CASS
Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/09/2024, n. 33665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33665 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KAS HA nato il [...] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 33665 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 17/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a AS AK per il delitto di falso ideologico commesso da privato ex art. 483 cod. pen., per avere, nella dichiarazione di residenza presentata al Comune di Mercato Saraceno in data 13 settembre 2017, falsamente dichiarato di avere trasferito la propria dimora abituale in Mercato Saraceno alla Via Serra n. 17. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di AS AK consta di tre motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia l'inosservanza degli artt. 420-bis, 420 -quater, 178, 179, 604, commi 4 e 5, cod. proc. pen. che affliggerebbe l'ordinanza in data 19 ottobre 2023, con la quale la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di sospensione del processo, avanzata nell'interesse dell'imputato del quale non si sarebbe potuta dichiarare l'assenza, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., per non avere avuto egli conoscenza del giudizio di appello. E' dedotto, a sostegno, che l'avvenuta notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non essendo andata a buon fine la notifica presso il domicilio dichiarato (per irreperibilità del destinatario dell'atto), era indice sintomatico della mancata conoscenza del giudizio di appello da parte dell'appellante, che, pertanto, si era vista preclusa la possibilità di parteciparvi. - Il secondo ed il terzo motivo di ricorso denunciano la violazione degli artt. 483 e 42 cod. pen., 5, comma 4, dl. 5 del 2012 e 76 d.P.R. 445 del 2000 e il vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato. Elemento, questo, che la Corte territoriale, senza neppure esaminare la specifica questione al riguardo sollevata con i motivi di appello, avrebbe genericamente affrontato, limitandosi ad evocare la sicura consapevolezza dell'imputato di rendere una dichiarazione falsa per come evincibile dalla testimonianza del titolare (Benanni) dell'abitazione in cui egli aveva dichiarato di dimorare abitualmente;
tanto, ancorché si trattasse di circostanza per nulla decisiva, ben essendo possibile che il ricorrente, certo al momento della dichiarazione di volere dimorare nel luogo indicato, non avesse potuto trasferirvisi ovvero che avesse equivocato, in ragione delle proprie limitate capacità culturali e linguistiche, circa l'effettivo significato della dichiarazione che andava a rendere. 3. Con requisitoria in data 24 aprile 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Paola Filippi, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con memoria depositata in data 8 maggio 2024, il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Va premesso che, giusta il tenore dell'art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022 (Disposizioni transitorie in materia di assenza), il caso all'esame soggiace alle disposizioni in tema di giudizio in absentia anteriormente vigenti: ciò perché, prima dell'entrata in vigore (il 30 dicembre 2022) del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha innovato la disciplina de qua, la sospensione del processo, disposta nel giudizio di primo grado (in data 6 maggio 2019) ai sensi dell'articolo 420-quater cod. proc. pen. (nel testo ratione temporis vigente), è stata revocata (in data 12 luglio 2019) a causa dell'intervenuto rintraccio dell'imputato e della successiva comparizione personale di questi al processo (in effetti presente alle udienze del 3 e 17 febbraio 2020). 1.2. Ciò posto, nella motivazione dell'impugnata ordinanza (in data 19 ottobre 2023) la Corte territoriale ha rilevato come vi fossero obiettive ed incontestate ragioni per ritenere che l'imputato fosse a conoscenza della pendenza del processo a suo carico celebrato, sia per avere presenziato al giudizio di primo grado sia per la riscontrata effettiva istau razione del rapporto professionale con il difensore d'ufficio (l'Avvocato che lo aveva assistito nel giudizio di primo grado), presso il quale aveva avuto luogo la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., incontestata quanto a regolarità. Si tratta di argomentazioni pienamente in linea con le indicazioni, in materia di verifica dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, impartite dal diritto vivente con le sentenze Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716: effettiva conoscenza del processo che va riferita alla vocatio in judicium e deve essere accertata sulla base di indicatori fattuali esplicativi di un rapporto informativo, il più diretto possibile, tra l'imputato e la regiudicanda. 1.3. Nel caso al vaglio il predetto rapporto informativo diretto tra l'imputato e il processo è certamente esistente, poiché AS AK non poteva non essere a conoscenza di quello celebrato a suo carico avendo presenziato ad almeno due delle udienze del giudizio di primo grado. Tale decisiva presa d'atto esclude il rilievo dell'eccezione difensiva in ordine alla mancanza di certezza circa la conoscenza effettiva da parte dell'imputato, resosi irreperibile, della pendenza del giudizio in appello, promosso dal difensore d'ufficio: l'istaurazione con questi di un effettivo e non disconosciuto rapporto professionale onerava, infatti, AS AK di informarsi circa la prosecuzione e le sorti del processo istaurato a suo carico, di cui aveva avuto certamente conoscenza. 2 2. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati e non consentiti in questa sede. 2.1. È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000 (Sez. 5, n. 7857 del 26/10/2017, dep. 2018, Rv. 272277); in particolare, è stato costantemente affermato che integra il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. la falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini della iscrizione anagrafica per mutamento della residenza, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Sez. 3, n. 17419 del 04/04/2023, Rv. 284662; Sez. 5, n. 31833 del 14/10/2020, Rv. 279834; Sez. 5, n. 29469 del 07/05/2018, Rv. 273331). Tanto rammentato e pacificamente condiviso l'approdo interpretativo secondo cui il delitto di falsità ideologica di cui all'art. 483 cod. pen. sussiste qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez. U, n. 6, del 17/2/1999, Rv. 212782; Sez. U, n. 1 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413; Sez. 5, n. 5365 del 15/1/2018, Rv. 272110; Sez. 5, n. 39215 del 4/6/2015, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 2/4/2014, Rv. 259883), non è possibile dubitare che la fattispecie concreta, posta all'esame del Collegio, rientri nei parametri ermeneutici appena descritti attesa l'evidente e specifica funzione probatoria della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dimostrativa di «stati, qualità personali o fatti che siano nella diretta conoscenza dell'interessato», che solo quest'ultimo può documentare, della quale il pubblico ufficiale prende semplicemente cognizione attraverso l'attestazione del privato, tenuto all'obbligo di verità (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, dep. 2000, Rv. 215413; Sez. 2, n. 4970 del 12/01/2012, Rv. 251815; Sez. 6, n. 23587 del 28/02/2013, Rv. 256259; Sez. 5, n. 5365 del 15/01/2018, Rv. 272110). 2.2. Alla stregua dei riportati criteri, circa l'obbligo del privato di dichiarare il vero in ordine ad una situazione concreta ed obiettiva attinente alla propria persona, e, in particolare, circa la propria residenza, ossia la propria dimora abituale come esistente nell'attualità (Sez. 1, n. 22888 del 09/05/2006, Rv. 234879), le deduzioni difensive attinenti al profilo colposo e non doloso della condotta mendace posta in essere nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono destituite di giuridico pregio, avuto riguardo al peculiare impegno richiesto al dichiarante nel documentarsi adeguatamente e responsabilmente in ordine al contenuto dell'attestazione da rendere, e non consentite in questa sede, risolvendosi, le argomentazioni circa l'incapacità dell'imputato di comprendere il contenuto dell'attestazione stessa in ragione dei suoi limitati strumenti culturali, in esplorative incursioni nel fatto. 3 Donde, va ribadito il principio di diritto secondo cui il dolo del reato previsto dall'art. 483 cod. pen. è generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Rv. 281041). 3. S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/05/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 33665 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 17/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a AS AK per il delitto di falso ideologico commesso da privato ex art. 483 cod. pen., per avere, nella dichiarazione di residenza presentata al Comune di Mercato Saraceno in data 13 settembre 2017, falsamente dichiarato di avere trasferito la propria dimora abituale in Mercato Saraceno alla Via Serra n. 17. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di AS AK consta di tre motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia l'inosservanza degli artt. 420-bis, 420 -quater, 178, 179, 604, commi 4 e 5, cod. proc. pen. che affliggerebbe l'ordinanza in data 19 ottobre 2023, con la quale la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di sospensione del processo, avanzata nell'interesse dell'imputato del quale non si sarebbe potuta dichiarare l'assenza, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., per non avere avuto egli conoscenza del giudizio di appello. E' dedotto, a sostegno, che l'avvenuta notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non essendo andata a buon fine la notifica presso il domicilio dichiarato (per irreperibilità del destinatario dell'atto), era indice sintomatico della mancata conoscenza del giudizio di appello da parte dell'appellante, che, pertanto, si era vista preclusa la possibilità di parteciparvi. - Il secondo ed il terzo motivo di ricorso denunciano la violazione degli artt. 483 e 42 cod. pen., 5, comma 4, dl. 5 del 2012 e 76 d.P.R. 445 del 2000 e il vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato. Elemento, questo, che la Corte territoriale, senza neppure esaminare la specifica questione al riguardo sollevata con i motivi di appello, avrebbe genericamente affrontato, limitandosi ad evocare la sicura consapevolezza dell'imputato di rendere una dichiarazione falsa per come evincibile dalla testimonianza del titolare (Benanni) dell'abitazione in cui egli aveva dichiarato di dimorare abitualmente;
tanto, ancorché si trattasse di circostanza per nulla decisiva, ben essendo possibile che il ricorrente, certo al momento della dichiarazione di volere dimorare nel luogo indicato, non avesse potuto trasferirvisi ovvero che avesse equivocato, in ragione delle proprie limitate capacità culturali e linguistiche, circa l'effettivo significato della dichiarazione che andava a rendere. 3. Con requisitoria in data 24 aprile 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Paola Filippi, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con memoria depositata in data 8 maggio 2024, il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Va premesso che, giusta il tenore dell'art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022 (Disposizioni transitorie in materia di assenza), il caso all'esame soggiace alle disposizioni in tema di giudizio in absentia anteriormente vigenti: ciò perché, prima dell'entrata in vigore (il 30 dicembre 2022) del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha innovato la disciplina de qua, la sospensione del processo, disposta nel giudizio di primo grado (in data 6 maggio 2019) ai sensi dell'articolo 420-quater cod. proc. pen. (nel testo ratione temporis vigente), è stata revocata (in data 12 luglio 2019) a causa dell'intervenuto rintraccio dell'imputato e della successiva comparizione personale di questi al processo (in effetti presente alle udienze del 3 e 17 febbraio 2020). 1.2. Ciò posto, nella motivazione dell'impugnata ordinanza (in data 19 ottobre 2023) la Corte territoriale ha rilevato come vi fossero obiettive ed incontestate ragioni per ritenere che l'imputato fosse a conoscenza della pendenza del processo a suo carico celebrato, sia per avere presenziato al giudizio di primo grado sia per la riscontrata effettiva istau razione del rapporto professionale con il difensore d'ufficio (l'Avvocato che lo aveva assistito nel giudizio di primo grado), presso il quale aveva avuto luogo la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., incontestata quanto a regolarità. Si tratta di argomentazioni pienamente in linea con le indicazioni, in materia di verifica dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, impartite dal diritto vivente con le sentenze Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716: effettiva conoscenza del processo che va riferita alla vocatio in judicium e deve essere accertata sulla base di indicatori fattuali esplicativi di un rapporto informativo, il più diretto possibile, tra l'imputato e la regiudicanda. 1.3. Nel caso al vaglio il predetto rapporto informativo diretto tra l'imputato e il processo è certamente esistente, poiché AS AK non poteva non essere a conoscenza di quello celebrato a suo carico avendo presenziato ad almeno due delle udienze del giudizio di primo grado. Tale decisiva presa d'atto esclude il rilievo dell'eccezione difensiva in ordine alla mancanza di certezza circa la conoscenza effettiva da parte dell'imputato, resosi irreperibile, della pendenza del giudizio in appello, promosso dal difensore d'ufficio: l'istaurazione con questi di un effettivo e non disconosciuto rapporto professionale onerava, infatti, AS AK di informarsi circa la prosecuzione e le sorti del processo istaurato a suo carico, di cui aveva avuto certamente conoscenza. 2 2. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati e non consentiti in questa sede. 2.1. È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000 (Sez. 5, n. 7857 del 26/10/2017, dep. 2018, Rv. 272277); in particolare, è stato costantemente affermato che integra il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. la falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini della iscrizione anagrafica per mutamento della residenza, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Sez. 3, n. 17419 del 04/04/2023, Rv. 284662; Sez. 5, n. 31833 del 14/10/2020, Rv. 279834; Sez. 5, n. 29469 del 07/05/2018, Rv. 273331). Tanto rammentato e pacificamente condiviso l'approdo interpretativo secondo cui il delitto di falsità ideologica di cui all'art. 483 cod. pen. sussiste qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez. U, n. 6, del 17/2/1999, Rv. 212782; Sez. U, n. 1 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413; Sez. 5, n. 5365 del 15/1/2018, Rv. 272110; Sez. 5, n. 39215 del 4/6/2015, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 2/4/2014, Rv. 259883), non è possibile dubitare che la fattispecie concreta, posta all'esame del Collegio, rientri nei parametri ermeneutici appena descritti attesa l'evidente e specifica funzione probatoria della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dimostrativa di «stati, qualità personali o fatti che siano nella diretta conoscenza dell'interessato», che solo quest'ultimo può documentare, della quale il pubblico ufficiale prende semplicemente cognizione attraverso l'attestazione del privato, tenuto all'obbligo di verità (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, dep. 2000, Rv. 215413; Sez. 2, n. 4970 del 12/01/2012, Rv. 251815; Sez. 6, n. 23587 del 28/02/2013, Rv. 256259; Sez. 5, n. 5365 del 15/01/2018, Rv. 272110). 2.2. Alla stregua dei riportati criteri, circa l'obbligo del privato di dichiarare il vero in ordine ad una situazione concreta ed obiettiva attinente alla propria persona, e, in particolare, circa la propria residenza, ossia la propria dimora abituale come esistente nell'attualità (Sez. 1, n. 22888 del 09/05/2006, Rv. 234879), le deduzioni difensive attinenti al profilo colposo e non doloso della condotta mendace posta in essere nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono destituite di giuridico pregio, avuto riguardo al peculiare impegno richiesto al dichiarante nel documentarsi adeguatamente e responsabilmente in ordine al contenuto dell'attestazione da rendere, e non consentite in questa sede, risolvendosi, le argomentazioni circa l'incapacità dell'imputato di comprendere il contenuto dell'attestazione stessa in ragione dei suoi limitati strumenti culturali, in esplorative incursioni nel fatto. 3 Donde, va ribadito il principio di diritto secondo cui il dolo del reato previsto dall'art. 483 cod. pen. è generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Rv. 281041). 3. S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/05/2024.