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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2908/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2908/2015 promossa da:
, in proprio e quale erede di difesa dall'avv. Carlo Parisi Parte_1 Persona_1
come da procura in atti
Attrice
Contro in persona del liquidatore e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
proprio e Controparte_3
Convenuti - AC
E
e e rapp.ta dagli avv.ti Cadeddu come da CP_4 CP_5 Controparte_6 procura in atti
Convenuta nonchè
rapp.ti dall'avv. Trapanese come da procura in atti Controparte_7
Convenuti
E
– rapp.to dall'avv. G. Mobilio come da procura in atti CP_8
Convenuto
pagina 1 di 12 e in proprio e n. q. di tutore di entrambi quali eredi di Controparte_9 CP_10 [...]
.ti dall'avv. Giuseppe D'Alessandro come da procura in atti Persona_2
Convenuti nonchè
rapp.ta dall'Avv. Palmieri come da procura in atti Controparte_11
Convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice esponeva che: - con atto del Notaio Per_3
del 30/11/2004 venne conclusa la permuta con obbligo della s.n.c. Costruzioni Anzalone di edificare e trasferire a e a appartamento al primo piano, Parte_1 Persona_1 giardino, due posti auto scoperti- box in OG (SA); - in data 5 Ottobre 2006 i beni oggetto della permuta erano già realizzati e pertanto trasferiti in proprietà dei Sigg. ri Per_1
(accertamento contenuto nella sentenza n.1306/11 del Tribunale di Salerno) e ampiamente provato nel presente giudizio a mezzo di perizia ed allegati (non oggetto di contestazione) che identificano esattamente la data di ultimazione degli immobili e quindi il verificarsi della condizione traslativa stabilita al punto 7 dell'atto Notarile per Notaio del 30/11/04; - Per_3
tale permuta è stata oggetto di trascrizione ma una volta che i beni sono venuti ad esistenza con C l'edificazione si è rifiutata di partecipare all'atto pubblico il 29-12-06 Controparte_1
e tuttavia, dopo avere trascritto anche l'ipoteca il 5.1.07 con atto di citazione del 20.2.07 trascritto conveniva in giudizio la ex art. 2932 c.c. e il giudizio si Controparte_13
chiudeva con sentenza n. 1306-11 in cui è stato scritto “nella fattispecie in esame non è contestato ,ed in ogni caso risulta provato che gli immobili siano stati realizzati ed ultimati dalla società convenuta in data 5/10/06 (cfr. comunicazione di ultimazione dei lavori depositata al Comune di Salerno in data 9/1/2007 ,in fascicolo di parte attrice) onde è a quella
pagina 2 di 12 data che si è realizzato l'effetto traslativo degli immobili stessi in favore degli attori che ne sono divenuti proprietari”; - la , anziché trasferire a mezzo atto Controparte_14 pubblico i beni ai sigg. ri (rifiutandosi di sottoscrivere l'atto traslativo ), sottraeva Per_1
questi beni (in data 01/06/2005 vi è stata la trasformazione della società Costruzioni Anzalone
s.n.c. in e con una serie di pratiche catastali illecite con atto del Controparte_1
Notaio del 06/10/2006 la ha venduto ai sigg. e CP_8 Controparte_1 CP_7 la particella 1159 sub 7 (posto auto) che era già di proprietà dei sigg. fin dal 2- CP_7 Per_1
10-06; - con atto del 03/01/2007 la ha venduto ad Controparte_1 Controparte_3
le particelle 1159 subb 3-8-9-16. con atto del Notaio del 08/03/2007 CP_8 Controparte_3 vendeva ai sigg. la particella 1159 sub 25-19 e con atto del Notaio Parte_2 CP_9
del 14/06/2007 lo stesso vendeva alla signora la particella Controparte_3 CP_4
n.1159 sub 8-20-23-24, beni già di proprietà degli attori in quanto acquisiti sicuramente fin dall'ottobre del 2006 ( o comunque in data antecedente con la realizzazione dell'appartamento);
- quindi, ferma la invocata nullità degli atti di trasferimento ,gli attuali possessori non sarebbero neanche terzi bensì successori a titolo particolare nei medesimi diritti controversi e pertanto devono subire gli effetti della sentenza pronunciata nei confronti dei loro danti causa n.1308/11 del Tribunale di Salerno (cfr. perizia di parte allegata).
Tanto premesso chiedeva A)-a- Dichiarare che la sig.ra , è unica proprietaria Parte_1 dei seguenti immobili che essa rivendica ex Art.948 del Codice Civile : cespiti in Salerno alla via Montecasino di OG, ( in taluni documenti - la strada è denominata: via San Nicola, via
Provinciale per OG, via Francesco Spirito di OG ) censiti nel Catasto Fabbricati
Salerno al foglio 11 particella 1159 subalterni 24, 20, 8 e 23, intestati e posseduti dalla Sig.ra nata a [...] il [...] (CF: ) e a questa pervenuti CP_4 CodiceFiscale_1 in virtù di atto pubblico del 14/6/07 per Notar di Roccadaspide Rep. n.46565 Persona_2
racc. n.20921 col quale nato a [...] il [...] aveva ceduto alla Controparte_3 stessa i sopra individuati cespiti. Con precisazione che il sub 24 è un CP_4
appartamento (cat. A/2) di 2,5 vani catastali. Il subalterno 20 è un box-auto coperto (cat. C/6 di
22mq). Il sub 8 è un posto-auto scoperto (cat.C/6) di 11mq. Il sub 23 è “area urbana della superficie catastale di metri quadrati 115” (cat .F/1). In subordine alle domande sub A): a-1-
Dichiarare invalido, inefficace e inopponibile a parte attrice l'atto del 3/1/2007 a rogito del pagina 3 di 12 Notaio Rep.72725 – Racc. 22423 col quale vende ad CP_8 Controparte_1
cespiti in Salerno alla via Montecasino di OG, ( in taluni documenti - la Controparte_3 strada è denominata: via San Nicola, via Provinciale per OG, via Francesco Spirito di
OG ) censiti nel Catasto Fabbricati Salerno al foglio 11 particella 1159 subalterni 16, 3, 8 e
9 per la parte relativa ai subalterni 16 e 3 da cui – a seguito di frazionamento- sono derivati i subb 24, 20 e 23 e per la parte relativa al sub 8, tutti rivenduti, con l'atto di cui alla domanda sub A), da a . a-2- Dichiarare in ogni caso invalido , Controparte_3 CP_4 inefficace ed inopponibile nei confronti della sig.ra il suddetto atto di Parte_1
trasferimento alla (Rep.46565 descritto sub A) e comunque condannare CP_4 CP_4 al rilascio immediato degli immobili descritti sub A) in favore della sig.ra
[...] Parte_1
con il riconoscimento all'attrice di tutti gli altri diritti derivanti dall'accertamento della
[...] proprietà dei suddetti beni in capo ad essa nonché con riconoscimento a Parte_1 favore dell'attrice di una somma a titolo di risarcimento per il mancato godimento dei beni almeno dal 2/3/06 alla effettiva riconsegna dei beni;
- il tutto con espresso ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno- con esonero da ogni responsabilità- di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
B) -b -Dichiarare che la sig.ra Parte_1
è unica proprietaria dei seguenti immobili che essa rivendica ex Art.948 del Codice
[...]
Civile: cespiti in Salerno alla via Montecasino di OG ( in taluni documenti - la strada è denominata: via San Nicola, via Provinciale per OG, via Francesco Spirito di OG), censiti nel Catasto Fabbricati Salerno al foglio 11 particella 1159 subalterni 25 e 19, posseduti ed intestati ai coniugi nato a [...] l' 1/06/41 (CF: ) CP_5 CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (CF: ) e a questi Controparte_6 CodiceFiscale_3
pervenuti in virtù di Atto Pubblico dell' 8/03/2007 per Notar Rep.n.73173 CP_8 racc.n.22763 col quale nato a [...] il [...], aveva ceduto agli Controparte_3
stessi e i sopra individuati cespiti. Il subalterno 25 è un CP_5 Controparte_6 appartamento (cat. A/2) di 4 vani catastali. Il subalterno 19 è un box auto coperto (cat. C/6) di
16 mq. In subordine alle domande sub B): b-1 - Dichiarare nullo ,invalido, inefficace e inopponibile a parte attrice l'atto del 3/1/2007 a rogito del Notaio Rep.72725 – CP_8
Racc. 22423 col quale vende ad cespiti in Salerno Controparte_1 Controparte_3
alla via Montecasino di OG, ( in taluni documenti - la strada è denominata: via San Nicola,
pagina 4 di 12 via Provinciale per OG, via Francesco Spirito di OG ) censiti nel Catasto Fabbricati
Salerno al foglio 11 particella 1159 subalterni 16, 3, 8 e 9. per la parte relativa ai subalterni 16
e 3 da cui – a seguito di frazionamento- sono derivati i subb 25 e 19, tutti rivenduti, con l'atto di cui alla domanda sub B), da a e . b- Controparte_3 CP_5 Controparte_6
2 - Dichiarare in ogni caso nullo, invalido, inefficace ed inopponibile nei confronti della sig.ra il suddetto atto di trasferimento ai coniugi Parte_1 Controparte_15
(Rep. n.73173 descritto sub B) e comunque condannare gli stessi e
[...] CP_5 al rilascio immediato dei immobili descritti sub B in favore della sig.ra Controparte_6
con il riconoscimento all'attrice di tutti gli altri diritti derivanti Parte_1 dall'accertamento della proprietà dei suddetti beni in capo ad essa nonché Parte_1
con riconoscimento a favore dell'attrice di una somma a titolo di risarcimento per il mancato godimento dei beni almeno dal 2/3/06 alla effettiva riconsegna dei beni. Il tutto con espresso ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno con esonero da ogni responsabilità- di procedere alla trascrizione della emananda sentenza. C) Dichiarare chela sig.ra Parte_1
è unica proprietaria dei seguenti immobili che essa rivendica ex Art.948 del Codice
[...]
Civile: cespite in Salerno alla via Montecasino di OG ( in taluni documenti - la strada è denominata: via San Nicola, via Provinciale per OG, via Francesco Spirito di OG), censito nel Catasto Fabbricati Salerno al foglio 11 particella 1159 subalterno 7, posseduto ed intestato ai coniugi nato a [...] il [...] (CF: ) Controparte_7 CodiceFiscale_4
e nata a [...] il [...] (CF: ) e a questi pervenuti in CP_7 CodiceFiscale_5
virtù di Atto Pubblico del 6/10/2006 per Notar Rep.n.72155 racc.n.21977 col CP_8 quale aveva ceduto agli stessi e il Controparte_1 Controparte_7 CP_7
sopra individuato cespite. Il subalterno 7 è un posto auto scoperto (cat. C/6) di mq 11. In subordine alle domande sub C): c.
1 -Dichiarare in ogni caso nullo, invalido, inefficace ed inopponibile nei confronti della sig.ra il suddetto atto di trasferimento con Parte_1 esclusivo riferimento al sub 7 (posto auto) ai coniugi e Controparte_7 CP_7
Rep.72155 del 6/10/06 descritto sub C) e comunque condannare gli stessi e Controparte_7
al rilascio immediato dei predetti immobili descritti sub C) in favore della sig.ra CP_7
con il riconoscimento all'attrice di tutti gli altri diritti derivanti Parte_1
dall'accertamento della proprietà dei suddetti beni in capo ad essa ( grava Parte_1
pagina 5 di 12 l'ipoteca per € 150000,00 iscritta il 5/1/07 pres.n.63-reg.gen822-reg.part.264 come da documentazione già allegata (c4 della relazione ing. depositata all'atto della costituzione Per_4 in giudizio ) e che sugli attuali proprietari e possessori incombono gli obblighi di legge derivanti dalla iscrizione per cui ai medesimi convenuti è richiesto che gli stessi si facciano carico delle conseguenze nonché con riconoscimento a favore dell'attrice di una somma a titolo di risarcimento per il mancato godimento dei beni almeno dal 2/3/06 alla effettiva riconsegna degli stessi. Il tutto con espresso ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno- con esonero da ogni responsabilità- di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.
Rigettare le eccezioni e domande formulate dai terzi chiamati avverso le domande spiegate dalla sig.ra . Condannare i convenuti e comunque le Parte_1
partisoccombenti in virtù del principio di cui all'art.93 del c.p.c. al pagamento delle spese e compensi di causa con attribuzione all'avvocato - antistatario.
Non si costituivano la in persona del liquidatore e Controparte_1 Controparte_2
in proprio e Controparte_2 Controparte_3
Si costituiva e chiedeva di chiamare in causa il notaio che aveva CP_4 CP_9
stipulato l'atto, e la . Controparte_3 Controparte_16
Si costituiva il notaio e chiedeva di essere autorizzato a chiamare la CP_9 Controparte_11
che si costituiva.
Si costituivano e e chiedevano di chiamare in causa il Controparte_6 CP_5
notaio e e la . CP_8 Controparte_3 Controparte_16
Si costituiva il notaio . CP_8
Tutti i convenuti e chiamati in causa chiedevano il rigetto della domanda.
Il giudizio veniva interrotto parzialmente per il decesso del notaio e riassunto nei CP_9 confronti dei suoi eredi che si costituivano
Il giudizio veniva ritenuto maturo per la decisione e veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'odierna udienza nel corso della quale le parti si riportavano ai proprio scritti difensivi e questo giudice ha assegnato la causa a sentenza con i termini di legge.
Con sentenza non definitiva depositata in data 25.07.2023 questo Tribunale rilevava, in merito alla domanda principale di revoca e declaratoria di annullamento degli atti di compravendita, che i relativi atti notarili venivano stipulati tutti tra gli anni 2006 e 2007 ed erano stati pagina 6 di 12 debitamente trascritti, nel mentre l'atto introduttivo del presente giudizio interveniva solo in data 30/03/2015 cioè oltre otto anni dopo la stipula degli atti impugnati. Per tale ragione, in applicazione dei principi in tema di trascrizione degli atti giuridici sanciti dall'art. 2652 c.c. la trascrizione della domanda introduttiva del giudizio non poteva essere ritenuta in grado di pregiudicare l'acquisto a titolo oneroso dei terzi tutti convenuti in giudizio - in buona fede in base a titolo di acquisto trascritto anteriormente.
Venivano dunque rigettate le domande di rivendica e di dichiarazione di nullità degli atti proposte dalla attrice nei confronti dei convenuti e e CP_4 CP_5 [...]
e – e e in proprio e in qualità CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 di tutore di entrambi quali eredi di e di . CP_10 Persona_2 CP_11
In merito, invece, alla domanda di risarcimento del danno, se da un lato essa veniva rigettata nei confronti dei convenuti costituiti stante l'accertamento della loro piena proprietà dei beni contesi, dall'altro trovava invece accoglimento nei confronti dei convenuti rimasti AC, in quanto resisi responsabili di comportamenti inadempienti nel momento in cui, pur avendo realizzato la costruzione dedotta in contratto entro i termini pattuiti, non presenziavano alla conferma dell'atto di precisa identificazione catastale della proprietà alla sig.ra , non ne Per_1 curavano l'effettivo concreto trasferimento alla legittima proprietaria e infine procedevano ad alienare i medesimi immobili promessi in permuta a soggetti terzi.
Veniva disposta quindi la prosecuzione del giudizio per la sola liquidazione del danno conseguente alla mancata consegna dei beni oggetto del contratto di permuta, e a tanto si procedeva attraverso il conferimento di apposito incarico ad un consulente d'ufficio.
Successivamente al deposito della relazione definitiva di CTU, all'udienza telematica del
27.05.2025 il Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Come già anticipato. la presente sentenza decide il merito della domanda risarcitoria azionata dall'attrice nei confronti dei convenuti AC , Controparte_16
e la cui fondatezza sotto il profilo dell'an debeatur veniva Controparte_2 Controparte_3 già riconosciuta da questo Giudice con la sentenza non definitiva depositata in data 25.07.2023.
pagina 7 di 12 Devono invece essere considerati estranei, ai fini della predetta domanda, tutti gli altri convenuti citati in giudizio nella loro qualità di terzi acquirenti degli immobili oggetto di cessione in permuta da parte dell'allora (poi divenuta Controparte_17 [...]
, stante il rigetto della domanda principale di rivendica esperita nei confronti di Controparte_1 ciascuno di essi e non essendo stata peraltro fornita alcuna prova di una loro eventuale cooperazione dolosa nella determinazione dell'inadempimento della parte venditrice.
Fatta questa premessa, e posta dunque la necessità di procedere in questa sede alla determinazione del quantum risarcitorio da liquidarsi in questa sede per i fatti narrati in apertura del presente provvedimento, appare doveroso svolgere le necessarie considerazioni preliminari circa la corretta qualificazione giuridica della fattispecie in oggetto, trattandosi, oltre che di un potere - dovere del giudice costituente una forma di estrinsecazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), anche di un aspetto che, dal punto di vista pratico, incide in misura non trascurabile sull'entità delle somme da riconoscersi a titolo di risarcimento.
Sul punto si osserva preliminarmente che, in caso di alienazione di un medesimo bene a soggetti diversi, è pacifico che il venditore che si sia reso responsabile della doppia alienazione sia tenuto a risarcire il primo acquirente del danno arrecatogli in ragione della perdita, subita da quest'ultimo, del diritto di acquisire la piena proprietà del bene compravenduto, perdita suscettibile di divenire definitiva nel caso (come quello di cui al giudizio) in cui non sia possibile agire per la revoca degli atti di acquisto intervenuti successivamente alla prima vendita trascritti prioritariamente rispetto alla domanda giudiziaria, in ragione dell'operatività delle norme sulla trascrizione degli atti giuridici di cui ai nn. 5 e 6 dell'art. 2652 c.c.
Sotto il profilo più strettamente qualificatorio, poi, la Suprema Corte ha avuto modo in più occasioni di ascrivere tale forma di responsabilità nel novero delle ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale, specificando che «la vendita successiva, trascritta, ad un terzo dello stesso bene immobile già venduto, ma con atto non trascritto, costituisce inadempimento all'obbligo contrattuale che il venditore implicitamente assume nei confronti del primo compratore allorché esprime la volontà di trasferirgli la piena ed esclusiva disponibilità della cosa - impedita invece dalla seconda alienazione della medesima - che pertanto legittima la domanda
pagina 8 di 12 di risoluzione del primo contratto, nel termine prescrizionale ordinario, decorrente dal secondo trasferimento» (Cass. civ. n. 11571/1998).
Più recentemente è stato affermato in tema di responsabilità da inadempimento degli obblighi scaturenti da contratto preliminare (fattispecie alla quale la giurisprudenza unanimemente accosta quella derivante da doppia alienazione immobiliare) che il promittente venditore anche in questo caso «risponde a titolo di responsabilità contrattuale, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., per la violazione di un obbligo precedentemente assunto, mentre la responsabilità del terzo, rimasto estraneo [...] può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento almeno in una condotta di cosciente cooperazione all'inadempimento dell'alienante, spettando al promissario-acquirente la relativa prova di tale stato psicologico giusta l'art. 2697 c.c.» (Cass. civ. n. 20251/2016).
Il ricorso al paradigma della responsabilità contrattuale da inadempimento per qualificare la fattispecie in esame consente quindi di chiarire, come già anticipato in precedenza, i termini sulla base dei quali determinare la complessiva entità delle somme spettanti, a titolo di risarcimento del danno, al primo acquirente che veda frustrato il proprio diritto all'acquisto della proprietà del bene promesso in vendita ma successivamente alienato a terzi.
In questo caso, infatti, la struttura sinallagmatica dei rapporti intercorrenti tra le parti rende doveroso contemperare il diritto della parte non inadempiente all'integrale ristoro del danno patito in conseguenza della condotta della propria controparte, da un lato, con la necessità di evitare che la medesima parte possa ricavare dall'inadempimento un vantaggio superiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto dal puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali, dall'altro, evitando così locupletazioni ingiuste in quanto eccessivamente onerose per il danneggiante e non giustificabili sulla base delle previsioni contrattuali.
In questo modo può dunque spiegarsi il motivo per cui la prevalente giurisprudenza affermatasi in materia ribadisce il principio di diritto secondo cui «il risarcimento del danno, imputabile al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo (che, in caso di vendita a terzi, coincide con la trascrizione dell'atto) ed il prezzo pattuito» (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 14714/2012 e Cass. civ. n. 25016/2008).
pagina 9 di 12 Sulla base di queste premesse, è dunque possibile procedere al calcolo del risarcimento da porre a carico dei convenuti , e Controparte_16 Controparte_2
a partire dalla determinazione del valore posseduto dagli immobili promessi Controparte_3
in permuta al momento del definitivo perfezionarsi dell'inadempimento, potendosi a tale scopo richiamare tanto i calcoli risultanti dalla CTU depositata agli atti del giudizio, quanto le risultanze di cui alla CTP di parte attrice, non contestata dai danneggianti rimasti AC.
In merito in particolare a quest'ultimo aspetto va evidenziato, in conformità alla prospettazione dei fatti di causa esposta nei propri scritti da parte attrice, che, mentre l'inadempimento dell'obbligo di trasferimento della particella 1159 sub 7 (box auto) si perfezionava con l'atto di vendita ai sig.ri e in data 06.10.2006, il resto del complesso immobiliare CP_7 CP_7
veniva alienato a terzi da in epoca successiva e più precisamente in data Controparte_3
08.03.2007 (data di alienazione della particella 1159 sub 25 – 19 ai sig.ri ) e Parte_2 in data 14.06.2007 (data di alienazione della particella 1159 sub 8 – 20 – 23 – 24 alla sig.ra
), ragion per cui occorrerà tener conto, ai fini del calcolo del risarcimento, di questo CP_4
sfasamento temporale nell'individuazione del momento esatto di perfezionamento dell'inadempimento degli obblighi assunti ex contractu dai convenuti.
Ebbene, per quel che riguarda la consulenza disposta d'ufficio, è doveroso anzitutto manifestare adesione alle osservazioni proposte dal consulente di parte attrice nella parte in cui in esse si evidenziava la non pertinenza, rispetto alle dinamiche proprie della vicenda in esame, della determinazione del danno risarcibile secondo i canoni del danno c.d. da mancato godimento dell'immobile, presupponendo esso la temporaneità della privazione del godimento del bene sino al momento di definitiva riacquisizione dello stesso nella sfera giuridica del danneggiato
(ad esempio attraverso il fruttuoso esperimento dell'azione di rivendica); invece nel caso di specie è già stata rilevata con sentenza la definitività della perdita del diritto di proprietà dell'attrice in conseguenza della tardiva impugnazione degli atti di alienazione nei confronti dei convenuti acquirenti, per cui ciò che è venuto meno in capo all'attrice non è la temporanea disponibilità degli immobili bensì in via definitiva la proprietà dei medesimi, nonostante il puntuale adempimento da parte sua delle obbligazioni a proprio carico.
Nonostante ciò, l'accertamento condotto in sede peritale, oltre ad aver confermato la piena corrispondenza della consistenza, denominazione e provenienza degli immobili oggetto pagina 10 di 12 dell'azione di rivendica proposta dalla con quelli attualmente detenuti dai convenuti Per_1
, , , e può altresì essere utilizzato per ricavare il CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_7 valore di mercato alla data del 06.10.2006 del box auto di cui alla particella 1159 n. 7, sulla base dei dati di stima ricavati dagli indici OMI per l'annualità di riferimento e estensivamente riportati alla pag. 18 dell'elaborato peritale (valore minimo € 700 – valore massimo
€ 1.000).
Per quanto riguarda, invece, il valore di mercato del complesso immobiliare alienato nel corso dell'anno 2007, non potrà farsi ricorso alla consulenza d'ufficio, la quale come si è detto riporta gli indici di valore di mercato riferibili al solo anno 2006; al suo posto potranno invece impiegarsi i valori riportati nella relazione del CTP di parte attrice (depositata sul fascicolo telematico in data 09.10.2024), in quanto anch'essi conformi agli indici OMI per il primo semestre dell'anno 2007, e che riportano per la voce “abitazioni civili” un valore di mercato compreso tra il minimo di € 2.100 e un massimo di € 3.100.
Parimenti condivisibile appare poi la proposta del CTP di parte attrice di utilizzare il massimo dei valori di mercato in considerazione del fatto che, alla data in cui si verificava l'inadempimento, gli immobili di causa erano di nuova costruzione e presentavano caratteristiche non comuni per la zona, trattandosi di circostanza che ha trovato piena conferma nelle risposte del CTU alle osservazioni di parte (pag. 27), così come, allo stesso modo, quest'ultimo nei propri calcoli valorizzava lo stato di conservazione dell'edificio superiore alla media attraverso una maggiorazione del 10% dei valori ricavabili dai listini OMI (i quali assumono invece come riferimento edifici in condizioni normali di conservazione).
Pertanto, avendo a mente i suindicati parametri di valore e rapportandoli alle dimensioni degli immobili così come determinate a mezzo CTU (mq 133,03 per l'abitazione e mq 34,03 per il box auto), si avrà:
- € 629.188,00 quale valore al primo semestre del 2007 per l'abitazione, rivalutata all'attualità;
- € 52.031,87 quale valore al primo semestre del 2006 per il box auto, anch'esso rivalutato all'attualità;
Per un totale complessivo di € 681.219,87, corrispondente al valore dell'intero complesso immobiliare promesso in permuta ed alienato a terzi dai convenuti.
pagina 11 di 12 Dalla somma predetta deve poi essere sottratto, in conformità agli indirizzi giurisprudenziali precedentemente richiamati, il corrispettivo pattuito per l'alienazione, il quale, sulla base delle indicazioni fornite dalle stesse parti contraenti all'art. 4 del contratto di permuta, può essere determinato nella misura di € 60.000,00, pari “al valore dei lavori da eseguirsi per le porzioni di fabbricato cedute in permuta dalla società alla prima parte permutante”.
Conclusivamente, perciò, la somma spettante all'attrice a titolo di risarcimento per la perdita del loro diritto di proprietà sarà pari a complessivi € 621.219,87, a cui andranno aggiunti gli interessi dalla data di messa in mora sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna i convenuti , in Controparte_16 Controparte_2
proprio e a versare all'attrice , a titolo di risarcimento Controparte_3 Parte_1 danni, la somma di € 621.219,87, oltre interessi dalla messa in mora sino all'integrale soddisfo;
2) Condanna altresì i suindicati convenuti a rifondere direttamente all'avv. Parisi, dichiaratosi antistatario, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €
29.500,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge;
3) Pone definitivamente a carico dei suindicati convenuti le spese della CTU depositata in atti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti in causa.
Si comunichi.
Salerno, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2908/2015 promossa da:
, in proprio e quale erede di difesa dall'avv. Carlo Parisi Parte_1 Persona_1
come da procura in atti
Attrice
Contro in persona del liquidatore e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
proprio e Controparte_3
Convenuti - AC
E
e e rapp.ta dagli avv.ti Cadeddu come da CP_4 CP_5 Controparte_6 procura in atti
Convenuta nonchè
rapp.ti dall'avv. Trapanese come da procura in atti Controparte_7
Convenuti
E
– rapp.to dall'avv. G. Mobilio come da procura in atti CP_8
Convenuto
pagina 1 di 12 e in proprio e n. q. di tutore di entrambi quali eredi di Controparte_9 CP_10 [...]
.ti dall'avv. Giuseppe D'Alessandro come da procura in atti Persona_2
Convenuti nonchè
rapp.ta dall'Avv. Palmieri come da procura in atti Controparte_11
Convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice esponeva che: - con atto del Notaio Per_3
del 30/11/2004 venne conclusa la permuta con obbligo della s.n.c. Costruzioni Anzalone di edificare e trasferire a e a appartamento al primo piano, Parte_1 Persona_1 giardino, due posti auto scoperti- box in OG (SA); - in data 5 Ottobre 2006 i beni oggetto della permuta erano già realizzati e pertanto trasferiti in proprietà dei Sigg. ri Per_1
(accertamento contenuto nella sentenza n.1306/11 del Tribunale di Salerno) e ampiamente provato nel presente giudizio a mezzo di perizia ed allegati (non oggetto di contestazione) che identificano esattamente la data di ultimazione degli immobili e quindi il verificarsi della condizione traslativa stabilita al punto 7 dell'atto Notarile per Notaio del 30/11/04; - Per_3
tale permuta è stata oggetto di trascrizione ma una volta che i beni sono venuti ad esistenza con C l'edificazione si è rifiutata di partecipare all'atto pubblico il 29-12-06 Controparte_1
e tuttavia, dopo avere trascritto anche l'ipoteca il 5.1.07 con atto di citazione del 20.2.07 trascritto conveniva in giudizio la ex art. 2932 c.c. e il giudizio si Controparte_13
chiudeva con sentenza n. 1306-11 in cui è stato scritto “nella fattispecie in esame non è contestato ,ed in ogni caso risulta provato che gli immobili siano stati realizzati ed ultimati dalla società convenuta in data 5/10/06 (cfr. comunicazione di ultimazione dei lavori depositata al Comune di Salerno in data 9/1/2007 ,in fascicolo di parte attrice) onde è a quella
pagina 2 di 12 data che si è realizzato l'effetto traslativo degli immobili stessi in favore degli attori che ne sono divenuti proprietari”; - la , anziché trasferire a mezzo atto Controparte_14 pubblico i beni ai sigg. ri (rifiutandosi di sottoscrivere l'atto traslativo ), sottraeva Per_1
questi beni (in data 01/06/2005 vi è stata la trasformazione della società Costruzioni Anzalone
s.n.c. in e con una serie di pratiche catastali illecite con atto del Controparte_1
Notaio del 06/10/2006 la ha venduto ai sigg. e CP_8 Controparte_1 CP_7 la particella 1159 sub 7 (posto auto) che era già di proprietà dei sigg. fin dal 2- CP_7 Per_1
10-06; - con atto del 03/01/2007 la ha venduto ad Controparte_1 Controparte_3
le particelle 1159 subb 3-8-9-16. con atto del Notaio del 08/03/2007 CP_8 Controparte_3 vendeva ai sigg. la particella 1159 sub 25-19 e con atto del Notaio Parte_2 CP_9
del 14/06/2007 lo stesso vendeva alla signora la particella Controparte_3 CP_4
n.1159 sub 8-20-23-24, beni già di proprietà degli attori in quanto acquisiti sicuramente fin dall'ottobre del 2006 ( o comunque in data antecedente con la realizzazione dell'appartamento);
- quindi, ferma la invocata nullità degli atti di trasferimento ,gli attuali possessori non sarebbero neanche terzi bensì successori a titolo particolare nei medesimi diritti controversi e pertanto devono subire gli effetti della sentenza pronunciata nei confronti dei loro danti causa n.1308/11 del Tribunale di Salerno (cfr. perizia di parte allegata).
Tanto premesso chiedeva A)-a- Dichiarare che la sig.ra , è unica proprietaria Parte_1 dei seguenti immobili che essa rivendica ex Art.948 del Codice Civile : cespiti in Salerno alla via Montecasino di OG, ( in taluni documenti - la strada è denominata: via San Nicola, via
Provinciale per OG, via Francesco Spirito di OG ) censiti nel Catasto Fabbricati
Salerno al foglio 11 particella 1159 subalterni 24, 20, 8 e 23, intestati e posseduti dalla Sig.ra nata a [...] il [...] (CF: ) e a questa pervenuti CP_4 CodiceFiscale_1 in virtù di atto pubblico del 14/6/07 per Notar di Roccadaspide Rep. n.46565 Persona_2
racc. n.20921 col quale nato a [...] il [...] aveva ceduto alla Controparte_3 stessa i sopra individuati cespiti. Con precisazione che il sub 24 è un CP_4
appartamento (cat. A/2) di 2,5 vani catastali. Il subalterno 20 è un box-auto coperto (cat. C/6 di
22mq). Il sub 8 è un posto-auto scoperto (cat.C/6) di 11mq. Il sub 23 è “area urbana della superficie catastale di metri quadrati 115” (cat .F/1). In subordine alle domande sub A): a-1-
Dichiarare invalido, inefficace e inopponibile a parte attrice l'atto del 3/1/2007 a rogito del pagina 3 di 12 Notaio Rep.72725 – Racc. 22423 col quale vende ad CP_8 Controparte_1
cespiti in Salerno alla via Montecasino di OG, ( in taluni documenti - la Controparte_3 strada è denominata: via San Nicola, via Provinciale per OG, via Francesco Spirito di
OG ) censiti nel Catasto Fabbricati Salerno al foglio 11 particella 1159 subalterni 16, 3, 8 e
9 per la parte relativa ai subalterni 16 e 3 da cui – a seguito di frazionamento- sono derivati i subb 24, 20 e 23 e per la parte relativa al sub 8, tutti rivenduti, con l'atto di cui alla domanda sub A), da a . a-2- Dichiarare in ogni caso invalido , Controparte_3 CP_4 inefficace ed inopponibile nei confronti della sig.ra il suddetto atto di Parte_1
trasferimento alla (Rep.46565 descritto sub A) e comunque condannare CP_4 CP_4 al rilascio immediato degli immobili descritti sub A) in favore della sig.ra
[...] Parte_1
con il riconoscimento all'attrice di tutti gli altri diritti derivanti dall'accertamento della
[...] proprietà dei suddetti beni in capo ad essa nonché con riconoscimento a Parte_1 favore dell'attrice di una somma a titolo di risarcimento per il mancato godimento dei beni almeno dal 2/3/06 alla effettiva riconsegna dei beni;
- il tutto con espresso ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno- con esonero da ogni responsabilità- di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
B) -b -Dichiarare che la sig.ra Parte_1
è unica proprietaria dei seguenti immobili che essa rivendica ex Art.948 del Codice
[...]
Civile: cespiti in Salerno alla via Montecasino di OG ( in taluni documenti - la strada è denominata: via San Nicola, via Provinciale per OG, via Francesco Spirito di OG), censiti nel Catasto Fabbricati Salerno al foglio 11 particella 1159 subalterni 25 e 19, posseduti ed intestati ai coniugi nato a [...] l' 1/06/41 (CF: ) CP_5 CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (CF: ) e a questi Controparte_6 CodiceFiscale_3
pervenuti in virtù di Atto Pubblico dell' 8/03/2007 per Notar Rep.n.73173 CP_8 racc.n.22763 col quale nato a [...] il [...], aveva ceduto agli Controparte_3
stessi e i sopra individuati cespiti. Il subalterno 25 è un CP_5 Controparte_6 appartamento (cat. A/2) di 4 vani catastali. Il subalterno 19 è un box auto coperto (cat. C/6) di
16 mq. In subordine alle domande sub B): b-1 - Dichiarare nullo ,invalido, inefficace e inopponibile a parte attrice l'atto del 3/1/2007 a rogito del Notaio Rep.72725 – CP_8
Racc. 22423 col quale vende ad cespiti in Salerno Controparte_1 Controparte_3
alla via Montecasino di OG, ( in taluni documenti - la strada è denominata: via San Nicola,
pagina 4 di 12 via Provinciale per OG, via Francesco Spirito di OG ) censiti nel Catasto Fabbricati
Salerno al foglio 11 particella 1159 subalterni 16, 3, 8 e 9. per la parte relativa ai subalterni 16
e 3 da cui – a seguito di frazionamento- sono derivati i subb 25 e 19, tutti rivenduti, con l'atto di cui alla domanda sub B), da a e . b- Controparte_3 CP_5 Controparte_6
2 - Dichiarare in ogni caso nullo, invalido, inefficace ed inopponibile nei confronti della sig.ra il suddetto atto di trasferimento ai coniugi Parte_1 Controparte_15
(Rep. n.73173 descritto sub B) e comunque condannare gli stessi e
[...] CP_5 al rilascio immediato dei immobili descritti sub B in favore della sig.ra Controparte_6
con il riconoscimento all'attrice di tutti gli altri diritti derivanti Parte_1 dall'accertamento della proprietà dei suddetti beni in capo ad essa nonché Parte_1
con riconoscimento a favore dell'attrice di una somma a titolo di risarcimento per il mancato godimento dei beni almeno dal 2/3/06 alla effettiva riconsegna dei beni. Il tutto con espresso ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno con esonero da ogni responsabilità- di procedere alla trascrizione della emananda sentenza. C) Dichiarare chela sig.ra Parte_1
è unica proprietaria dei seguenti immobili che essa rivendica ex Art.948 del Codice
[...]
Civile: cespite in Salerno alla via Montecasino di OG ( in taluni documenti - la strada è denominata: via San Nicola, via Provinciale per OG, via Francesco Spirito di OG), censito nel Catasto Fabbricati Salerno al foglio 11 particella 1159 subalterno 7, posseduto ed intestato ai coniugi nato a [...] il [...] (CF: ) Controparte_7 CodiceFiscale_4
e nata a [...] il [...] (CF: ) e a questi pervenuti in CP_7 CodiceFiscale_5
virtù di Atto Pubblico del 6/10/2006 per Notar Rep.n.72155 racc.n.21977 col CP_8 quale aveva ceduto agli stessi e il Controparte_1 Controparte_7 CP_7
sopra individuato cespite. Il subalterno 7 è un posto auto scoperto (cat. C/6) di mq 11. In subordine alle domande sub C): c.
1 -Dichiarare in ogni caso nullo, invalido, inefficace ed inopponibile nei confronti della sig.ra il suddetto atto di trasferimento con Parte_1 esclusivo riferimento al sub 7 (posto auto) ai coniugi e Controparte_7 CP_7
Rep.72155 del 6/10/06 descritto sub C) e comunque condannare gli stessi e Controparte_7
al rilascio immediato dei predetti immobili descritti sub C) in favore della sig.ra CP_7
con il riconoscimento all'attrice di tutti gli altri diritti derivanti Parte_1
dall'accertamento della proprietà dei suddetti beni in capo ad essa ( grava Parte_1
pagina 5 di 12 l'ipoteca per € 150000,00 iscritta il 5/1/07 pres.n.63-reg.gen822-reg.part.264 come da documentazione già allegata (c4 della relazione ing. depositata all'atto della costituzione Per_4 in giudizio ) e che sugli attuali proprietari e possessori incombono gli obblighi di legge derivanti dalla iscrizione per cui ai medesimi convenuti è richiesto che gli stessi si facciano carico delle conseguenze nonché con riconoscimento a favore dell'attrice di una somma a titolo di risarcimento per il mancato godimento dei beni almeno dal 2/3/06 alla effettiva riconsegna degli stessi. Il tutto con espresso ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno- con esonero da ogni responsabilità- di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.
Rigettare le eccezioni e domande formulate dai terzi chiamati avverso le domande spiegate dalla sig.ra . Condannare i convenuti e comunque le Parte_1
partisoccombenti in virtù del principio di cui all'art.93 del c.p.c. al pagamento delle spese e compensi di causa con attribuzione all'avvocato - antistatario.
Non si costituivano la in persona del liquidatore e Controparte_1 Controparte_2
in proprio e Controparte_2 Controparte_3
Si costituiva e chiedeva di chiamare in causa il notaio che aveva CP_4 CP_9
stipulato l'atto, e la . Controparte_3 Controparte_16
Si costituiva il notaio e chiedeva di essere autorizzato a chiamare la CP_9 Controparte_11
che si costituiva.
Si costituivano e e chiedevano di chiamare in causa il Controparte_6 CP_5
notaio e e la . CP_8 Controparte_3 Controparte_16
Si costituiva il notaio . CP_8
Tutti i convenuti e chiamati in causa chiedevano il rigetto della domanda.
Il giudizio veniva interrotto parzialmente per il decesso del notaio e riassunto nei CP_9 confronti dei suoi eredi che si costituivano
Il giudizio veniva ritenuto maturo per la decisione e veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'odierna udienza nel corso della quale le parti si riportavano ai proprio scritti difensivi e questo giudice ha assegnato la causa a sentenza con i termini di legge.
Con sentenza non definitiva depositata in data 25.07.2023 questo Tribunale rilevava, in merito alla domanda principale di revoca e declaratoria di annullamento degli atti di compravendita, che i relativi atti notarili venivano stipulati tutti tra gli anni 2006 e 2007 ed erano stati pagina 6 di 12 debitamente trascritti, nel mentre l'atto introduttivo del presente giudizio interveniva solo in data 30/03/2015 cioè oltre otto anni dopo la stipula degli atti impugnati. Per tale ragione, in applicazione dei principi in tema di trascrizione degli atti giuridici sanciti dall'art. 2652 c.c. la trascrizione della domanda introduttiva del giudizio non poteva essere ritenuta in grado di pregiudicare l'acquisto a titolo oneroso dei terzi tutti convenuti in giudizio - in buona fede in base a titolo di acquisto trascritto anteriormente.
Venivano dunque rigettate le domande di rivendica e di dichiarazione di nullità degli atti proposte dalla attrice nei confronti dei convenuti e e CP_4 CP_5 [...]
e – e e in proprio e in qualità CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 di tutore di entrambi quali eredi di e di . CP_10 Persona_2 CP_11
In merito, invece, alla domanda di risarcimento del danno, se da un lato essa veniva rigettata nei confronti dei convenuti costituiti stante l'accertamento della loro piena proprietà dei beni contesi, dall'altro trovava invece accoglimento nei confronti dei convenuti rimasti AC, in quanto resisi responsabili di comportamenti inadempienti nel momento in cui, pur avendo realizzato la costruzione dedotta in contratto entro i termini pattuiti, non presenziavano alla conferma dell'atto di precisa identificazione catastale della proprietà alla sig.ra , non ne Per_1 curavano l'effettivo concreto trasferimento alla legittima proprietaria e infine procedevano ad alienare i medesimi immobili promessi in permuta a soggetti terzi.
Veniva disposta quindi la prosecuzione del giudizio per la sola liquidazione del danno conseguente alla mancata consegna dei beni oggetto del contratto di permuta, e a tanto si procedeva attraverso il conferimento di apposito incarico ad un consulente d'ufficio.
Successivamente al deposito della relazione definitiva di CTU, all'udienza telematica del
27.05.2025 il Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Come già anticipato. la presente sentenza decide il merito della domanda risarcitoria azionata dall'attrice nei confronti dei convenuti AC , Controparte_16
e la cui fondatezza sotto il profilo dell'an debeatur veniva Controparte_2 Controparte_3 già riconosciuta da questo Giudice con la sentenza non definitiva depositata in data 25.07.2023.
pagina 7 di 12 Devono invece essere considerati estranei, ai fini della predetta domanda, tutti gli altri convenuti citati in giudizio nella loro qualità di terzi acquirenti degli immobili oggetto di cessione in permuta da parte dell'allora (poi divenuta Controparte_17 [...]
, stante il rigetto della domanda principale di rivendica esperita nei confronti di Controparte_1 ciascuno di essi e non essendo stata peraltro fornita alcuna prova di una loro eventuale cooperazione dolosa nella determinazione dell'inadempimento della parte venditrice.
Fatta questa premessa, e posta dunque la necessità di procedere in questa sede alla determinazione del quantum risarcitorio da liquidarsi in questa sede per i fatti narrati in apertura del presente provvedimento, appare doveroso svolgere le necessarie considerazioni preliminari circa la corretta qualificazione giuridica della fattispecie in oggetto, trattandosi, oltre che di un potere - dovere del giudice costituente una forma di estrinsecazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), anche di un aspetto che, dal punto di vista pratico, incide in misura non trascurabile sull'entità delle somme da riconoscersi a titolo di risarcimento.
Sul punto si osserva preliminarmente che, in caso di alienazione di un medesimo bene a soggetti diversi, è pacifico che il venditore che si sia reso responsabile della doppia alienazione sia tenuto a risarcire il primo acquirente del danno arrecatogli in ragione della perdita, subita da quest'ultimo, del diritto di acquisire la piena proprietà del bene compravenduto, perdita suscettibile di divenire definitiva nel caso (come quello di cui al giudizio) in cui non sia possibile agire per la revoca degli atti di acquisto intervenuti successivamente alla prima vendita trascritti prioritariamente rispetto alla domanda giudiziaria, in ragione dell'operatività delle norme sulla trascrizione degli atti giuridici di cui ai nn. 5 e 6 dell'art. 2652 c.c.
Sotto il profilo più strettamente qualificatorio, poi, la Suprema Corte ha avuto modo in più occasioni di ascrivere tale forma di responsabilità nel novero delle ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale, specificando che «la vendita successiva, trascritta, ad un terzo dello stesso bene immobile già venduto, ma con atto non trascritto, costituisce inadempimento all'obbligo contrattuale che il venditore implicitamente assume nei confronti del primo compratore allorché esprime la volontà di trasferirgli la piena ed esclusiva disponibilità della cosa - impedita invece dalla seconda alienazione della medesima - che pertanto legittima la domanda
pagina 8 di 12 di risoluzione del primo contratto, nel termine prescrizionale ordinario, decorrente dal secondo trasferimento» (Cass. civ. n. 11571/1998).
Più recentemente è stato affermato in tema di responsabilità da inadempimento degli obblighi scaturenti da contratto preliminare (fattispecie alla quale la giurisprudenza unanimemente accosta quella derivante da doppia alienazione immobiliare) che il promittente venditore anche in questo caso «risponde a titolo di responsabilità contrattuale, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., per la violazione di un obbligo precedentemente assunto, mentre la responsabilità del terzo, rimasto estraneo [...] può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento almeno in una condotta di cosciente cooperazione all'inadempimento dell'alienante, spettando al promissario-acquirente la relativa prova di tale stato psicologico giusta l'art. 2697 c.c.» (Cass. civ. n. 20251/2016).
Il ricorso al paradigma della responsabilità contrattuale da inadempimento per qualificare la fattispecie in esame consente quindi di chiarire, come già anticipato in precedenza, i termini sulla base dei quali determinare la complessiva entità delle somme spettanti, a titolo di risarcimento del danno, al primo acquirente che veda frustrato il proprio diritto all'acquisto della proprietà del bene promesso in vendita ma successivamente alienato a terzi.
In questo caso, infatti, la struttura sinallagmatica dei rapporti intercorrenti tra le parti rende doveroso contemperare il diritto della parte non inadempiente all'integrale ristoro del danno patito in conseguenza della condotta della propria controparte, da un lato, con la necessità di evitare che la medesima parte possa ricavare dall'inadempimento un vantaggio superiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto dal puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali, dall'altro, evitando così locupletazioni ingiuste in quanto eccessivamente onerose per il danneggiante e non giustificabili sulla base delle previsioni contrattuali.
In questo modo può dunque spiegarsi il motivo per cui la prevalente giurisprudenza affermatasi in materia ribadisce il principio di diritto secondo cui «il risarcimento del danno, imputabile al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo (che, in caso di vendita a terzi, coincide con la trascrizione dell'atto) ed il prezzo pattuito» (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 14714/2012 e Cass. civ. n. 25016/2008).
pagina 9 di 12 Sulla base di queste premesse, è dunque possibile procedere al calcolo del risarcimento da porre a carico dei convenuti , e Controparte_16 Controparte_2
a partire dalla determinazione del valore posseduto dagli immobili promessi Controparte_3
in permuta al momento del definitivo perfezionarsi dell'inadempimento, potendosi a tale scopo richiamare tanto i calcoli risultanti dalla CTU depositata agli atti del giudizio, quanto le risultanze di cui alla CTP di parte attrice, non contestata dai danneggianti rimasti AC.
In merito in particolare a quest'ultimo aspetto va evidenziato, in conformità alla prospettazione dei fatti di causa esposta nei propri scritti da parte attrice, che, mentre l'inadempimento dell'obbligo di trasferimento della particella 1159 sub 7 (box auto) si perfezionava con l'atto di vendita ai sig.ri e in data 06.10.2006, il resto del complesso immobiliare CP_7 CP_7
veniva alienato a terzi da in epoca successiva e più precisamente in data Controparte_3
08.03.2007 (data di alienazione della particella 1159 sub 25 – 19 ai sig.ri ) e Parte_2 in data 14.06.2007 (data di alienazione della particella 1159 sub 8 – 20 – 23 – 24 alla sig.ra
), ragion per cui occorrerà tener conto, ai fini del calcolo del risarcimento, di questo CP_4
sfasamento temporale nell'individuazione del momento esatto di perfezionamento dell'inadempimento degli obblighi assunti ex contractu dai convenuti.
Ebbene, per quel che riguarda la consulenza disposta d'ufficio, è doveroso anzitutto manifestare adesione alle osservazioni proposte dal consulente di parte attrice nella parte in cui in esse si evidenziava la non pertinenza, rispetto alle dinamiche proprie della vicenda in esame, della determinazione del danno risarcibile secondo i canoni del danno c.d. da mancato godimento dell'immobile, presupponendo esso la temporaneità della privazione del godimento del bene sino al momento di definitiva riacquisizione dello stesso nella sfera giuridica del danneggiato
(ad esempio attraverso il fruttuoso esperimento dell'azione di rivendica); invece nel caso di specie è già stata rilevata con sentenza la definitività della perdita del diritto di proprietà dell'attrice in conseguenza della tardiva impugnazione degli atti di alienazione nei confronti dei convenuti acquirenti, per cui ciò che è venuto meno in capo all'attrice non è la temporanea disponibilità degli immobili bensì in via definitiva la proprietà dei medesimi, nonostante il puntuale adempimento da parte sua delle obbligazioni a proprio carico.
Nonostante ciò, l'accertamento condotto in sede peritale, oltre ad aver confermato la piena corrispondenza della consistenza, denominazione e provenienza degli immobili oggetto pagina 10 di 12 dell'azione di rivendica proposta dalla con quelli attualmente detenuti dai convenuti Per_1
, , , e può altresì essere utilizzato per ricavare il CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_7 valore di mercato alla data del 06.10.2006 del box auto di cui alla particella 1159 n. 7, sulla base dei dati di stima ricavati dagli indici OMI per l'annualità di riferimento e estensivamente riportati alla pag. 18 dell'elaborato peritale (valore minimo € 700 – valore massimo
€ 1.000).
Per quanto riguarda, invece, il valore di mercato del complesso immobiliare alienato nel corso dell'anno 2007, non potrà farsi ricorso alla consulenza d'ufficio, la quale come si è detto riporta gli indici di valore di mercato riferibili al solo anno 2006; al suo posto potranno invece impiegarsi i valori riportati nella relazione del CTP di parte attrice (depositata sul fascicolo telematico in data 09.10.2024), in quanto anch'essi conformi agli indici OMI per il primo semestre dell'anno 2007, e che riportano per la voce “abitazioni civili” un valore di mercato compreso tra il minimo di € 2.100 e un massimo di € 3.100.
Parimenti condivisibile appare poi la proposta del CTP di parte attrice di utilizzare il massimo dei valori di mercato in considerazione del fatto che, alla data in cui si verificava l'inadempimento, gli immobili di causa erano di nuova costruzione e presentavano caratteristiche non comuni per la zona, trattandosi di circostanza che ha trovato piena conferma nelle risposte del CTU alle osservazioni di parte (pag. 27), così come, allo stesso modo, quest'ultimo nei propri calcoli valorizzava lo stato di conservazione dell'edificio superiore alla media attraverso una maggiorazione del 10% dei valori ricavabili dai listini OMI (i quali assumono invece come riferimento edifici in condizioni normali di conservazione).
Pertanto, avendo a mente i suindicati parametri di valore e rapportandoli alle dimensioni degli immobili così come determinate a mezzo CTU (mq 133,03 per l'abitazione e mq 34,03 per il box auto), si avrà:
- € 629.188,00 quale valore al primo semestre del 2007 per l'abitazione, rivalutata all'attualità;
- € 52.031,87 quale valore al primo semestre del 2006 per il box auto, anch'esso rivalutato all'attualità;
Per un totale complessivo di € 681.219,87, corrispondente al valore dell'intero complesso immobiliare promesso in permuta ed alienato a terzi dai convenuti.
pagina 11 di 12 Dalla somma predetta deve poi essere sottratto, in conformità agli indirizzi giurisprudenziali precedentemente richiamati, il corrispettivo pattuito per l'alienazione, il quale, sulla base delle indicazioni fornite dalle stesse parti contraenti all'art. 4 del contratto di permuta, può essere determinato nella misura di € 60.000,00, pari “al valore dei lavori da eseguirsi per le porzioni di fabbricato cedute in permuta dalla società alla prima parte permutante”.
Conclusivamente, perciò, la somma spettante all'attrice a titolo di risarcimento per la perdita del loro diritto di proprietà sarà pari a complessivi € 621.219,87, a cui andranno aggiunti gli interessi dalla data di messa in mora sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna i convenuti , in Controparte_16 Controparte_2
proprio e a versare all'attrice , a titolo di risarcimento Controparte_3 Parte_1 danni, la somma di € 621.219,87, oltre interessi dalla messa in mora sino all'integrale soddisfo;
2) Condanna altresì i suindicati convenuti a rifondere direttamente all'avv. Parisi, dichiaratosi antistatario, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €
29.500,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge;
3) Pone definitivamente a carico dei suindicati convenuti le spese della CTU depositata in atti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti in causa.
Si comunichi.
Salerno, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 12 di 12