Decreto cautelare 9 dicembre 2025
Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/12/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02143/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01989/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1989 del 2025, proposto da Consorzio Stabile Energos, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B882CB58D0, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monteforte Cilento, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Italia Domani Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Asmel Sc A R.L. e Asmecomm, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a. del provvedimento del 01.12.2025, comunicato a mezzo Piattaforma in data 03.12.2025, con cui la S.A. ha disposto l'esclusione del Consorzio Stabile Energos dalla procedura indetta per l'affidamento dei “Lavori di Realizzazione di un Asilo Nido alla Via Tiro a Segno Mediante Riconversione di un edificio pubblico esistente non già destinato ad Asilo Nido” (C.F. B882CB58D0) per aver inserito il cronoprogramma nell'offerta tecnica;
b. della nota del 03.12.2025, di comunicazione dell'esclusione;
c. del verbale del 30.11.2025, con cui, all'esito dell'apertura delle offerte tecniche, si è disposta l'esclusione del concorrente;
d. della lex specialis di gara ove intesa nel senso di vietare l'inserimento del cronoprogramma nell'offerta tecnica;
e. dell'art. 22 del disciplinare di gara ove inteso nel senso di ritenere che la causa di esclusione per la “mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica” sia integrata anche nel caso di inserimento del cronoprogramma nell'offerta tecnica;
f. di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali, ivi incluso il provvedimento di aggiudicazione ove nelle more adottato dalla S.A. ed verbali di valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
nonché, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 c.p.a.:
- per la declaratoria della nullità della lex specialis di gara ove intesa nel senso di vietare l'inserimento del cronoprogramma nell'offerta tecnica;
- per la declaratoria della nullità dell'art. 22 del disciplinare di gara ove inteso nel senso di ritenere che la causa di esclusione per la “mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica” sia integrata anche nel caso di inserimento del cronoprogramma nell'offerta tecnica;
- per la declaratoria del diritto della ricorrente all'ammissione alla gara ed alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. MI Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l’A.T.I. ricorrente ha impugnati gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: il Comune di Moteforte Cilento ha indetto procedura aperta per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di realizzazione di un asilo nodo alla via Tiro a Segno mediante riconversione di un edificio pubblico esistente non già destinato ad Asilo Nido; l’importo a base di gara è stato fissato in euro 350.000,00; in possesso dei requisiti richiesti dalla lex speciali, ha presentato domanda di partecipazione ed è stata ammessa alla procedura di gara; tuttavia, alla seduta del 30.11.2025, il Rup ha disposto la sua esclusione per aver inserito il cronoprogramma all’interno dell’offerta tecnica; tale circostanza è stata ritenuta motivo di esclusione per le seguenti ragioni: - l’elemento tempo è di tipo quantitativo ed oggetto di punteggio relativamente all’offerta economica; - i tempi di esecuzione, in uno al prezzo costituiscono elementi di valutazione di carattere economico che in quanto tali non devono essere conosciuti nella fase di valutazione discrezionale dell’offerta tecnica; dunque, a dire della S.A. sarebbe venuta meno la segretezza dell’offerta.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità della impugnata esclusione sulla scorta delle seguenti doglianze:
I – VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 1 - 10 - 94 - 95 e 100 DLGS 36/2023 - VIOLAZIONE DEL PRINICIPIO DEL RISULTATO E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - NULLITÀ DEL DISCIPLINARE DI GARA.
In via preliminare, la ricorrente ha impugnato la lex specialis qualora intesa nel senso che il cronoprogramma andasse prodotto, a pena di esclusione, nella busta economica, in quanto lesiva dei principi della fiducia, del risultato e del favor partecipationis di cui al D. LGS .36/2023
II – VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 1 E 95 DEL DLGS 36/2023 - INSUSSISTENZA DELLA COMMISTIONE TRA ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato che, nel caso di specie, non sarebbe seriamente possibile configurare l’intervenuta commistione tra l’offerta tecnica ed economica, in quanto il cronoprogramma è stato prodotto con una mera rappresentazione delle fasi lavorative e, pertanto, tale elemento non avrebbe alcun carattere economico che, anche solo potenzialmente, possa incidere sulla valutazione dell’offerta; non avrebbe alcun carattere quantitativo capace di incidere anche solo potenzialmente sulla valutazione tecnica dei criteri selettivi.
Sulla scorta delle descritte causali, ha chiesto l’integrale accoglimento degli atti impugnati.
Si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per resistere al ricorso.
Nell’udienza camerale del 18 dicembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante la sua manifesta fondatezza e tanto anche ai fini dell’applicazione, nelle cause ex art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, dell’art. 49, comma 2, c.p.a., secondo cui: “L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74” (esattamente in termini, cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 7662/2025).
In seno al presente giudizio, è controverso il provvedimento del 01.12.2025, con cui la S.A. ha disposto l’esclusione del Consorzio Stabile Energos dalla procedura indetta per l’affidamento dei “Lavori di Realizzazione di un Asilo Nido alla Via Tiro a Segno Mediante Riconversione di un edificio pubblico esistente non già destinato ad Asilo Nido” per aver inserito il cronoprogramma nell’offerta tecnica.
Com’è noto, il divieto di commistione (o principio di separazione) tra offerta tecnica ed economica risponde alla finalità di garantire la segretezza dell’offerta economica fino al completamento della valutazione delle offerte tecniche (Consiglio di Stato, sez. VI, 22.11.2012 n. 5928) ed è pertanto funzionale ad evitare che l’offerta tecnica contenga elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l’entità dell’offerta economica (Consiglio di Stato, sez. V, 21.11.2017 n. 5392). Coerentemente con tale finalità, la corretta applicazione del divieto di commistione va effettuata in concreto (e non in astratto), con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare “prima del tempo” la consistenza e la convenienza di tale offerta (Consiglio di Stato, sez. III, 03.04.2017 n. 1530; cfr. TAR Aosta, 11.10.2019 n. 48).
Tale divieto, però, non è da intendersi in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica già nell’ambito di quella tecnica abbia 7 la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della Commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra offerta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 544; V, 29 aprile 2020, n. 2732; III, 9 gennaio 2020, n. 167; V, 25 giugno 2019, n. 4342; III, 24 settembre 2018, n. 5499; III, 3 aprile 2017, n. 1530). In tali condizioni, la giurisprudenza amministrativa si è da tempo orientata nel senso di ritenere che nell’offerta tecnica possono anche essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2016, n. 703), purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica o ancora consistano nell’assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell’offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla Stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3609; V, 13 giugno 2016, n. 2530; III, 20 gennaio 2016, n. 193).
Ciò posto, facendo applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali testè citati, va detto che l’impugnata determinazione di esclusione non si rivela immune dai vizi d’illegittimità lamentati dalla parte ricorrente, assumendo valore dirimente ed assorbente il secondo motivo di ricorso, con cui la parte ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 1 e 95 del D.Lgs. 36/2023.
Invero, nel caso di specie, non è seriamente possibile configurare l’intervenuta commistione tra l’offerta tecnica ed economica, tenuto conto che il cronoprogramma in oggetto è stato prodotto dall’ATI ricorrente con una mera rappresentazione delle fasi lavorative.
Pertanto, tale elemento non presenta alcun carattere economico che, anche solo potenzialmente, possa incidere sulla valutazione dell’offerta e non alcun carattere quantitativo capace di incidere anche solo potenzialmente sulla valutazione tecnica dei criteri selettivi.
Peraltro, la condivisibile giurisprudenza ha affermato che «l’indicazione della riduzione delle tempistiche di lavorazione non costituisce un’anticipazione dell’offerta economica, bensì una caratteristica dell’offerta tecnica» (Cons. Stato - sez. V, 31/3/2021 n. 2683; Cons. Stato, Sez. III, 2 agosto 2017, n. 3874; TAR Napoli, n. 2805 del 2024).
Quindi nessuna disposizione di legge impone che l’offerta tempo debba, a pena di esclusione, essere contenuta nella offerta economica, anziché nella offerta tecnica (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, 23 maggio 2025, n. 3980/2025):
Ne consegue che, anche in applicazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione, l’impugnata esclusione deve essere respinta.
In ragione della particolarità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione del 01.12.2025, nonché gli atti presupposti e consequenziali nei limiti d’interesse di parte ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
MI Di TI, Referendario, Estensore
LA Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI Di TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO