno divorzile, con la riduzione del relativo importo da 650,00 ad euro 500,00 mensili.
13 Pertanto, considerato che il giudizio si è concluso con la reciproca soccombenza, il Tribunale ha correttamente disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
19. Quanto al presente grado di giudizio, le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 603/2025, emessa dal Tribunale di CP_1
Palermo in data 16 gennaio 2025;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.473,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
AT ET GI D'TO
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