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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 309/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 309/2024 tra
Parte_1
ATTORE / OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/OPPOSTO
Il GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, a seguito dell'udienza cartolare dell'1/4/2025, lette le note di udienza depositate dalle parti contenenti la discussione e le conclusioni spiegate dalle parti, pronuncia la seguente sentenza depositandola telematicamente.
GOP
dott. Monica Santa Kumbasar
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Santa Kumbasar ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 309/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OREFICI PAOLO , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. OREFICI PAOLO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERRETTI GABRIELE e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FARNETI ANNALISA ( ) LARGO MARCO GERRA N.3 42100 C.F._1
REGGIO EMILIA, elettivamente domiciliato in LARGO GERRA, 3 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. CERRETTI GABRIELE
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. FATTO E DIRITTO
1. La presente causa è stata proposta dalla a seguito della pronuncia di incompetenza per Parte_2 valore pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Emilia nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 2362/2022 R.G. tra la la di cui è stata disposta Parte_3 Controparte_1 la sospensione ex art. 295 c.p.c.. Nello specifico la ha proposto domanda riconvenzionale avente ad oggetto una richiesta Parte_1 risarcitoria quantificata in € 8.927,20 per gli asseriti danni subiti in relazione al rapporto obbligatorio inter partes per il quale era stato azionato il procedimento monitorio.
Con sentenza parziale ha dichiarato la propria incompetenza per valore si è dichiarato incompetente per valore quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla disponendo la competenza Parte_1 del Tribunale di Reggio Emilia e concedendo termine di tre mesi per la riassunzione avanti al giudice competente e con provvedimento in pari data 8/11/2023 ha sospeso fino all'esito definitivo della causa attinente la domanda riconvenzionale, il procedimento n. 2362/2022.
Con comparsa di citazione la ha riassunto la causa avanti al tribunale di Reggio Emilia ed Parte_1 ha formulato le seguenti conclusioni::” Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta e condannarla al risarcimento dei danni nella misura di
€ 8.927,20 o in quella diversa somma (maggiore o minore) che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi da computarsi al saggio di rendimento medio dei titoli di Stato fino al
pagina 2 di 4 giorno della notifica della presente domanda (fin dalla fase avanti il Giudice di Pace) e successivamente, sul montante capitalizzato, al saggio di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. .
- condannare la convenuta al pagamento dei compensi d'avvocato, spese generali, esborsi, spese di eventuali CTU, accessori di legge. “
Con comparsa in data 26/3/2024 si è costituita la la quale ha concluso come segue: Controparte_1
“prima di ogni altra determinazione, In via pregiudiziale, - dichiarare l'incompetenza funzionale in ordine alla domanda di inadempimento perché già causa petendi del Giudizio di opposizione a decreto NG innanzi il Giudice di Pace di Reggio Emilia RG 2362/2023, - sospendere, impregiudicati i diritti di parte, il presente giudizio (pregiudicato, per le ragioni esposte) ai sensi dell'art 295 cpc fino alla definizione del giudizio di opposizione a Decreto NG (presupposto, per le ragioni esposte) pendente innanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia, RG N 2362/2023, Giudice dott. Moretti e comunque - Nel merito, in via principale, rigettare, per i motivi in narrativa, le domande attoree di inadempimento e risarcimento del danno poiché improponibili e/o improcedibili e/o inammissibili o come meglio, oltre che perché del tutto infondate in fatto e diritto;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, eventualmente e se del caso anche ai sensi dell'art. 2225 Cod. Civ., nonché I.V.A. e C.P.A. se di legge,” 2. All'udienza del 25/7/2024 questo giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa” a chiusura di ogni questione oggetto di controversia tra le stesse (causa pendente avanti al GDP di
Reggio Emilia n°2362/2022 e la presente causa ): pagamento da parte di alla Parte_1 CP_1 della somma omnicomprensiva di € 1.500,00 e restituzione del 100% del materiale fornito di cui
[...] alla fattura n°1317/21 (cinghia BEHA pu85atp 30x5,5 s/eidfd/hy quantità n. 23 ); spese compensate.” L'avv. per la dichiarava di accettare la proposta formulata dal Giudice in CP_2 Parte_1 udienza.
Le parti chiedevano congiuntamente un breve termine per valutare e/accettare la proposta del Giudice.
Alla successiva udienza del 17/9/2024 compariva la sola la quale chiedeva la rinuncia Parte_1 espressa al titolo esecutivo oda parte della ovvero la non accettazione di quest'ultima CP_1 alla proposta del giudice. La causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 4/12/2024.
Con le note scritte in vista dell'udienza del 4/12/2024 la dava atto di avere accettato la Controparte_1 proposta formulata dal giudice all'udienza del 25/7/2024 con pec in data 16/9/2024 (cfr all.A note di udienza in data 18/11/2024); la causa è stata quindi rinviata all'udienza del 30/1/2025 nella quale le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. Con ordinanza riservata in data 20/3/2025 è stata quindi fissata udienza cartolare dell'1/4/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. anche in ordine all'ipotesi di intervenuta cessazione della materia del contendere..
3. Si osserva che parte opponente all'udienza del 25/7/2025 ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza suddetta e che parte opposta ha accettato la CP_1 suddetta proposta con pec in data 16/9/2024; non risulta che parte opponente abbia revocato l'adesione alla proposta conciliativa prima di conoscere l'accettazione dell'opposta, avvenuta appunto con la pec del 16/9/2024.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (ordinanza Cass. Civ. n.8034/2020); infatti l'adesione alla proposta conciliativa di questo giudice intervenuta nel corso del giudizio da entrambe le parti, determina la cessazione della materia del contendere.
Deve pertanto ritenersi venuta meno ogni ragione di contrasto in merito alle domande formulate con riferimento al contratto oggetto di controversia.
Compensate le spese di lite, come da proposta conciliativa che le parti hanno accettato.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di R, nella persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 309/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Reggio Emilia lì, 8 aprile 2025.
Il GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 309/2024 tra
Parte_1
ATTORE / OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/OPPOSTO
Il GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, a seguito dell'udienza cartolare dell'1/4/2025, lette le note di udienza depositate dalle parti contenenti la discussione e le conclusioni spiegate dalle parti, pronuncia la seguente sentenza depositandola telematicamente.
GOP
dott. Monica Santa Kumbasar
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Santa Kumbasar ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 309/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OREFICI PAOLO , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. OREFICI PAOLO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERRETTI GABRIELE e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FARNETI ANNALISA ( ) LARGO MARCO GERRA N.3 42100 C.F._1
REGGIO EMILIA, elettivamente domiciliato in LARGO GERRA, 3 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. CERRETTI GABRIELE
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. FATTO E DIRITTO
1. La presente causa è stata proposta dalla a seguito della pronuncia di incompetenza per Parte_2 valore pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Emilia nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 2362/2022 R.G. tra la la di cui è stata disposta Parte_3 Controparte_1 la sospensione ex art. 295 c.p.c.. Nello specifico la ha proposto domanda riconvenzionale avente ad oggetto una richiesta Parte_1 risarcitoria quantificata in € 8.927,20 per gli asseriti danni subiti in relazione al rapporto obbligatorio inter partes per il quale era stato azionato il procedimento monitorio.
Con sentenza parziale ha dichiarato la propria incompetenza per valore si è dichiarato incompetente per valore quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla disponendo la competenza Parte_1 del Tribunale di Reggio Emilia e concedendo termine di tre mesi per la riassunzione avanti al giudice competente e con provvedimento in pari data 8/11/2023 ha sospeso fino all'esito definitivo della causa attinente la domanda riconvenzionale, il procedimento n. 2362/2022.
Con comparsa di citazione la ha riassunto la causa avanti al tribunale di Reggio Emilia ed Parte_1 ha formulato le seguenti conclusioni::” Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta e condannarla al risarcimento dei danni nella misura di
€ 8.927,20 o in quella diversa somma (maggiore o minore) che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi da computarsi al saggio di rendimento medio dei titoli di Stato fino al
pagina 2 di 4 giorno della notifica della presente domanda (fin dalla fase avanti il Giudice di Pace) e successivamente, sul montante capitalizzato, al saggio di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. .
- condannare la convenuta al pagamento dei compensi d'avvocato, spese generali, esborsi, spese di eventuali CTU, accessori di legge. “
Con comparsa in data 26/3/2024 si è costituita la la quale ha concluso come segue: Controparte_1
“prima di ogni altra determinazione, In via pregiudiziale, - dichiarare l'incompetenza funzionale in ordine alla domanda di inadempimento perché già causa petendi del Giudizio di opposizione a decreto NG innanzi il Giudice di Pace di Reggio Emilia RG 2362/2023, - sospendere, impregiudicati i diritti di parte, il presente giudizio (pregiudicato, per le ragioni esposte) ai sensi dell'art 295 cpc fino alla definizione del giudizio di opposizione a Decreto NG (presupposto, per le ragioni esposte) pendente innanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia, RG N 2362/2023, Giudice dott. Moretti e comunque - Nel merito, in via principale, rigettare, per i motivi in narrativa, le domande attoree di inadempimento e risarcimento del danno poiché improponibili e/o improcedibili e/o inammissibili o come meglio, oltre che perché del tutto infondate in fatto e diritto;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, eventualmente e se del caso anche ai sensi dell'art. 2225 Cod. Civ., nonché I.V.A. e C.P.A. se di legge,” 2. All'udienza del 25/7/2024 questo giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa” a chiusura di ogni questione oggetto di controversia tra le stesse (causa pendente avanti al GDP di
Reggio Emilia n°2362/2022 e la presente causa ): pagamento da parte di alla Parte_1 CP_1 della somma omnicomprensiva di € 1.500,00 e restituzione del 100% del materiale fornito di cui
[...] alla fattura n°1317/21 (cinghia BEHA pu85atp 30x5,5 s/eidfd/hy quantità n. 23 ); spese compensate.” L'avv. per la dichiarava di accettare la proposta formulata dal Giudice in CP_2 Parte_1 udienza.
Le parti chiedevano congiuntamente un breve termine per valutare e/accettare la proposta del Giudice.
Alla successiva udienza del 17/9/2024 compariva la sola la quale chiedeva la rinuncia Parte_1 espressa al titolo esecutivo oda parte della ovvero la non accettazione di quest'ultima CP_1 alla proposta del giudice. La causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 4/12/2024.
Con le note scritte in vista dell'udienza del 4/12/2024 la dava atto di avere accettato la Controparte_1 proposta formulata dal giudice all'udienza del 25/7/2024 con pec in data 16/9/2024 (cfr all.A note di udienza in data 18/11/2024); la causa è stata quindi rinviata all'udienza del 30/1/2025 nella quale le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. Con ordinanza riservata in data 20/3/2025 è stata quindi fissata udienza cartolare dell'1/4/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. anche in ordine all'ipotesi di intervenuta cessazione della materia del contendere..
3. Si osserva che parte opponente all'udienza del 25/7/2025 ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza suddetta e che parte opposta ha accettato la CP_1 suddetta proposta con pec in data 16/9/2024; non risulta che parte opponente abbia revocato l'adesione alla proposta conciliativa prima di conoscere l'accettazione dell'opposta, avvenuta appunto con la pec del 16/9/2024.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (ordinanza Cass. Civ. n.8034/2020); infatti l'adesione alla proposta conciliativa di questo giudice intervenuta nel corso del giudizio da entrambe le parti, determina la cessazione della materia del contendere.
Deve pertanto ritenersi venuta meno ogni ragione di contrasto in merito alle domande formulate con riferimento al contratto oggetto di controversia.
Compensate le spese di lite, come da proposta conciliativa che le parti hanno accettato.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di R, nella persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 309/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Reggio Emilia lì, 8 aprile 2025.
Il GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar
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