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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/12/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2172/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2172/2023 tra Parte_1
[...] e Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. VENTOLA FILIPPO che precisa le conclusioni come da ricorso e Parte_1 si ripor
Per l'avv. IANNI IA anche in sostituzione dell'avv. DI Controparte_1
ON DR che precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e si riportano alle note conclusive
Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2172/2023 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1 NT RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 NO NI IA RESISTENTE OGGETTO: scioglimento comunione ordinaria CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.12.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato in data 19.09.2023, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per le causali esposte in narrativa e/o per ogni altro titolo e/o ragione ritenuti applicabile e/o di giustizia, voglia accogliere la domanda di scioglimento della comunione sull'immobile oggetto di causa sito in Civitanova Marche via Pola nr. 112 proposta dall'attrice ricorrente nei confronti del convenuto resistente Parte_1 ai sensi dell'art. 1111 cc, disponendo il chiesto scioglimento secondo l'eventuale progetto divisionale che Controparte_1 minato CTU tenuto conto delle rispettive quote di valore dei due condividendi, salvo eventuali conguagli in denaro;
ipotesi di non comoda e/o antieconomica divisibilità dell'immobile, sempre in accoglimento della domanda attrice di scioglimento della comunione immobiliare, voglia disporre l'attribuzione dell'intera proprietà dell'immobile medesimo ad uno dei condividendi secondo le determinazioni e le volontà che gli stessi avranno espresso in corso di causa, con conseguente obbligo del condividente assegnatario di provvedere alla corresponsione in favore del condividente non assegnatario della somma di danaro corrispondente al valore della quota di proprietà di quest'ultimo secondo la stima del CTU;
in ulteriore ipotesi voglia disporre la vendita all'asta dell'intero immobile con divisione del ricavato trai due condividenti secondo le rispettive quote di proprietà; in ogni caso voglia disporre le trascrizioni e volture necessarie con esonero del Conservatore RR.II. da ogni responsabilità al riguardo;
voglia altresì condannare il convenuto alla corresponsione in favore Controparte_1 dell'attrice dell'indennità alla stessa dovuta a titolo risarcitorio per il mancato godimento per dieci anni del Parte_1 bene immo iti del valore della sua quota di proprietà, secondo il valore locativo dell'immobile stesso indicato dal CTU ovvero secondo gli eventuali altri criteri dallo stesso individuati;
infine voglia condannare il convenuto CP_1 alla restituzione alla di tutti gli arredi presenti nell'appartamento ovvero al pagame
[...] Parte_1 controvalore in danaro, nonché, in ogni caso, alla corresponsione in favore della stessa di una indennità, da Parte_1 determinarsi in via equitativa, per l'utilizzo in tutti questi anni dei predetti arredi;
in dannare il convenuto al pagamento dei compensi e delle spese di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, nonché al Controparte_1
pagina 2 di 7 risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in ragione dei fatti e comportamenti esposti in narrativa. DESCRIZIONE CATASTALE DELL'IMMOBILE OGGETTO DELLA DIVISIONE RICHIESTA NEL PRESENTE GIUDIZIO Immobile di civile abitazione con annesse nr. 2 autorimesse sito a Civitanova Marche Via Pola n. 112, cosi contraddistinto al NCEU del detto Comune “al foglio 17, ZC 1, con le particelle : a) 1332 sub. 5, abitazione piano terra, Cat. A/3, classe 3, vani 4,5, della RC di euro 395,09, confinante con la via Pola, bene comune passaggio pubblico, vano scala salvo altri;
b) 1332 sub 18 locale garage al piano terra sottostrada, Cat. C/6 , classe 3, della consistenza di mq 20 (metri quadri venti) della RC di euro 40,26, confinante con muro contro terra, spazio di manovra, bene di cui appresso, veno scale, salvo altri;
c) 1332 sub 17, locale garage la piano sottosctrada, cat. C/6 , classe 3, della consistenza di mq 15 (metri quadri 15), della RC di euro 30,21, confinante con muro controterra, spazio di manovra, beni di cui sopra, salvo altri”. In fatto esponeva: che in forza di atto pubblico denominato “Compravendita di prima casa soggetta ad iva” Dott. , Notaio in Civitanova Persona_1 Marche, del 05.05.2010 rep. n. 103454 racc. n. 12224 essa ricorrente ed il resistente risultavano comproprietari pro-indiviso, la prima per la quota di 47/100 ed il secondo per la residua quota di 53/100, dell'immobile di civile abitazione con annesse nr. 2 autorimesse sito a Civitanova Marche Via Pola n. 112, in data 04.10.1997, identificato al N.C.E.U. del detto Comune “al foglio 17, Z.C. 1, con le particelle: a)1332 sub. 5, abitazione al piano terra, Cat. A/3, classe 3, vani 4,5, della R.C. di euro 395,09, confinante con via Pola, bene comune, passaggio pubblico, vano scala, salvo altri;
b) 1332 sub. 18, locale garage al piano terra sottostrada, Cat. C/6, classe 3, della consistenza di mq. 20 (metri quadrati venti), della R.C di euro 40,26, confinante con: muro contro terra, spazio di manovra, bene di cui appresso, vano scale, salvo altri;
c) 1332 sub. 17, locale garage al piano primo sottostrada, Cat. C/6, classe 3, della consistenza di mq. 15 (metri quadrati quindici), della R.C di euro 30,21, confinante con: muro contro terra, spazio di manovra, bene di cui sopra, salvo altri;
che con missive in data 20.09.2016 e 19.04.2023, rimaste prive di risconto, essa ricorrente aveva richiesto al resistente di addivenire ad un accordo per lo scioglimento della comunione;
che anche la mediazione promossa da essa ricorrente aveva avuto esito negativo per mancata adesione e comparizione del resistente siccome risultante dal verbale del 21.07.2023; che essa ricorrente aveva diritto a sentir accertare lo scioglimento della comunione insistente sul predetto immobile con divisione;
che, stante l'uso esclusivo del predetto immobile, da parte del resistente essa ricorrente aveva altresì diritto ad un indennità per il mancato utilizzo del bene;
che essa ricorrente aveva, infine, diritto anche alla assegnazione di tutti gli arredi in quanto acquistati con denaro proprio e/o al pagamento da o parte del resistente del loro controvalore economico. Quindi, concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte. Si costituiva il quale, in via pregiudiziale eccepiva la improcedibilità Controparte_1 della domanda in ragione della circostanza per cui la mediazione aveva avuto ad oggetto la sola domanda di scioglimento della comunione mentre nel giudizio di merito erano state introdotte le ulteriori domande concernenti la restituzione degli arredi ed il riconoscimento del diritto ad una indennità per l'uso esclusivo dell'immobile da parte di esso resistente. Nel merito, mentre aderiva alla domanda di scioglimento della comunione, contestava le ulteriori domande eccependo che la ricorrente aveva utilizzato una porzione dell'immobile, ospitandovi la propria madre e consentendone l'uso da parte della di lei sorella di amici. In via riconvenzionale formulava domanda di condanna della ricorrente al rimborso, pro quota, delle spese relative alle utenze (elettricità € 18.140,63, gas € 8.653,64, atac € 2.182,20) alla Tari (€ 1.435,00) e al condominio (€ 5.731,67), pagate da esso resistente. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previo spostamento della prima udienza in ragione della domanda riconvenzionale spiegata: “in via preliminare: dichiarare il ricorso depositato inammissibile poiché generico, illegittimo per carenza di condizione di procedibilità, per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per tutte le causali esposte nella superiore narrativa;
nel merito: in via principale, rigettare il ricorso promosso dalla poiché infondato in fatto come Parte_1 in diritto essendo carente sia del petitum che delle prove a sostegno del medesim convenzionale, condannare la
al pagamento della quota di sua spettanza di tutte e somme indicate e provate nella superiore narrativa e Parte_1
, al condominio ed alla Tari sull'immobile di comune proprietà di cui si è chiesta la divisione giudiziale, ammontanti nel complesso ad € 36.143,14” Nelle more del processo le parti esperivano con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria.
pagina 3 di 7 La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale per interpello, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.12.2025.
Diritto
I. Sulla domanda di scioglimento della comunione Oggetto del compendio immobiliare da dividere sono l'immobile di civile abitazione e le annesse nr. 2 autorimesse site a Civitanova Marche Via Pola n. 112, cosi contraddistinte al NCEU del detto Comune al foglio 17, ZC 1, con le particelle: a) 1332 sub. 5, abitazione piano terra, Cat. A/3, classe 3, vani 4,5, della RC di euro 395,09, confinante con la via Pola, bene comune passaggio pubblico, vano scala salvo altri;
b) 1332 sub 18 locale garage al piano terra sottostrada, Cat. C/6 , classe 3, della consistenza di mq 20 (metri quadri venti) della RC di euro 40,26, confinante con muro contro terra, spazio di manovra, bene di cui appresso, veno scale, salvo altri;
c) 1332 sub 17, locale garage la piano sottostrada, cat. C/6 , classe 3, della consistenza di mq 15 (metri quadri 15), della RC di euro 30,21, confinante con muro controterra, spazio di manovra, beni di cui sopra, salvo altri (v. doc. 2 fascicolo ricorrente) Quanto al valore del compendio in esame, il CTU lo ha stimato in euro € 278.800,00 di cui € 18.000,00 per l'autorimessa di cui foglio 117 particella 1332 sub 17, € 23.000,00 per l'autorimessa di cui foglio 117 particella 1332 sub 18, ed il residuo per l'abitazione di cui foglio 117 particella 1332 sub 5 A mezzo della espletata ctu è stato accertato che l'abitazione di cui al sub 5 risulta divisa, senza che vi sia sanatoria alcuna e, quindi, in via di meso fatto, in due unità immobiliari, entrambe con accesso autonomo e diretto sulla via, come da planimetria dello stato attuale allegato n. 11, ma gli impianti idrico, elettrico, di riscaldamento, sia della porzione A che della porzione B dell'abitazione sono allacciati a contatori unici. La porzione A si compone di un ingresso- soggiorno con angolo cucina, un piccolo disimpegno dal quale si accede alla camera, al ripostiglio adibito a cameretta e al bagno. Dal ripostiglio-cameretta si accede alla chiostrina. I pavimenti di tutta l'abitazione sono in listelli di parquet. Gli infissi esterni sono in legno con vetri di tipo doppio e sono dotati di persiane in legno;
gli infissi interni sono in legno. Il bagno è completo di tutti i sanitari, è dotato di piatto doccia, ha il pavimento e le pareti rivestite di ceramica. Gli impianti (elettrico, idrico, riscaldamento) sono sottotraccia. L'impianto di riscaldamento è alimentato da caldaia, i corpi radianti sono in ghisa. La superficie lorda della porzione A dell'abitazione desunta dalla planimetria catastale è di circa mq. 64,00, quella della chiostrina di circa mq. 4,50. Lo stato di manutenzione dell'abitazione è buono. La porzione B, invece, si compone di un ingresso-soggiorno con angolo cottura, una camera (foto nn. 18-19) con bagno. I pavimenti di tutta l'abitazione sono del tipo industriale, fatta eccezione per il bagno che ha pavimento e pareti rivestiti di ceramica. Gli infissi esterni sono in legno con vetri di tipo doppio e sono dotati di persiane in legno;
gli infissi interni sono in legno. Il bagno è completo di tutti i sanitari ed è dotato di piatto doccia. Gli impianti (elettrico, idrico, riscaldamento) sono sottotraccia. L'impianto di riscaldamento è alimentato da caldaia, i corpi radianti sono in ghisa. Le finestre della camera e del bagno si affacciano su una chiostrina chiusa, adiacente il passaggio pedonale che collega Via Pola con Via Dalmazia. La superficie lorda della porzione B dell'abitazione desunta dalla planimetria catastale è di circa mq. 33,00. Considerando che la massa in comunione è risultata in complessivi euro 278.800,00 il valore della quota del 47% di titolarità della ricorrente ammonta ad € 131.036,00, mentre il valore della quota del 53% di titolarità del resistente ammonta ad € 147.764,00. Passando alle modalità operative di divisione della comunione, si rileva l'opportunità di procedere mediante attribuzione dei beni in natura ai sensi dell'art. 718 c.c. come richiesto in via principale dalla ricorrente non sussistendo alcun impedimento della non comoda divisibilità ex art. 720 c.c. del compendio immobiliare (da valutarsi con riferimento all'intero compendio e non ai singoli immobili che lo compongono: v. per tutte Cass. 7700/94) e sulla scorta del progetto divisionale n. 1 predisposto dal CTU, nella relazione depositata in data 10.02.2025, con la previsione di un conguaglio in favore della ricorrente (€ 22.936,00) per assicurare l'equivalenza dei valori.
pagina 4 di 7 Il c.t.u. ha proposto una soluzione che prevede il frazionamento dell'unità abitativa di cui al sub 5 in due unità, con parete divisoria posta a ridosso della finestra attualmente inglobata nell'abitazione porz. A, così da lasciare una zona un po' più ampia che renda maggiormente fruibile il soggiorno-cucina della porz. A. La soluzione prospettata dal ctu di cui alla planimetria sottostante garantisce una superficie utile di mq. 51,00 per la porz. A e di mq. 31,00 per la porz. B.
Il ctu ha fornito un'ampia ed esaustiva motivazione in merito alla comoda divisibilità del compendio immobiliare, evidenziando, tra l'altro, l'esiguità dei costi della sua realizzazione (costi delle opere per eseguire il frazionamento del sub 5 in due unità immobiliari, siccome dettagliatamente descritti a pag. 17 della relazione e quantificate nel computo metrico allegato n. 16 per un totale di € 6.690,00 e costi per le competenze tecniche per l'espletamento delle pratiche presso gli uffici competenti, per un totale di € 5.200,00) e la scarsa entità della differenza tra il valore attribuibile alle singole porzioni derivanti dalla divisione e il valore complessivo dell'intero compendio unitariamente considerato (v. sul tema Cass. 14577/2012, Cass. 12498/07, Cass. 12406/07, Cass. 3635/07, Cass. 22833/06). Alla luce di tanto, accertato che le due quote derivanti dalla divisione dei beni in comunione ammontano, quella di ad € 147.764,00 e quelle di ad € 131.036,00 appare CP_1 Parte_1 opportuno, pertanto, assegnare 1) a il lotto A così composto Controparte_1
Porzione A dell'abitazione, identificata al foglio 17, particella 1332 sub 5 € 152.700,00
➢ Autorimessa, identificata al foglio 117, particella 1332 sub 17 € 18.000,00 TOTALE valore LOTTO A: € 152.700,00 + 18.000,00 = €. 170.700,00, con corresponsione a titolo di conguaglio in favore della ricorrente di euro € 22.936,00 1) a il lotto B così composto Parte_1
Porzione B dell'abitazione, identificata al foglio 17 particella 1332 sub 5 € 85.100,00
➢ Autorimessa, identificata al foglio 117, particella 1332 sub 18 € 23.000,00 TOTALE valore LOTTO B: € 85.100,00 + 23.000,00 = €. 108.100 pagina 5 di 7 Per tutte le ragioni sopra esposte, può integralmente recepirsi e dichiararsi esecutivo il sopra riportato progetto di divisione, dovendo altresì ordinarsi alle parti l'esecuzione delle opere necessarie all'attuazione della divisione, quali indicate nella pagina 17 della relazione del ctu e al computo metrico all. 16 della predetta relazione;
il tutto con ripartizione dei costi tra le parti in base alle rispettive quote di comunione, costituendo la presente sentenza titolo esecutivo rispetto a tali obbligazioni (v. Cass. 2078/66). II. Sulla domanda della ricorrente volta ad ottenere la restituzione degli arredi Va disattesa la domanda di restituzione degli arredi in difetto di prova dell'acquisto effettuato dalla ricorrente e, quindi, della proprietà esclusiva degli stessi, peraltro neppure descritti. III. Sulla domanda di pagamento di un'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile Preliminarmente va rilevato che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunchè al comproprietario pro indiviso che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile; tuttavia, allorchè il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile, eventualmente in maniera indiretta, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dello stesso immobile. Nel caso di specie per il periodo antecedente al 19.04.2023 (v. doc. 6 fascicolo ricorrente) manca una richiesta di parte ricorrente rivolta all'altro comproprietario, mentre per il periodo successivo la espletata istruttoria ha consentito di accertare che le parti del presente giudizio hanno utilizzato il compendio immobiliare in maniera diretta attraverso il frazionamento degli spazi. Ed invero il ctu ha evidenziato da subito che l'abitazione di cui al sub 5 risulta divisa di fatto in due unità immobiliari aventi autonomo accesso. A ciò merita aggiungere che, in sede di interrogatorio formale, la ricorrente ha confessato di avere avuto sempre libero accesso alla porzione di immobile da lei detenuta in via esclusiva, che la di lei madre è vissuta nella suddetta porzione dal 2011 al 2020 e che le è capitato di ospitare degli amici presso la pozione dell' immobile di via Pola. IV. Sulla domanda del resistente avente ad oggetto il rimborso delle spese afferenti il bene comune La domanda è fondata e, pertanto va accolta nei limiti che seguono. In sede di interrogatorio formale la ricorrente ha confermato di non aver mai corrisposto nulla per le utenze, la tari ed il condominio. Ne consegue che, in accoglimento della domanda del resistente va disposta la condanna della ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 16.987,27, pari al 47% delle spese pagate per intero dal resistente pari ad € 36.143,14. V. Sulla regolamentazione delle spese di lite Le spese di lite, stante l'esito complessivo del giudizio, vengono compensate nella misura della metà. Per la restante metà seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della ricorrente. Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione “È principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (v. Cass. civ.sez. II, 22/01/2015, n.1185, Cass. 22903/2013, Cass. 3024/2011, Cass. 19577/07, Cass. 3083/06 e Cass. 12758/01). Ciò posto sono funzionali alla divisione, nel comune interesse delle parti, le spese di CTU – liquidate con separato decreto – che vanno poste a carico della massa e quindi dei condividenti in proporzione alle rispettive quote.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra le parti sull'immobile di civile abitazione con annesse nr. 2 autorimesse sito a Civitanova Marche Via Pola n. 112, contraddistinto al pagina 6 di 7 NCEU del detto Comune “al foglio 17, ZC 1, con la particella 1332 sub. 5, abitazione piano terra, Cat. A/3, classe 3, vani 4,5, della RC di euro 395,09, confinante con la via Pola, bene comune passaggio pubblico, vano scala salvo altri, con la particella 1332 sub 18 locale garage al piano terra sottostrada, Cat. C/6 , classe 3, della consistenza di mq 20 (metri quadri venti) della RC di euro 40,26, confinante con muro contro terra, spazio di manovra, bene di cui appresso, veno scale, salvo altri con la particella 1332 sub 17, locale garage la piano sottosctrada, cat. C/6 , classe 3, della consistenza di mq 15 (metri quadri 15), della RC di euro 30,21, confinante con muro controterra, spazio di manovra, beni di cui sopra, salvo altri meglio identificato nel rogito Dott. Notaio in Civitanova Marche, del 05.05.2010 rep. n. Persona_1
103454 racc. n. 12224 e nella 2) dispone che lo scioglimento della comunione avvenga mediante divisione materiale in base al progetto di divisione n. 1 redatto dal c.t.u. nella relazione depositata in data 10.02.2025 di cui alla planimetria riportata a pag. 17 e descrizione contenuta nelle pagine 20 e 21 della relazione, attribuendo a il lotto A così composto Controparte_1
➢ Porzione A dell'abitazione, identificata al foglio 17, particella 1332 sub 5
➢ Autorimessa, identificata al foglio 117, particella 1332 sub 17
a il lotto B così composto Parte_1
Porzione B dell'abitazione, identificata al foglio 17 particella 1332 sub 5
➢ Autorimessa, identificata al foglio 117, particella 1332 sub 18
3) pone a carico di ed in favore di il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 22.936,00 a titolo di conguaglio, garantito da ipoteca ex art. 2817 n. 2 c.c. sugli immobili assegnati a , oltre interessi legali dal presente provvedimento al Controparte_1 saldo;
4) dichiara esecutivo il predetto progetto di divisione;
5) ordina alle parti l'esecuzione delle opere necessarie all'attuazione della divisione così come descritte a pag. 19 e 21 della relazione depositata dal ctu, con ripartizione dei costi tra le parti in base alle rispettive quote di comunione come sopra individuate;
6) ordina la trascrizione della presente decisione presso la Agenzia del Territorio, servizio di pubblicità immobiliare, territorialmente competente, esonerando il conservatore da ogni responsabilità;
7)rigetta tutte le altre domande proposte dalla ricorrente per le ragioni esposte in parte motiva;
8) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente la somma di € € 16.987,27;
9) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite nella misura della metà che si liquidano per detta parte nella somma di € 4.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
10) compensa le spese di lite nella misura della metà;
11) pone definitivamente le spese di CTU – liquidate con separato decreto – a carico della massa e quindi dei condividenti in proporzione alle rispettive quote.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 10 dicembre 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2172/2023 tra Parte_1
[...] e Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. VENTOLA FILIPPO che precisa le conclusioni come da ricorso e Parte_1 si ripor
Per l'avv. IANNI IA anche in sostituzione dell'avv. DI Controparte_1
ON DR che precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e si riportano alle note conclusive
Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2172/2023 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1 NT RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 NO NI IA RESISTENTE OGGETTO: scioglimento comunione ordinaria CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.12.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato in data 19.09.2023, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per le causali esposte in narrativa e/o per ogni altro titolo e/o ragione ritenuti applicabile e/o di giustizia, voglia accogliere la domanda di scioglimento della comunione sull'immobile oggetto di causa sito in Civitanova Marche via Pola nr. 112 proposta dall'attrice ricorrente nei confronti del convenuto resistente Parte_1 ai sensi dell'art. 1111 cc, disponendo il chiesto scioglimento secondo l'eventuale progetto divisionale che Controparte_1 minato CTU tenuto conto delle rispettive quote di valore dei due condividendi, salvo eventuali conguagli in denaro;
ipotesi di non comoda e/o antieconomica divisibilità dell'immobile, sempre in accoglimento della domanda attrice di scioglimento della comunione immobiliare, voglia disporre l'attribuzione dell'intera proprietà dell'immobile medesimo ad uno dei condividendi secondo le determinazioni e le volontà che gli stessi avranno espresso in corso di causa, con conseguente obbligo del condividente assegnatario di provvedere alla corresponsione in favore del condividente non assegnatario della somma di danaro corrispondente al valore della quota di proprietà di quest'ultimo secondo la stima del CTU;
in ulteriore ipotesi voglia disporre la vendita all'asta dell'intero immobile con divisione del ricavato trai due condividenti secondo le rispettive quote di proprietà; in ogni caso voglia disporre le trascrizioni e volture necessarie con esonero del Conservatore RR.II. da ogni responsabilità al riguardo;
voglia altresì condannare il convenuto alla corresponsione in favore Controparte_1 dell'attrice dell'indennità alla stessa dovuta a titolo risarcitorio per il mancato godimento per dieci anni del Parte_1 bene immo iti del valore della sua quota di proprietà, secondo il valore locativo dell'immobile stesso indicato dal CTU ovvero secondo gli eventuali altri criteri dallo stesso individuati;
infine voglia condannare il convenuto CP_1 alla restituzione alla di tutti gli arredi presenti nell'appartamento ovvero al pagame
[...] Parte_1 controvalore in danaro, nonché, in ogni caso, alla corresponsione in favore della stessa di una indennità, da Parte_1 determinarsi in via equitativa, per l'utilizzo in tutti questi anni dei predetti arredi;
in dannare il convenuto al pagamento dei compensi e delle spese di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, nonché al Controparte_1
pagina 2 di 7 risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in ragione dei fatti e comportamenti esposti in narrativa. DESCRIZIONE CATASTALE DELL'IMMOBILE OGGETTO DELLA DIVISIONE RICHIESTA NEL PRESENTE GIUDIZIO Immobile di civile abitazione con annesse nr. 2 autorimesse sito a Civitanova Marche Via Pola n. 112, cosi contraddistinto al NCEU del detto Comune “al foglio 17, ZC 1, con le particelle : a) 1332 sub. 5, abitazione piano terra, Cat. A/3, classe 3, vani 4,5, della RC di euro 395,09, confinante con la via Pola, bene comune passaggio pubblico, vano scala salvo altri;
b) 1332 sub 18 locale garage al piano terra sottostrada, Cat. C/6 , classe 3, della consistenza di mq 20 (metri quadri venti) della RC di euro 40,26, confinante con muro contro terra, spazio di manovra, bene di cui appresso, veno scale, salvo altri;
c) 1332 sub 17, locale garage la piano sottosctrada, cat. C/6 , classe 3, della consistenza di mq 15 (metri quadri 15), della RC di euro 30,21, confinante con muro controterra, spazio di manovra, beni di cui sopra, salvo altri”. In fatto esponeva: che in forza di atto pubblico denominato “Compravendita di prima casa soggetta ad iva” Dott. , Notaio in Civitanova Persona_1 Marche, del 05.05.2010 rep. n. 103454 racc. n. 12224 essa ricorrente ed il resistente risultavano comproprietari pro-indiviso, la prima per la quota di 47/100 ed il secondo per la residua quota di 53/100, dell'immobile di civile abitazione con annesse nr. 2 autorimesse sito a Civitanova Marche Via Pola n. 112, in data 04.10.1997, identificato al N.C.E.U. del detto Comune “al foglio 17, Z.C. 1, con le particelle: a)1332 sub. 5, abitazione al piano terra, Cat. A/3, classe 3, vani 4,5, della R.C. di euro 395,09, confinante con via Pola, bene comune, passaggio pubblico, vano scala, salvo altri;
b) 1332 sub. 18, locale garage al piano terra sottostrada, Cat. C/6, classe 3, della consistenza di mq. 20 (metri quadrati venti), della R.C di euro 40,26, confinante con: muro contro terra, spazio di manovra, bene di cui appresso, vano scale, salvo altri;
c) 1332 sub. 17, locale garage al piano primo sottostrada, Cat. C/6, classe 3, della consistenza di mq. 15 (metri quadrati quindici), della R.C di euro 30,21, confinante con: muro contro terra, spazio di manovra, bene di cui sopra, salvo altri;
che con missive in data 20.09.2016 e 19.04.2023, rimaste prive di risconto, essa ricorrente aveva richiesto al resistente di addivenire ad un accordo per lo scioglimento della comunione;
che anche la mediazione promossa da essa ricorrente aveva avuto esito negativo per mancata adesione e comparizione del resistente siccome risultante dal verbale del 21.07.2023; che essa ricorrente aveva diritto a sentir accertare lo scioglimento della comunione insistente sul predetto immobile con divisione;
che, stante l'uso esclusivo del predetto immobile, da parte del resistente essa ricorrente aveva altresì diritto ad un indennità per il mancato utilizzo del bene;
che essa ricorrente aveva, infine, diritto anche alla assegnazione di tutti gli arredi in quanto acquistati con denaro proprio e/o al pagamento da o parte del resistente del loro controvalore economico. Quindi, concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte. Si costituiva il quale, in via pregiudiziale eccepiva la improcedibilità Controparte_1 della domanda in ragione della circostanza per cui la mediazione aveva avuto ad oggetto la sola domanda di scioglimento della comunione mentre nel giudizio di merito erano state introdotte le ulteriori domande concernenti la restituzione degli arredi ed il riconoscimento del diritto ad una indennità per l'uso esclusivo dell'immobile da parte di esso resistente. Nel merito, mentre aderiva alla domanda di scioglimento della comunione, contestava le ulteriori domande eccependo che la ricorrente aveva utilizzato una porzione dell'immobile, ospitandovi la propria madre e consentendone l'uso da parte della di lei sorella di amici. In via riconvenzionale formulava domanda di condanna della ricorrente al rimborso, pro quota, delle spese relative alle utenze (elettricità € 18.140,63, gas € 8.653,64, atac € 2.182,20) alla Tari (€ 1.435,00) e al condominio (€ 5.731,67), pagate da esso resistente. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previo spostamento della prima udienza in ragione della domanda riconvenzionale spiegata: “in via preliminare: dichiarare il ricorso depositato inammissibile poiché generico, illegittimo per carenza di condizione di procedibilità, per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per tutte le causali esposte nella superiore narrativa;
nel merito: in via principale, rigettare il ricorso promosso dalla poiché infondato in fatto come Parte_1 in diritto essendo carente sia del petitum che delle prove a sostegno del medesim convenzionale, condannare la
al pagamento della quota di sua spettanza di tutte e somme indicate e provate nella superiore narrativa e Parte_1
, al condominio ed alla Tari sull'immobile di comune proprietà di cui si è chiesta la divisione giudiziale, ammontanti nel complesso ad € 36.143,14” Nelle more del processo le parti esperivano con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria.
pagina 3 di 7 La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale per interpello, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.12.2025.
Diritto
I. Sulla domanda di scioglimento della comunione Oggetto del compendio immobiliare da dividere sono l'immobile di civile abitazione e le annesse nr. 2 autorimesse site a Civitanova Marche Via Pola n. 112, cosi contraddistinte al NCEU del detto Comune al foglio 17, ZC 1, con le particelle: a) 1332 sub. 5, abitazione piano terra, Cat. A/3, classe 3, vani 4,5, della RC di euro 395,09, confinante con la via Pola, bene comune passaggio pubblico, vano scala salvo altri;
b) 1332 sub 18 locale garage al piano terra sottostrada, Cat. C/6 , classe 3, della consistenza di mq 20 (metri quadri venti) della RC di euro 40,26, confinante con muro contro terra, spazio di manovra, bene di cui appresso, veno scale, salvo altri;
c) 1332 sub 17, locale garage la piano sottostrada, cat. C/6 , classe 3, della consistenza di mq 15 (metri quadri 15), della RC di euro 30,21, confinante con muro controterra, spazio di manovra, beni di cui sopra, salvo altri (v. doc. 2 fascicolo ricorrente) Quanto al valore del compendio in esame, il CTU lo ha stimato in euro € 278.800,00 di cui € 18.000,00 per l'autorimessa di cui foglio 117 particella 1332 sub 17, € 23.000,00 per l'autorimessa di cui foglio 117 particella 1332 sub 18, ed il residuo per l'abitazione di cui foglio 117 particella 1332 sub 5 A mezzo della espletata ctu è stato accertato che l'abitazione di cui al sub 5 risulta divisa, senza che vi sia sanatoria alcuna e, quindi, in via di meso fatto, in due unità immobiliari, entrambe con accesso autonomo e diretto sulla via, come da planimetria dello stato attuale allegato n. 11, ma gli impianti idrico, elettrico, di riscaldamento, sia della porzione A che della porzione B dell'abitazione sono allacciati a contatori unici. La porzione A si compone di un ingresso- soggiorno con angolo cucina, un piccolo disimpegno dal quale si accede alla camera, al ripostiglio adibito a cameretta e al bagno. Dal ripostiglio-cameretta si accede alla chiostrina. I pavimenti di tutta l'abitazione sono in listelli di parquet. Gli infissi esterni sono in legno con vetri di tipo doppio e sono dotati di persiane in legno;
gli infissi interni sono in legno. Il bagno è completo di tutti i sanitari, è dotato di piatto doccia, ha il pavimento e le pareti rivestite di ceramica. Gli impianti (elettrico, idrico, riscaldamento) sono sottotraccia. L'impianto di riscaldamento è alimentato da caldaia, i corpi radianti sono in ghisa. La superficie lorda della porzione A dell'abitazione desunta dalla planimetria catastale è di circa mq. 64,00, quella della chiostrina di circa mq. 4,50. Lo stato di manutenzione dell'abitazione è buono. La porzione B, invece, si compone di un ingresso-soggiorno con angolo cottura, una camera (foto nn. 18-19) con bagno. I pavimenti di tutta l'abitazione sono del tipo industriale, fatta eccezione per il bagno che ha pavimento e pareti rivestiti di ceramica. Gli infissi esterni sono in legno con vetri di tipo doppio e sono dotati di persiane in legno;
gli infissi interni sono in legno. Il bagno è completo di tutti i sanitari ed è dotato di piatto doccia. Gli impianti (elettrico, idrico, riscaldamento) sono sottotraccia. L'impianto di riscaldamento è alimentato da caldaia, i corpi radianti sono in ghisa. Le finestre della camera e del bagno si affacciano su una chiostrina chiusa, adiacente il passaggio pedonale che collega Via Pola con Via Dalmazia. La superficie lorda della porzione B dell'abitazione desunta dalla planimetria catastale è di circa mq. 33,00. Considerando che la massa in comunione è risultata in complessivi euro 278.800,00 il valore della quota del 47% di titolarità della ricorrente ammonta ad € 131.036,00, mentre il valore della quota del 53% di titolarità del resistente ammonta ad € 147.764,00. Passando alle modalità operative di divisione della comunione, si rileva l'opportunità di procedere mediante attribuzione dei beni in natura ai sensi dell'art. 718 c.c. come richiesto in via principale dalla ricorrente non sussistendo alcun impedimento della non comoda divisibilità ex art. 720 c.c. del compendio immobiliare (da valutarsi con riferimento all'intero compendio e non ai singoli immobili che lo compongono: v. per tutte Cass. 7700/94) e sulla scorta del progetto divisionale n. 1 predisposto dal CTU, nella relazione depositata in data 10.02.2025, con la previsione di un conguaglio in favore della ricorrente (€ 22.936,00) per assicurare l'equivalenza dei valori.
pagina 4 di 7 Il c.t.u. ha proposto una soluzione che prevede il frazionamento dell'unità abitativa di cui al sub 5 in due unità, con parete divisoria posta a ridosso della finestra attualmente inglobata nell'abitazione porz. A, così da lasciare una zona un po' più ampia che renda maggiormente fruibile il soggiorno-cucina della porz. A. La soluzione prospettata dal ctu di cui alla planimetria sottostante garantisce una superficie utile di mq. 51,00 per la porz. A e di mq. 31,00 per la porz. B.
Il ctu ha fornito un'ampia ed esaustiva motivazione in merito alla comoda divisibilità del compendio immobiliare, evidenziando, tra l'altro, l'esiguità dei costi della sua realizzazione (costi delle opere per eseguire il frazionamento del sub 5 in due unità immobiliari, siccome dettagliatamente descritti a pag. 17 della relazione e quantificate nel computo metrico allegato n. 16 per un totale di € 6.690,00 e costi per le competenze tecniche per l'espletamento delle pratiche presso gli uffici competenti, per un totale di € 5.200,00) e la scarsa entità della differenza tra il valore attribuibile alle singole porzioni derivanti dalla divisione e il valore complessivo dell'intero compendio unitariamente considerato (v. sul tema Cass. 14577/2012, Cass. 12498/07, Cass. 12406/07, Cass. 3635/07, Cass. 22833/06). Alla luce di tanto, accertato che le due quote derivanti dalla divisione dei beni in comunione ammontano, quella di ad € 147.764,00 e quelle di ad € 131.036,00 appare CP_1 Parte_1 opportuno, pertanto, assegnare 1) a il lotto A così composto Controparte_1
Porzione A dell'abitazione, identificata al foglio 17, particella 1332 sub 5 € 152.700,00
➢ Autorimessa, identificata al foglio 117, particella 1332 sub 17 € 18.000,00 TOTALE valore LOTTO A: € 152.700,00 + 18.000,00 = €. 170.700,00, con corresponsione a titolo di conguaglio in favore della ricorrente di euro € 22.936,00 1) a il lotto B così composto Parte_1
Porzione B dell'abitazione, identificata al foglio 17 particella 1332 sub 5 € 85.100,00
➢ Autorimessa, identificata al foglio 117, particella 1332 sub 18 € 23.000,00 TOTALE valore LOTTO B: € 85.100,00 + 23.000,00 = €. 108.100 pagina 5 di 7 Per tutte le ragioni sopra esposte, può integralmente recepirsi e dichiararsi esecutivo il sopra riportato progetto di divisione, dovendo altresì ordinarsi alle parti l'esecuzione delle opere necessarie all'attuazione della divisione, quali indicate nella pagina 17 della relazione del ctu e al computo metrico all. 16 della predetta relazione;
il tutto con ripartizione dei costi tra le parti in base alle rispettive quote di comunione, costituendo la presente sentenza titolo esecutivo rispetto a tali obbligazioni (v. Cass. 2078/66). II. Sulla domanda della ricorrente volta ad ottenere la restituzione degli arredi Va disattesa la domanda di restituzione degli arredi in difetto di prova dell'acquisto effettuato dalla ricorrente e, quindi, della proprietà esclusiva degli stessi, peraltro neppure descritti. III. Sulla domanda di pagamento di un'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile Preliminarmente va rilevato che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunchè al comproprietario pro indiviso che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile; tuttavia, allorchè il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile, eventualmente in maniera indiretta, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dello stesso immobile. Nel caso di specie per il periodo antecedente al 19.04.2023 (v. doc. 6 fascicolo ricorrente) manca una richiesta di parte ricorrente rivolta all'altro comproprietario, mentre per il periodo successivo la espletata istruttoria ha consentito di accertare che le parti del presente giudizio hanno utilizzato il compendio immobiliare in maniera diretta attraverso il frazionamento degli spazi. Ed invero il ctu ha evidenziato da subito che l'abitazione di cui al sub 5 risulta divisa di fatto in due unità immobiliari aventi autonomo accesso. A ciò merita aggiungere che, in sede di interrogatorio formale, la ricorrente ha confessato di avere avuto sempre libero accesso alla porzione di immobile da lei detenuta in via esclusiva, che la di lei madre è vissuta nella suddetta porzione dal 2011 al 2020 e che le è capitato di ospitare degli amici presso la pozione dell' immobile di via Pola. IV. Sulla domanda del resistente avente ad oggetto il rimborso delle spese afferenti il bene comune La domanda è fondata e, pertanto va accolta nei limiti che seguono. In sede di interrogatorio formale la ricorrente ha confermato di non aver mai corrisposto nulla per le utenze, la tari ed il condominio. Ne consegue che, in accoglimento della domanda del resistente va disposta la condanna della ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 16.987,27, pari al 47% delle spese pagate per intero dal resistente pari ad € 36.143,14. V. Sulla regolamentazione delle spese di lite Le spese di lite, stante l'esito complessivo del giudizio, vengono compensate nella misura della metà. Per la restante metà seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della ricorrente. Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione “È principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (v. Cass. civ.sez. II, 22/01/2015, n.1185, Cass. 22903/2013, Cass. 3024/2011, Cass. 19577/07, Cass. 3083/06 e Cass. 12758/01). Ciò posto sono funzionali alla divisione, nel comune interesse delle parti, le spese di CTU – liquidate con separato decreto – che vanno poste a carico della massa e quindi dei condividenti in proporzione alle rispettive quote.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra le parti sull'immobile di civile abitazione con annesse nr. 2 autorimesse sito a Civitanova Marche Via Pola n. 112, contraddistinto al pagina 6 di 7 NCEU del detto Comune “al foglio 17, ZC 1, con la particella 1332 sub. 5, abitazione piano terra, Cat. A/3, classe 3, vani 4,5, della RC di euro 395,09, confinante con la via Pola, bene comune passaggio pubblico, vano scala salvo altri, con la particella 1332 sub 18 locale garage al piano terra sottostrada, Cat. C/6 , classe 3, della consistenza di mq 20 (metri quadri venti) della RC di euro 40,26, confinante con muro contro terra, spazio di manovra, bene di cui appresso, veno scale, salvo altri con la particella 1332 sub 17, locale garage la piano sottosctrada, cat. C/6 , classe 3, della consistenza di mq 15 (metri quadri 15), della RC di euro 30,21, confinante con muro controterra, spazio di manovra, beni di cui sopra, salvo altri meglio identificato nel rogito Dott. Notaio in Civitanova Marche, del 05.05.2010 rep. n. Persona_1
103454 racc. n. 12224 e nella 2) dispone che lo scioglimento della comunione avvenga mediante divisione materiale in base al progetto di divisione n. 1 redatto dal c.t.u. nella relazione depositata in data 10.02.2025 di cui alla planimetria riportata a pag. 17 e descrizione contenuta nelle pagine 20 e 21 della relazione, attribuendo a il lotto A così composto Controparte_1
➢ Porzione A dell'abitazione, identificata al foglio 17, particella 1332 sub 5
➢ Autorimessa, identificata al foglio 117, particella 1332 sub 17
a il lotto B così composto Parte_1
Porzione B dell'abitazione, identificata al foglio 17 particella 1332 sub 5
➢ Autorimessa, identificata al foglio 117, particella 1332 sub 18
3) pone a carico di ed in favore di il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 22.936,00 a titolo di conguaglio, garantito da ipoteca ex art. 2817 n. 2 c.c. sugli immobili assegnati a , oltre interessi legali dal presente provvedimento al Controparte_1 saldo;
4) dichiara esecutivo il predetto progetto di divisione;
5) ordina alle parti l'esecuzione delle opere necessarie all'attuazione della divisione così come descritte a pag. 19 e 21 della relazione depositata dal ctu, con ripartizione dei costi tra le parti in base alle rispettive quote di comunione come sopra individuate;
6) ordina la trascrizione della presente decisione presso la Agenzia del Territorio, servizio di pubblicità immobiliare, territorialmente competente, esonerando il conservatore da ogni responsabilità;
7)rigetta tutte le altre domande proposte dalla ricorrente per le ragioni esposte in parte motiva;
8) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente la somma di € € 16.987,27;
9) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite nella misura della metà che si liquidano per detta parte nella somma di € 4.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
10) compensa le spese di lite nella misura della metà;
11) pone definitivamente le spese di CTU – liquidate con separato decreto – a carico della massa e quindi dei condividenti in proporzione alle rispettive quote.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 10 dicembre 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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