TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 885
TAR
Decreto cautelare 29 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 18 novembre 2025
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TAR
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del Regolamento comunale e del provvedimento di decadenza per violazione della normativa regionale

    Il Collegio ritiene che la decadenza dalla concessione di suolo pubblico non sia disciplinata dalla L.R. 62/2018, ma rimanga appannaggio del Comune, che può disporne nell'esercizio del potere di autotutela quando l'uso del concessionario non soddisfa l'interesse pubblico. Il Comune ha agito nell'esercizio di tale potere, dichiarando la decadenza per reiterata violazione dell'art. 6 del Regolamento, in un'area UNESCO, considerata di particolare gravità ai sensi dell'art. 43, comma 4, del Regolamento.

  • Rigettato
    Violazione delle norme sul procedimento amministrativo (mancata comunicazione di avvio del procedimento e mancata audizione)

    Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato abbia natura sostanzialmente vincolata, pertanto non sussiste la violazione delle norme sul procedimento amministrativo. Inoltre, la notifica del precedente provvedimento di sospensione è risultata provata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere (sviamento di potere, irragionevolezza e sproporzione della sanzione)

    Il Collegio ritiene che il provvedimento di decadenza abbia natura vincolata e non sia una revoca senza indennizzo. L'occupazione di superficie maggiore in area UNESCO lede di per sé il decoro e la valenza storica dell'area, rendendo la sanzione proporzionata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 885
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 885
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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