Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 23/05/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1200/2021 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente c.da Mercurio n° 181 cf: Parte_1
elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito-disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/04/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
- Che il ricorrente, bracciante agricolo, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Trusso Alò Mariella Soc. Coop. Agricola, per l'anno 2013 per 51 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' ha erogato le prestazioni spettati, come per legge e in particolare anche l'indennità di CP_1
DS/agricola;
- Che l' con provvedimento del 17/10/2019, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierno ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2013 al 31/12/2013 sono stati pagati €. 1.118,35 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n.
2014623003664, per i seguenti motivi: revoca dis.agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 4 elenco var-10/03/2017. Interessi legali”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso il predetto provvedimento, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
CP_ Contestava le pretese avverse, eccependo di non avere mai percepito le somme cui l' chiede la restituzione, e concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, rilevava che il CP_1 ricorrente ha già proposto altro analogo ricorso giudiziario, iscritto al n. r.g.1131/2021 del Tribunale di
Patti, e che pertanto il ricorso di cui al presente giudizio R.G. 1200/2021 è, dunque, inammissibile per violazione del divieto di ne bis in idem, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, e matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
Passando a scrutinare il merito, occorre osservare che l' è parte solo formalmente resistente nel CP_1 presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente a provvedimenti con il quale l'Istituto chiede la restituzione di somma, a proprio dire indebitamente erogata alla stessa. Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte ricorrente nega di aver ricevuto il pagamento delle somme oggi richieste dall' a CP_1 titolo di indennità di disoccupazione agricola.
L' , dal canto suo, nel costituirsi in giudizio non ha speso alcuna argomentazione a confutazione CP_1 della tesi avversaria né, tanto meno, ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente. CP_ Infatti, L' non ha prodotto alcuna prova atta a dimostrare alcuna puntuale informazione circa la data di effettivo pagamento, il mezzo utilizzato, la valuta di accredito e le coordinate IBAN dell'eventuale conto corrente bancario o postale del destinatario del preteso pagamento, ivi inclusa la prova della ricezione delle somme, con la conseguenza che non può dirsi superata l'eccezione di mancata prova del pagamento della somma sollevata dalla parte ricorrente.
I documenti validi per provare il pagamento, possono essere, la ricevuta di versamento, se il pagamento
è stato effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario, l'eventuale quietanza, o l'eventuale attestazione di pagamento, in qualsiasi forma effettuato.
Dalla documentazione in atti, nulla risulta prodotto, la sola stampa del cassetto previdenziale ed , Pt_2 CP_ non sono sufficienti, a dimostrare la ricezione delle somme cui l' chiede la restituzione. La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento dei provvedimenti di indebito impugnato, e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto CP_1 provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
La stessa sezione di questo Tribunale, sul punto, si è pronunziata con numerose sentenze, da ultimo sentenza del 26/11/2024, emessa nel procedimento RGN 1166/2022, ed altre.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, e del valore della causa, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1 CP_ contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla il provvedimento di indebito impugnato del 17/10/2019, CP_ con il quale l' ha comunicato all'odierno ricorrente, l'indebito per indennità di disoccupazione CP_ agricola per l'anno 2013, e, condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
CP_ 2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida, in Euro 1.200,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela
Bonina.
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 23/05/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia