Articolo 1157 del Codice civile
Articolo 1156Articolo 1158
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19 aprile 1942
Art. 1157.

(Possesso di titoli di credito).

Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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