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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 898/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 898/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Casati e dell'avv. Parte_1 C.F._1
Eugenio Testoni, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Como, via Giovio n. 16
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. , in persona del direttore pro tempore P.IVA_1
CP_
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, entrambi con il patrocinio dell'avv. Clara Tommaselli, domiciliata presso l'Avvocatura Inps in
Monza, via Morandi n. 1
(C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CP_3 P.IVA_2
Andrea Biffi, con domicilio telematico Email_1
(C.F. ), in persona del direttore pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, con il patrocinio dell'avv. Donatella Giugliano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vercelli, piazza Pajetta n. 4
CONVENUTI
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Pagina 1 di 8 Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 21 maggio 2020, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 06820199050086137000 notificatogli il 20 gennaio
2020 chiedendo al Tribunale di Monza di dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e ruoli presupposti e disporre quindi l'annullamento della predetta intimazione di pagamento e dei relativi ruoli;
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha esposto che gli atti presupposti – le cartelle esattoriali n. 06820060005969713, 06820080282473534, 06820080337217273,
06820090103085520, 06820100510016390, 06820100540473486, 06820110034290342,
06820110034290342, 06820110410909513, 06820120129902514, 06820130000438813,
06820130000438813 e gli avvisi di addebito n. 36820120006087658, 36820120017725392,
36820130004218139, 36820130016901117, 36820140005126888, 36820140012095929,
36820140024045621, 36820150000356577, 36820150009216144, 36820160006675409,
36820170021281846 - non erano mai stati validamente notificati, così come non gli erano mai stati notificati gli atti intermedi di interruzione del termine di prescrizione che i contributi previdenziali e assicurativi richiesti in pagamento erano oramai prescritti.
Ha altresì rilevato che l'onere di provare l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti rispetto alla intimazione gravata incombe sul concessionario della riscossione e sugli enti impositori e che la carenza di prova della notifica rende inefficace tutti gli atti successivi.
CP_ Controparte_ Ritualmente costituitisi in giudizio, , Controparte_4
CP_ ed hanno contestato le domande attoree e ne hanno chiesto il rigetto.
In particolare, il ha dedotto sia di aver Controparte_5
tempestivamente e correttamente notificato le cartelle esattoriali presupposte rispetto alla intimazione gravata, sia di aver tempestivamente interrotto il fluire del termine prescrizionale mediante la notifica di plurimi atti interruttivi, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in relazione alle pretese contenute nelle cartelle di pagamento n. 06020100510016390000, 06820100540473486000 per il ruolo n. 2010/19895,
06820110034290342000 per il ruolo n. 2011/251223 e 06820120129902514000 per il ruolo n.
2012/550522 ed eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli avvisi di addebito. CP_ CP_
e dal loro canto hanno contestato la tempestività Controparte_2
dell'impugnazione, hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo
Pagina 2 di 8 rimessa al solo concessionario la fase della riscossione, hanno comunque confutato la pretesa attorea deducendo la tardività dell'opposizione e la mancata contestazione nel merito delle pretese contributive e assicurative.
Istruita la causa su mera base documentale e disposta la trattazione scritta della controversia, in seguito all'udienza di discussione il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, provvedendo poi al deposito della sentenza nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e deve, pertanto, essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
In via pregiudiziale, con segnato riferimento alla eccepita carenza di giurisdizione del
Tribunale adito, deve rilevarsi che lo stesso ricorrente dà atto di contestare gli atti gravati per
CP_ CP_ la parte in cui essi afferiscono a pretese di e di Tanto è sufficiente per rilevare che, se pure talune cartelle di pagamento contengano anche la richiesta di pagamento di pretese diverse da quelle degli enti impositori qui convenuti, la pronuncia giudiziale avrà ad oggetto solo ed esclusivamente la parte di esse riguardanti i contributi previdenziali e assicurativi, non costituendo oggetto del presente giudizio eventuali ulteriori crediti del concessionario della riscossione.
Nel merito occorre innanzi tutto rilevare che lo stesso ricorrente dà atto di aver ricevuto l'intimazione di pagamento n. 06820199050086137000 in data 20.1.2020.
Il ricorso è stato depositato solo in data 21.5.2020, quindi ben oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999. CP_ In ragione dell'avvenuto superamento di tale termine decadenziale, ha espressamente eccepito la tardività dell'opposizione. Il ricorrente ha contestato l'eccezione sostenendo che, nel caso di specie, l'azione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. volta a far valere l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Pur risultando incontestabile che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. costituisce azione imprescrittibile, deve rilevarsi che – come sapientemente enucleato dalla
Corte di appello di Milano – la previsione di termini decadenziali per l'impugnazione di atti impositivi e di riscossione non può regredire fino ad essere annullata nella sua portata.
La conciliazione tra la disciplina di cui all'art. 617 c.p.c. e l'art. 24, comma 5, D.Lgs.
46/1999 da un lato e l'art. 615 c.p.c. dall'altro, allora, deve avvenire in maniera tale che l'applicazione della seconda disposizione codicistica non si traduca in una interpretatio abrogans delle prime. Ne discende che, quando – come nel caso di specie – il ricorrente abbia
Pagina 3 di 8 allegato di non aver a suo tempo ricevuto gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriale presupposte rispetto alla intimazione di pagamento e ai ruoli qui gravati, «a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle, l'impugnazione del ruolo non può avere carattere
“recuperatorio”, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero
l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo.
Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore – che non le abbia impugnate nel termine decadenziale – non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)»
(Corte di appello di Milano, sentenza n. 1632 del 5.11.2018).
L'applicazione del principio sopradetto comporta altresì che, una volta che il concessionario della riscossione dimostri l'avvenuta notificazione di un atto di riscossione successivo alla notifica degli avvisi di addebito o della cartella esattoriale, il debitore non potrà più eccepire l'intervenuta prescrizione maturata tra l'anno di debenza dei contributi e il momento di notifica del primo atto impositivo, ma potrà rilevare la sola prescrizione “sopravvenuta”, ossia quella maturata tra un atto interruttivo e la notifica del successivo atto interruttivo. E ciò perché, diversamente argomentando, la disciplina del termine decadenziale verrebbe di fatto resa irrilevante, poiché il contribuente che abbia omesso di impugnare tempestivamente un atto ritualmente notificatogli, si troverebbe ciò nondimeno a poter aggirare i termini decadenziali previsti ex lege facendo retroagire gli effetti dell'impugnazione ex art. 615 c.p.c. anche a data antecedente rispetto agli effetti degli atti di interruzione della prescrizione già notificatigli e non impugnati, con ciò comportando altresì una definizione compressione del principio di certezza degli atti amministrativi. In altri termini – con segnato riferimento al caso di specie – laddove al ricorrente, che ha ricevuto l'intimazione di pagamento n.
06820199050086137000 in data 20.1.2020, si consentisse di contestare la prescrizione verificatasi prima della notificazione del precedente atto interruttivo (ossia della intimazione di pagamento n. 06820189015900061000, notificata il 12.11.2018), il dato della omessa tempestiva impugnazione di quest'ultima si tradurrebbe nell'attribuzione al contribuente della possibilità di una diuturna contestazione degli atti impositivi in spregio alla portata delle soprarichiamate disposizioni che regolano i termini decadenziali.
Pagina 4 di 8 Da quanto detto discende che, non avendo il ricorrente tempestivamente impugnato l'intimazione di pagamento gravata, pacificamente notificata il 20.1.2020 e impugnata il
21.5.2020, l'unica prescrizione che il giudice avrebbe potuto rilevare è quella eventualmente decorsa tra la notificazione della detta intimazione di pagamento e la data di deposito del ricorso;
è di tutta evidenza che tra la notifica della intimazione di pagamento del 20.1.2020
(che avrebbe potuto essere impugnata entro il 2.3.2021) e la data di deposito del ricorso
(21.5.2020) non sia affatto decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, rileva però il giudicante che le contestazioni attoree risultano fondate con riferimento alla cartella esattoriale n. 06820090103085520000, poiché di essa non è stata fornita la prova dell'avvenuta notificazione.
Dalla omessa notificazione della cartella esattoriale, infatti, discende l'inesistenza della pretesa degli enti impositori (mai portata a conoscenza del debitore), con la conseguenza che anche la successiva notificazione di atti interruttivi non può rivestire alcuna valenza sanante, non potendo essere interrotto un termine afferente ad una pretesa mai ritualmente comunicata.
Quanto sin qui enucleato sarebbe in sé sufficiente a garantire il rigetto del ricorso.
Ciò nondimeno, esaminata la documentazione prodotta dagli enti convenuti, deve rilevarsi che – fatta eccezione per la sopradetta cartella esattoriale n. 06820090103085520000
– tutti gli atti indicati nella intimazione di pagamento n. 06820199050086137000 (qui tardivamente opposta) risultano ritualmente notificati e per essi risultano anche notificati i successivi atti interruttivi prodotti dal concessionario della riscossione (cfr. docc. 13, 14, 15, 16
e 18 fasc. ): CP_6
Atto n. Notifica Notifica intimazioni Not. fermo
06820060005969713 21/03/06 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018
06820080282473534 17/09/08 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018
06820080337217273 12/03/09 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
06820090103085520 notifica non provata
06820100510016390 09/10/10 29.9.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
06820100540473486 15/12/10 29.9.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
06820110034290342 09/03/11 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
06820110410909513 02/09/13 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
06820120129902514 20/04/12 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
06820130000438813 02/09/13 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
06820140002864977 25/03/14 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
36820120006087658 15/05/12 4.9.2013, 29.10.2015, 11.4.2017, 5.11.2014
Pagina 5 di 8 12.11.2018
36820120017725392 15/01/13 6.2.2014, 29.10.2015, 11.4.2017, 5.11.2014
12.11.2018
36820130004218139 17/04/13 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
36820130016901117 05/02/14 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
36820140005126888 03/06/14 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
36820140012095929 21/10/14 11.4.2017, 12.11.2018
36820140024045621 03/02/15 11.4.2017, 12.11.2018
36820150000356577 30/03/15 11.4.2017, 12.11.2018
36820150009216144 20/10/15 11.4.2017, 12.11.2018
36820160006675409 10/05/16 12.11.2018
36820170021281846 07/11/17
Non coglie nel segno, peraltro, l'eccezione attorea relativa alla insufficienza della CP_ documentazione offerta da per dimostrare l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito n. 36820120006087658, 36820120017725392, 36820130004218139,
36820130016901117, 36820140005126888, 36820140012095929, 36820140024045621,
36820150000356577, 36820150009216144, 36820160006675409, 36820170021281846. La semplice disamina dei documenti depositati dall'ente previdenziale, infatti, è sufficiente per rilevare che le relate di notifica di ciascun avviso di addebito sono riconducibili all'atto impositivo mediante il numero di identificativo della raccomandata, indicato proprio nell'atto CP_ impositivo e coincidente con quello della rispettiva cartolina di notifica (cfr. doc. 2 fasc. .
Per mero scrupolo, in relazione all'avviso di addebito n. 36820170021281846 - unico per il quale non risulta notificata alcuna intimazione di pagamento - si rileva che la pretesa contenuta nello stesso non risultava certamente prescritta per decorso del termine quinquennale al momento della intimazione di pagamento in questa sede tardivamente gravata.
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, il ricorso risulta fondato solo in relazione alla contestazione della cartella di pagamento n. 06820090103085520, per la quale gli enti convenuti non hanno fornito prova dell'avvenuta notificazione.
Per tutti i rimanenti atti impositivi (costituiti dalle cartelle esattoriali n. 06820060005969713,
06820080282473534, 06820080337217273, 06820100510016390, 06820100540473486,
06820110034290342, 06820110034290342, 06820110410909513, 06820120129902514,
06820130000438813, 06820130000438813 e dagli avvisi di addebito n. 36820120006087658,
36820120017725392, 36820130004218139, 36820130016901117, 36820140005126888,
Pagina 6 di 8 36820140012095929, 36820140024045621, 36820150000356577, 36820150009216144,
36820160006675409, 36820170021281846) in giudizio è stata fornita idonea prova della loro avvenuta notificazione e altresì della notificazione di validi interruttivi della prescrizione, pur rimanendo saldo il principio (sopra esposto) per cui, una volta dimostrata la puntuale notificazione dell'atto impositivo, il contribuente potrà lamentare la sola prescrizione
“sopravvenuta”, ossia quella eventualmente decorsa tra il penultimo atto notificato e quello poi gravato, costituendo la diversa tesi una vera e propria interpretatio abrogans della disciplina che sottopone a stretto termine decadenziale il termine di impugnazione degli atti impositivi.
Tutte le ulteriori questioni restano assorbite, doverosamente rilevando che il mancato
CP_ deposito di note di trattazione scritta da parte di non equivale a rinuncia alla propria pretesa, ma alla mera assenza in udienza;
peraltro la eventuale rinuncia dell'ente previdenziale alle proprie pretese avrebbe dovuto essere accettata dalle altre parte processuali, in primis sia dal concessionario della riscossione, sia dal ricorrente stesso che – pur sollevando la relativa questione – neppure ha espresso la propria eventuale accettazione.
Con riferimento alla ulteriore eccezione, invero tardivamente proposta dal ricorrente solo con il deposito delle note di trattazione scritta del 17.12.2024, relativa alla indebita
CP_ richiesta di di accertare l'entità del proprio credito e condannare il ricorrente al pagamento delle relative somme, deve rilevarsi che la stessa non è inammissibile e ben può essere proposta dall'ente previdenziale che intenda garantire il proprio credito con la prescrizione decennale, senza comportare l'ampliamento del tema oggetto di causa;
la domanda di condanna formulata dall'ente previdenziale, però, può essere accolta solo nei limiti in cui sulle pretese degli enti non siano intervenuti provvedimenti del c.d. saldo e stralcio e di rottamazione, essendo tali istituti sopravvenuti rispetto al deposito del ricorso e avendo potuto comportare l'annullamenti di talune partite di ruolo.
Tenuto conto della infondatezza delle ragioni di ricorso, con la sola eccezione della pretesa afferente alla cartella esattoriale n. 06820090103085520, le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura solo documentale della controversia. Il pagamento delle spese viene pertanto addebitato al ricorrente, la cui pretesa è risultata fondata solo per 1 dei 22 atti oggetto del giudizio.
Nella liquidazione delle spese, effettuata senza la considerazione della fase istruttoria (svolta su mera base documentale), le stesse sono state determinate in una via mediana tra i valori minimi e i valori medi.
Pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara non esistente la pretesa di pagamento cristallizzata nella cartella di pagamento n. 06820090103085520 e dispone quindi l'annullamento in parte qua della intimazione di pagamento n.
06820199050086137000;
- Conferma tutte le ulteriori pretese, oggetto del presente giudizio, contenute nella intimazione di pagamento n. 6820199050086137000 e afferenti alle pretese cristallizzate nelle cartelle esattoriali n. 06820060005969713, 06820080282473534,
06820080337217273, 06820100510016390, 06820100540473486,
06820110034290342, 06820110034290342, 06820110410909513,
06820120129902514, 06820130000438813, 06820130000438813 e negli avvisi di addebito n. 36820120006087658, 36820120017725392, 36820130004218139,
36820130016901117, 36820140005126888, 36820140012095929,
36820140024045621, 36820150000356577, 36820150009216144,
36820160006675409, 36820170021281846 e, nei limiti in cui esse non abbiano formato oggetto del c.d. saldo e stralcio e di provvedimenti di rottamazione regolarmente adempiuti, condanna a provvedere al pagamento delle Parte_1
pretese in esse cristallizzate;
- Condanna a rifondere ad , ad Parte_1 Controparte_4 CP_7
Controparte_ CP_ e ad le spese di lite, liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge nei confronti di
[...]
CP_
, in ulteriori € 6.000,00 oltre accessori di legge nei confronti di Controparte_4
CP_ e cumulativamente in ulteriori € 6.000,00 oltre accessori di legge nei confronti di e , rappresentanti in giudizio dal medesimo difensore. CP_2
Monza, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Greco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 898/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Casati e dell'avv. Parte_1 C.F._1
Eugenio Testoni, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Como, via Giovio n. 16
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. , in persona del direttore pro tempore P.IVA_1
CP_
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, entrambi con il patrocinio dell'avv. Clara Tommaselli, domiciliata presso l'Avvocatura Inps in
Monza, via Morandi n. 1
(C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CP_3 P.IVA_2
Andrea Biffi, con domicilio telematico Email_1
(C.F. ), in persona del direttore pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, con il patrocinio dell'avv. Donatella Giugliano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vercelli, piazza Pajetta n. 4
CONVENUTI
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Pagina 1 di 8 Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 21 maggio 2020, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 06820199050086137000 notificatogli il 20 gennaio
2020 chiedendo al Tribunale di Monza di dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e ruoli presupposti e disporre quindi l'annullamento della predetta intimazione di pagamento e dei relativi ruoli;
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha esposto che gli atti presupposti – le cartelle esattoriali n. 06820060005969713, 06820080282473534, 06820080337217273,
06820090103085520, 06820100510016390, 06820100540473486, 06820110034290342,
06820110034290342, 06820110410909513, 06820120129902514, 06820130000438813,
06820130000438813 e gli avvisi di addebito n. 36820120006087658, 36820120017725392,
36820130004218139, 36820130016901117, 36820140005126888, 36820140012095929,
36820140024045621, 36820150000356577, 36820150009216144, 36820160006675409,
36820170021281846 - non erano mai stati validamente notificati, così come non gli erano mai stati notificati gli atti intermedi di interruzione del termine di prescrizione che i contributi previdenziali e assicurativi richiesti in pagamento erano oramai prescritti.
Ha altresì rilevato che l'onere di provare l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti rispetto alla intimazione gravata incombe sul concessionario della riscossione e sugli enti impositori e che la carenza di prova della notifica rende inefficace tutti gli atti successivi.
CP_ Controparte_ Ritualmente costituitisi in giudizio, , Controparte_4
CP_ ed hanno contestato le domande attoree e ne hanno chiesto il rigetto.
In particolare, il ha dedotto sia di aver Controparte_5
tempestivamente e correttamente notificato le cartelle esattoriali presupposte rispetto alla intimazione gravata, sia di aver tempestivamente interrotto il fluire del termine prescrizionale mediante la notifica di plurimi atti interruttivi, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in relazione alle pretese contenute nelle cartelle di pagamento n. 06020100510016390000, 06820100540473486000 per il ruolo n. 2010/19895,
06820110034290342000 per il ruolo n. 2011/251223 e 06820120129902514000 per il ruolo n.
2012/550522 ed eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli avvisi di addebito. CP_ CP_
e dal loro canto hanno contestato la tempestività Controparte_2
dell'impugnazione, hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo
Pagina 2 di 8 rimessa al solo concessionario la fase della riscossione, hanno comunque confutato la pretesa attorea deducendo la tardività dell'opposizione e la mancata contestazione nel merito delle pretese contributive e assicurative.
Istruita la causa su mera base documentale e disposta la trattazione scritta della controversia, in seguito all'udienza di discussione il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, provvedendo poi al deposito della sentenza nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e deve, pertanto, essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
In via pregiudiziale, con segnato riferimento alla eccepita carenza di giurisdizione del
Tribunale adito, deve rilevarsi che lo stesso ricorrente dà atto di contestare gli atti gravati per
CP_ CP_ la parte in cui essi afferiscono a pretese di e di Tanto è sufficiente per rilevare che, se pure talune cartelle di pagamento contengano anche la richiesta di pagamento di pretese diverse da quelle degli enti impositori qui convenuti, la pronuncia giudiziale avrà ad oggetto solo ed esclusivamente la parte di esse riguardanti i contributi previdenziali e assicurativi, non costituendo oggetto del presente giudizio eventuali ulteriori crediti del concessionario della riscossione.
Nel merito occorre innanzi tutto rilevare che lo stesso ricorrente dà atto di aver ricevuto l'intimazione di pagamento n. 06820199050086137000 in data 20.1.2020.
Il ricorso è stato depositato solo in data 21.5.2020, quindi ben oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999. CP_ In ragione dell'avvenuto superamento di tale termine decadenziale, ha espressamente eccepito la tardività dell'opposizione. Il ricorrente ha contestato l'eccezione sostenendo che, nel caso di specie, l'azione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. volta a far valere l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Pur risultando incontestabile che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. costituisce azione imprescrittibile, deve rilevarsi che – come sapientemente enucleato dalla
Corte di appello di Milano – la previsione di termini decadenziali per l'impugnazione di atti impositivi e di riscossione non può regredire fino ad essere annullata nella sua portata.
La conciliazione tra la disciplina di cui all'art. 617 c.p.c. e l'art. 24, comma 5, D.Lgs.
46/1999 da un lato e l'art. 615 c.p.c. dall'altro, allora, deve avvenire in maniera tale che l'applicazione della seconda disposizione codicistica non si traduca in una interpretatio abrogans delle prime. Ne discende che, quando – come nel caso di specie – il ricorrente abbia
Pagina 3 di 8 allegato di non aver a suo tempo ricevuto gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriale presupposte rispetto alla intimazione di pagamento e ai ruoli qui gravati, «a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle, l'impugnazione del ruolo non può avere carattere
“recuperatorio”, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero
l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo.
Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore – che non le abbia impugnate nel termine decadenziale – non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)»
(Corte di appello di Milano, sentenza n. 1632 del 5.11.2018).
L'applicazione del principio sopradetto comporta altresì che, una volta che il concessionario della riscossione dimostri l'avvenuta notificazione di un atto di riscossione successivo alla notifica degli avvisi di addebito o della cartella esattoriale, il debitore non potrà più eccepire l'intervenuta prescrizione maturata tra l'anno di debenza dei contributi e il momento di notifica del primo atto impositivo, ma potrà rilevare la sola prescrizione “sopravvenuta”, ossia quella maturata tra un atto interruttivo e la notifica del successivo atto interruttivo. E ciò perché, diversamente argomentando, la disciplina del termine decadenziale verrebbe di fatto resa irrilevante, poiché il contribuente che abbia omesso di impugnare tempestivamente un atto ritualmente notificatogli, si troverebbe ciò nondimeno a poter aggirare i termini decadenziali previsti ex lege facendo retroagire gli effetti dell'impugnazione ex art. 615 c.p.c. anche a data antecedente rispetto agli effetti degli atti di interruzione della prescrizione già notificatigli e non impugnati, con ciò comportando altresì una definizione compressione del principio di certezza degli atti amministrativi. In altri termini – con segnato riferimento al caso di specie – laddove al ricorrente, che ha ricevuto l'intimazione di pagamento n.
06820199050086137000 in data 20.1.2020, si consentisse di contestare la prescrizione verificatasi prima della notificazione del precedente atto interruttivo (ossia della intimazione di pagamento n. 06820189015900061000, notificata il 12.11.2018), il dato della omessa tempestiva impugnazione di quest'ultima si tradurrebbe nell'attribuzione al contribuente della possibilità di una diuturna contestazione degli atti impositivi in spregio alla portata delle soprarichiamate disposizioni che regolano i termini decadenziali.
Pagina 4 di 8 Da quanto detto discende che, non avendo il ricorrente tempestivamente impugnato l'intimazione di pagamento gravata, pacificamente notificata il 20.1.2020 e impugnata il
21.5.2020, l'unica prescrizione che il giudice avrebbe potuto rilevare è quella eventualmente decorsa tra la notificazione della detta intimazione di pagamento e la data di deposito del ricorso;
è di tutta evidenza che tra la notifica della intimazione di pagamento del 20.1.2020
(che avrebbe potuto essere impugnata entro il 2.3.2021) e la data di deposito del ricorso
(21.5.2020) non sia affatto decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, rileva però il giudicante che le contestazioni attoree risultano fondate con riferimento alla cartella esattoriale n. 06820090103085520000, poiché di essa non è stata fornita la prova dell'avvenuta notificazione.
Dalla omessa notificazione della cartella esattoriale, infatti, discende l'inesistenza della pretesa degli enti impositori (mai portata a conoscenza del debitore), con la conseguenza che anche la successiva notificazione di atti interruttivi non può rivestire alcuna valenza sanante, non potendo essere interrotto un termine afferente ad una pretesa mai ritualmente comunicata.
Quanto sin qui enucleato sarebbe in sé sufficiente a garantire il rigetto del ricorso.
Ciò nondimeno, esaminata la documentazione prodotta dagli enti convenuti, deve rilevarsi che – fatta eccezione per la sopradetta cartella esattoriale n. 06820090103085520000
– tutti gli atti indicati nella intimazione di pagamento n. 06820199050086137000 (qui tardivamente opposta) risultano ritualmente notificati e per essi risultano anche notificati i successivi atti interruttivi prodotti dal concessionario della riscossione (cfr. docc. 13, 14, 15, 16
e 18 fasc. ): CP_6
Atto n. Notifica Notifica intimazioni Not. fermo
06820060005969713 21/03/06 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018
06820080282473534 17/09/08 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018
06820080337217273 12/03/09 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
06820090103085520 notifica non provata
06820100510016390 09/10/10 29.9.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
06820100540473486 15/12/10 29.9.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
06820110034290342 09/03/11 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
06820110410909513 02/09/13 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
06820120129902514 20/04/12 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
06820130000438813 02/09/13 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
06820140002864977 25/03/14 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
36820120006087658 15/05/12 4.9.2013, 29.10.2015, 11.4.2017, 5.11.2014
Pagina 5 di 8 12.11.2018
36820120017725392 15/01/13 6.2.2014, 29.10.2015, 11.4.2017, 5.11.2014
12.11.2018
36820130004218139 17/04/13 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
36820130016901117 05/02/14 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
36820140005126888 03/06/14 29.10.2015, 11.4.2017, 12.11.2018 5.11.2014
36820140012095929 21/10/14 11.4.2017, 12.11.2018
36820140024045621 03/02/15 11.4.2017, 12.11.2018
36820150000356577 30/03/15 11.4.2017, 12.11.2018
36820150009216144 20/10/15 11.4.2017, 12.11.2018
36820160006675409 10/05/16 12.11.2018
36820170021281846 07/11/17
Non coglie nel segno, peraltro, l'eccezione attorea relativa alla insufficienza della CP_ documentazione offerta da per dimostrare l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito n. 36820120006087658, 36820120017725392, 36820130004218139,
36820130016901117, 36820140005126888, 36820140012095929, 36820140024045621,
36820150000356577, 36820150009216144, 36820160006675409, 36820170021281846. La semplice disamina dei documenti depositati dall'ente previdenziale, infatti, è sufficiente per rilevare che le relate di notifica di ciascun avviso di addebito sono riconducibili all'atto impositivo mediante il numero di identificativo della raccomandata, indicato proprio nell'atto CP_ impositivo e coincidente con quello della rispettiva cartolina di notifica (cfr. doc. 2 fasc. .
Per mero scrupolo, in relazione all'avviso di addebito n. 36820170021281846 - unico per il quale non risulta notificata alcuna intimazione di pagamento - si rileva che la pretesa contenuta nello stesso non risultava certamente prescritta per decorso del termine quinquennale al momento della intimazione di pagamento in questa sede tardivamente gravata.
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, il ricorso risulta fondato solo in relazione alla contestazione della cartella di pagamento n. 06820090103085520, per la quale gli enti convenuti non hanno fornito prova dell'avvenuta notificazione.
Per tutti i rimanenti atti impositivi (costituiti dalle cartelle esattoriali n. 06820060005969713,
06820080282473534, 06820080337217273, 06820100510016390, 06820100540473486,
06820110034290342, 06820110034290342, 06820110410909513, 06820120129902514,
06820130000438813, 06820130000438813 e dagli avvisi di addebito n. 36820120006087658,
36820120017725392, 36820130004218139, 36820130016901117, 36820140005126888,
Pagina 6 di 8 36820140012095929, 36820140024045621, 36820150000356577, 36820150009216144,
36820160006675409, 36820170021281846) in giudizio è stata fornita idonea prova della loro avvenuta notificazione e altresì della notificazione di validi interruttivi della prescrizione, pur rimanendo saldo il principio (sopra esposto) per cui, una volta dimostrata la puntuale notificazione dell'atto impositivo, il contribuente potrà lamentare la sola prescrizione
“sopravvenuta”, ossia quella eventualmente decorsa tra il penultimo atto notificato e quello poi gravato, costituendo la diversa tesi una vera e propria interpretatio abrogans della disciplina che sottopone a stretto termine decadenziale il termine di impugnazione degli atti impositivi.
Tutte le ulteriori questioni restano assorbite, doverosamente rilevando che il mancato
CP_ deposito di note di trattazione scritta da parte di non equivale a rinuncia alla propria pretesa, ma alla mera assenza in udienza;
peraltro la eventuale rinuncia dell'ente previdenziale alle proprie pretese avrebbe dovuto essere accettata dalle altre parte processuali, in primis sia dal concessionario della riscossione, sia dal ricorrente stesso che – pur sollevando la relativa questione – neppure ha espresso la propria eventuale accettazione.
Con riferimento alla ulteriore eccezione, invero tardivamente proposta dal ricorrente solo con il deposito delle note di trattazione scritta del 17.12.2024, relativa alla indebita
CP_ richiesta di di accertare l'entità del proprio credito e condannare il ricorrente al pagamento delle relative somme, deve rilevarsi che la stessa non è inammissibile e ben può essere proposta dall'ente previdenziale che intenda garantire il proprio credito con la prescrizione decennale, senza comportare l'ampliamento del tema oggetto di causa;
la domanda di condanna formulata dall'ente previdenziale, però, può essere accolta solo nei limiti in cui sulle pretese degli enti non siano intervenuti provvedimenti del c.d. saldo e stralcio e di rottamazione, essendo tali istituti sopravvenuti rispetto al deposito del ricorso e avendo potuto comportare l'annullamenti di talune partite di ruolo.
Tenuto conto della infondatezza delle ragioni di ricorso, con la sola eccezione della pretesa afferente alla cartella esattoriale n. 06820090103085520, le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura solo documentale della controversia. Il pagamento delle spese viene pertanto addebitato al ricorrente, la cui pretesa è risultata fondata solo per 1 dei 22 atti oggetto del giudizio.
Nella liquidazione delle spese, effettuata senza la considerazione della fase istruttoria (svolta su mera base documentale), le stesse sono state determinate in una via mediana tra i valori minimi e i valori medi.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara non esistente la pretesa di pagamento cristallizzata nella cartella di pagamento n. 06820090103085520 e dispone quindi l'annullamento in parte qua della intimazione di pagamento n.
06820199050086137000;
- Conferma tutte le ulteriori pretese, oggetto del presente giudizio, contenute nella intimazione di pagamento n. 6820199050086137000 e afferenti alle pretese cristallizzate nelle cartelle esattoriali n. 06820060005969713, 06820080282473534,
06820080337217273, 06820100510016390, 06820100540473486,
06820110034290342, 06820110034290342, 06820110410909513,
06820120129902514, 06820130000438813, 06820130000438813 e negli avvisi di addebito n. 36820120006087658, 36820120017725392, 36820130004218139,
36820130016901117, 36820140005126888, 36820140012095929,
36820140024045621, 36820150000356577, 36820150009216144,
36820160006675409, 36820170021281846 e, nei limiti in cui esse non abbiano formato oggetto del c.d. saldo e stralcio e di provvedimenti di rottamazione regolarmente adempiuti, condanna a provvedere al pagamento delle Parte_1
pretese in esse cristallizzate;
- Condanna a rifondere ad , ad Parte_1 Controparte_4 CP_7
Controparte_ CP_ e ad le spese di lite, liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge nei confronti di
[...]
CP_
, in ulteriori € 6.000,00 oltre accessori di legge nei confronti di Controparte_4
CP_ e cumulativamente in ulteriori € 6.000,00 oltre accessori di legge nei confronti di e , rappresentanti in giudizio dal medesimo difensore. CP_2
Monza, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Greco
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