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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RR
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1429/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...] (CF: ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
Renatico (FE), Via Silvio Marchesini n. 9/A, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Dori (CF:
, pec: del Foro di Bologna presso il cui studio C.F._2 Email_1
in Bologna alla via Belvedere n. 10 è elettivamente domiciliata come da procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE
Nei confronti di nato in [...] il [...] e residente a [...] – frazione CP_1
Gallo in Via Marchesini n. 9/a (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato C.F._3
Marco Di Marino ( ) e dall'avvocato Antonietta Del Pezzo C.F._4
( entrambi del Foro di Bologna, con comunicazione che ogni comunicazione C.F._5
potrà essere effettuata al seguente numero di fax: 051.9912060, nonché ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e ed Email_2 Email_3
elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Bologna, Via Farini n. 24, giusto mandato difensivo allegato alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento di
pagina 1 di 3 AVV. MARTINA CARRETTA, del Foro di ER (Codice Fiscale: ), con C.F._6
studio in Portomaggiore (FE), Corso Vittorio Emanuele II, 27, in qualità di Curatore Speciale dei minori nato a [...] il [...] (C.F. ), Per_1 C.F._7 CP_2
nata a [...] il [...] (C.F. e nato a [...] il C.F._8 CP_3
02/03/2023 (C.F. , giusta nomina in forza del decreto in data 28/08/2024 C.F._9
INTERVENUTA
E con l'intervento ex lege
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi con domanda di addebito ed allegazione di violenze domestiche ex art. 473 bis 40 c.p.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni limitatamente al vincolo e all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dal marito con assunzione delle statuizioni accessorie relative alla prole. CP_1
Il resistente si costituiva associandosi alla domanda di separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 18 dicembre 2024 i procuratori delle parti domandavano, ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c., l'emissione di sentenza parziale sulla domanda relativa allo stato coniugale.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio il
12/02/2017 secondo il rito religioso presso una moschea del Comune di Castenaso;
l'atto di Per_2
matrimonio veniva registrato in data 28 marzo 2018 presso il Comune di Medicina, dove la giovane coppia aveva preso in locazione un appartamento in via Villafontana n. 2168/H ivi stabilendone originariamente la residenza comune, alvo poi trasferirla a Poggio Renatico (FE) – frazione Gallo in
Via Marchesini n. 9/a.
Dalla unione coniugale sono nati tre figli ad oggi ancora minorenni: nato a [...] il Per_1
20.11.2017, nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...]. CP_2 CP_3
Ciò premesso la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza risulta provata sia dal tenore degli scritti difensivi, con allegazione da parte della ricorrente in maniera specifica e puntuale di violenze domestiche ai sensi degli artt. 473 bis pagina 2 di 3 40 e seguenti c.p.c. sia dalla separazione di fatto che si protrae ormai da diversi mesi, segnatamente da quando la ricorrente si è allontanata assieme ai figli dalla ex abitazione coniugale per essere inserita in una struttura protetta.
Quanto alle ulteriori domande dei coniugi spiegate nei rispettivi scritti difensivi, occorre rimettere la causa innanzi al giudice relatore per l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il [...], Parte_1
e nato in [...] il [...], unitisi con matrimonio il 28/03/2018 a CP_1
MEDICINA (BO), di cui all'atto trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2018, al numero 6, Parte 1.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone la rimessione della causa al giudice relatore, come da separata ordinanza, per l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti di competenza.
4) Spese al definitivo.
Così deciso in ER nella camera di consiglio della sezione unica civile il 18 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RR
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1429/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...] (CF: ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
Renatico (FE), Via Silvio Marchesini n. 9/A, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Dori (CF:
, pec: del Foro di Bologna presso il cui studio C.F._2 Email_1
in Bologna alla via Belvedere n. 10 è elettivamente domiciliata come da procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE
Nei confronti di nato in [...] il [...] e residente a [...] – frazione CP_1
Gallo in Via Marchesini n. 9/a (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato C.F._3
Marco Di Marino ( ) e dall'avvocato Antonietta Del Pezzo C.F._4
( entrambi del Foro di Bologna, con comunicazione che ogni comunicazione C.F._5
potrà essere effettuata al seguente numero di fax: 051.9912060, nonché ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e ed Email_2 Email_3
elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Bologna, Via Farini n. 24, giusto mandato difensivo allegato alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento di
pagina 1 di 3 AVV. MARTINA CARRETTA, del Foro di ER (Codice Fiscale: ), con C.F._6
studio in Portomaggiore (FE), Corso Vittorio Emanuele II, 27, in qualità di Curatore Speciale dei minori nato a [...] il [...] (C.F. ), Per_1 C.F._7 CP_2
nata a [...] il [...] (C.F. e nato a [...] il C.F._8 CP_3
02/03/2023 (C.F. , giusta nomina in forza del decreto in data 28/08/2024 C.F._9
INTERVENUTA
E con l'intervento ex lege
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi con domanda di addebito ed allegazione di violenze domestiche ex art. 473 bis 40 c.p.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni limitatamente al vincolo e all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dal marito con assunzione delle statuizioni accessorie relative alla prole. CP_1
Il resistente si costituiva associandosi alla domanda di separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 18 dicembre 2024 i procuratori delle parti domandavano, ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c., l'emissione di sentenza parziale sulla domanda relativa allo stato coniugale.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio il
12/02/2017 secondo il rito religioso presso una moschea del Comune di Castenaso;
l'atto di Per_2
matrimonio veniva registrato in data 28 marzo 2018 presso il Comune di Medicina, dove la giovane coppia aveva preso in locazione un appartamento in via Villafontana n. 2168/H ivi stabilendone originariamente la residenza comune, alvo poi trasferirla a Poggio Renatico (FE) – frazione Gallo in
Via Marchesini n. 9/a.
Dalla unione coniugale sono nati tre figli ad oggi ancora minorenni: nato a [...] il Per_1
20.11.2017, nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...]. CP_2 CP_3
Ciò premesso la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza risulta provata sia dal tenore degli scritti difensivi, con allegazione da parte della ricorrente in maniera specifica e puntuale di violenze domestiche ai sensi degli artt. 473 bis pagina 2 di 3 40 e seguenti c.p.c. sia dalla separazione di fatto che si protrae ormai da diversi mesi, segnatamente da quando la ricorrente si è allontanata assieme ai figli dalla ex abitazione coniugale per essere inserita in una struttura protetta.
Quanto alle ulteriori domande dei coniugi spiegate nei rispettivi scritti difensivi, occorre rimettere la causa innanzi al giudice relatore per l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il [...], Parte_1
e nato in [...] il [...], unitisi con matrimonio il 28/03/2018 a CP_1
MEDICINA (BO), di cui all'atto trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2018, al numero 6, Parte 1.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone la rimessione della causa al giudice relatore, come da separata ordinanza, per l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti di competenza.
4) Spese al definitivo.
Così deciso in ER nella camera di consiglio della sezione unica civile il 18 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3