Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/05/2025, n. 10460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10460 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10460/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09293/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9293 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Scaringella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministro dell'Interno prot. n. K10/-OMISSIS-del 25/05/2021, notificato al ricorrente in data 16/06/2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento, meglio specificato in epigrafe, di rigetto della propria domanda di concessione della cittadinanza, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Con la nota n. 25521 del 23 maggio 2025 il Ministero dell’Interno ha trasmesso il decreto di concessione della cittadinanza italiana adottato in data 5 agosto 2022 e ha chiesto, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere, di valutare di disporre la compensazione delle spese.
In considerazione dell’intervenuta emanazione del provvedimento di concessione dell’agognato status, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per poter compensare le spese, in quanto l’amministrazione ha disposto il riesame e si è rideterminata in autotutela a seguito dei nuovi elementi emersi nel corso del presente giudizio, salva la refusione del contributo unificato che va posta a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Gianluca Verico, Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.