Decreto cautelare 29 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 18 novembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00885/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02965/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2965 del 2025, proposto da
UA WA, quale titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Candi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di ZE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Rogai, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 273073 del 10.7.2025 del Comune di ZE, Direzione Attività Economiche e Turismo, Servizio Commercio aree pubbliche, occupazione suolo pubblico, notificato in data 22.7.2025, recante “Decadenza della concessione di commercio su area pubblica n.461 del 26/09/2002 relativa al posteggio n. 1 del Raggruppamento Stazione ubicato in p.za della Stazione”;
- del “Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2020, ss.mm.ii., nelle parti in cui prevede, all'articolo 7, comma 10, che “ Le concessioni dei posteggi nella “Area UNESCO” saranno oggetto di atti di decadenza della concessione di suolo pubblico in caso di reiterate violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, delle indicazioni espresse nelle relative schede che compongono il Piano e delle prescrizioni di cui al comma precedente, secondo quanto disposto all'art.43 comma 4, ove le violazioni riguardino norme rivolte alla tutela del decoro, della valenza storica dell'area, nonché della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata ” e all'articolo 43, comma 4, prevede che “ Le violazioni delle disposizioni inerenti alle categorie e specializzazioni merceologiche di cui agli articoli 7, 21, 32 e 42 comma 2bis del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano l'immediata sospensione dell'attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale (art. 116 comma 5 del Codice), si procede alla decadenza della concessione di suolo pubblico ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ZE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. DR UC e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1) La ricorrente si duole del provvedimento prot. n. 273073 del 10.7.2025 del Comune di ZE, notificatole in data 22.7.2025, con cui è stata dichiarata la decadenza dalla concessione di commercio su area pubblica n. 487 del 06/03/2000, per 5,25 mq, relativa al posteggio n. 1 del Raggruppamento Stazione ubicato in P.zza della Stazione (area UNESCO), nonché degli artt. 7, comma 10, e 43, comma 4, del Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2020, ss.mm.ii.
2) Il provvedimento di decadenza è motivato come segue:
“ Preso atto che in data 09/04/2025 la Polizia Municipale rilevava la violazione dell’art. 6 comma 3 del Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con Deliberazione C.C. n.55 del 29/12/2020 e ss.mm.ii. in ultimo del 22/04/2024 da parte dell’impresa individuale [della ricorrente] ;
Preso atto che l’occupazione rilevata era pari a 17,94 mq a fronte dei 5,25 mq concessionati e che il suindicato posteggio è localizzato in Area UNESCO (come definita all’art. 2, comma 1 lett. k del Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con Deliberazione C.C. n.55 del 29/12/2020 e ss.mm.ii. in ultimo del 22/04/2024);
Dato atto che alla luce della suddetta irregolarità era stata disposta la sospensione dell’attività di vendita su area pubblica relativa al posteggio in oggetto con provvedimento Prot. 206681/2025 nei confronti dell’impresa per le motivazioni ivi espresse, avvertendo altresì che, in caso di reiterazione della violazione, come previsto dalla normativa regionale vigente, sarebbe stata successivamente disposta la decadenza della concessione n. 487 del 06/03/2000 - Raggruppamento Stazione, ai sensi dell’art. 7, comma 10, del suddetto Regolamento;
Dato atto che il suddetto provvedimento di sospensione prot. 206681/2025 è stato regolarmente notificato all’impresa da parte della Polizia Municipale in data 30/05/2025 come riportato dalla relata di notifica pervenuta a questo Ufficio con Prot. 237108/2025;
Preso atto che la Polizia Municipale in data 30/06/2025 ha nuovamente rilevato la violazione dell’art. 6 comma 3 del suddetto Regolamento, da parte dell’impresa individuale [della ricorrente] , elevando verbale n. VA 43424 per eccedenza di occupazione di suolo pubblico regolarmente notificato;
Rilevato pertanto che con la reiterazione della stessa violazione dell’art.6, ricorrano i presupposti di cui all’art. 116 comma 5 della Legge Regionale 65/2018, nonché degli articoli 7 e 43 del Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, che comportano la decadenza della concessione n. 487 del 06/03/2000 relativa al posteggio in oggetto ;
[…] DICHIARA per i motivi in narrativa esposti, e qui integralmente richiamati, la decadenza della concessione n. 487 del 06/03/2000 relativa al posteggio n. 1 di Piazza della Stazione, facente parte del Raggruppamento Stazione, intestata all’impresa individuale [della ricorrente], facendo obbligo alla stessa di riconsegnare all’ufficio scrivente la concessione in originale” .
3) Il Comune si è costituito in giudizio e ha ulteriormente dedotto in fatto (v. pag. 4 memoria difensiva comunale del 5 novembre 2025) che:
- a) la Polizia Municipale ha accertato, in due distinte occasioni, la violazione del punto 1 dell’Ord. Sindacale n. 9 del 24/01/2025, avente ad oggetto gli “Orari dell’attività di commercio su area pubblica” in relazione all’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/00, nonché la violazione dell’art.6 c.2 del Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche con oggetto “Attrezzature e modalità di vendita su area pubblica” in relazione all’art.115, c.3, lett. “d”, L.R. n. 62/2018, relative al mancato sgombero dell’area di posteggio a fine turno;
- b) la prima violazione di mancato sgombero è stata rilevata in data 26/06/2025 (doc.10 comunale) a seguito della quale è stato formalizzato il provvedimento di sospensione della concessione per il commercio su area pubblica per 20 gg. consecutivi, avvertendo della successiva decadenza dalla concessione in caso di reiterazione (prot. n. 267919/25, doc.11 comunale, regolarmente notificato in data 09/07/2025, v. doc.12 comunale);
- c) la seconda violazione di mancato sgombero è stata accertata in data 10/07/2025 (cfr. prot. n. 289043/2025, v. doc.13 comunale);
- d) anche a seguito della reiterazione della violazione di mancato sgombero risultavano sussistenti i presupposti per la decadenza dalla concessione, alla quale non si è dato corso essendo già stato adottato il provvedimento di decadenza per eccedenza di occupazione di suolo pubblico.
4) Con ordinanza n. 668 del 18 novembre 2025, la domanda cautelare è stata accolta nel bilanciamento degli interessi e con limitazione della sospensione giurisdizionale al provvedimento di decadenza (quindi senza incidere sul Regolamento comunale, parimenti gravato nelle parti d’interesse). Veniva quindi fissata l’udienza pubblica del 22 aprile 2026.
5) All’udienza pubblica del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
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1) Col primo motivo di ricorso si contesta il provvedimento impugnato insieme con gli articoli 7, comma 10, e 43, comma 4 (erroneamente indicato in ricorso come comma 3), del cit. Regolamento, così come interpretato dal Comune. All’uopo, si deduce quanto segue:
- a) l’art. 7, comma 10, prevede la decadenza dal titolo autorizzatorio per posteggi in area UNESCO in caso di reiterazione “ ove le violazioni riguardino norme rivolte alla tutela del decoro, della valenza storica dell’area, nonché della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata ”;
- b) parallelamente, l’articolo 43, comma 4, prevede che “ Le violazioni delle disposizioni inerenti alle categorie e specializzazioni merceologiche di cui agli articoli 7, 21, 32 e 42 comma 2bis del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano l’immediata sospensione dell’attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale (art. 116 comma 5 del Codice), si procede alla decadenza della concessione di suolo pubblico ”;
- c) nel caso di specie, alla ricorrente risulterebbe esser stata contestata la pretesa reiterazione della trasgressione dell’articolo 6, comma 3, del cit. Regolamento, poiché sarebbe stata occupata una superficie maggiore di quella espressamente assegnata in concessione;
- d) le trasgressioni dell’articolo 6 non rientrano fra quelle richiamate dall’articolo 43, comma 4, del Regolamento, la cui violazione è sempre ritenuta di particolare gravità;
- e) invece, il Comune assume, in primis , che sarebbe stata violata una norma a tutela del decoro, della valenza storica dell’area, nonché della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata in area UNESCO (articolo 7, comma 10);
- f) poi, trattandosi di posteggio in area UNESCO, assume che la trasgressione sarebbe sempre di particolare gravità (articolo 43, comma 4);
- g) infine, il Comune assume che si tratterebbe di reiterazione avente quale conseguenza la decadenza dalla concessione di suolo pubblico;
- h) tale sillogismo comunale sarebbe falso perché non è dimostrato né accertato che vi sia stata la violazione delle norme a tutela del decoro, della valenza storica dell’area o della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata;
- i) non è fornita alcuna descrizione circa l’entità della pretesa occupazione in eccesso, se vi fossero merce o parti dell’allestimento stabilmente posizionate al di fuori dell’occupazione od oggetti occasionalmente appoggiati a terra, al fine della preparazione del banco o dell’inventario dei prodotti, e/o spostati da avventori o clienti nella scelta dei prodotti da acquistare, né se la supposta occupazione in eccesso di 9,47 mq fosse interamente “coperta” o costituita solo da alcuni oggetti posti al di fuori dell’area in concessione o se fosse l’aggetto del parasole;
- j) sul punto, occorre rilevare che la disciplina comunale definisce la nozione di occupazione distinguendo due accezioni di occupazione permanente o temporanea all’articolo 3 del Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, approvato con D.C.C. 13 del 31.3.2021;
- k) vi è l’occupazione permanente, che ricorre qualora l’occupazione si protragga oltre l’anno, e quella temporanea, che si configura nell’occupazione infrannuale del suolo pubblico ovvero quando vi sia la sottrazione non continuativa del suolo pubblico (soltanto per una parte del giorno);
- l) nel caso di specie, non risulta alcuna delle ipotesi innanzi esposte, rilevando piuttosto un ingombro occasionale, probabilmente di merce già venduta o per il parasole a causa di esigenze contingenti;
- m) infatti la ratio della concessione e della tassazione previste in materia di occupazione di suolo pubblico è nella limitazione del godimento per la collettività dell’area occupata dal privato;
- n) ove tale vulnus non sia ravvisabile, nessun addebito può configurarsi in capo al soggetto che, in via del tutto occasionale ed estemporanea, si serva, in ipotesi, del suolo pubblico, come nel caso di specie, solo per riorganizzare la propria attività e non per estendere, seppur temporaneamente, il perimetro di suolo pubblico legittimamente occupato;
- o) infatti, non risulta nel provvedimento contestato che il transito di pedoni, veicoli o flussi turistici sia stato in qualche modo impedito, né risulta che sia stata compressa aliunde la possibilità di godimento dello spazio pubblico o che sia stato pregiudicato il decoro dell’area;
- p) si censura, pertanto, il generico accertamento di cui al provvedimento impugnato, da cui risulta che il sopralluogo effettuato si è svolto soltanto in un circoscritto arco temporale (le ore 15.50 del 30.06.2025) inidoneo a configurare un’occupazione giuridicamente rilevante;
- q) sotto diverso profilo, va rilevato che la L.R.T. 62/2018 disciplina a livello regionale la materia delle attività commerciali su suolo pubblico;
- r) le sanzioni amministrative sono tipiche e sono previste dalla Legge, quindi un regolamento comunale non può prevedere nuove o diverse sanzioni, se non quelle pecuniarie previste dal D. Lgs. n. 267/2000;
- s) inoltre, l’articolo 116 L.R. n. 62/2018 disciplina le sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche, prevedendo le ipotesi e le modalità di applicazione delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni accessorie (sequestro e confisca delle attrezzature) laddove l’attività sia esercitata in violazione della disciplina regionale o senza titolo;
- t) il comma 5 di tale articolo prevede che “ In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana ”;
- u) la norma regionale sanziona la reiterazione con la sospensione dell’attività, per un periodo più o meno ampio, non con la decadenza dal titolo;
- v) quindi, del tutto arbitrariamente il Comune di ZE ha ritenuto, all’articolo 43, comma 4, del cit. Regolamento, di interpretare questa disposizione come base normativa per dichiarare la decadenza dal titolo abilitativo e dalla concessione di suolo pubblico, che sono il medesimo titolo;
- w) invero, a norma dell’articolo 2 del cit. Regolamento, “ il titolo per l’esercizio del commercio su posteggio si compone di due parti: atto di concessione/autorizzazione di posteggio e atto di titolarità della concessione ” (doc. 2 ricorrente, cfr. anche articolo 3, comma 1);
- x) pertanto, la decadenza dalla concessione di suolo pubblico comporta la decadenza anche dal titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività;
- y) la L. R. n. 62/2018 disciplina la decadenza per ipotesi tassative al successivo articolo 127, rubricato “ Decadenza del titolo abilitativo per l’attività commerciale su aree pubbliche ”, a norma del quale sono previste in generale le ipotesi di decadenza dal titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale e dalla concessione di posteggio su aree pubbliche;
- z) secondo tale art. 127, “ 1. Il comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera: a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12; b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione oppure entro centottanta giorni dal ricevimento della SCIA; c) qualora, salvo quanto disposto per le fiere al comma 2, il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare oppure superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87; c-bis) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per l’attività per l’esercizio della quale la concessione era stata rilasciata, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività; d) qualora, nei casi di cui all'articolo 116, commi 2 e 3, lettere a) e b), le violazioni siano di particolare gravità e reiterate per più di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione; e) decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica di regolarità contributiva di cui all'articolo 44, comma 2, e all’articolo 93, commi 3 e 4, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione; e-bis) decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canoni per l'occupazione del posteggio stesso. 2. La decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nella fiera viene dichiarata qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87 ”;
- aa) pertanto, le violazioni la cui reiterazione – per un numero superiore a due – comporta la decadenza sono tassativamente indicate dall’articolo 127, comma 1, lett. “d”, e, fra queste, non rientra la pretesa occupazione in eccedenza dell’area data in concessione, atteso che ivi si richiama l’art. 116, commi 2 e 3, lettere “a” e “b”, secondo cui “ 2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00 il titolare del titolo abilitativo nel caso in cui, in sua assenza, l'esercizio del commercio su aree pubbliche sia svolto da un soggetto senza la qualifica di dipendente o collaboratore oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12. 3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque violi: a) e disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui ai seguenti articoli: 1) articolo 35, comma 3; 2) articolo 38, comma 2; 3) articolo 39; 4) articolo 41, comma 4; b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui ai seguenti articoli: 1) articolo 87, commi 1 e 3; 2) articolo 89; 3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7 ”;
- bb) il Comune non ha il potere di ampliare tali fattispecie né con i provvedimenti contestati né con le disposizioni regolamentari contestate;
- cc) il gravato Regolamento – e conseguentemente il provvedimento impugnato – è illegittimo anche sotto l’ulteriore profilo del difetto di proporzionalità e manifesta irragionevolezza della sanzione della decadenza rispetto alla fattispecie in esame;
- dd) in particolare, il provvedimento di decadenza sarebbe giustificato per la pretesa violazione di una norma a tutela del decoro, della valenza storica dell’area, nonché della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata in area UNESCO, laddove la lesione di alcuna di tali situazioni è stata dimostrata;
- ee) nel caso di specie, la trasgressione che il Comune di ZE vorrebbe illegittimamente addebitare alla ricorrente ha pregiudicato la prosecuzione della sua attività, perciò la decadenza appare sproporzionata.
2) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) a norma dell’art. 18 L. n. 689/1981, “ Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto […]”;
- b) dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che l’accertamento della pretesa seconda trasgressione è avvenuto il 30.6.2025, il provvedimento di decadenza è stato emesso in data 10.7.2025 e notificato il giorno 22 luglio 2025;
- c) fermo che alla ricorrente non risulta essere stato notificato neppure il provvedimento di sospensione dell’attività di vendita prot. n. 206681/2025, il provvedimento di decadenza è stato comunque emanato senza che all’interessata sia stata data la possibilità di partecipare al procedimento;
- d) non è stato neppure rispettato il termine per la eventuale presentazione di scritti difensivi;
- e) il vero scopo dell’azione contestata – come risulterebbe anche da notizie di stampa – sarebbe quello di spianare la strada al nuovo piano del commercio su area pubblica;
- f) a norma dell’articolo 20, comma 4, del cit. Regolamento, “ Per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale e allo scopo di riqualificare e ottimizzare le aree del centro storico ove i raggruppamenti sono collocati, fatta salva l’ipotesi di miglioria di posteggio, subingresso in gestione o in proprietà nella azienda commerciale cui afferiscono le concessioni, i posteggi non possono essere oggetto di nuova assegnazione in caso di cessazione, rinuncia o decadenza della concessione ”;
- g) pertanto, per il Comune, un posteggio decaduto è un posteggio guadagnato in termini di liberazione delle aree e “ armonizzazione degli spazi pubblici ”;
- h) in tale prospettiva, se il problema è la saturazione degli spazi pubblici perché il Comune negli anni ha rilasciato troppe concessioni, la riduzione del numero dei concessionari dovrebbe avvenire mediante lo strumento della revoca, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e a fronte di specifico indennizzo delle posizioni lese, a norma dell’articolo 21-quinques L. n. 241/1990, e non emanando provvedimenti illegittimi di decadenza a pioggia;
- i) lo sviamento appare ancor più evidente ove si consideri che, in assenza di alcuna ragione di urgenza, il provvedimento di decadenza è stato adottato senza la comunicazione di avvio del procedimento e senza che alla ricorrente sia stato consentito in alcun modo di partecipare al procedimento, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 10 L. n. 241/1990.
3) Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato per le ragioni che seguono.
3.1) Questo T.A.R., con recenti sentenze nn. 394 e 395, entrambe del 23 febbraio 2026, ha richiamato la sua precedente sentenza n. 697 del 14 aprile 2025, con la quale ha già chiarito che, in casi come quello di specie, è oggetto di causa la decadenza dalla sola concessione di suolo pubblico, ma non dal titolo abilitativo al commercio: è solo quest’ultimo a essere sottoposto alla disciplina di cui alla L.R. n. 62/2018 (recante il Codice regionale per il commercio) – e, segnatamente, all’art. 116 –, ma non l’occupazione di suolo pubblico.
3.2) Pertanto, l’asserita contrarietà, alla predetta Legge, degli articoli 7, comma 10, e 43, comma 4, del Regolamento comunale, denunciata nella seconda parte del primo motivo di ricorso, non sussiste, alla luce delle argomentazioni già spese nelle suddette sentenze nn. 394/2026, 395/2026 e 697/2025, che di seguito si ripropongono.
3.3) L’art. 116, comma 3, lett. “d”, L.R. n. 62/2018, prevede, “ tra le ipotesi sanzionate in via pecuniaria, le violazioni delle limitazioni e dei divieti stabiliti dal Comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, nelle quali possono rientrare le inosservanze ai limiti previsti dall’art. 7 e dall’art. 42, sanzionate dagli artt. 43 comma 4 e 42 commi 6 e 7 del Regolamento comunale. L’art. 116 comma 5 prevede, in caso di violazioni di particolare gravità, la possibilità di disporre (in luogo della sanzione pecuniaria) la sospensione dell’attività di vendita da 10 a 20 giorni. Il Comune, negli artt. 42 commi 6 e 7 e 43 comma 4, nell’esercizio del potere regolamentare ad esso attribuito dall’art. 43, comma 5, L.R. 62/2018, esplicitava (con una valutazione ex ante, iuris et de jure) la ritenuta particolare gravità delle violazioni considerate. Con conseguente piena coerenza delle previsioni regolamentari al sistema normativo delineato dal Codice regionale per il commercio. Per ciò che concerne invece la decadenza dalla concessione di suolo pubblico, occorre evidenziare che essa non è disciplinata dalla L.R. 62/2018, in quanto il codice del commercio regionale si limita a prevedere le ipotesi di sanzione pecuniaria e sospensione dall’attività (artt. 113 e 116, già esaminati), e quelle di decadenza dal titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale (artt. 125 e 127). Quanto a tali ultime due disposizioni, l’art. 125 L.R. 62/2018 prevede la decadenza dall’autorizzazione per la vendita della stampa (non della concessione d’uso del terreno) in caso di sopravvenuto difetto dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al soggetto gestore, in caso di mancato avvio dell’attività, in caso di sospensione per oltre un anno dell’attività e di inosservanza dei provvedimenti di sospensione. L’art. 127, invece, stabilisce la revoca del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera (non, dunque, della concessione per l’uso di suolo pubblico, che viene in rilievo nella presente fattispecie) in caso di perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità, in caso di mancato inizio dell’attività o di inutilizzo protratto nel tempo, se il titolare non è iscritto nel registro delle imprese, in caso di particolare gravità e reiterazione per oltre due volte delle violazioni previste dall’art. 116 commi 2 e 3 lettere a e b, per irregolarità contributiva e in caso di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone per l’occupazione del posteggio. Per tali provvedimenti (sospensione o decadenza dal titolo abilitativo), il Comune rinvia del resto alla L.R. 62/2018, prevedendo all’art. 43 comma 1 del Regolamento comunale che: «1) Per la revoca, sospensione, cessazione e decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica si rinvia a quanto previsto in materia dalla vigente normativa regionale», riservandosi invece la disciplina della decadenza dalla concessione. Il Codice regionale, specularmente, non contempla la decadenza dalla concessione di suolo pubblico, che rimane appannaggio del Comune disporre, nei casi in cui ritenga che l’uso posto in essere dal concessionario non soddisfi l’interesse pubblico per il quale era stato consentito (e nelle disposizioni impugnate il Comune di ZE ne esplicita alcune ipotesi), nell’esercizio del generale ed immanente potere di autotutela…” (T.A.R. Toscana, sentenza 697/2025 cit., § 7.2).
3.4) Del resto, anche il Comune ha confermato, nel caso di specie, che “ L’atto di sospensione prima, e di decadenza successivamente, riguardavano esclusivamente la CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO, lasciando attivo il titolo abilitativo che può essere legittimamente utilizzato dal ricorrente per operare sul territorio del Comune di ZE (ma anche sul territorio di altri Comuni) sia per svolgere attività di commercio itinerante sia per partecipare giornalmente all’assegnazione dei posteggi liberi nei mercati o nelle fiere […] , ovviamente secondo la specifica normativa vigente ” (v. pag. 7 memoria difensiva comunale del 5 novembre 2025).
3.5) Assodato quindi che le disposizioni regolamentari non sono in contrasto con la L.R. n. 62/2018 e che il provvedimento impugnato è stato emesso dal Comune nell’esercizio del generale ed immanente potere di verifica della permanenza delle condizioni della concessione, è altresì inconferente la doglianza (proposta, tra le altre, col secondo motivo di ricorso) di violazione delle regole di cui alla L. n. 689/1981 (v., in tal senso, T.A.R. Toscana, sentenze nn. 394/2026 e 395/2026 cit., § 3.8 di entrambe).
3.6) È altresì smentita la deduzione della ricorrente (v. secondo motivo di ricorso) in virtù della quale il provvedimento di sospensione di 20 gg., irrogato in occasione della prima eccedenza di occupazione di suolo pubblico, non le sarebbe stato notificato: risulta infatti la notifica in data 30 maggio 2025, come da doc. 8 foliario comunale del 5 novembre 2025.
3.7) Nemmeno può sostenersi che il provvedimento di decadenza sarebbe illegittimo per omessa comunicazione di avvio del procedimento (v., sempre, seconda censura), perché, per le ragioni che seguono, il provvedimento impugnato assume portata sostanzialmente vincolata. In proposito ed in relazione alle altre censure proposte, vale infatti osservare che:
- a) è pacifico che il posteggio della ricorrente sia collocato in area UNESCO;
- b) quindi, scatta la previsione dell’art. 7, comma 10, del Regolamento comunale, che, infatti, è espressamente riferito alle concessioni in area UNESCO e secondo cui “ Le concessioni dei posteggi nella “Area UNESCO” saranno oggetto di atti di decadenza della concessione di suolo pubblico in caso di reiterate violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, delle indicazioni espresse nelle relative schede che compongono il Piano e delle prescrizioni di cui al comma precedente, secondo quanto disposto all’art.43 comma 4, ove le violazioni riguardino norme rivolte alla tutela del decoro, della valenza storica dell’area, nonché della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata ”;
- c) a sua volta, l’art. 43 del cit. Regolamento reca una previsione generale (v. comma 3) – secondo cui “ Nel caso di violazioni reiterate, come configurate dalla normativa regionale (stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni), a quanto disciplinato e previsto dal presente Regolamento e dal Piano, è disposta dall’Amministrazione comunale la sospensione dell’attività per un periodo di 10 giorni. In caso di ulteriore violazione dopo un periodo di sospensione nell’arco dei trecentosessantacinque giorni dall’ultima violazione, sarà disposto ulteriore periodo di sospensione elevato a 20 giorni ” – e una speciale (v. comma 4), secondo la quale “ Le violazioni delle disposizioni inerenti alle categorie e specializzazioni merceologiche di cui agli articoli 7, 21, 32 e 42 comma 2bis del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano l’immediata sospensione dell’attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale (art. 116 comma 5 del Codice), si procede alla decadenza della concessione di suolo pubblico ”;
- d) inoltre, l’art. 6, comma 3, del cit. Regolamento, obbliga, in generale, i concessionari a uno scrupoloso rispetto delle concessioni, posto che ivi si afferma che essi non possono occupare, “ anche con piccole sporgenze ”, spazi comuni riservati al transito o comunque non oggetto di concessione;
- e) ciò vale, a fortiori , in un’area così sensibile come quella UNESCO;
- f) ed infatti, come già evidenziato da questo T.A.R. con sentenze nn. 394 e 395, entrambe del 23 febbraio 2026, “ è di tutta evidenza che l’occupazione di una superficie maggiore (rispetto a quella oggetto di concessione) in Area UNESCO già di per sé lede il decoro e la valenza storica dell’area ”;
- g) quindi, non può sostenersi che le trasgressioni di cui all’art. 6, comma 3, non rientrerebbero in quelle contemplate dall’art. 43, comma 4 (v. prima parte del primo motivo di ricorso), risultando di contro che alla ricorrente è stata contestata un’occupazione di suolo pubblico in eccedenza (art. 6, comma 3), che, essendo in area UNESCO (art. 7, comma 10), è particolarmente grave (art. 43, comma 4);
- h) ciò posto, non vale nemmeno l’ulteriore censura della ricorrente secondo cui non sarebbero state descritte le modalità dell’infrazione, potendosi trattare, sempre secondo la ricorrente, anche di un’occupazione occasionale (v. prima parte della prima censura);
- i) in proposito, va rilevato che, a fronte dei 5,25 mq oggetto di concessione, sono state riscontrate due occupazioni di superficie maggiore, la prima per complessivi 17,94 mq e la seconda per complessivi 14,72 mq (v. verbali Polizia Municipale in doc. 6 e 9 del Comune), bastando, ai fini dell’accertamento, che ne sia riportata l’entità, ma non che debbano esserne descritte le modalità né indicati i tempi, posto che, come detto, ricade sul concessionario l’onere della scrupolosa osservanza dei limiti della concessione;
- j) in ragione di quanto sopra, il provvedimento di decadenza impugnato ha natura vincolata e non può conseguentemente ritenersi che sia una revoca sotto mentite spoglie e senza indennizzo, come invece dedotto nell’ultima parte del secondo motivo di ricorso.
4) Il ricorso va quindi respinto.
5) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ZE nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
DR UC, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| DR UC | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO