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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/10/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA conferimento di incarico dirigenziale sanitario di
In nome del Popolo italiano direzione di struttura semplice
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco RO, nella causa civile n. 767/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Tommaso Marchese e Alessandro Vesi) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv.to Patrizia Bececco) Controparte_1
- resistente-
e
Controparte_2
- convenuto contumace -
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
24.10.2025, la seguente
SENTENZA
1. , dirigente medico anestesista addetto, sin dal 17.1.2007, all'Unità Parte_1
di Terapia Intensiva Cardiologica presso il Dipartimento Cardio Toraco-Vascolare
dell' , si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il Controparte_3
19.6.2024, per ottenere, in via principale, l'accertamento dell'illegittimità/nullità della deliberazione n. 339 del 14.3.2024, con cui il direttore generale dell
[...]
ha conferito al collega l'incarico di dirigente Controparte_1 Controparte_2
della struttura semplice “Rianimazione e terapia intensiva post operatoria” - articolazione interna della “Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione 2”- e la conseguente condanna dell'Azienda convenuta alla rinnovazione della procedura di selezione. In
via subordinata, il ha chiesto la condanna dell resistente al Parte_1 CP_1
risarcimento del danno patrimoniale da c.d. perdita di chances, quantificato in €
85.000,00, corrispondente all'100% dell'incremento stipendiale annuale lordo che avrebbe conseguito per cinque anni se avesse ricevuto l'incarico. Pur riconoscendo la discrezionalità di cui gode l' in materia di conferimento di incarichi Parte_2
dirigenziali, il ricorrente ha osservato che le scelte non possono ritenersi rimesse al suo mero arbitrio, trovando, comunque, un limite nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, che, a suo dire, sono state disattese nel caso di specie. Ha argomentato che l'assegnazione dell'incarico di dirigente di struttura semplice di cui trattasi è
avvenuta in dispregio dei criteri di valutazione desumibili dall'art. 19 del d.lgs. n. 165
del 2001, dagli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, oltreché, con specifico riferimento al caso di specie, dall'art. 5 dell'”Avviso interno” indittivo della procedura di selezione e dall'art. 6 del “Regolamento per il conferimento e la graduazione degli incarichi
dirigenziali – Dirigenza Area Sanità”, approvato con D.D.G. del 29.2.2024, n. 242, nonché
violando i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Ha
osservato che l , nel preferirgli il dott. in ragione della Controparte_1 CP_2
“maggiore propensione al team building” e del possesso di “maggiori Soft Skills relazionali”
– desunte dalle risultanze delle “Schede di valutazione gestionale annuale del Dirigente“ e,
in particolare, dalle indicazioni ivi riportate come “Punti di forza e aree di
miglioramento”- di fatto ha attribuito rilievo dirimente al solo criterio dei “risultati
conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell'art.
57, comma 4 e dell'art. 58 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019” (previsto sia dall'art. 5,
comma 5, lett. d) dell'avviso che dall'art. 6, comma 4 lett. d) del regolamento), senza procedere ad un'effettiva comparazione tra i candidati in relazione a tutti gli altri criteri di valutazione, da cui sarebbe, invece, emerso il notevole divario curriculare esistente tra i due in proprio favore. Il ha allegato, inoltre, che dal verbale Parte_1
delle operazioni compiute dalla Commissione incaricata si evince l'omissione del dovuto raffronto fra le posizioni dei candidati, difettando una “valutazione comparativa
22 del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati” (prescritta sia dall'art. 5, comma 5 dell'Avviso indittivo della selezione che dall'art. 6, comma 3 del
Regolamento): a dire del ricorrente, infatti, il predetto verbale reca solo un resoconto del contenuto dei curricula presentati dagli aspiranti all'incarico dirigenziale. Da
ultimo, secondo il ricorrente, se - ai sensi degli artt. 5, comma 6 dell'Avviso e 6, comma
3 del Regolamento - la formulazione della proposta deve indicare gli “elementi di
professionalità e di managerialità valutati”, la “maggiore propensione al team building” e il possesso di “maggiori Soft Skills relazionali”, non possono assurgere a tale rango,
dovendosi piuttosto considerare quali elementi di giudizio meramente accessori ed eventuali, idonei a condizionare il giudizio solo a fronte di un'ipotetica ed integrale parità valutativa dei candidati in relazione agli altri criteri di valutazione. Il Parte_1
ha sostenuto, quindi, che l' convenuta ha strumentalizzato tali elementi - in CP_1
considerazione della loro evanescenza dal punto di vista contenutistico e quindi dell'impossibilità di una loro concreta verificabilità - per eludere l'evidente divario formativo e professionale esistente fra il suddetto e il collega facendo, a questo CP_2
punto, prevalere l'apprezzamento soggettivo espresso dal direttore della struttura complessa nella quale prestano servizio i due candidati, dott. Persona_1
2. Costituitasi con memoria del 29.7.2025, l' ha difeso la legittimità Controparte_1
della delibera del direttore generale in contestazione, premettendo che le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura sia semplice che complessa non hanno natura concorsuale e richiamando in proposito la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'individuazione del dirigente avviene in virtù di una “scelta
di carattere essenzialmente fiduciario, operata dal direttore generale dell' nell'ambito di CP_1
un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione”. Muovendo da tale presupposto, ha rimarcato la conformità della propria attività valutativa sia alla normativa di legge e regolamentare che disciplina la relativa procedura che allo scopo perseguito. Sotto il primo profilo, la resistente ha ribadito che la normativa di riferimento – in particolare l'art. 5 dell'Avviso indittivo della selezione e l'Art. 6 del
Regolamento – non prevede una valutazione di tipo concorsuale né prescrive l'assegnazione di un punteggio per ogni singolo criterio, ma delinea, piuttosto, un
33 giudizio di idoneità del candidato che deve tener conto dei profili professionali ed attitudinali rilevanti con riguardo all'incarico da assegnare e sulla base del quale la
Commissione è tenuta a formulare la propria proposta al Direttore Generale. Ha
negato, pertanto, che le valutazioni espresse dalla Commissione nel comparare le posizioni dei candidati senza formulare una graduatoria siano censurabili,
rammentando che la motivata scelta del candidato è stata effettuata, come dovuto, dal direttore generale. Nel merito della scelta, la resistente ha fatto notare che, considerata la natura prettamente gestionale dell'incarico di dirigenza di struttura semplice, la
Commissione, pur senza trascurare il bagaglio professionale e scientifico dei candidati,
ha giustamente ritenuto di dover dare rilievo prevalente ai criteri di valutazione afferenti alla capacità organizzativa, alla collaborazione, al coordinamento delle risorse umane, alla capacità relazionale, soft skills considerate più significative al fine di appurare l'effettiva attitudine al ruolo e rispetto alle quali il candidato è CP_2
apparso maggiormente dotato ed ha richiamato sul punto il contenuto delle schede di valutazione riferite agli anni 2020-2023, evidenziando, con riferimento al ricorrente,
che, risultano sempre confermate le sue qualità professionali individuali, ma viene anche sistematicamente segnalata la necessità di miglioramento sul piano della collaborazione e dell'interazione nel lavoro in team.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa ex art. 420 c.p.c.
all'udienza del 9.9.2025. Nel termine per note difensive assegnato all'esito di detta udienza, il ricorrente ha ribadito che il giudizio espresso dalla Commissione non contiene una motivata analisi comparata dei profili dei candidati, limitandosi ad una disamina di uno dei criteri di valutazione e che quest'ultima risulta, peraltro, erronea,
perché il profilo della maggiore capacità relazionale del candidato risultato CP_2
decisivo è smentito dalla scheda di valutazione per l'anno 2023, che indica per il sanitario interessato un'area di miglioramento specifica.
4. Il ricorso è infondato e va respinto per le considerazioni di seguito esposte.
4.1 Il focus della controversia è rappresentato dalla verifica della legittimità dell'attività
valutativa che ha condotto l' convenuta a conferire l'incarico di dirigente della CP_1
struttura semplice di “Rianimazione e terapia intensiva post operatoria” al dott. CP_2
44 preferendolo al ricorrente. A tal fine si ritiene opportuno chiarire preliminarmente che,
sebbene il conferimento degli incarichi dirigenziali costituisca una delle espressioni più
tipiche e pregnanti della libertà negoziale di cui l'amministrazione-datrice di lavoro dispone nel compiere gli atti di organizzazione degli uffici e di gestione dei rapporti secondo lo statuto del diritto privato, tale prerogativa deve essere esercitata –
coerentemente con i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa previsti dall'art. 97 Cost. – nel rispetto dei limiti imposti dalle norme di fonte primaria e collettiva oltre che dalle clausole generali di buona fede e correttezza prescritte dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Appare, quindi, inconferente il richiamo fatto dalla difesa della resistente alla giurisprudenza del S.C. in materia, laddove questa argomenta del connotato essenzialmente fiduciario dei provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali poiché, per un verso, è della violazione delle norme che specificamente regolano il conferimento degli incarichi dirigenziali nel settore medico e degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale previsti dal codice civile che il ricorrente si duole e, per altro verso, è da tali norme che origina, in capo alla P.A., una limitazione del margine di apprezzamento disponibile in materia, in coerenza con l'obbligo di compiere scelte che siano, anche tramite strumenti privatistici, pur sempre orientate a seguire la stella polare dell'imparzialità e del buon andamento che deve illuminare il percorso dell'attività della Pubblica Amministrazione.
Ciò premesso, occorre individuare le norme rilevanti nel caso in esame che sono quelle che regolano il conferimento degli incarichi ai dirigenti medici e, in particolare, la preposizione alle c.d. strutture semplici.
Il d.lgs. 502/1992 nella versione applicabile ratione temporis (e cioè quella successiva alla novella approvata con d.l. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge 189/2012)
ha delegato alla contrattazione collettiva (art. 15, comma primo) l'adozione, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, di “criteri generali per la
graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli
incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato
alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del risultato.” Il comma 4, terzo alinea,
della medesima disposizione, prevede che “In relazione alla natura e alle caratteristiche dei
55 programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate
con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività
con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché
possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici.” Il comma 7-quater
aggiunge che “L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione
interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del
direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di
almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura
semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore
generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del
direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni
nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non
superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la
durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi
sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale…”. L'art. 15-ter conferma che “Gli
incarichi di cui all'articolo 15, comma 4 [tra i quali dunque quelli afferenti la direzione delle strutture semplici oggetto di causa, n.d.r.] sono attribuiti, a tempo determinato, dal
direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale,
compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli
incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, tenendo
conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi
hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai predetti
incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto
collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata
dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico.” L'art. 23
del CCNL Area Sanità Triennio 2019-2021 (dopo che l'art. 22 ha individuato le tipologie di incarico da conferire), con riguardo agli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa, dispone al terzo comma che “Le nel Parte_3
66 rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente,
nonché previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. e) (Confronto aziendale), formulano
in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi
dirigenziali”. I commi 9 e 10 aggiungono che “Per il conferimento degli incarichi, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 22 comma 2, primo alinea (Tipologie di incarico) si procede con
l'emissione di avviso di selezione interna nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di
trasparenza e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel
comma 10. 10.Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda o Ente su
proposta: a) del Direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice
quale articolazione interna di struttura complessa;
b) del Direttore di Dipartimento o di
Distretto sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per
l'incarico di struttura semplice o di altissima professionalità a valenza dipartimentale o
distrettuale; c) del dirigente responsabile della struttura di appartenenza per gli incarichi
professionali; d) del dirigente responsabile della struttura di appartenenza per gli incarichi
professionali iniziali attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività…”.
Occorre, quindi, far riferimento sia al “Regolamento per il conferimento e la graduazione
degli incarichi dirigenziali della ”, nella versione definitiva di cui alla Parte_4
deliberazione del Direttore Generale n. 242 del 29.2.2024 – con la quale (all'esito del confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3 lett. d) e e) del CCNL), il regolamento, già
adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1342 del 24.11.2023, è stato adeguato alle modifiche apportate al sistema degli incarichi dirigenziali dal nuovo
CCNL relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto in data 23.1.2024 – sia all'”Avviso
interno, per soli titoli, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di Struttura Semplice
(Dipartimentale e di Struttura Complessa) e di Altissima Professionalità (Dipartimentale e di
Struttura Complessa) del personale della Dirigenza Medica e Sanitaria Area Sanità”, indetto dall con la Deliberazione del Direttore Generale n. Controparte_1
1423 dell'11.12.2023.
Tanto il regolamento (art. 6, comma 2), quanto l'avviso (art. 5), prevedono che gli incarichi di direzione di struttura semplice interna a struttura complessa siano
“conferiti dal Direttore Generale, su proposta della commissione presieduta dal Direttore
77 e composta dal Direttore di Dipartimento, dal Direttore della Struttura Complessa di Parte_5
afferenza o dal Direttore di altra SC dello stesso Dipartimento laddove vi sia coincidenza dei
componenti nella medesima persona”. Con specifico riferimento ai criteri di valutazione cui la commissione deve attenersi al fine di formulare la proposta ad essa demandata,
entrambe le normative stabiliscono che quest'ultima tenga conto: “a) delle valutazioni del
collegio tecnico ove disponibili;
b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza c) delle
attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente mediante la valutazione
comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati, in
relazione:
• alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza;
• all'esperienza già acquisita in termini di esiti e/o volumi di attività in precedenti incarichi
svolti anche in altre aziende o Enti;
• alle esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o
internazionale, alla produzione scientifica;
• alle attività ulteriori rispetto alle funzioni istituzionali, quali le attività di docenza e
tutoraggio;
d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai
sensi dell'art. 57, comma 4 e dell'art. 58 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019; e) del criterio
della rotazione ove applicabile;
Precisano, infine, che “La formulazione della proposta da parte della commissione,
contenente gli elementi di professionalità e di managerialità valutati, deve essere
articolata in un giudizio comparativo e motivato da cui derivi la scelta finale” e che
“La proposta di incarico è trasmessa dalla commissione al Direttore Generale unitamente al
verbale che contempli analiticamente i criteri di cui ai punti da a) a e) sopra elencati. Il
Direttore Generale valuta la proposta e conferisce l'incarico.”
Orbene, soffermandosi sui criteri di valutazione, si può notare come sia il regolamento che l'avviso indittivo della procedura, nell'individuazione degli stessi, siano (eccezion fatta per il riferimento alle attività ulteriori rispetto alle funzioni istituzionali, quali le attività di docenza e tutoraggio) conformi a quanto disposto dalla contrattazione collettiva. Invero, il già citato art. 23 del CCNL Area Sanità Triennio 2019-2021,
88 stabilisce, al comma 11, che: “Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi
di funzioni dirigenziali diverse, le ed Enti effettuano una valutazione comparata dei Pt_3
curricula formativi e professionali e tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico ai
sensi dell'art. 57 comma 2 del CCNL 19.12.2019, (Organismi per la verifica e valutazione delle
attività professionali e dei risultati dei dirigenti); b) dell'area e disciplina o profilo di
appartenenza; c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia
in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già
acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate
di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
d) dei risultati conseguiti
in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance
organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi
dell'art. 57, comma 4 del CCNL 19.12.2019 (Organismi per la verifica e valutazione delle
attività professionali e dei risultati dei dirigenti); e) del criterio della rotazione ove applicabile.”.
4.2 Da tale complesso ordito normativo e giurisprudenziale, si evince che il conferimento dell'incarico di dirigente medico preposto ad una struttura semplice deve essere preceduto da una comparazione effettuata tra gli aspiranti sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla normativa multilivello di riferimento e che di detta comparazione deve darsi adeguato riscontro indicando in modo chiaro le ragioni poste a fondamento della scelta e, segnatamente, i profili a cui – in relazione alla specifica natura dell'incarico – si è ritenuto di dover dare preferenza, in modo tale da osservare le clausole generali di correttezza e buona fede contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.).
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di impiego pubblico
privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali
rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art.
19, comma 1 obbligano l'amministrazione (...) anche per il tramite delle clausole generali di
correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di
imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (...) a valutazioni anche comparative,
all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni
giustificatrici delle scelte;
laddove, pertanto, l'amministrazione non abbia fornito nessun
99 elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente
idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di
produrre danno risarcibile" (Cass., sez. lavoro, n. 9814/2008, Cass., sez. III, n. 21088/2010,
Cass., sez. unite, n. 21671/2013 e, più di recente, Cass., sez. lavoro, n. 2603/2018 e
6485/2021). Tali principi, da tempo affermati dalla Suprema Corte con riferimento ad altri comparti del pubblico impiego contrattualizzato, sono stati espressamente estesi alla materia della dirigenza medica con la sentenza della Sezione Lavoro n. 21768/2022,
proprio al fine di “uniformare il sistema della dirigenza sanitaria a quello della dirigenza
statale in generale”. Con quest'ultima pronuncia, ma già con la richiamata sentenza n.
6485/2021, il S.C. ha affermato che “…anche nelle procedure non strettamente concorsuali (e
perciò diverse da quelle nelle quali vi sia l'attribuzione di punteggi rappresentativi di una
valutazione vincolante) la scelta del candidato cui attribuire l'incarico dirigenziale non può
prescindere da una analisi comparativa che, in tale ambito, stante la natura essenzialmente
privatistica dell'atto di conferimento, si inserisce più in generale nella buona fede, correttezza e
imparzialità cui sempre deve essere ispirato l'agire della P.A., e cioè anche là dove la scelta del
professionista sia caratterizzata da elementi di fiduciarietà…” ed ha precisato che il requisito motivazionale, ove riferito ad una valutazione comparativa, necessita, per essere soddisfatto “…dell'esplicitazione non solo delle qualità che caratterizzano la posizione del
prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità
valorizzate, essi siano stati scartati. E' intrinseco al derivare di tale requisito dal principio di
correttezza e buona fede il fatto che il corrispondente adempimento non possa essere assolto in
via meramente formale, dovendo invece rendere chiari i profili cui discrezionalmente si è
ritenuto di attribuire preponderanza e, poi, le ragioni per cui, rispetto a tali profili, gli
altri concorrenti fossero da ritenere meno preferibili.”
Tuttavia, ciò non significa che l'assegnazione dell'incarico dirigenziale possa essere sindacata con gli strumenti di verifica tipici della legittimità di una procedura concorsuale, poiché trattasi pur sempre di un atto negoziale di diritto privato che viene compiuto sulla base di una valutazione essenzialmente fiduciaria (cfr, ex multis, Cass.,
sez. unite, 9281/2016 e giurisprudenza ivi richiamata). Pertanto, se le ragioni della scelta vengono esternate attraverso una motivazione idonea ad esplicitare i requisiti o i
1100 parametri normativi in forza dei quali un candidato venga preferito ad altri all'esito della comparazione effettuata dalla commissione, non è consentito un sindacato di merito finalizzato a proporre una maggior valorizzazione di altri parametri per evincerne l'illegittimità della nomina. Una miglior comprensione di questo ragionamento è oggi consentita dalla disciplina che regola il conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari di struttura complessa che, dopo le significative modifiche apportate dalla legge n. 118/2022 (cfr il testo attuale del comma 7 bis dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992) è stata trasformata in una selezione competitiva di tipo concorsuale (si fa rinvio a Stato, 8344 del 18.10.2024), destinata ad esitare CP_4
nell'elaborazione di una precisa graduatoria dalla quale il nominativo del vincitore deve oggi essere attinto in modo vincolato senza alcun margine di libertà di valutazione individuandolo nel candidato attributario del punteggio più elevato. Ciò
non accade – nell'attesa che il legislatore e le parti sociali per l'avvenire valutino il riallineamento di discipline che oggi regolano in modo diverso situazioni analoghe e collegate – per gli incarichi di direzione di strutture semplici, nelle quali l'obbligo delle aziende sanitarie di effettuare un raffronto dei requisiti posseduti dai candidati nell'ambito della griglia imposta dal contratto collettivo, non porta con sé l'obbligo, del tutto diverso, di proporre la nomina di quello che abbia conseguito, sulla base di una valutazione analitico-matematica, il punteggio più elevato o comunque il giudizio che emergerebbe come migliore sulla base di un esame combinato di tutti i profili presi in esame che le commissioni non sono neppure tenute a svolgere. Di contro, sulla base dei principi esposti, la scelta può cadere, su un determinato candidato che venga preferito agli altri perché uno o più dei parametri indicati lo rendano, secondo motivazione da esternare, più adatto all'incarico da espletare.
5. Nella fattispecie in esame, in data 11.1.2024, la Commissione, nominata con d.d.g. n.
1423 dell'11.12.2023 al fine di formulare una proposta per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura semplice di rianimazione e terapia intensiva post operatoria,
afferente alla struttura complessa di “Anestesia e Rianimazione 2”, richiamato il regolamento aziendale per conferimento e graduazione incarichi dirigenziali, nonché
l'avviso indetto, fra l'altro, per il conferimento dell'incarico in discussione, dato atto
1111 del pervenimento delle candidature dei dottori e e Controparte_2 Parte_1
riscontrato il possesso dei requisiti di ammissibilità in ordine ad entrambe, ha individuato il primo come dirigente da proporre al direttore generale.
Nell'allegato n. 5 del verbale è stata redatta una tabella nella quale sono stati riportati,
coerentemente con quanto prescritto dalle fonti primarie e secondarie, a sinistra, i criteri e a destra le valutazioni e, segnatamente:
- conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza: entrambi i candidati sono qualificati come “professionista esperto e competente nella
disciplina”;
- esperienza già acquisita in termini di esiti e/o volumi di attività in
precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti: il giudizio espresso per il dr. è di “esperienze consolidate e maturate anche in altri enti e aziende. CP_2
E' di fatto l'attuale coordinatore del Gruppo della Rianimazione”, mentre per il dr.
si dà atto di “Esperienze consolidate e maturate quasi esclusivamente Parte_1
presso l' ”; CP_5
- esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo
nazionale o internazionale;
produzione scientifica: rilevato che nessuno dei candidati ha maturato esperienze di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionali e internazionali, è stato evidenziato che il dr. possiede una CP_2
“scarsa” produzione scientifica, mentre “discreta” è quella del ricorrente,
ricordando che quest'ultimo aveva conseguito anche “una seconda
specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni”;
- attività ulteriori rispetto alle funzioni istituzionali, quali le attività di
docenza e tutoraggio: entrambi i candidati sono risultati avere ricoperto il ruolo di tutore presso la scuola di specializzazione ARTID, per il è stato dato CP_2
atto del ruolo di membro del consiglio direttivo regionale umbro del SIAARTI e della “Faculty del 76° convegno nazionale del SIAARTI”, mentre è stato ricordato che il è titolare dell'incarico di insegnamento presso il Parte_1
corso di laurea in infermieristica presso l'Università di Perugia;
1122 - risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle
valutazioni riportate ai sensi dell'art. 57, comma 4 e dell'art. 58 del CCNL
Area Sanità del 19.12.2019: è stato dato atto del raggiungimento degli obiettivi assegnati negli ultimi anni, con una media di 97,9 per il e di 95,4 per il CP_2
“…con i seguenti rilievi tra i punti di forza:” “…- professionalità – capacità Parte_1
gestionali e organizzative – disponibilità. Assenza indicazioni di miglioramento”
( e “- professionalità – mostra attenzione e dedizione ai percorsi formativi e di CP_2
valutazione. Note di miglioramento: maggiore collaborazione e attenzione al lavoro in
team e creare interazioni personali soddisfacenti ed equilibrate.” (Galzerano).
Nel concludere proponendo la nomina del dr. la commissione ha osservato CP_2
che “…la proposta è motivata dal fatto che il dr. presenta una maggiore Controparte_2
propensione verso il team building e il possesso di maggiori Soft Skills relazionali fondamentali
per lo svolgimento del compito di responsabile di SS”.
6. Incrociando le premesse in diritto precedenti con i dati di fatto riportati, l'operato dell esce indenne dalle censure formulate dal Controparte_1
ricorrente. La resistente ha infatti seguito l'iter procedimentale delineato dalla normativa di riferimento, assumendo all'esito una determinazione che appare rispettosa dei principi regolatori della materia. Invero, il provvedimento di conferimento dell'incarico (vale a dire la deliberazione del direttore generale n. 339 del
14.3.2024), recependo la proposta formulata dalla Commissione – che, per espressa previsione, ne costituisce parte integrante – risulta sorretto da una motivazione adeguatamente esplicativa dei criteri adottati e delle ragioni che, nella comparazione tra i due candidati, hanno condotto alla scelta ivi espressa. Il verbale delle operazioni di valutazione - richiamato, insieme a quelli relativi alle nomine per gli altri incarichi,
dalla deliberazione n. 339 – fornisce riscontro del raffronto compiuto tra i curricula
presentati dai due candidati, compendiato in una tabella che, in relazione ad ognuno dei criteri individuati dall'avviso e dal regolamento, indica la valutazione assegnata all'uno e all'altro e si conclude con la proposta di conferire l'incarico al dott. in CP_2
virtù della “maggiore propensione verso il team building e del possesso di maggiori soft skills
relazionali fondamentali per lo svolgimento del compito di responsabile di SS.”, desumibile dal
1133 confronto con il ricorrente in relazione ai “risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi
assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell'art. 57, comma 4 e dell'art. 58 del CCNL
Area Sanità del 19.12.2019”, criterio di cui alla lettera d) dell'art. 5, comma 5 dell'avviso e dell'art. 6, comma 4 del regolamento. Il provvedimento, sotto il profilo motivazionale, risulta quindi conforme alle norme che disciplinano la materia e ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo validamente espressi i criteri di merito valorizzati ai fini della nomina, così come c'è evidenza di una comparazione effettivamente compiuta tra i candidati in relazione ad essi: la preferenza accordata al dott. rispetto al ricorrente viene infatti ancorata al dato CP_2
oggettivo dei migliori risultati riportati da quest'ultimo nelle valutazioni annuali proprio in riferimento alle specifiche caratteristiche prese in considerazione. Invero,
come viene riportato nella griglia di comparazione contenuta nel verbale, se in relazione al dott. vengono evidenziate le “capacità gestionali e organizzative” e la CP_2
“disponibilità”, senza indicazioni di miglioramento, per il dott. , si sottolinea Parte_1
(oltre alla “professionalità”, come per il collega) una “particolare attenzione e dedizione ai
percorsi formativi e di valutazione”, ma risulta segnalata la necessità di un miglioramento sotto il profilo della “collaborazione”, dell'”attenzione al lavoro in team” e della “creazione
di interazioni personali soddisfacenti ed equilibrate”. Dal fascicolo della resistente, invero, si apprende che il dott. ha riportato, nell'ultimo triennio (2020, 2021 e 2022), la CP_2
valutazione più elevata (5) nelle voci che riguardano la capacità di lavorare insieme ai collaboratori perseguendo obiettivi comuni, nella attitudine alla pianificazione e programmazione dell'attività svolta dai collaboratori adottando comportamenti atti a motivarne e valorizzarne le qualità e nello sviluppo delle risorse umane, mentre il ricorrente ha riportato in due annate (2020 e 2022) il più modesto punteggio di 4 e, con riferimento alla più recente valutazione disponibile all'epoca in cui la commissione ha espresso il suo giudizio (2022), è stata prescritta la necessità di “Azioni di miglioramento
da attivare durante il prossimo periodo di valutazione necessarie per colmare le lacune
riscontrate nel raggiungimento degli obiettivi” e segnatamente di “maggiore collaborazione ed
attenzione al lavoro in team”.
1144 L'obiezione mossa dalla difesa del ricorrente all'udienza del 9.9.2025 e ribadita nelle note difensive del 10.10.2025, secondo cui questa valutazione sarebbe irragionevole per contraddittorietà in quanto anche al dott. sarebbe stato prescritto di migliorare CP_2
proprio nel team building (pag. 6 del doc. 2 fasc. res.) è infondata perché riguarda la valutazione che il candidato ha riportato nel 2023 e che è stata espressa il 5-6.11.2024 e cioè circa dieci mesi dopo che la commissione aveva espresso il suo giudizio inviando la proposta di nomina al direttore generale, quindi non può certamente essere utilizzata come parametro di valutazione dell'operato della commissione. Parimenti
infondata è l'argomentazione, pure formulata dal ricorrente, secondo cui i candidati si sarebbero trovati allo stesso livello nel profilo relazionale perché nessuno dei due aveva precedentemente ricoperto un incarico di direzione di struttura, trattandosi di una lettura abrogante del criterio di valutazione individuato dal CCNL e trasposto nelle altre fonti secondarie, che ha, invece, uno spazio di applicazione perché
l'attitudine al lavoro di gruppo e le capacità relazionali non si evidenziano soltanto nell'esercizio delle prerogative dirigenziali in senso tecnico.
A fronte di ciò, le contestazioni formulate dal ricorrente in ordine all'effettività della comparazione – basate sul fatto che le valutazioni della commissione non renderebbero conto del reale divario curriculare esistente tra i due e, segnatamente, del fatto che il ricorrente possiede, rispetto al dott. una più cospicua produzione scientifica, CP_2
una maggiore anzianità professionale e una attività didattica più rilevante – sono fuori centro perché la resistente, nell'esercizio di prerogative decisionali connotate da un carattere fiduciario, ha effettuato la sua scelta prediligendo, come s'è detto, altri parametri fra quelli che poteva legittimamente prendere in considerazione. Il
ricorrente, infatti, sembra cadere in concreto nell'errore di ritenere che la normativa e la giurisprudenza, riferendosi alla necessità di una comparazione, intendano imporre all' di conferire l'incarico al candidato il quale risulti Parte_2
complessivamente più idoneo all'esito di un raffronto analitico di tutti i criteri prescritti come se fosse imposta l'elaborazione di una graduatoria e l'attribuzione di punteggio finale dal quale non ci si potrebbe discostare, il che accadrebbe – come già esposto – in una procedura concorsuale. Come osservato, invece, l'amministrazione resta libera di
1155 privilegiare quelle attitudini e quelle competenze che ritiene più significative in relazione “alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati” (cfr. art. 19, comma 1, D.
Lgs. 165/2001), pur essendo tenuta ad esplicitarli e a compiere, in relazione ad essi, una reale comparazione tra i candidati, nell'osservanza dei canoni di correttezza e buona fede che governano le relazioni negoziali ed in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Del resto, la scelta che l'amministrazione ha effettuato non può essere neppure tacciata di irragionevolezza, attesa la specificità dei compiti da svolgere come dirigente di una struttura, nella quale il candidato è
chiamato ad occuparsi del “coordinamento” dell'attività assistenziale di terapia intensiva post-chirurgica, con la conseguente valorizzazione delle più spiccate qualità relazionali e di valorizzazione dell'attività svolta dai collaboratori che il candidato dott. CP_2
ha dimostrato di possedere.
7. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto. Le
spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e dell'impegno professionale richiesto dalla predetta
(scaglione compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00) nonché degli incombenti effettivamente disimpegnati dalla parte resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 3.200,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%,
IVA e CAP come per legge.
Perugia, lì 24.10.2025
IL GIUDICE
Marco RO
1166
In nome del Popolo italiano direzione di struttura semplice
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco RO, nella causa civile n. 767/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Tommaso Marchese e Alessandro Vesi) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv.to Patrizia Bececco) Controparte_1
- resistente-
e
Controparte_2
- convenuto contumace -
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
24.10.2025, la seguente
SENTENZA
1. , dirigente medico anestesista addetto, sin dal 17.1.2007, all'Unità Parte_1
di Terapia Intensiva Cardiologica presso il Dipartimento Cardio Toraco-Vascolare
dell' , si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il Controparte_3
19.6.2024, per ottenere, in via principale, l'accertamento dell'illegittimità/nullità della deliberazione n. 339 del 14.3.2024, con cui il direttore generale dell
[...]
ha conferito al collega l'incarico di dirigente Controparte_1 Controparte_2
della struttura semplice “Rianimazione e terapia intensiva post operatoria” - articolazione interna della “Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione 2”- e la conseguente condanna dell'Azienda convenuta alla rinnovazione della procedura di selezione. In
via subordinata, il ha chiesto la condanna dell resistente al Parte_1 CP_1
risarcimento del danno patrimoniale da c.d. perdita di chances, quantificato in €
85.000,00, corrispondente all'100% dell'incremento stipendiale annuale lordo che avrebbe conseguito per cinque anni se avesse ricevuto l'incarico. Pur riconoscendo la discrezionalità di cui gode l' in materia di conferimento di incarichi Parte_2
dirigenziali, il ricorrente ha osservato che le scelte non possono ritenersi rimesse al suo mero arbitrio, trovando, comunque, un limite nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, che, a suo dire, sono state disattese nel caso di specie. Ha argomentato che l'assegnazione dell'incarico di dirigente di struttura semplice di cui trattasi è
avvenuta in dispregio dei criteri di valutazione desumibili dall'art. 19 del d.lgs. n. 165
del 2001, dagli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, oltreché, con specifico riferimento al caso di specie, dall'art. 5 dell'”Avviso interno” indittivo della procedura di selezione e dall'art. 6 del “Regolamento per il conferimento e la graduazione degli incarichi
dirigenziali – Dirigenza Area Sanità”, approvato con D.D.G. del 29.2.2024, n. 242, nonché
violando i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Ha
osservato che l , nel preferirgli il dott. in ragione della Controparte_1 CP_2
“maggiore propensione al team building” e del possesso di “maggiori Soft Skills relazionali”
– desunte dalle risultanze delle “Schede di valutazione gestionale annuale del Dirigente“ e,
in particolare, dalle indicazioni ivi riportate come “Punti di forza e aree di
miglioramento”- di fatto ha attribuito rilievo dirimente al solo criterio dei “risultati
conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell'art.
57, comma 4 e dell'art. 58 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019” (previsto sia dall'art. 5,
comma 5, lett. d) dell'avviso che dall'art. 6, comma 4 lett. d) del regolamento), senza procedere ad un'effettiva comparazione tra i candidati in relazione a tutti gli altri criteri di valutazione, da cui sarebbe, invece, emerso il notevole divario curriculare esistente tra i due in proprio favore. Il ha allegato, inoltre, che dal verbale Parte_1
delle operazioni compiute dalla Commissione incaricata si evince l'omissione del dovuto raffronto fra le posizioni dei candidati, difettando una “valutazione comparativa
22 del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati” (prescritta sia dall'art. 5, comma 5 dell'Avviso indittivo della selezione che dall'art. 6, comma 3 del
Regolamento): a dire del ricorrente, infatti, il predetto verbale reca solo un resoconto del contenuto dei curricula presentati dagli aspiranti all'incarico dirigenziale. Da
ultimo, secondo il ricorrente, se - ai sensi degli artt. 5, comma 6 dell'Avviso e 6, comma
3 del Regolamento - la formulazione della proposta deve indicare gli “elementi di
professionalità e di managerialità valutati”, la “maggiore propensione al team building” e il possesso di “maggiori Soft Skills relazionali”, non possono assurgere a tale rango,
dovendosi piuttosto considerare quali elementi di giudizio meramente accessori ed eventuali, idonei a condizionare il giudizio solo a fronte di un'ipotetica ed integrale parità valutativa dei candidati in relazione agli altri criteri di valutazione. Il Parte_1
ha sostenuto, quindi, che l' convenuta ha strumentalizzato tali elementi - in CP_1
considerazione della loro evanescenza dal punto di vista contenutistico e quindi dell'impossibilità di una loro concreta verificabilità - per eludere l'evidente divario formativo e professionale esistente fra il suddetto e il collega facendo, a questo CP_2
punto, prevalere l'apprezzamento soggettivo espresso dal direttore della struttura complessa nella quale prestano servizio i due candidati, dott. Persona_1
2. Costituitasi con memoria del 29.7.2025, l' ha difeso la legittimità Controparte_1
della delibera del direttore generale in contestazione, premettendo che le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura sia semplice che complessa non hanno natura concorsuale e richiamando in proposito la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'individuazione del dirigente avviene in virtù di una “scelta
di carattere essenzialmente fiduciario, operata dal direttore generale dell' nell'ambito di CP_1
un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione”. Muovendo da tale presupposto, ha rimarcato la conformità della propria attività valutativa sia alla normativa di legge e regolamentare che disciplina la relativa procedura che allo scopo perseguito. Sotto il primo profilo, la resistente ha ribadito che la normativa di riferimento – in particolare l'art. 5 dell'Avviso indittivo della selezione e l'Art. 6 del
Regolamento – non prevede una valutazione di tipo concorsuale né prescrive l'assegnazione di un punteggio per ogni singolo criterio, ma delinea, piuttosto, un
33 giudizio di idoneità del candidato che deve tener conto dei profili professionali ed attitudinali rilevanti con riguardo all'incarico da assegnare e sulla base del quale la
Commissione è tenuta a formulare la propria proposta al Direttore Generale. Ha
negato, pertanto, che le valutazioni espresse dalla Commissione nel comparare le posizioni dei candidati senza formulare una graduatoria siano censurabili,
rammentando che la motivata scelta del candidato è stata effettuata, come dovuto, dal direttore generale. Nel merito della scelta, la resistente ha fatto notare che, considerata la natura prettamente gestionale dell'incarico di dirigenza di struttura semplice, la
Commissione, pur senza trascurare il bagaglio professionale e scientifico dei candidati,
ha giustamente ritenuto di dover dare rilievo prevalente ai criteri di valutazione afferenti alla capacità organizzativa, alla collaborazione, al coordinamento delle risorse umane, alla capacità relazionale, soft skills considerate più significative al fine di appurare l'effettiva attitudine al ruolo e rispetto alle quali il candidato è CP_2
apparso maggiormente dotato ed ha richiamato sul punto il contenuto delle schede di valutazione riferite agli anni 2020-2023, evidenziando, con riferimento al ricorrente,
che, risultano sempre confermate le sue qualità professionali individuali, ma viene anche sistematicamente segnalata la necessità di miglioramento sul piano della collaborazione e dell'interazione nel lavoro in team.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa ex art. 420 c.p.c.
all'udienza del 9.9.2025. Nel termine per note difensive assegnato all'esito di detta udienza, il ricorrente ha ribadito che il giudizio espresso dalla Commissione non contiene una motivata analisi comparata dei profili dei candidati, limitandosi ad una disamina di uno dei criteri di valutazione e che quest'ultima risulta, peraltro, erronea,
perché il profilo della maggiore capacità relazionale del candidato risultato CP_2
decisivo è smentito dalla scheda di valutazione per l'anno 2023, che indica per il sanitario interessato un'area di miglioramento specifica.
4. Il ricorso è infondato e va respinto per le considerazioni di seguito esposte.
4.1 Il focus della controversia è rappresentato dalla verifica della legittimità dell'attività
valutativa che ha condotto l' convenuta a conferire l'incarico di dirigente della CP_1
struttura semplice di “Rianimazione e terapia intensiva post operatoria” al dott. CP_2
44 preferendolo al ricorrente. A tal fine si ritiene opportuno chiarire preliminarmente che,
sebbene il conferimento degli incarichi dirigenziali costituisca una delle espressioni più
tipiche e pregnanti della libertà negoziale di cui l'amministrazione-datrice di lavoro dispone nel compiere gli atti di organizzazione degli uffici e di gestione dei rapporti secondo lo statuto del diritto privato, tale prerogativa deve essere esercitata –
coerentemente con i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa previsti dall'art. 97 Cost. – nel rispetto dei limiti imposti dalle norme di fonte primaria e collettiva oltre che dalle clausole generali di buona fede e correttezza prescritte dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Appare, quindi, inconferente il richiamo fatto dalla difesa della resistente alla giurisprudenza del S.C. in materia, laddove questa argomenta del connotato essenzialmente fiduciario dei provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali poiché, per un verso, è della violazione delle norme che specificamente regolano il conferimento degli incarichi dirigenziali nel settore medico e degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale previsti dal codice civile che il ricorrente si duole e, per altro verso, è da tali norme che origina, in capo alla P.A., una limitazione del margine di apprezzamento disponibile in materia, in coerenza con l'obbligo di compiere scelte che siano, anche tramite strumenti privatistici, pur sempre orientate a seguire la stella polare dell'imparzialità e del buon andamento che deve illuminare il percorso dell'attività della Pubblica Amministrazione.
Ciò premesso, occorre individuare le norme rilevanti nel caso in esame che sono quelle che regolano il conferimento degli incarichi ai dirigenti medici e, in particolare, la preposizione alle c.d. strutture semplici.
Il d.lgs. 502/1992 nella versione applicabile ratione temporis (e cioè quella successiva alla novella approvata con d.l. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge 189/2012)
ha delegato alla contrattazione collettiva (art. 15, comma primo) l'adozione, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, di “criteri generali per la
graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli
incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato
alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del risultato.” Il comma 4, terzo alinea,
della medesima disposizione, prevede che “In relazione alla natura e alle caratteristiche dei
55 programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate
con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività
con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché
possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici.” Il comma 7-quater
aggiunge che “L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione
interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del
direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di
almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura
semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore
generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del
direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni
nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non
superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la
durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi
sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale…”. L'art. 15-ter conferma che “Gli
incarichi di cui all'articolo 15, comma 4 [tra i quali dunque quelli afferenti la direzione delle strutture semplici oggetto di causa, n.d.r.] sono attribuiti, a tempo determinato, dal
direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale,
compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli
incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, tenendo
conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi
hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai predetti
incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto
collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata
dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico.” L'art. 23
del CCNL Area Sanità Triennio 2019-2021 (dopo che l'art. 22 ha individuato le tipologie di incarico da conferire), con riguardo agli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa, dispone al terzo comma che “Le nel Parte_3
66 rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente,
nonché previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. e) (Confronto aziendale), formulano
in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi
dirigenziali”. I commi 9 e 10 aggiungono che “Per il conferimento degli incarichi, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 22 comma 2, primo alinea (Tipologie di incarico) si procede con
l'emissione di avviso di selezione interna nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di
trasparenza e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel
comma 10. 10.Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda o Ente su
proposta: a) del Direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice
quale articolazione interna di struttura complessa;
b) del Direttore di Dipartimento o di
Distretto sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per
l'incarico di struttura semplice o di altissima professionalità a valenza dipartimentale o
distrettuale; c) del dirigente responsabile della struttura di appartenenza per gli incarichi
professionali; d) del dirigente responsabile della struttura di appartenenza per gli incarichi
professionali iniziali attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività…”.
Occorre, quindi, far riferimento sia al “Regolamento per il conferimento e la graduazione
degli incarichi dirigenziali della ”, nella versione definitiva di cui alla Parte_4
deliberazione del Direttore Generale n. 242 del 29.2.2024 – con la quale (all'esito del confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3 lett. d) e e) del CCNL), il regolamento, già
adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1342 del 24.11.2023, è stato adeguato alle modifiche apportate al sistema degli incarichi dirigenziali dal nuovo
CCNL relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto in data 23.1.2024 – sia all'”Avviso
interno, per soli titoli, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di Struttura Semplice
(Dipartimentale e di Struttura Complessa) e di Altissima Professionalità (Dipartimentale e di
Struttura Complessa) del personale della Dirigenza Medica e Sanitaria Area Sanità”, indetto dall con la Deliberazione del Direttore Generale n. Controparte_1
1423 dell'11.12.2023.
Tanto il regolamento (art. 6, comma 2), quanto l'avviso (art. 5), prevedono che gli incarichi di direzione di struttura semplice interna a struttura complessa siano
“conferiti dal Direttore Generale, su proposta della commissione presieduta dal Direttore
77 e composta dal Direttore di Dipartimento, dal Direttore della Struttura Complessa di Parte_5
afferenza o dal Direttore di altra SC dello stesso Dipartimento laddove vi sia coincidenza dei
componenti nella medesima persona”. Con specifico riferimento ai criteri di valutazione cui la commissione deve attenersi al fine di formulare la proposta ad essa demandata,
entrambe le normative stabiliscono che quest'ultima tenga conto: “a) delle valutazioni del
collegio tecnico ove disponibili;
b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza c) delle
attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente mediante la valutazione
comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati, in
relazione:
• alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza;
• all'esperienza già acquisita in termini di esiti e/o volumi di attività in precedenti incarichi
svolti anche in altre aziende o Enti;
• alle esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o
internazionale, alla produzione scientifica;
• alle attività ulteriori rispetto alle funzioni istituzionali, quali le attività di docenza e
tutoraggio;
d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai
sensi dell'art. 57, comma 4 e dell'art. 58 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019; e) del criterio
della rotazione ove applicabile;
Precisano, infine, che “La formulazione della proposta da parte della commissione,
contenente gli elementi di professionalità e di managerialità valutati, deve essere
articolata in un giudizio comparativo e motivato da cui derivi la scelta finale” e che
“La proposta di incarico è trasmessa dalla commissione al Direttore Generale unitamente al
verbale che contempli analiticamente i criteri di cui ai punti da a) a e) sopra elencati. Il
Direttore Generale valuta la proposta e conferisce l'incarico.”
Orbene, soffermandosi sui criteri di valutazione, si può notare come sia il regolamento che l'avviso indittivo della procedura, nell'individuazione degli stessi, siano (eccezion fatta per il riferimento alle attività ulteriori rispetto alle funzioni istituzionali, quali le attività di docenza e tutoraggio) conformi a quanto disposto dalla contrattazione collettiva. Invero, il già citato art. 23 del CCNL Area Sanità Triennio 2019-2021,
88 stabilisce, al comma 11, che: “Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi
di funzioni dirigenziali diverse, le ed Enti effettuano una valutazione comparata dei Pt_3
curricula formativi e professionali e tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico ai
sensi dell'art. 57 comma 2 del CCNL 19.12.2019, (Organismi per la verifica e valutazione delle
attività professionali e dei risultati dei dirigenti); b) dell'area e disciplina o profilo di
appartenenza; c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia
in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già
acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate
di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
d) dei risultati conseguiti
in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance
organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi
dell'art. 57, comma 4 del CCNL 19.12.2019 (Organismi per la verifica e valutazione delle
attività professionali e dei risultati dei dirigenti); e) del criterio della rotazione ove applicabile.”.
4.2 Da tale complesso ordito normativo e giurisprudenziale, si evince che il conferimento dell'incarico di dirigente medico preposto ad una struttura semplice deve essere preceduto da una comparazione effettuata tra gli aspiranti sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla normativa multilivello di riferimento e che di detta comparazione deve darsi adeguato riscontro indicando in modo chiaro le ragioni poste a fondamento della scelta e, segnatamente, i profili a cui – in relazione alla specifica natura dell'incarico – si è ritenuto di dover dare preferenza, in modo tale da osservare le clausole generali di correttezza e buona fede contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.).
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di impiego pubblico
privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali
rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art.
19, comma 1 obbligano l'amministrazione (...) anche per il tramite delle clausole generali di
correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di
imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (...) a valutazioni anche comparative,
all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni
giustificatrici delle scelte;
laddove, pertanto, l'amministrazione non abbia fornito nessun
99 elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente
idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di
produrre danno risarcibile" (Cass., sez. lavoro, n. 9814/2008, Cass., sez. III, n. 21088/2010,
Cass., sez. unite, n. 21671/2013 e, più di recente, Cass., sez. lavoro, n. 2603/2018 e
6485/2021). Tali principi, da tempo affermati dalla Suprema Corte con riferimento ad altri comparti del pubblico impiego contrattualizzato, sono stati espressamente estesi alla materia della dirigenza medica con la sentenza della Sezione Lavoro n. 21768/2022,
proprio al fine di “uniformare il sistema della dirigenza sanitaria a quello della dirigenza
statale in generale”. Con quest'ultima pronuncia, ma già con la richiamata sentenza n.
6485/2021, il S.C. ha affermato che “…anche nelle procedure non strettamente concorsuali (e
perciò diverse da quelle nelle quali vi sia l'attribuzione di punteggi rappresentativi di una
valutazione vincolante) la scelta del candidato cui attribuire l'incarico dirigenziale non può
prescindere da una analisi comparativa che, in tale ambito, stante la natura essenzialmente
privatistica dell'atto di conferimento, si inserisce più in generale nella buona fede, correttezza e
imparzialità cui sempre deve essere ispirato l'agire della P.A., e cioè anche là dove la scelta del
professionista sia caratterizzata da elementi di fiduciarietà…” ed ha precisato che il requisito motivazionale, ove riferito ad una valutazione comparativa, necessita, per essere soddisfatto “…dell'esplicitazione non solo delle qualità che caratterizzano la posizione del
prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità
valorizzate, essi siano stati scartati. E' intrinseco al derivare di tale requisito dal principio di
correttezza e buona fede il fatto che il corrispondente adempimento non possa essere assolto in
via meramente formale, dovendo invece rendere chiari i profili cui discrezionalmente si è
ritenuto di attribuire preponderanza e, poi, le ragioni per cui, rispetto a tali profili, gli
altri concorrenti fossero da ritenere meno preferibili.”
Tuttavia, ciò non significa che l'assegnazione dell'incarico dirigenziale possa essere sindacata con gli strumenti di verifica tipici della legittimità di una procedura concorsuale, poiché trattasi pur sempre di un atto negoziale di diritto privato che viene compiuto sulla base di una valutazione essenzialmente fiduciaria (cfr, ex multis, Cass.,
sez. unite, 9281/2016 e giurisprudenza ivi richiamata). Pertanto, se le ragioni della scelta vengono esternate attraverso una motivazione idonea ad esplicitare i requisiti o i
1100 parametri normativi in forza dei quali un candidato venga preferito ad altri all'esito della comparazione effettuata dalla commissione, non è consentito un sindacato di merito finalizzato a proporre una maggior valorizzazione di altri parametri per evincerne l'illegittimità della nomina. Una miglior comprensione di questo ragionamento è oggi consentita dalla disciplina che regola il conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari di struttura complessa che, dopo le significative modifiche apportate dalla legge n. 118/2022 (cfr il testo attuale del comma 7 bis dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992) è stata trasformata in una selezione competitiva di tipo concorsuale (si fa rinvio a Stato, 8344 del 18.10.2024), destinata ad esitare CP_4
nell'elaborazione di una precisa graduatoria dalla quale il nominativo del vincitore deve oggi essere attinto in modo vincolato senza alcun margine di libertà di valutazione individuandolo nel candidato attributario del punteggio più elevato. Ciò
non accade – nell'attesa che il legislatore e le parti sociali per l'avvenire valutino il riallineamento di discipline che oggi regolano in modo diverso situazioni analoghe e collegate – per gli incarichi di direzione di strutture semplici, nelle quali l'obbligo delle aziende sanitarie di effettuare un raffronto dei requisiti posseduti dai candidati nell'ambito della griglia imposta dal contratto collettivo, non porta con sé l'obbligo, del tutto diverso, di proporre la nomina di quello che abbia conseguito, sulla base di una valutazione analitico-matematica, il punteggio più elevato o comunque il giudizio che emergerebbe come migliore sulla base di un esame combinato di tutti i profili presi in esame che le commissioni non sono neppure tenute a svolgere. Di contro, sulla base dei principi esposti, la scelta può cadere, su un determinato candidato che venga preferito agli altri perché uno o più dei parametri indicati lo rendano, secondo motivazione da esternare, più adatto all'incarico da espletare.
5. Nella fattispecie in esame, in data 11.1.2024, la Commissione, nominata con d.d.g. n.
1423 dell'11.12.2023 al fine di formulare una proposta per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura semplice di rianimazione e terapia intensiva post operatoria,
afferente alla struttura complessa di “Anestesia e Rianimazione 2”, richiamato il regolamento aziendale per conferimento e graduazione incarichi dirigenziali, nonché
l'avviso indetto, fra l'altro, per il conferimento dell'incarico in discussione, dato atto
1111 del pervenimento delle candidature dei dottori e e Controparte_2 Parte_1
riscontrato il possesso dei requisiti di ammissibilità in ordine ad entrambe, ha individuato il primo come dirigente da proporre al direttore generale.
Nell'allegato n. 5 del verbale è stata redatta una tabella nella quale sono stati riportati,
coerentemente con quanto prescritto dalle fonti primarie e secondarie, a sinistra, i criteri e a destra le valutazioni e, segnatamente:
- conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza: entrambi i candidati sono qualificati come “professionista esperto e competente nella
disciplina”;
- esperienza già acquisita in termini di esiti e/o volumi di attività in
precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti: il giudizio espresso per il dr. è di “esperienze consolidate e maturate anche in altri enti e aziende. CP_2
E' di fatto l'attuale coordinatore del Gruppo della Rianimazione”, mentre per il dr.
si dà atto di “Esperienze consolidate e maturate quasi esclusivamente Parte_1
presso l' ”; CP_5
- esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo
nazionale o internazionale;
produzione scientifica: rilevato che nessuno dei candidati ha maturato esperienze di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionali e internazionali, è stato evidenziato che il dr. possiede una CP_2
“scarsa” produzione scientifica, mentre “discreta” è quella del ricorrente,
ricordando che quest'ultimo aveva conseguito anche “una seconda
specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni”;
- attività ulteriori rispetto alle funzioni istituzionali, quali le attività di
docenza e tutoraggio: entrambi i candidati sono risultati avere ricoperto il ruolo di tutore presso la scuola di specializzazione ARTID, per il è stato dato CP_2
atto del ruolo di membro del consiglio direttivo regionale umbro del SIAARTI e della “Faculty del 76° convegno nazionale del SIAARTI”, mentre è stato ricordato che il è titolare dell'incarico di insegnamento presso il Parte_1
corso di laurea in infermieristica presso l'Università di Perugia;
1122 - risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle
valutazioni riportate ai sensi dell'art. 57, comma 4 e dell'art. 58 del CCNL
Area Sanità del 19.12.2019: è stato dato atto del raggiungimento degli obiettivi assegnati negli ultimi anni, con una media di 97,9 per il e di 95,4 per il CP_2
“…con i seguenti rilievi tra i punti di forza:” “…- professionalità – capacità Parte_1
gestionali e organizzative – disponibilità. Assenza indicazioni di miglioramento”
( e “- professionalità – mostra attenzione e dedizione ai percorsi formativi e di CP_2
valutazione. Note di miglioramento: maggiore collaborazione e attenzione al lavoro in
team e creare interazioni personali soddisfacenti ed equilibrate.” (Galzerano).
Nel concludere proponendo la nomina del dr. la commissione ha osservato CP_2
che “…la proposta è motivata dal fatto che il dr. presenta una maggiore Controparte_2
propensione verso il team building e il possesso di maggiori Soft Skills relazionali fondamentali
per lo svolgimento del compito di responsabile di SS”.
6. Incrociando le premesse in diritto precedenti con i dati di fatto riportati, l'operato dell esce indenne dalle censure formulate dal Controparte_1
ricorrente. La resistente ha infatti seguito l'iter procedimentale delineato dalla normativa di riferimento, assumendo all'esito una determinazione che appare rispettosa dei principi regolatori della materia. Invero, il provvedimento di conferimento dell'incarico (vale a dire la deliberazione del direttore generale n. 339 del
14.3.2024), recependo la proposta formulata dalla Commissione – che, per espressa previsione, ne costituisce parte integrante – risulta sorretto da una motivazione adeguatamente esplicativa dei criteri adottati e delle ragioni che, nella comparazione tra i due candidati, hanno condotto alla scelta ivi espressa. Il verbale delle operazioni di valutazione - richiamato, insieme a quelli relativi alle nomine per gli altri incarichi,
dalla deliberazione n. 339 – fornisce riscontro del raffronto compiuto tra i curricula
presentati dai due candidati, compendiato in una tabella che, in relazione ad ognuno dei criteri individuati dall'avviso e dal regolamento, indica la valutazione assegnata all'uno e all'altro e si conclude con la proposta di conferire l'incarico al dott. in CP_2
virtù della “maggiore propensione verso il team building e del possesso di maggiori soft skills
relazionali fondamentali per lo svolgimento del compito di responsabile di SS.”, desumibile dal
1133 confronto con il ricorrente in relazione ai “risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi
assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell'art. 57, comma 4 e dell'art. 58 del CCNL
Area Sanità del 19.12.2019”, criterio di cui alla lettera d) dell'art. 5, comma 5 dell'avviso e dell'art. 6, comma 4 del regolamento. Il provvedimento, sotto il profilo motivazionale, risulta quindi conforme alle norme che disciplinano la materia e ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo validamente espressi i criteri di merito valorizzati ai fini della nomina, così come c'è evidenza di una comparazione effettivamente compiuta tra i candidati in relazione ad essi: la preferenza accordata al dott. rispetto al ricorrente viene infatti ancorata al dato CP_2
oggettivo dei migliori risultati riportati da quest'ultimo nelle valutazioni annuali proprio in riferimento alle specifiche caratteristiche prese in considerazione. Invero,
come viene riportato nella griglia di comparazione contenuta nel verbale, se in relazione al dott. vengono evidenziate le “capacità gestionali e organizzative” e la CP_2
“disponibilità”, senza indicazioni di miglioramento, per il dott. , si sottolinea Parte_1
(oltre alla “professionalità”, come per il collega) una “particolare attenzione e dedizione ai
percorsi formativi e di valutazione”, ma risulta segnalata la necessità di un miglioramento sotto il profilo della “collaborazione”, dell'”attenzione al lavoro in team” e della “creazione
di interazioni personali soddisfacenti ed equilibrate”. Dal fascicolo della resistente, invero, si apprende che il dott. ha riportato, nell'ultimo triennio (2020, 2021 e 2022), la CP_2
valutazione più elevata (5) nelle voci che riguardano la capacità di lavorare insieme ai collaboratori perseguendo obiettivi comuni, nella attitudine alla pianificazione e programmazione dell'attività svolta dai collaboratori adottando comportamenti atti a motivarne e valorizzarne le qualità e nello sviluppo delle risorse umane, mentre il ricorrente ha riportato in due annate (2020 e 2022) il più modesto punteggio di 4 e, con riferimento alla più recente valutazione disponibile all'epoca in cui la commissione ha espresso il suo giudizio (2022), è stata prescritta la necessità di “Azioni di miglioramento
da attivare durante il prossimo periodo di valutazione necessarie per colmare le lacune
riscontrate nel raggiungimento degli obiettivi” e segnatamente di “maggiore collaborazione ed
attenzione al lavoro in team”.
1144 L'obiezione mossa dalla difesa del ricorrente all'udienza del 9.9.2025 e ribadita nelle note difensive del 10.10.2025, secondo cui questa valutazione sarebbe irragionevole per contraddittorietà in quanto anche al dott. sarebbe stato prescritto di migliorare CP_2
proprio nel team building (pag. 6 del doc. 2 fasc. res.) è infondata perché riguarda la valutazione che il candidato ha riportato nel 2023 e che è stata espressa il 5-6.11.2024 e cioè circa dieci mesi dopo che la commissione aveva espresso il suo giudizio inviando la proposta di nomina al direttore generale, quindi non può certamente essere utilizzata come parametro di valutazione dell'operato della commissione. Parimenti
infondata è l'argomentazione, pure formulata dal ricorrente, secondo cui i candidati si sarebbero trovati allo stesso livello nel profilo relazionale perché nessuno dei due aveva precedentemente ricoperto un incarico di direzione di struttura, trattandosi di una lettura abrogante del criterio di valutazione individuato dal CCNL e trasposto nelle altre fonti secondarie, che ha, invece, uno spazio di applicazione perché
l'attitudine al lavoro di gruppo e le capacità relazionali non si evidenziano soltanto nell'esercizio delle prerogative dirigenziali in senso tecnico.
A fronte di ciò, le contestazioni formulate dal ricorrente in ordine all'effettività della comparazione – basate sul fatto che le valutazioni della commissione non renderebbero conto del reale divario curriculare esistente tra i due e, segnatamente, del fatto che il ricorrente possiede, rispetto al dott. una più cospicua produzione scientifica, CP_2
una maggiore anzianità professionale e una attività didattica più rilevante – sono fuori centro perché la resistente, nell'esercizio di prerogative decisionali connotate da un carattere fiduciario, ha effettuato la sua scelta prediligendo, come s'è detto, altri parametri fra quelli che poteva legittimamente prendere in considerazione. Il
ricorrente, infatti, sembra cadere in concreto nell'errore di ritenere che la normativa e la giurisprudenza, riferendosi alla necessità di una comparazione, intendano imporre all' di conferire l'incarico al candidato il quale risulti Parte_2
complessivamente più idoneo all'esito di un raffronto analitico di tutti i criteri prescritti come se fosse imposta l'elaborazione di una graduatoria e l'attribuzione di punteggio finale dal quale non ci si potrebbe discostare, il che accadrebbe – come già esposto – in una procedura concorsuale. Come osservato, invece, l'amministrazione resta libera di
1155 privilegiare quelle attitudini e quelle competenze che ritiene più significative in relazione “alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati” (cfr. art. 19, comma 1, D.
Lgs. 165/2001), pur essendo tenuta ad esplicitarli e a compiere, in relazione ad essi, una reale comparazione tra i candidati, nell'osservanza dei canoni di correttezza e buona fede che governano le relazioni negoziali ed in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Del resto, la scelta che l'amministrazione ha effettuato non può essere neppure tacciata di irragionevolezza, attesa la specificità dei compiti da svolgere come dirigente di una struttura, nella quale il candidato è
chiamato ad occuparsi del “coordinamento” dell'attività assistenziale di terapia intensiva post-chirurgica, con la conseguente valorizzazione delle più spiccate qualità relazionali e di valorizzazione dell'attività svolta dai collaboratori che il candidato dott. CP_2
ha dimostrato di possedere.
7. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto. Le
spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e dell'impegno professionale richiesto dalla predetta
(scaglione compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00) nonché degli incombenti effettivamente disimpegnati dalla parte resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 3.200,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%,
IVA e CAP come per legge.
Perugia, lì 24.10.2025
IL GIUDICE
Marco RO
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