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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 621/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 19/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 621 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 19/2/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DELLA Parte_1 C.F._1
CAMELIA FRANCA CATERINA
-parte ricorrente -
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DEBIDDA FRANCESCA CP_1 C.F._2
-parte resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/2/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/5/2024 ha chiamato in giudizio Parte_1
, con il quale aveva contratto matrimonio in Olbia il 2/5/2009 (atto trascritto ai CP_1
registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 21, parte II, serie A, anno 2009), deducendo: che dal matrimonio era nata la figlia (14/11/2010); Per_1
che con decreto del 24/01/2022 il tribunale di Tempio Pausania aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
che i coniugi non avevano più ripreso la convivenza;
che, pertanto, vi era interesse alla pronuncia di sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure dello scioglimento del matrimonio civile.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
“- Voglia l'ill.mo tribunale, previa fissazione della udienza di comparizione delle parti ogni contraria istanza respinta, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il convenuto in Olbia 02.05.2009 : atto trascritto agli atti dello Stato Civile al n. 21 parte II serie A anno 2009
- dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica
- disporre l'affido congiunto della minore con collocamento prevalente presso la Per_1
casa della madre in Olbia alla via Ferrara
- disporre che il padre veda la minore secondo la turnazione già in essere e concordata fra genitori : a settimane alterne starà con il padre il mercoledì e giovedi ovvero il fine settimane dal venerdì alla domenica
- 20 giorni anche non consecutivi per eventuali vacanze festive
- festività alternate ad anni alterni rispettando la volontà della minore che Per_1
compirà 14 anni a novembre del corrente anno
- disporre un contributo di mantenimento a carico del padre nella misura di € 500 oltre il
50% delle spese straordinarie (con espresso riferimento all'elenco di cui al protocollo CNF ) da concordarsi preventivamente”.
Si è costituito in giudizio all'udienza del 12/2/2025, dando atto di aver CP_1
raggiunto un accordo con la coniuge.
2 Nel corso del giudizio le parti hanno avviato trattative per la conciliazione della controversia, con esito positivo, tanto è che con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/2/2025, hanno chiesto disporsi il mutamento del rito da contenzioso in consensuale e accogliersi conclusioni concordate in esse note indicate.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al
Collegio.
***
La domanda congiuntamente formulata può trovare accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione o, comunque, dalla sentenza non definitiva di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (atto trascritto ai registri dello Stato
Civile del Comune di Olbia al n. 21, parte II, serie A, anno 2009):
TRA
(nata a [...] il [...]; CF ), Parte_1 C.F._1
e
(nato a [...] il [...]; CF ) CP_1 C.F._2
alle seguenti condizioni:
“- Le parti sono economicamente indipendenti e pertanto nulla hanno reciprocamente a pretendere quanto ad assegno divorzile o diversa contribuzione economica;
- disporre l'affido congiunto della minore con collocamento prevalente presso la casa Per_1
della madre in Olbia alla via Ferrara;
- disporre che il padre veda la minore secondo la turnazione già in essere e concordata fra genitori
: la minore starà - a settimane alterne - con il padre il mercoledì e giovedì ovvero il fine settimane
3 dal venerdì alla domenica;
20 giorni anche non consecutivi per eventuali vacanze festive;
festività alternate ad anni alterni rispettando la volontà della minore che ha compiuto 14 Per_1
anni a novembre del 2024;
- disporre un contributo di mantenimento a carico del padre nella misura di € 150 oltre il 50% delle spese straordinarie (con espresso riferimento all'elenco di cui al protocollo CNF ) da concordarsi preventivamente”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
COMPENSA integralmente le spese tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 19/2/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 621/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 19/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 621 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 19/2/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DELLA Parte_1 C.F._1
CAMELIA FRANCA CATERINA
-parte ricorrente -
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DEBIDDA FRANCESCA CP_1 C.F._2
-parte resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/2/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/5/2024 ha chiamato in giudizio Parte_1
, con il quale aveva contratto matrimonio in Olbia il 2/5/2009 (atto trascritto ai CP_1
registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 21, parte II, serie A, anno 2009), deducendo: che dal matrimonio era nata la figlia (14/11/2010); Per_1
che con decreto del 24/01/2022 il tribunale di Tempio Pausania aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
che i coniugi non avevano più ripreso la convivenza;
che, pertanto, vi era interesse alla pronuncia di sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure dello scioglimento del matrimonio civile.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
“- Voglia l'ill.mo tribunale, previa fissazione della udienza di comparizione delle parti ogni contraria istanza respinta, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il convenuto in Olbia 02.05.2009 : atto trascritto agli atti dello Stato Civile al n. 21 parte II serie A anno 2009
- dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica
- disporre l'affido congiunto della minore con collocamento prevalente presso la Per_1
casa della madre in Olbia alla via Ferrara
- disporre che il padre veda la minore secondo la turnazione già in essere e concordata fra genitori : a settimane alterne starà con il padre il mercoledì e giovedi ovvero il fine settimane dal venerdì alla domenica
- 20 giorni anche non consecutivi per eventuali vacanze festive
- festività alternate ad anni alterni rispettando la volontà della minore che Per_1
compirà 14 anni a novembre del corrente anno
- disporre un contributo di mantenimento a carico del padre nella misura di € 500 oltre il
50% delle spese straordinarie (con espresso riferimento all'elenco di cui al protocollo CNF ) da concordarsi preventivamente”.
Si è costituito in giudizio all'udienza del 12/2/2025, dando atto di aver CP_1
raggiunto un accordo con la coniuge.
2 Nel corso del giudizio le parti hanno avviato trattative per la conciliazione della controversia, con esito positivo, tanto è che con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/2/2025, hanno chiesto disporsi il mutamento del rito da contenzioso in consensuale e accogliersi conclusioni concordate in esse note indicate.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al
Collegio.
***
La domanda congiuntamente formulata può trovare accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione o, comunque, dalla sentenza non definitiva di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (atto trascritto ai registri dello Stato
Civile del Comune di Olbia al n. 21, parte II, serie A, anno 2009):
TRA
(nata a [...] il [...]; CF ), Parte_1 C.F._1
e
(nato a [...] il [...]; CF ) CP_1 C.F._2
alle seguenti condizioni:
“- Le parti sono economicamente indipendenti e pertanto nulla hanno reciprocamente a pretendere quanto ad assegno divorzile o diversa contribuzione economica;
- disporre l'affido congiunto della minore con collocamento prevalente presso la casa Per_1
della madre in Olbia alla via Ferrara;
- disporre che il padre veda la minore secondo la turnazione già in essere e concordata fra genitori
: la minore starà - a settimane alterne - con il padre il mercoledì e giovedì ovvero il fine settimane
3 dal venerdì alla domenica;
20 giorni anche non consecutivi per eventuali vacanze festive;
festività alternate ad anni alterni rispettando la volontà della minore che ha compiuto 14 Per_1
anni a novembre del 2024;
- disporre un contributo di mantenimento a carico del padre nella misura di € 150 oltre il 50% delle spese straordinarie (con espresso riferimento all'elenco di cui al protocollo CNF ) da concordarsi preventivamente”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
COMPENSA integralmente le spese tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 19/2/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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