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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 250/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL CÌ Presidente
Dott.ssa SI Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato LA seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 250/23 R.G.
PROMOSSA DA
(nato a [...] il 1°.06.1972, c.f. ) – n.q. di titolare della Parte_1 CodiceFiscale_1
P.IVA_ Ditta “Grafoservice di Strano Luca” (P.IVA ) - rappresentato e difeso per procura in C.F._2 atti dall'Avv. Maurizio Liistro (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante – Appellato incidentale
contro
:
(in persona del socio accomandatario e legale Controparte_1
Pa rappresentante p.t. ) corrente in Floridia, (P.IVA. 683 040 891), rappresentata e Controparte_1 difesa per procura in atti dall'Avv. Paolo Barbagallo (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata, Appellata – Appellante incidentale
In fatto e in diritto
Con sentenza non definitiva n. 490/2024 pubblicata in data 20/03/2024, questa Corte d'appello definiva in modo parziale il giudizio in epigrafe e statuiva:
• il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla;
Controparte_1
• in accoglimento del primo motivo dell'appello principale avanzato da la correzione Parte_1 del dispositivo della sentenza di primo grado (n. 347/2023 del Tribunale di Siracusa), specificando che la risoluzione concerneva il contratto preliminare del 28/09/2011 e non quello precedente dell'11/11/2010;
• in accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, avanzato da , la condanna Parte_1 della al rilascio dell'unità immobiliare sita in Floridia, c.da Vignarelli, censita Controparte_1 in Catasto Fabbricati al foglio di mappa 21, part. 1297 sub. 1;
• in accoglimento del terzo motivo dell'appello principale, la condanna della al Controparte_1 rimborso in favore del signor delle fruttificazioni dell'unità immobiliare per il periodo Pt_1 decorrente dal 31/12/2011 fino alla data di effettivo rilascio;
• la rimessione in istruttoria, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio ai fini della quantificazione di dette fruttificazioni, con riserva di ogni statuizione sulle spese di lite alla sentenza definitiva.
Con successiva ordinanza dell'11/03/2024, questa Corte disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio, nominando il Geom. al fine di determinare il valore locativo dell'immobile per il Persona_1 periodo indicato.
Il CTU ha depositato la propria relazione peritale in data 01/06/2024, stimando il canone di locazione mensile in € 580,00 e quantificando le fruttificazioni per il periodo dal 31/12/2011 al 30/04/2024 in complessivi € 85.840,00.
In data 28/06/2024 la ha provveduto a rilasciare l'immobile in favore del signor Controparte_1
. Pt_1
Indi, all'udienza del 20/10/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (limitatamente a venti giorni per le conclusionali e venti giorni per le repliche).
Tanto esposto in punto di fatto, appare evidente come alla presente controversia non residui che delibare sulla esatta quantificazione delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione e sulla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ora. La sentenza non definitiva n. 490/2024 ha statuito il diritto dello a percepire le Pt_1 fruttificazioni dell'immobile per il periodo di occupazione, a far data dal 31/12/2011. E, infatti, l'obbligo restitutorio che ne deriva, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, discende direttamente dall'effetto retroattivo della risoluzione contrattuale e trova la sua disciplina nella ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Ebbene, come già detto, ai fini della quantificazione, il CTU nominato ha determinato il valore locativo mensile in € 580,00.
Sebbene la parte appellata, per il tramite del proprio CTP, Arch. , avesse formulato Persona_2 osservazioni critiche alla bozza di relazione, tuttavia in sede di comparsa conclusionale ha espressamente dichiarato di prendere atto delle conclusioni rassegnate dall'esperto, conclusioni peraltro condivisibili e in linea sia con la consistenza dell'immobile che con il suo stato.
Pertanto, considerato che l'immobile – come detto - è stato rilasciato in data 28/06/2024, il periodo di occupazione rilevante ai fini del calcolo si estende per 150 mesi (dal gennaio 2012 al giugno 2024).
L'importo complessivamente dovuto a tale titolo ammonta, pertanto, ad € 87.000,00 (€ 580,00 x 150 mesi) con interessi decorrenti dalla immissione in possesso (e con scadenza di essi dalle singole mensilità).
Passando alla valutazione della soccombenza non pare dubbio alla Corte che la stessa sia da imputare alla parte appellata la quale non può che definirsi del tutto soccombente, dato il rigetto del suo appello incidentale e l'accoglimento di quello principale avanzato da Parte_1
Le spese si liquidano dunque come in dispositivo per i due gradi di lite applicando i parametri minimi della vigente tariffa forense (ex D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €. 52.000,00 e 260.000,00) e delle fasi espletate (introduttiva, studio, istruttoria e decisionale in entrambi i gradi).
Atteso il rigetto dell'appello incidentale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
n.q. di titolare della Ditta “Grafoservice di Strano Luca” della somma di € 87.000,00 oltre interessi come in parte motiva a titolo di fruttificazione per la detenzione dell'immobile promesso in vendita dal gennaio 2012 al giugno 2024, nonchè al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in E. 7.052,00 (di cui E. 1276,00 per fase di studio, E. 814,00 per fase introduttiva, E. 2835,00 per fase istruttoria, E. 2127,00 per fase decisionale) per compensi di avvocato oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge e per il secondo grado in E. 7.160,00 (di cui E. 1489,00 per fase di studio, E. 956,00 per fase introduttiva, E. 2163,00 per fase istruttoria, E. 2552,00 per fase decisionale) per compensi di avvocato oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e
Iva come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , , ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Controparte_1 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 4.12.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa SI Lo Iacono Dott. OL CÌ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL CÌ Presidente
Dott.ssa SI Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato LA seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 250/23 R.G.
PROMOSSA DA
(nato a [...] il 1°.06.1972, c.f. ) – n.q. di titolare della Parte_1 CodiceFiscale_1
P.IVA_ Ditta “Grafoservice di Strano Luca” (P.IVA ) - rappresentato e difeso per procura in C.F._2 atti dall'Avv. Maurizio Liistro (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante – Appellato incidentale
contro
:
(in persona del socio accomandatario e legale Controparte_1
Pa rappresentante p.t. ) corrente in Floridia, (P.IVA. 683 040 891), rappresentata e Controparte_1 difesa per procura in atti dall'Avv. Paolo Barbagallo (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata, Appellata – Appellante incidentale
In fatto e in diritto
Con sentenza non definitiva n. 490/2024 pubblicata in data 20/03/2024, questa Corte d'appello definiva in modo parziale il giudizio in epigrafe e statuiva:
• il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla;
Controparte_1
• in accoglimento del primo motivo dell'appello principale avanzato da la correzione Parte_1 del dispositivo della sentenza di primo grado (n. 347/2023 del Tribunale di Siracusa), specificando che la risoluzione concerneva il contratto preliminare del 28/09/2011 e non quello precedente dell'11/11/2010;
• in accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, avanzato da , la condanna Parte_1 della al rilascio dell'unità immobiliare sita in Floridia, c.da Vignarelli, censita Controparte_1 in Catasto Fabbricati al foglio di mappa 21, part. 1297 sub. 1;
• in accoglimento del terzo motivo dell'appello principale, la condanna della al Controparte_1 rimborso in favore del signor delle fruttificazioni dell'unità immobiliare per il periodo Pt_1 decorrente dal 31/12/2011 fino alla data di effettivo rilascio;
• la rimessione in istruttoria, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio ai fini della quantificazione di dette fruttificazioni, con riserva di ogni statuizione sulle spese di lite alla sentenza definitiva.
Con successiva ordinanza dell'11/03/2024, questa Corte disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio, nominando il Geom. al fine di determinare il valore locativo dell'immobile per il Persona_1 periodo indicato.
Il CTU ha depositato la propria relazione peritale in data 01/06/2024, stimando il canone di locazione mensile in € 580,00 e quantificando le fruttificazioni per il periodo dal 31/12/2011 al 30/04/2024 in complessivi € 85.840,00.
In data 28/06/2024 la ha provveduto a rilasciare l'immobile in favore del signor Controparte_1
. Pt_1
Indi, all'udienza del 20/10/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (limitatamente a venti giorni per le conclusionali e venti giorni per le repliche).
Tanto esposto in punto di fatto, appare evidente come alla presente controversia non residui che delibare sulla esatta quantificazione delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione e sulla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ora. La sentenza non definitiva n. 490/2024 ha statuito il diritto dello a percepire le Pt_1 fruttificazioni dell'immobile per il periodo di occupazione, a far data dal 31/12/2011. E, infatti, l'obbligo restitutorio che ne deriva, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, discende direttamente dall'effetto retroattivo della risoluzione contrattuale e trova la sua disciplina nella ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Ebbene, come già detto, ai fini della quantificazione, il CTU nominato ha determinato il valore locativo mensile in € 580,00.
Sebbene la parte appellata, per il tramite del proprio CTP, Arch. , avesse formulato Persona_2 osservazioni critiche alla bozza di relazione, tuttavia in sede di comparsa conclusionale ha espressamente dichiarato di prendere atto delle conclusioni rassegnate dall'esperto, conclusioni peraltro condivisibili e in linea sia con la consistenza dell'immobile che con il suo stato.
Pertanto, considerato che l'immobile – come detto - è stato rilasciato in data 28/06/2024, il periodo di occupazione rilevante ai fini del calcolo si estende per 150 mesi (dal gennaio 2012 al giugno 2024).
L'importo complessivamente dovuto a tale titolo ammonta, pertanto, ad € 87.000,00 (€ 580,00 x 150 mesi) con interessi decorrenti dalla immissione in possesso (e con scadenza di essi dalle singole mensilità).
Passando alla valutazione della soccombenza non pare dubbio alla Corte che la stessa sia da imputare alla parte appellata la quale non può che definirsi del tutto soccombente, dato il rigetto del suo appello incidentale e l'accoglimento di quello principale avanzato da Parte_1
Le spese si liquidano dunque come in dispositivo per i due gradi di lite applicando i parametri minimi della vigente tariffa forense (ex D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €. 52.000,00 e 260.000,00) e delle fasi espletate (introduttiva, studio, istruttoria e decisionale in entrambi i gradi).
Atteso il rigetto dell'appello incidentale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
n.q. di titolare della Ditta “Grafoservice di Strano Luca” della somma di € 87.000,00 oltre interessi come in parte motiva a titolo di fruttificazione per la detenzione dell'immobile promesso in vendita dal gennaio 2012 al giugno 2024, nonchè al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in E. 7.052,00 (di cui E. 1276,00 per fase di studio, E. 814,00 per fase introduttiva, E. 2835,00 per fase istruttoria, E. 2127,00 per fase decisionale) per compensi di avvocato oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge e per il secondo grado in E. 7.160,00 (di cui E. 1489,00 per fase di studio, E. 956,00 per fase introduttiva, E. 2163,00 per fase istruttoria, E. 2552,00 per fase decisionale) per compensi di avvocato oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e
Iva come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , , ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Controparte_1 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 4.12.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa SI Lo Iacono Dott. OL CÌ