Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 14.1.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3316/22 R.G.
TRA
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 [...]
, , , , , tutti Pt_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Alagna e Maurizio Deda
APPELLANTI
E persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Tullio Gesuè Rizzi Ulmo
E in persona del rettore p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Simonetta Varvaro
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 30.12.22 gli appellanti di cui in epigrafe impugnavano la sentenza 3910/22 del 6.7.22 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la loro domanda -quali dirigenti medici dell' e dipendenti, presso Controparte_1
la facoltà di medicina e chirurgia, della resistenti- per gli incrementi retributivi (sui CP_2
Il Tribunale, dopo avere rigettato in base alla pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione
8521/12 la eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' , procedeva alla CP_2
lettura della normativa del 1999 nel senso del riconoscimento delle indennità ex art. 6 di quel dl.vo solo per legame con particolari responsabilità o con i risultati raggiunti, e gli incrementi relativi di cui al ccnl invocato giustificati solo dall'eventuale mancanza di proporzione tra trattamento retributivo complessivo e quello del personale del ssn in relazione al quale non è più prevista una equiparazione ma soltanto un eventuale adeguamento retributivo;
infine, quindi, rigettava il ricorso per insanabile deficit di allegazione / comparazione (“…..i ricorrenti non hanno allegato né provato la perdita dei requisiti della “congruità e proporzionalità” dei trattamenti integrativi ex art. 6 D.lgs.
517/99 a seguito degli incrementi previsti dall'ultimo CCNl per il personale sanitario. Né hanno specificato gli incarichi ricoperti, le condizioni lavorative e il raffronto tra il proprio trattamento complessivo e quello percepito dai medici del SSN con analoghe condizioni di lavoro ed analoghi incarichi.”).
Gli appellanti lamentano una errata interpretazione della normativa di riferimento, rivendicano di aver introdotto il giudizio per adeguamenti e non equiparazioni stipendiali;
chiedono, infine,
l'adeguamento dei trattamenti retributivi ex art. 6 dl.vo 517/99 agli incrementi contrattuali di settore e per l'arco temporale già indicato originariamente.
L'Azienda ospedaliera in epigrafe si è costituita per la inammissibilità del gravame, nel merito per la conferma della sentenza impugnata;
conclusione quest'ultima condivisa dalla parimenti CP_2
costituitasi.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato. L'esito di giudizio cui è pervenuto il primo Giudice non risulta condivisibile.
Ne deve seguire, per le motivazioni di cui di seguito, l'accoglimento della impugnazione riassunta in narrativa.
Quanto alla eccezione di inammissibilità accennata in narrativa, questa viene formulata sulla base della considerazione per cui in primo grado si invocavano -“direttamente”- gli incrementi retributivi previsti dal ccnl di settore “sui “ trattamenti ex art 6 in godimento, mentre in questo grado si chiede di accertare il diritto all'adeguamento dei trattamenti ex art. 6 citato in godimento sulla “base” degli incrementi retributivi del ccnl di settore. Tale eccezione non coglie nel segno perché risulta invariato il petitum attinente il miglioramento della retribuzione sulla base giustificativa, stessa causa petendi quindi, del medesimo parametro contrattuale invocato in primo grado (ovvero gli incrementi da ccnl); al più si tratterebbe di una specificazione / precisazione della domanda.
Per il merito soccorre la pronuncia di Corte di Cassazione 12952/22, evidenziata dagli appellanti.
Dall'excursus fatto in questa e dalla chiara lettura ivi effettuata della normativa di riferimento, ovvero il citato art. 6 dl.vo 517/99 di previsione dei trattamenti per cui è causa, emerge l'assenza di aggancio normativo a quel requisito difensivo, argomentativo, individuato dal primo Giudice come necessario presupposto di un esito di giudizio favorevole.
Questa pronuncia risulta resa in un giudizio attinente il percorso di docenti che invocavano la indennità c.d. , ovvero la sua ultrattività in assenza di attività dell'azienda ospedaliera di Per_1
adeguamento alla successiva disciplina del 1999. Nel concreto il caso non è esattamente sovrapponibile ma, comunque e come accennato, contraddice la lettura del primo Giudice e afferma chiaramente che le indennità percepite ex art. 6 andrebbero riviste ovvero fatte oggetto degli incrementi contrattuali collettivi , in una finalità -risalente e persistente- di equiparazione tra trattamento del personale del s.s.n. e il personale in rapporto di servizio con l'a.o.u..
Se il dato di fatto della percezione da parte dei ricorrenti della indennità ex art. 6, di posizione o di risultato, è pacifico la interpretazione di Cassazione deve condurre all'accoglimento, anche perché i rilievi sulla quantificazione pur presenti in quella pronuncia non rilevano nel presente giudizio che ha ad oggetto il mero accertamento del relativo diritto.
Così si esprime la Corte: “…..5.1. Da tempo il legislatore ha riconosciuto al personale docente universitario impegnato nell'attività assistenziale un' indennità aggiuntiva, della quale la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e di questa Corte ha sottolineato la natura perequativa. Già la L. n. 213 del 1971, art. 4, aveva stabilito, da un lato, che gli enti ospedalieri dovessero versare alle Università le somme necessarie per dotare di personale le unità a direzione universitaria e, dall'altro, che gli importi dovessero essere destinati al pagamento di un' indennità di ammontare non superiore a quanto necessario per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità (L. n. 213 del 1971, art. 4, comma 2: tale indennità non potrà essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità. Ove lo consenta lo ammontare dei fondi disponibili,l' indennità dovrà essere uguale a quella necessaria per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici).
5.2. Il criterio perequativo, emerso all'esito di un articolato iter parlamentare della richiamata L. n.
213 del 1971 (cfr. Corte Cost. n. 136/1997), è stato poi ribadito dal D.P.R. n. 761 del 1979 , art. 31 (che al comma 1 recita: Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali (questo inciso è caduto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità con sentenza n. 126/1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità)
e, per quel che più specificamente rileva in questa sede, dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, che, affermato il principio di carattere generale secondo cui i docenti universitari ed i ricercatori impegnati nell'attività assistenziale assumono "per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale", al comma 2 aggiunge che al predetto personale "è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31".
5.3. Mentre per il restante personale il legislatore ha ritenuto di dover rinviare l' individuazione delle corrispondenze a successive tabelle (D.P.R. n. 761 del 1979 , art. 31, comma 4), per i docenti ed i ricercatori è lo stesso art. 102 che indica il criterio di equiparazione e stabilisce, al comma 4, che " il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;
il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;
l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale".
Si tratta, quindi, di corrispondenze pensate alla luce dei sistemi di classificazione all'epoca vigenti, che, quanto alla professione medica, evocano la distinzione fra le posizioni di primario, aiuto e assistente indicate dal D.P.R. n. 761 del 1979 , art. 63 e tabella allegata, poi ripresa dal D.P.R. n.
384 del 1990, che inserisce le medesime posizioni nelle qualifiche funzionali comprese dalla nona all'undicesima (assistente IX qualifica, aiuto X qualifica, primario XI qualifica).
5.4. Questo quadro è mutato a seguito del riordino della disciplina in materia sanitaria perchè con il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, più volte modificato, il legislatore inizialmente ha previsto l' inquadramento dei dirigenti medici in soli due livelli (e non tre come in passato) e poi, a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 229 del 1999, ha inserito la dirigenza medica in un ruolo unico, differenziando gli incarichi in relazione all'anzianità posseduta ed alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, commi da 4 e 6, come modificato dal D.Lgs.
n. 229 del 1999).
L'evoluzione normativa è stata seguita di pari passo dalla contrattazione collettiva che, dapprima, ha modulato il trattamento economico del dirigente medico sulla base dell' inquadramento in due livelli e in funzione della graduazione delle strutture secondo i parametri indicati dal CCNL 5 dicembre 1996, art. 51. Successivamente, a partire dal CCNL 8 giugno 2000, ha previsto, all'art. 27, quattro diverse tipologie di incarico conferibile al dirigente medico;
ha indicato le caratteristiche proprie delle strutture semplici e complesse;
ha commisurato il trattamento economico spettante al dirigente medico alle maggiori o minori responsabilità connesse alla natura dell'incarico ricoperto.
5.5. In questo mutato contesto si è inserito il D.Lgs. n. 517 del 1999 con il quale il legislatore, nel dettare una nuova disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, quanto al trattamento economico del personale universitario ha previsto, all'art. 6: "1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l' impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'art. 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonchè all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, comma 2, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. I protocolli d' intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del che operano nei dipartimenti ad attività CP_3
integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 4, comma 2. 4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.".
La nuova disciplina ha il chiaro intento di fissare un criterio di quantificazione dell'indennità perequativa che tenga conto del nuovo assetto della dirigenza medica e della diversa struttura della retribuzione delineata dalle parti collettive, le quali, già a partire dal CCNL 5.12.1996, per quel che in questa sede rileva, avevano distinto lo stipendio tabellare dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato. Una volta superato l' inquadramento della dirigenza medica in tre distinte qualifiche funzionali e valorizzate a fini retributivi la natura dell'incarico conferito e la qualità dei risultati raggiunti, occorreva individuare un sistema di corrispondenza che andasse oltre il rigido automatismo fissato, in un diverso contesto, dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, e garantisse, comunque, la finalità perequativa propria dell'indennità. Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all' interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all' incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti;
dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale.
La finalità perequativa è, dunque, ribadita e viene realizzata adeguando la normativa dettata per il personale universitario a quella vigente per la dirigenza medica.”
La pronuncia di Cassazione, come i passi sopra trascritti evidenziano, sottolinea la costante ricerca nel tempo da parte del legislatore della finalità perequativa tra trattamento del personale medico universitario con quello ospedaliero ed il percorso parallelo seguito in tal senso dalla contrattazione collettiva, per cui la pretesa di comparazione -in termini di confacenti allegazioni- tra retribuzioni sposata dalla sentenza impugnata non è da condividere stante anche il chiarissimo disposto dell'art. 6 citato nel capoverso in cui riferendosi alle indennità aggiuntive per il medico “universitario” si prevede che “….Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale”.
Le allegazioni, poi, dell'Azienda ospedaliera sulla concreta superiorità del trattamento del personale quale i ricorrenti rispetto a quello del servizio sanitario nazionale involgono un tema di quantificazione che non è oggetto del presente giudizio, così come le allegazioni sulla effettività o meno degli incrementi contrattuali per il periodo di causa.
Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del ricorso degli appellanti, con la dichiarazione del diritto dei ricorrenti all'adeguamento dei trattamenti economici percepiti ex art. 6 dl.vo 517/99 agli incrementi previsti dal ccnl area sanità del 19.9.19 per il triennio 2016-2018.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono compensate in ragione della introduzione del giudizio e del gravame anteriormente all'arresto di legittimità che è a fondamento della presente decisione.
PQM
L Corte così provvede:
1. in riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto dei ricorrenti all'adeguamento dei trattamenti economici percepiti ex art. 6 dl.vo 517/99 agli incrementi previsti dal ccnl area sanità del 19.9.19 per il triennio 2016-2018;
2. spese di lite del doppio grado di giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli il 14.1.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone