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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2766 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza di discussione del 10.01.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. PETRILLO GIULIA e presso il suo studio elettivamente domiciliato, ricorrente intimante
CONTRO
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura CP_1 CodiceFiscale_2 in atti, dall'avv. CARUGNO ANTONIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, resistente intimata
OGGETTO: risoluzione contratto di locazione e pagamento canoni. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 10.1.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che
1 su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Dunque, nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, deve rilevarsi che, nel corso del giudizio, incardinato come sfratto per morosità e, a seguito di ordinanza di mutamento di rito, proseguito a cognizione piena, è emerso e risulta provato l'inadempimento della parte conduttrice al pagamento dei canoni di locazione richiesti e non versati alle scadenze previste nel contratto, come dedotto e argomentato da parte intimante (v. verbali d'udienza e note conclusionali di parte intimante).
Più precisamente, la morosità della conduttrice risulta persistere all'attualità per €
4.000,00 come dedotto nelle note conclusionali di parte intimante e non contestato specificamente dall'intimata ex art. 115 c.p.c., laddove l'intimante chiede di:
“dichiarare tenuta al pagamento dei canoni di locazione con decorrenza dal CP_1 mese di marzo 2023 all'8-01-2024, oltre spese di registrazione annuale del contratto, e per l'effetto condannare al pagamento della somma di € 4.000,00 oltre spese di registrazione CP_1 annuale, con interessi dalla scadenza dei singoli ratei fino al saldo” (v. note conclusionali e verbale di udienza odierno).
Sul punto, per completezza, vige il principio secondo cui il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale. È, invece, onere della parte intimata allegare l'adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute in forza del negozio (cfr., Cass Civ., SS.UU., n. 13533 del
2001; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale).
E ciò in aderenza al principio di portata generale secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte del proprio diritto limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento da parte dell'obbligato, mentre quest'ultimo, convenuto in giudizio, è gravato dall'onere di dare prova del fatto estintivo dell'avversa pretesa e quindi dell'avvenuto adempimento (cfr., tra le tante, Cass. Civ. 13533/2001, Cass. Civ. 1473/2007, Cass. Civ. 9351/2007; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale). In definitiva, per quanto innanzi dedotto, rigettata la domanda riconvenzionale di parte intimata e ogni altra sua istanza ed eccezione, rimasta sfornita di prova nel presente giudizio e comunque contestata specificamente ex art. 115 c.p.c. dall'intimante (v. note conclusionali di parte intimante e verbali di udienza), la domanda di quest'ultima va accolta, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio, seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del valore accertato e dello scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
2 Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del Giudice Unico Vincenza
Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa,
[...] CP_1 così provvede:
a) accoglie la domanda di parte intimante e, per l'effetto,
b) dichiara risolto il contratto di locazione tra le parti per l'inadempimento di parte resistente intimata nel pagamento dei canoni di locazione, come richiesti e non versati;
c) ordina il rilascio immediato dell'immobile libero da cose e persone e nella piena disponibilità del locatore, se non già avvenuto in forza dell'ordinanza del
21.09.2023;
d) condanna il resistente intimato a corrispondere, in favore dell'intimante, il pagamento di € 4.000,00 quali canoni di locazione con decorrenza dal mese di marzo 2023 all'8.01.2024, oltre spese di registrazione annuale del contratto, con interessi dalla scadenza dei singoli ratei fino al saldo, come richiesto da parte intimante;
e) condanna il resistente intimato al pagamento, in favore dell'intimante, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.235,00, per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 150,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 10/01/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2766 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza di discussione del 10.01.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. PETRILLO GIULIA e presso il suo studio elettivamente domiciliato, ricorrente intimante
CONTRO
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura CP_1 CodiceFiscale_2 in atti, dall'avv. CARUGNO ANTONIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, resistente intimata
OGGETTO: risoluzione contratto di locazione e pagamento canoni. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 10.1.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che
1 su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Dunque, nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, deve rilevarsi che, nel corso del giudizio, incardinato come sfratto per morosità e, a seguito di ordinanza di mutamento di rito, proseguito a cognizione piena, è emerso e risulta provato l'inadempimento della parte conduttrice al pagamento dei canoni di locazione richiesti e non versati alle scadenze previste nel contratto, come dedotto e argomentato da parte intimante (v. verbali d'udienza e note conclusionali di parte intimante).
Più precisamente, la morosità della conduttrice risulta persistere all'attualità per €
4.000,00 come dedotto nelle note conclusionali di parte intimante e non contestato specificamente dall'intimata ex art. 115 c.p.c., laddove l'intimante chiede di:
“dichiarare tenuta al pagamento dei canoni di locazione con decorrenza dal CP_1 mese di marzo 2023 all'8-01-2024, oltre spese di registrazione annuale del contratto, e per l'effetto condannare al pagamento della somma di € 4.000,00 oltre spese di registrazione CP_1 annuale, con interessi dalla scadenza dei singoli ratei fino al saldo” (v. note conclusionali e verbale di udienza odierno).
Sul punto, per completezza, vige il principio secondo cui il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale. È, invece, onere della parte intimata allegare l'adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute in forza del negozio (cfr., Cass Civ., SS.UU., n. 13533 del
2001; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale).
E ciò in aderenza al principio di portata generale secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte del proprio diritto limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento da parte dell'obbligato, mentre quest'ultimo, convenuto in giudizio, è gravato dall'onere di dare prova del fatto estintivo dell'avversa pretesa e quindi dell'avvenuto adempimento (cfr., tra le tante, Cass. Civ. 13533/2001, Cass. Civ. 1473/2007, Cass. Civ. 9351/2007; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale). In definitiva, per quanto innanzi dedotto, rigettata la domanda riconvenzionale di parte intimata e ogni altra sua istanza ed eccezione, rimasta sfornita di prova nel presente giudizio e comunque contestata specificamente ex art. 115 c.p.c. dall'intimante (v. note conclusionali di parte intimante e verbali di udienza), la domanda di quest'ultima va accolta, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio, seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del valore accertato e dello scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
2 Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del Giudice Unico Vincenza
Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa,
[...] CP_1 così provvede:
a) accoglie la domanda di parte intimante e, per l'effetto,
b) dichiara risolto il contratto di locazione tra le parti per l'inadempimento di parte resistente intimata nel pagamento dei canoni di locazione, come richiesti e non versati;
c) ordina il rilascio immediato dell'immobile libero da cose e persone e nella piena disponibilità del locatore, se non già avvenuto in forza dell'ordinanza del
21.09.2023;
d) condanna il resistente intimato a corrispondere, in favore dell'intimante, il pagamento di € 4.000,00 quali canoni di locazione con decorrenza dal mese di marzo 2023 all'8.01.2024, oltre spese di registrazione annuale del contratto, con interessi dalla scadenza dei singoli ratei fino al saldo, come richiesto da parte intimante;
e) condanna il resistente intimato al pagamento, in favore dell'intimante, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.235,00, per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 150,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 10/01/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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