Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 660
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione

    L'atto impositivo è stato sottoscritto dal Dott. [Nominativo_1], appartenente alla carriera direttiva, in virtù di apposita delega attribuitagli dal Direttore Provinciale, Dott.ssa [Nominativo_2]. La firma digitale è apposta su delega del Direttore Provinciale, rilasciata con provvedimento n. 37 del 01/07/2016 prot. n. 7947 R.I., che include gli Avvisi di accertamento e rettifica.

  • Rigettato
    Nullità avviso di accertamento per inadeguatezza e/o insufficienza della motivazione

    La motivazione per relationem è legittima quando l'atto notificato riproduce il contenuto essenziale dell'atto richiamato, che è chiaramente identificato e reso disponibile. Il PVC della Guardia di Finanza, redatto in contraddittorio con il rappresentante legale, costituisce atto istruttorio essenziale e parte integrante dell'accertamento, permettendo al contribuente di approntare un'adeguata difesa.

  • Rigettato
    Mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio

    Il PVC costituisce un atto istruttorio essenziale attraverso il quale gli accertatori adempiono all'obbligo di motivazione per relationem. La motivazione per relationem non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi acquisiti, realizzando una economia di scrittura che non arreca pregiudizio al contraddittorio.

  • Accolto
    Infondatezza nel merito della pretesa impositiva

    L'appellante ha regolarmente acquistato i prodotti e documentato i pagamenti. L'Ufficio non ha fornito prova della mancanza delle condizioni per la deduzione dei costi e per la detrazione dell'IVA, né della consapevolezza della contribuente alla partecipazione ad una frode. Le intercettazioni telefoniche richiamate nel PVC sono ininfluenti per provare la fittizietà del fornitore o la consapevolezza dell'appellante di partecipare a un'evasione.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    Ai fini dell'affermazione della responsabilità del contribuente, l'art. 5 primo comma del D.lgs. n. 472/1997 ritiene sufficiente l'elemento psicologico della colpa che, nel caso di specie, non è stato provato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 660
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 660
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo