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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1239/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1239/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
VERBALE DI UDIENZA DEL 5 maggio 2025, alle ore 10.00
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams pagina 1 di 17 (ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022)
Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero
della Giustizia in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Per l'avv.to PAVANETTO MATTEO Parte_1
Per , l'avv.to MAIORINO MARIO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori ti presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni
Parte ricorrente precisa e conclude come da memoria integrativa
Parte resistente precisa e conclude come da memoria integrativa pagina 2 di 17 I procuratori delle parti dichiarano che l'immobile è stato rilasciato il 9 gennaio 2025
L'avv. Pavanetto dà atto che fino al rilascio i canoni sono stati completamente pagati
I procuratori delle parti danno atto che il contratto è stato risolto per mutuo consenso fra di loro alla data del rilascio. L'avv. Pavanetto ha quindi chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con soccombenza virtuale alle spese di lite.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
L'avv. Maiorino ribadisce la propria domanda riconvenzionale e chiede la revoca dell'ordinanza del 23 ottobre 2024
L'avv. Pavanetto si oppone e chiede il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto inammissibile e non dimostrata. Nella denegata ipotesi in cui la domanda venisse accolta chiede l'ammissione dei mezzi di prova dedotti.
Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e riserva di dare lettura della sentenza ad ore 18.15 con le medesime modalità di collegamento da remoto, stessa stanza virtuale e link già in possesso delle parti
A questo punto, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
Ad ore 18.15 viene riaperta la stanza virtuale.
Si procede con le stesse modalità sopra evidenziate e sono presenti ed indentificati pagina 3 di 17 nessuno
Il Giudice dà lettura della sentenza che allega al presente verbale d'udienza
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 4 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1239/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. PAVANETTO MATTEO, elettivamente domiciliato in VIALE BOLOGNESI
N.12 a FORLI' presso il difensore avv. PAVANETTO MATTEO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. MAIORINO MARIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAIORINO MARIO
resistente pagina 5 di 17 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie integrative.
Parte ricorrente: “accertare e dichiarare che la Controparte_1
(Partita IVA: - Codice Fiscale: ), in persona del titolare pro P.IVA_2 P.IVA_3
tempore Sig. corrente in Forlì, via Martoni n. 9/g si è di nuovo resa Persona_1
inadempiente al pagamento delle spese condominiali dovute per la somma di € 1.222,56
e, per l'effetto si chiede div voler nei suoi confronti pronunciare ordinanza non
impugnabile di rilascio di cui all'art. 665 c.p.c., con condanna della
[...]
Partita IVA: - Codice Fiscale: ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
in persona del titolare pro tempore Sig. corrente in Forlì, via Martoni Persona_1
n. 9/g, all'immediato rilascio dell'immobile innanzi descritto, libero da persone e/o
cose. In ogni caso, accertare e dichiarare che solo successivamente alla data di
notificazione dell'intimazione di sfratto per morosità, avvenuta il 2.4.2024 e,
precisamente, l'8.4.2024, la conduttrice intimata Controparte_1
sanava la morosità realtiva alle due mensilità di Gennaio e Febbraio 2024 e che, a
tutt'oggi, non ha rilasciato alla locatrice né il rinnovo della fideiussione da € 6.900,00
che avrebbe dovuto consegnare a titolo di deposito cauzionale di cui all'art. 6 del
contratto di locazione , né la polizza assicurativa mutirischi di cui all'art. 12 del
contratto di locazione, registrato il 4.5.2015, per l'effetto accertanto e dichiarando, ex
art. 15 del medesimo contratto, l'intervenuta risoluzione del medesimo contratto
locativo registrato il 4.5.2015, per fatto e colpa delle conduttrice Controparte_1
pagina 6 di 17 e per suo inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, CP_2
contestualmente ordinando alla in persona del suo titolare Controparte_1
pro tempore, di rilasciare l'immobile in Forlì Via Martoni n. 9G libero da persone e/o
cose, riconsegnandone la detenzione alla che ne è la Parte_1
legittima proprietaria. Con reiezione dell'avversa domanda riconvenzionale, infondata
in fatto ed in diritto, non provata, neppure nel quantum debeatur, ed oggetto di
preventiva e valida rinunzia da parte della convenuta e, nella denegata ipotesi di
accoglimento di tale domanda, svolta in via riconvenzionale, voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, in applicazione dell'art. 1227 c.c., azzerare o diminuire ogni richiesta danni
promanante ex adverso, avendo il fatto colposo di Showdown Palace Game ASCD –
sotto il profilo dell'omessa tempestiva denunzia delle presunte infiltrazioni – concorso,
in tutto o in parte, alla verificazione dei presunti danni lamentati. In via istruttoria ci si
oppone alla avversa richiesta di CTU tecnica, evidentemente esplorativa e defatigatoria,
e, come tale, inammissibile. Si chiede ammettersi prova testimoniale
dell'Amministratore del condominio di Via Martoni 9G, Ing. , legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, di Helena Immobiliare srl di Forlì, viale Spazzoli n. 27 sui
seguenti capitoli di prova: 1) Vero che Helena Immobiliare srl di cui lei è legale
rappresentante pro tempore, è l'amministratore del condominio ove trovasi l'immobile
sito in Forlì, alla Via Martoni n. 9/G, locato a Showdown Palace Game ASCD;
2) Vero
che alla data del 14.9.2024 (doc. n. 7) la Showdown Palace Game ASCD era debitrice
del condominio, quale inquilina/conduttrice dell'immobile predetto, per complessivi €
pagina 7 di 17 622,56 – dica il teste se tale somma è stata pagata da Showdown Palace Game ASCD e
in quale data;
3) Vero che, essendole stato comunicato che vi sarebbe stata una
infiltrazione all'interno dei locali attinti in locazione da Showdown Palace Game
ASCD, tentava ripetutamente di mettersi in contatto con il Sig. che ne è Persona_1
il legale rappresentante pro tempore, per organizzare un sopralluogo, senza mai
ricevere alcuna risposta;
4) Vero che ad oggi tale sopralluogo (non) è stato permesso né
eseguito; 5) Vero che nel corso dell'anno 2023 il conduttore Showdown Palce Game
utilizzando impropriamente gli scarichi fognari aveva intasato le condotte fognarie
causando l'allagamento dell'unità immobiliare confinante e danni agli infissi;
6) Vero
che l'intasamento era stato provocato dallo scarico di una cucina montata dal
conduttore all'interno dell'unità locata. si chiede ammettersi l'interrogatorio formale di
sui segnuenti capitoli di prova: 7) Vero che lei a tutt'oggi ha omesso di Persona_1
corrispondere € 622,56 per le spese condominiali relative alla conduzione
dell'immobile locato a Showdown Palace Game ASCD in Forlì Via Martoni n. 9 G;
8)
Vero che lei dopo la scadenza della precedente polizza fideiussioria in data 1.6.2021,
conferita a titolo di deposito cauzionale ad ha omesso di Parte_1
rinnovarla dopo la sua scadenza dell'1.6.2021; 9) Vero che a tutt'oggi tale fideiussione
(non) è stata rinnovata;
10)Vero che lei ha omesso di stipulare apposita polizza
assicurativa a copertura del rischio incendio e multirischi pur prevista all'art. 12 del
contratto di locazione che le si rammostra;
11)Vero che lei all'interno dei locali tratti in
locazione ha installato una cucina senza chiedere alcuna autorizzazione al locatore;
12)
pagina 8 di 17 Vero che lo scarico di questa cucina ha provocato un intasamento della fognatura
condominiale con conseguente allagamento dell'unità immobiliare contigua a quella da
lei condotta in locazione;
13)Vero che la planimetria dell'immobile concessole in
locazione, al momento della consegna dei locali, era quella che le si rammostra (doc. n.
3 quinquies); 14)Vero che senza alcuna autorizzazione della proprietà ha realizzato
lavori all'interno dell'immobile locato in Forlì alla Via Martoni n. 9/G, che oggi appare
come da planimetria che le si rammostra (doc. 3 sexies); 15) Vero che nel corso
dell'anno 2023 l'amministrato del condominio di Via Martoni 9G in Forlì ha provato
svariate volte a contattarla, via email, via messagio e telefonicamente per poter
organizzare un sopralluogo all'interno dell'unità immobiliare a lei locata, ma lei ha
sempre risposto negativamente o ha omesso di rispondergli. Con vittoria di spese e
competenze professionali, RSG 15%, IVA E CPA.”
Parte resistente: “- Rigettare la domanda di risoluzione del contratto di locazione
commerciale in essere tra le parti per inadempimento del conduttore, perché carente in
fatto e priva di fondamento giuridico;
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il
locatore responsabile dei danni patiti dal conduttore all'interno dell'immobile per le
causali indicate, con condanna dello stesso intimante al risarcimento dei danni
patrimoniali patiti dal conduttore che in questa sede si stimano in € 12.100,00 (€
7.200,00 costo bancone + € 4.900,00 mancato godimento immobile), oltre interessi e
rivalutazioni, o di quella somma minore o maggiore che venga accertata in corso di
causa in via equitativa dal Giudice o previa nomina di C.T.U., il tutto entro i limiti di €
pagina 9 di 17 20.000,00. - Condannare la parte intimante/ricorrente al pagamento delle spese e
competenze di giudizio, con attribuzione dei procuratori per dichiarato anticipo;
In via
istruttoria. Si chiede l'acquisizione di tutta la documentazione già esibita e depositata
nella fase sommaria;
inoltre, si depositano, in allegato alla presente memoria, i seguenti
documenti: n.ro 6 reperti fotografici ritraenti recenti condizioni dell'immobile;
preventivo danni bancone rilasciato da DM srl;
comunicazione email del 11.06.2024,
copia bonifico bancario del 13.06.2024, copia sollecito pagamento mail del 07.10.2024,
pagamento del 11.10.2024. Inoltre si richiede l'ammissione della prova testimoniale
diretta sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Vero è che nel locale condotto in locazione
dalla sono presenti da diversi anni fenomeni di Controparte_1
infiltrazioni d'acqua piovana che aumentano di intensità nel caso di eventi
temporaleschi; 2) Vero è che dal mese di settembre dell'anno 2023 la Controparte_1
non ha utilizzato la parte del locale ove era presente il lato bar, di
[...]
grandezza di circa mq 100, fino ad oggi;
3) Vero è che il bancone da bar presente nel
locale condotto dalla risulta danneggiato dalle Controparte_1
infiltrazioni d'acqua piovana;
4) Vero è che il sig. quale l.r.p.t. della Persona_1
ha formulato alla proprietà ed all'Amministratore Controparte_1
del Condominio, ing. , diverse richieste di intervento per eliminare le CP_3
infiltrazioni; 5) Vero è che la proprietà del locale ha sempre omesso di accedere
nell'immobile per verificare le condizioni dello stesso a fronte delle richieste di
intervento del sig. l.r.p.rt. della 6) Persona_1 Controparte_1
pagina 10 di 17 Vero è che il mancato rinnovo della polizza fideiussoria era stato concordato con la
proprietà perché la doveva stipulare un nuovo Controparte_1
contratto di locazione, in luogo di quello da garantire” Si indicano come testi i sig.ri
, nata a [...] il [...], residente in [...] Giugno Testimone_1
n° 03 e sig. nato a [...] il [...], residente in [...]
Bidente n° 72 sulle circostanze n.ri 1,2,3,4,5 e 6. Si indica quale ulteriore teste il
geometra , con studio in Ravenna, al Viale L.B. Alberti n° 93, sulle sole Testimone_3
circostanze portate dai numeri 1,2 e 3 Si chiede la nomina di C.T.U. per l'accertamento
delle infiltrazioni di acqua piovana e la quantificazione dei danni agli arredi e di quelli
derivanti dal godimento parziale dell'immobile; IS ” Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la narrazione del processo non più richiesta dal recente codice di rito.
Brevemente. Trattasi dell'opposizione alla convalida di sfratto portante RG .837/24.
Parte intimante ha dichiarato all'udienza di comparizione delle parti come la morosità
fosse stata sanata in un momento successivo alla notifica dell'atto di intimazione. Poiché
il rapporto di locazione non aveva ad oggetto un immobile ad uso abitativo, bensì ad uso diverso, la medesima parte ha comunque chiesto la risoluzione del contratto. Nel mentre,
parte intimata si è opposta alla convalida.
Il Giudice ha mutato il rito e invitato le parti ad accedere alla mediazione obbligatoria,
mentre sulla richiesta di ordinanza provvisoria ha così statuito: “Rilevato che è pacifico
che la morosità è stata sanata solo successivamente alla data di notifica
pagina 11 di 17 dell'intimazione Visto che non appare contestato che le mensilità sono ad oggi pagate
Visto l'art.665 cpc Riservandosi di provvedere per l'ordinanza di rilascio qualora le
mensilità non vengano da oggi in poi pagate Vista l'opposizione Vista la domanda di
parte attrice di risoluzione del contratto espressa in data odierna in via formale
PQM
Riserva ogni provvedimento liberatorio nel proseguo del giudizio di merito Dispone il
mutamento del rito e fissa l'udienza del 23 ottobre 2024 ad ore 15.15 Con termine fino a
trenta giorni prima per l'intimante-ricorrente, e fino a dieci giorni prima per l'intimato-
resistente per il deposito di atti integrativi e documenti. Pone a carico di parte
ricorrente l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria entro il termine di giorni
15 dalla presente ordinanza.”
Le parti hanno provveduto ad instaurare il procedimento conciliativo che non ha sortito effetto positivo ed il mediatore ha così e fra l'altro verbalizzato “…All'esito di tale
attività e nonostante l'ampio confronto, le parti non addivengono ad un accordo…”
In corso di causa, le parti hanno espresso istanze istruttorie, che il Giudice ha giudicato non ammissibili nei seguenti termini: “rilevato che la prova dedotta dalle parti non è
pertinente, superflua ed inammissibile ai fini della domanda introduttiva ritenuto che la
causa sia matura per essere decisa, perché di natura contrattuale e documentale
PQM
RIGETTA le istanze istruttorie delle parti”.
All'udienza chiamata per la discussione, le parti hanno dato atto del rilascio del bene immobile e che non pendono questioni economiche;
entrambe hanno dichiarato che il contratto di locazione è stato risolto per mutuo consenso, talché parte ricorrente ha pagina 12 di 17 chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte resistente insiste sulla domanda riconvenzionale.
Spetta ora decidere.
Sulla cessazione della materia del contendere.
Giova preliminarmente ricordare che, secondo l'orientamento della Cassazione, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n.
6395 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 4; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403 in
Giust. civ. Mass. 2004, f. 4; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969 in Giust. civ.
Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass.
2005, f. 6).
pagina 13 di 17 Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per dichiararsi cessata la materia del contendere, considerato che le parti se da una parte dichiarano risolto il contratto di locazione per mutuo consenso, dall'altra controvertono sulla domanda riconvenzionale dell'opponente
Il giudice prende atto di come sussista la risoluzione del contratto di locazione intervenuta per mutuo consenso, ma deve prendere posizione e giudicare sulla lite pendente fra le parti per quanto contenuto negli atti difensivi, anche in assenza di una fattiva conoscenza delle modalità di risoluzione del rapporto locatizio (NDR il contratto
è risolto per mutuo consenso delle parti, l'immobile è già rilasciato e non sussistono pendenze economiche), tanto da non poter oltre provvedere su risoluzione, rilasci e condanne al pagamento.
Sulla domanda riconvenzionale.
Diversamente, occorre esaminare la domanda che parte resistente-opponente ha formulato e sulla quale parte ricorrente-opposta ha preso posizione.
Preliminarmente, va osservato come la domanda sia tempestiva. Infatti, nel procedimento per convalida di sfratto, nel quale sia stata proposta opposizione, il momento di preclusione della proposizione della domanda riconvenzionale dell'intimato non si identifica con il deposito della comparsa di risposta ai sensi dell'art. 660, quinto comma, cod. proc. civ., ma con il deposito della memoria integrativa successiva all'ordinanza ex art. 426 cod. pro. civ.. Ne consegue che la domanda riconvenzionale che sia proposta già nella fase sommaria non è soggetta all'osservanza del termine di dieci pagina 14 di 17 giorni previsto dall'art. 416 c.p.c., in quanto il rito del lavoro si applica solo dopo il passaggio alla fase ordinaria ex art. 667 c.p.c. ( Cass. 13963/2005, 3696/2012 e
28419/2016).
Tuttavia, detta domanda non può in questo giudizio trovare accoglimento e va respinta.
Infatti, è l'oggetto del contendere che non trova la giusta sede in un giudizio che si origina con la convalida di sfratto, ove l'intimato può opporre in via riconvenzionale l'estinzione e/o la compensazione del debito, eventualmente titolata da precedente provvedimento di condanna per vizi della cosa locata.
Giova ricordare che obbligazioni fondamentali che derivano dal contratto di locazione sono quelle del locatore di trasferire alla controparte la detenzione del bene locato e quella del conduttore di pagare il corrispettivo. Il mancato adempimento dell'una o dell'altra obbligazione altera in maniera decisiva il sinallagma contrattuale ed impone lo scioglimento del rapporto. In questo senso, va ribadito che non è consentito al conduttore di un immobile di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, neppure nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore (Cass. Sez VI
23 giugno 2011 n. 13887 conformi cass. sez III 8 ottobre 2008 n. 24799).
Il principio che vuole essere chiarito è che non è la procedura di sfratto ed il conseguente giudizio di opposizione (allo sfratto, ndr) che abilita il conduttore a rimarcare pagina 15 di 17 manchevolezze del locatore. Per i pretesi vizi della cosa, il conduttore deve necessariamente affidarsi alle specifiche norme del codice civile e attivarsi eventualmente mediante un ricorso ex art. 447 cpc che lo titoli economicamente (se non per una risoluzione del contratto o un legittimo recesso anticipato) ad opporsi alle rimostranze del locatore che per parte sua ha documentato l'esistenza di un contratto di locazione stipulato tra le parti in relazione all'immobile di cui ha richiesto il rilascio. E'
utile ricordare, in questi casi, come in base ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova ricavabili dall'art. 2697 c.c., per l'azione di risoluzione il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non la inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto (cfr. Cass., 27 marzo 1998, n. 3232
Cass., 5 dicembre 1994, n. 10446), provata dunque da parte attrice l'esistenza di un contratto di locazione per uso abitativo e non provato dalla parte convenuta l'adempimento dell'obbligazione di pagare le mensilità pattuite nei termini contrattualmente condivisi, può ritenersi che il comportamento della parte convenuta costituisca inadempimento idoneo, ai sensi dell'art.1455 c.c., a giustificare la domanda di risoluzione del contratto.
Peraltro, la domanda riconvenzionale non appare neppure provata e le istanze istruttorie orali della resistente risultano generiche e non pertinenti e la CTU instata meramente esplorativa.
Le spese seguono la soccombenza, tanto ai fini della domanda di risoluzione così come articolata (soccombenza virtuale all'esito della risoluzione dichiarata dalle parti), quanto pagina 16 di 17 per il rigetto della domanda riconvenzionale.
Fasi espletate tutte, fatta eccezione di quella istruttoria, valore del giudizio nei termini dichiarati in atti, tenuto conto anche della domanda riconvenzionale. Liquidazione
secondo DM 55/14 e sue successive modifiche ed integrazioni fino a quanto di recente vigente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1239/24 rg, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Prende atto della risoluzione del rapporto di locazione inter-partes intervenuto per mutuo consenso, del rilascio dell'immobile e del pagamento di tutti i canoni maturati fino al rilascio
Rigetta la domanda riconvenzionale di parte resistente
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per spese, € 3.400,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Forlì, 5 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1239/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
VERBALE DI UDIENZA DEL 5 maggio 2025, alle ore 10.00
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams pagina 1 di 17 (ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022)
Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero
della Giustizia in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Per l'avv.to PAVANETTO MATTEO Parte_1
Per , l'avv.to MAIORINO MARIO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori ti presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni
Parte ricorrente precisa e conclude come da memoria integrativa
Parte resistente precisa e conclude come da memoria integrativa pagina 2 di 17 I procuratori delle parti dichiarano che l'immobile è stato rilasciato il 9 gennaio 2025
L'avv. Pavanetto dà atto che fino al rilascio i canoni sono stati completamente pagati
I procuratori delle parti danno atto che il contratto è stato risolto per mutuo consenso fra di loro alla data del rilascio. L'avv. Pavanetto ha quindi chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con soccombenza virtuale alle spese di lite.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
L'avv. Maiorino ribadisce la propria domanda riconvenzionale e chiede la revoca dell'ordinanza del 23 ottobre 2024
L'avv. Pavanetto si oppone e chiede il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto inammissibile e non dimostrata. Nella denegata ipotesi in cui la domanda venisse accolta chiede l'ammissione dei mezzi di prova dedotti.
Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e riserva di dare lettura della sentenza ad ore 18.15 con le medesime modalità di collegamento da remoto, stessa stanza virtuale e link già in possesso delle parti
A questo punto, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
Ad ore 18.15 viene riaperta la stanza virtuale.
Si procede con le stesse modalità sopra evidenziate e sono presenti ed indentificati pagina 3 di 17 nessuno
Il Giudice dà lettura della sentenza che allega al presente verbale d'udienza
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 4 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1239/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. PAVANETTO MATTEO, elettivamente domiciliato in VIALE BOLOGNESI
N.12 a FORLI' presso il difensore avv. PAVANETTO MATTEO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. MAIORINO MARIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAIORINO MARIO
resistente pagina 5 di 17 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie integrative.
Parte ricorrente: “accertare e dichiarare che la Controparte_1
(Partita IVA: - Codice Fiscale: ), in persona del titolare pro P.IVA_2 P.IVA_3
tempore Sig. corrente in Forlì, via Martoni n. 9/g si è di nuovo resa Persona_1
inadempiente al pagamento delle spese condominiali dovute per la somma di € 1.222,56
e, per l'effetto si chiede div voler nei suoi confronti pronunciare ordinanza non
impugnabile di rilascio di cui all'art. 665 c.p.c., con condanna della
[...]
Partita IVA: - Codice Fiscale: ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
in persona del titolare pro tempore Sig. corrente in Forlì, via Martoni Persona_1
n. 9/g, all'immediato rilascio dell'immobile innanzi descritto, libero da persone e/o
cose. In ogni caso, accertare e dichiarare che solo successivamente alla data di
notificazione dell'intimazione di sfratto per morosità, avvenuta il 2.4.2024 e,
precisamente, l'8.4.2024, la conduttrice intimata Controparte_1
sanava la morosità realtiva alle due mensilità di Gennaio e Febbraio 2024 e che, a
tutt'oggi, non ha rilasciato alla locatrice né il rinnovo della fideiussione da € 6.900,00
che avrebbe dovuto consegnare a titolo di deposito cauzionale di cui all'art. 6 del
contratto di locazione , né la polizza assicurativa mutirischi di cui all'art. 12 del
contratto di locazione, registrato il 4.5.2015, per l'effetto accertanto e dichiarando, ex
art. 15 del medesimo contratto, l'intervenuta risoluzione del medesimo contratto
locativo registrato il 4.5.2015, per fatto e colpa delle conduttrice Controparte_1
pagina 6 di 17 e per suo inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, CP_2
contestualmente ordinando alla in persona del suo titolare Controparte_1
pro tempore, di rilasciare l'immobile in Forlì Via Martoni n. 9G libero da persone e/o
cose, riconsegnandone la detenzione alla che ne è la Parte_1
legittima proprietaria. Con reiezione dell'avversa domanda riconvenzionale, infondata
in fatto ed in diritto, non provata, neppure nel quantum debeatur, ed oggetto di
preventiva e valida rinunzia da parte della convenuta e, nella denegata ipotesi di
accoglimento di tale domanda, svolta in via riconvenzionale, voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, in applicazione dell'art. 1227 c.c., azzerare o diminuire ogni richiesta danni
promanante ex adverso, avendo il fatto colposo di Showdown Palace Game ASCD –
sotto il profilo dell'omessa tempestiva denunzia delle presunte infiltrazioni – concorso,
in tutto o in parte, alla verificazione dei presunti danni lamentati. In via istruttoria ci si
oppone alla avversa richiesta di CTU tecnica, evidentemente esplorativa e defatigatoria,
e, come tale, inammissibile. Si chiede ammettersi prova testimoniale
dell'Amministratore del condominio di Via Martoni 9G, Ing. , legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, di Helena Immobiliare srl di Forlì, viale Spazzoli n. 27 sui
seguenti capitoli di prova: 1) Vero che Helena Immobiliare srl di cui lei è legale
rappresentante pro tempore, è l'amministratore del condominio ove trovasi l'immobile
sito in Forlì, alla Via Martoni n. 9/G, locato a Showdown Palace Game ASCD;
2) Vero
che alla data del 14.9.2024 (doc. n. 7) la Showdown Palace Game ASCD era debitrice
del condominio, quale inquilina/conduttrice dell'immobile predetto, per complessivi €
pagina 7 di 17 622,56 – dica il teste se tale somma è stata pagata da Showdown Palace Game ASCD e
in quale data;
3) Vero che, essendole stato comunicato che vi sarebbe stata una
infiltrazione all'interno dei locali attinti in locazione da Showdown Palace Game
ASCD, tentava ripetutamente di mettersi in contatto con il Sig. che ne è Persona_1
il legale rappresentante pro tempore, per organizzare un sopralluogo, senza mai
ricevere alcuna risposta;
4) Vero che ad oggi tale sopralluogo (non) è stato permesso né
eseguito; 5) Vero che nel corso dell'anno 2023 il conduttore Showdown Palce Game
utilizzando impropriamente gli scarichi fognari aveva intasato le condotte fognarie
causando l'allagamento dell'unità immobiliare confinante e danni agli infissi;
6) Vero
che l'intasamento era stato provocato dallo scarico di una cucina montata dal
conduttore all'interno dell'unità locata. si chiede ammettersi l'interrogatorio formale di
sui segnuenti capitoli di prova: 7) Vero che lei a tutt'oggi ha omesso di Persona_1
corrispondere € 622,56 per le spese condominiali relative alla conduzione
dell'immobile locato a Showdown Palace Game ASCD in Forlì Via Martoni n. 9 G;
8)
Vero che lei dopo la scadenza della precedente polizza fideiussioria in data 1.6.2021,
conferita a titolo di deposito cauzionale ad ha omesso di Parte_1
rinnovarla dopo la sua scadenza dell'1.6.2021; 9) Vero che a tutt'oggi tale fideiussione
(non) è stata rinnovata;
10)Vero che lei ha omesso di stipulare apposita polizza
assicurativa a copertura del rischio incendio e multirischi pur prevista all'art. 12 del
contratto di locazione che le si rammostra;
11)Vero che lei all'interno dei locali tratti in
locazione ha installato una cucina senza chiedere alcuna autorizzazione al locatore;
12)
pagina 8 di 17 Vero che lo scarico di questa cucina ha provocato un intasamento della fognatura
condominiale con conseguente allagamento dell'unità immobiliare contigua a quella da
lei condotta in locazione;
13)Vero che la planimetria dell'immobile concessole in
locazione, al momento della consegna dei locali, era quella che le si rammostra (doc. n.
3 quinquies); 14)Vero che senza alcuna autorizzazione della proprietà ha realizzato
lavori all'interno dell'immobile locato in Forlì alla Via Martoni n. 9/G, che oggi appare
come da planimetria che le si rammostra (doc. 3 sexies); 15) Vero che nel corso
dell'anno 2023 l'amministrato del condominio di Via Martoni 9G in Forlì ha provato
svariate volte a contattarla, via email, via messagio e telefonicamente per poter
organizzare un sopralluogo all'interno dell'unità immobiliare a lei locata, ma lei ha
sempre risposto negativamente o ha omesso di rispondergli. Con vittoria di spese e
competenze professionali, RSG 15%, IVA E CPA.”
Parte resistente: “- Rigettare la domanda di risoluzione del contratto di locazione
commerciale in essere tra le parti per inadempimento del conduttore, perché carente in
fatto e priva di fondamento giuridico;
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il
locatore responsabile dei danni patiti dal conduttore all'interno dell'immobile per le
causali indicate, con condanna dello stesso intimante al risarcimento dei danni
patrimoniali patiti dal conduttore che in questa sede si stimano in € 12.100,00 (€
7.200,00 costo bancone + € 4.900,00 mancato godimento immobile), oltre interessi e
rivalutazioni, o di quella somma minore o maggiore che venga accertata in corso di
causa in via equitativa dal Giudice o previa nomina di C.T.U., il tutto entro i limiti di €
pagina 9 di 17 20.000,00. - Condannare la parte intimante/ricorrente al pagamento delle spese e
competenze di giudizio, con attribuzione dei procuratori per dichiarato anticipo;
In via
istruttoria. Si chiede l'acquisizione di tutta la documentazione già esibita e depositata
nella fase sommaria;
inoltre, si depositano, in allegato alla presente memoria, i seguenti
documenti: n.ro 6 reperti fotografici ritraenti recenti condizioni dell'immobile;
preventivo danni bancone rilasciato da DM srl;
comunicazione email del 11.06.2024,
copia bonifico bancario del 13.06.2024, copia sollecito pagamento mail del 07.10.2024,
pagamento del 11.10.2024. Inoltre si richiede l'ammissione della prova testimoniale
diretta sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Vero è che nel locale condotto in locazione
dalla sono presenti da diversi anni fenomeni di Controparte_1
infiltrazioni d'acqua piovana che aumentano di intensità nel caso di eventi
temporaleschi; 2) Vero è che dal mese di settembre dell'anno 2023 la Controparte_1
non ha utilizzato la parte del locale ove era presente il lato bar, di
[...]
grandezza di circa mq 100, fino ad oggi;
3) Vero è che il bancone da bar presente nel
locale condotto dalla risulta danneggiato dalle Controparte_1
infiltrazioni d'acqua piovana;
4) Vero è che il sig. quale l.r.p.t. della Persona_1
ha formulato alla proprietà ed all'Amministratore Controparte_1
del Condominio, ing. , diverse richieste di intervento per eliminare le CP_3
infiltrazioni; 5) Vero è che la proprietà del locale ha sempre omesso di accedere
nell'immobile per verificare le condizioni dello stesso a fronte delle richieste di
intervento del sig. l.r.p.rt. della 6) Persona_1 Controparte_1
pagina 10 di 17 Vero è che il mancato rinnovo della polizza fideiussoria era stato concordato con la
proprietà perché la doveva stipulare un nuovo Controparte_1
contratto di locazione, in luogo di quello da garantire” Si indicano come testi i sig.ri
, nata a [...] il [...], residente in [...] Giugno Testimone_1
n° 03 e sig. nato a [...] il [...], residente in [...]
Bidente n° 72 sulle circostanze n.ri 1,2,3,4,5 e 6. Si indica quale ulteriore teste il
geometra , con studio in Ravenna, al Viale L.B. Alberti n° 93, sulle sole Testimone_3
circostanze portate dai numeri 1,2 e 3 Si chiede la nomina di C.T.U. per l'accertamento
delle infiltrazioni di acqua piovana e la quantificazione dei danni agli arredi e di quelli
derivanti dal godimento parziale dell'immobile; IS ” Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la narrazione del processo non più richiesta dal recente codice di rito.
Brevemente. Trattasi dell'opposizione alla convalida di sfratto portante RG .837/24.
Parte intimante ha dichiarato all'udienza di comparizione delle parti come la morosità
fosse stata sanata in un momento successivo alla notifica dell'atto di intimazione. Poiché
il rapporto di locazione non aveva ad oggetto un immobile ad uso abitativo, bensì ad uso diverso, la medesima parte ha comunque chiesto la risoluzione del contratto. Nel mentre,
parte intimata si è opposta alla convalida.
Il Giudice ha mutato il rito e invitato le parti ad accedere alla mediazione obbligatoria,
mentre sulla richiesta di ordinanza provvisoria ha così statuito: “Rilevato che è pacifico
che la morosità è stata sanata solo successivamente alla data di notifica
pagina 11 di 17 dell'intimazione Visto che non appare contestato che le mensilità sono ad oggi pagate
Visto l'art.665 cpc Riservandosi di provvedere per l'ordinanza di rilascio qualora le
mensilità non vengano da oggi in poi pagate Vista l'opposizione Vista la domanda di
parte attrice di risoluzione del contratto espressa in data odierna in via formale
PQM
Riserva ogni provvedimento liberatorio nel proseguo del giudizio di merito Dispone il
mutamento del rito e fissa l'udienza del 23 ottobre 2024 ad ore 15.15 Con termine fino a
trenta giorni prima per l'intimante-ricorrente, e fino a dieci giorni prima per l'intimato-
resistente per il deposito di atti integrativi e documenti. Pone a carico di parte
ricorrente l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria entro il termine di giorni
15 dalla presente ordinanza.”
Le parti hanno provveduto ad instaurare il procedimento conciliativo che non ha sortito effetto positivo ed il mediatore ha così e fra l'altro verbalizzato “…All'esito di tale
attività e nonostante l'ampio confronto, le parti non addivengono ad un accordo…”
In corso di causa, le parti hanno espresso istanze istruttorie, che il Giudice ha giudicato non ammissibili nei seguenti termini: “rilevato che la prova dedotta dalle parti non è
pertinente, superflua ed inammissibile ai fini della domanda introduttiva ritenuto che la
causa sia matura per essere decisa, perché di natura contrattuale e documentale
PQM
RIGETTA le istanze istruttorie delle parti”.
All'udienza chiamata per la discussione, le parti hanno dato atto del rilascio del bene immobile e che non pendono questioni economiche;
entrambe hanno dichiarato che il contratto di locazione è stato risolto per mutuo consenso, talché parte ricorrente ha pagina 12 di 17 chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte resistente insiste sulla domanda riconvenzionale.
Spetta ora decidere.
Sulla cessazione della materia del contendere.
Giova preliminarmente ricordare che, secondo l'orientamento della Cassazione, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n.
6395 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 4; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403 in
Giust. civ. Mass. 2004, f. 4; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969 in Giust. civ.
Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass.
2005, f. 6).
pagina 13 di 17 Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per dichiararsi cessata la materia del contendere, considerato che le parti se da una parte dichiarano risolto il contratto di locazione per mutuo consenso, dall'altra controvertono sulla domanda riconvenzionale dell'opponente
Il giudice prende atto di come sussista la risoluzione del contratto di locazione intervenuta per mutuo consenso, ma deve prendere posizione e giudicare sulla lite pendente fra le parti per quanto contenuto negli atti difensivi, anche in assenza di una fattiva conoscenza delle modalità di risoluzione del rapporto locatizio (NDR il contratto
è risolto per mutuo consenso delle parti, l'immobile è già rilasciato e non sussistono pendenze economiche), tanto da non poter oltre provvedere su risoluzione, rilasci e condanne al pagamento.
Sulla domanda riconvenzionale.
Diversamente, occorre esaminare la domanda che parte resistente-opponente ha formulato e sulla quale parte ricorrente-opposta ha preso posizione.
Preliminarmente, va osservato come la domanda sia tempestiva. Infatti, nel procedimento per convalida di sfratto, nel quale sia stata proposta opposizione, il momento di preclusione della proposizione della domanda riconvenzionale dell'intimato non si identifica con il deposito della comparsa di risposta ai sensi dell'art. 660, quinto comma, cod. proc. civ., ma con il deposito della memoria integrativa successiva all'ordinanza ex art. 426 cod. pro. civ.. Ne consegue che la domanda riconvenzionale che sia proposta già nella fase sommaria non è soggetta all'osservanza del termine di dieci pagina 14 di 17 giorni previsto dall'art. 416 c.p.c., in quanto il rito del lavoro si applica solo dopo il passaggio alla fase ordinaria ex art. 667 c.p.c. ( Cass. 13963/2005, 3696/2012 e
28419/2016).
Tuttavia, detta domanda non può in questo giudizio trovare accoglimento e va respinta.
Infatti, è l'oggetto del contendere che non trova la giusta sede in un giudizio che si origina con la convalida di sfratto, ove l'intimato può opporre in via riconvenzionale l'estinzione e/o la compensazione del debito, eventualmente titolata da precedente provvedimento di condanna per vizi della cosa locata.
Giova ricordare che obbligazioni fondamentali che derivano dal contratto di locazione sono quelle del locatore di trasferire alla controparte la detenzione del bene locato e quella del conduttore di pagare il corrispettivo. Il mancato adempimento dell'una o dell'altra obbligazione altera in maniera decisiva il sinallagma contrattuale ed impone lo scioglimento del rapporto. In questo senso, va ribadito che non è consentito al conduttore di un immobile di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, neppure nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore (Cass. Sez VI
23 giugno 2011 n. 13887 conformi cass. sez III 8 ottobre 2008 n. 24799).
Il principio che vuole essere chiarito è che non è la procedura di sfratto ed il conseguente giudizio di opposizione (allo sfratto, ndr) che abilita il conduttore a rimarcare pagina 15 di 17 manchevolezze del locatore. Per i pretesi vizi della cosa, il conduttore deve necessariamente affidarsi alle specifiche norme del codice civile e attivarsi eventualmente mediante un ricorso ex art. 447 cpc che lo titoli economicamente (se non per una risoluzione del contratto o un legittimo recesso anticipato) ad opporsi alle rimostranze del locatore che per parte sua ha documentato l'esistenza di un contratto di locazione stipulato tra le parti in relazione all'immobile di cui ha richiesto il rilascio. E'
utile ricordare, in questi casi, come in base ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova ricavabili dall'art. 2697 c.c., per l'azione di risoluzione il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non la inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto (cfr. Cass., 27 marzo 1998, n. 3232
Cass., 5 dicembre 1994, n. 10446), provata dunque da parte attrice l'esistenza di un contratto di locazione per uso abitativo e non provato dalla parte convenuta l'adempimento dell'obbligazione di pagare le mensilità pattuite nei termini contrattualmente condivisi, può ritenersi che il comportamento della parte convenuta costituisca inadempimento idoneo, ai sensi dell'art.1455 c.c., a giustificare la domanda di risoluzione del contratto.
Peraltro, la domanda riconvenzionale non appare neppure provata e le istanze istruttorie orali della resistente risultano generiche e non pertinenti e la CTU instata meramente esplorativa.
Le spese seguono la soccombenza, tanto ai fini della domanda di risoluzione così come articolata (soccombenza virtuale all'esito della risoluzione dichiarata dalle parti), quanto pagina 16 di 17 per il rigetto della domanda riconvenzionale.
Fasi espletate tutte, fatta eccezione di quella istruttoria, valore del giudizio nei termini dichiarati in atti, tenuto conto anche della domanda riconvenzionale. Liquidazione
secondo DM 55/14 e sue successive modifiche ed integrazioni fino a quanto di recente vigente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1239/24 rg, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Prende atto della risoluzione del rapporto di locazione inter-partes intervenuto per mutuo consenso, del rilascio dell'immobile e del pagamento di tutti i canoni maturati fino al rilascio
Rigetta la domanda riconvenzionale di parte resistente
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per spese, € 3.400,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Forlì, 5 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
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