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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/10/2025, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 853/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 198/2006
tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Nicola Corbo;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1 Ettore Sbarra e dell'avv. Paola Regina;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L'opposizione promossa da avverso il Parte_1 decreto reso in data 10.01.2022 ai sensi dell'art. 38, comma 1, D.P.R. 198/2006 deve ritenersi solo per quanto di ragione fondata. Con il precitato decreto altro Giudice di questo Tribunale ha accertato la natura discriminatoria del criterio selettivo che pone, quale requisito per l'assunzione alle dipendenze di con qualifica di Capo Parte_1 Treno/Capo Servizi Treno, la statura minima di 160 cm senza distinguere tra il sesso dei concorrenti;
ha dichiarato illegittima l'esclusione dell'odierna opposta per deficit staturale;
ha dichiarato il diritto dell'odierna opposta ad essere assunta alle dipendenze della opponente per essere adibita a mansioni di Capo Treno/Capo Servizi Treno;
ha condannato Parte_1 di immettere la in servizio e a pagare alla Parte_2 stessa le retribuzioni previste dal CCNL di categoria dalla data della notifica del ricorso introduttivo alla data della pronuncia del decreto oltre alla rivalutazione
1 monetaria e agli ulteriori interessi legali dalla maturazione di ciascuna mensilità sino al soddisfo. Orbene, venendo all'esame dei motivi di opposizione, non è fondata la contestazione relativa alla carenza di giurisdizione del G.O.. La società opponente, nello specifico, ha sollevato una questione concernente la giurisdizione sostenendo che l'esclusione dell'opposta deriverebbe dall'applicazione di quanto stabilito dal decreto 1/2009 dell'ANSF (Autorità Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria) avente valore normativo e regolamentare di normazione generale da impugnare, quindi, innanzi al G.A.. L'eccezione della società non può essere accolta proprio in ragione del potere di disapplicazione dell'atto amministrativo garantito al G.O.. Invero, se <in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della P.A. al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario>> (Cass., sez. un., 8.3.2019, n. 6883; massima). Quello che il giudice ordinario non può fare, ai sensi dell'art. 4 l. 20.3.1865, n. 2248, all. E, è annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo. In ragione di tanto al G.O. resta precluso il tema della normativa e degli atti amministrativi presupposti in funzione demolitoria ma resta possibile verificare incidentalmente l'irrazionale applicazione in concreto degli atti amministrativi nella sola prospettiva endoprocessuale di statuire sul diritto soggettivo vantato e azionato dall'opposta nei confronti della odierna opponente (si veda in proposito sent. Corte App. Bari n. 1863/2019 pubbl. il 14/11/2019). Sotto altro profilo va osservato che le discriminazioni contro cui è ammessa tutela ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006 sono quelle descritte dall'art. 25 dello stesso d.lgs.. Esso definisce come “discriminazione diretta” qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Si ha, invece,
“discriminazione indiretta” quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
2 apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Il legislatore ha dunque accolto una nozione amplissima di discriminazione. In essa difatti ricadono non soltanto meri comportamenti materiali, ma anche disposizioni (termine dall'accezione assai lata idoneo a ricomprendere ogni previsione di carattere generale applicabile ad una serie indefinita di casi) ovvero altre situazioni (quali mere prassi o patti) che prescindono del tutto dal margine di discrezionalità con cui agisce il soggetto che pone in essere la discriminazione stessa. Giustamente in dottrina si è rimarcato come le due nozioni di discriminazione cui si è fatto cenno (ossia quella diretta e quella indiretta) siano connotate dal loro carattere oggettivo, ossia dal fatto che il pregiudizio arrecato prescinde dall'elemento dell'intenzionalità. E' quindi del tutto illegittimo sostenere (come fa invece l'opponente) che, siccome nella specie la società non ha fatto altro che adeguarsi doverosamente a disposizioni impartite da altri, la denunziata discriminazione non sarebbe configurabile ad imis e, pertanto, il ricorso volto a rimuoverla sarebbe inammissibile. Tale ultima tesi della opponente non corrisponde alla supremazia della giurisdizione, voluta e imposta dalla Costituzione in funzione strumentale di tutela dei diritti soggettivi, non potendosi di riflesso configurare un'area sottratta a tale vaglio di legalità (beninteso, nei limiti dianzi indicati e con il riparto di attribuzioni fra giudice ordinario, giudice amministrativo e giudice costituzionale). In altre parole, non vi sono autorità né procedure amministrative la cui attività non possa essere valutata incidentalmente dal giudice ordinario, nella prospettiva di verificare la denunciata violazione di diritti soggettivi, nella specie, in materia di lavoro. Infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente. Come già evidenziato in altre pronunce di questo Tribunale su questioni analoghe, deve ribadirsi che: a) secondo la giurisprudenza di legittimità, la competenza a conoscere della controversia di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2006, spetta al giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato e che, sempre secondo questo indirizzo, detta competenza ha natura inderogabile (Cass. 17421/14 che si richiama a Cass. 12453/13);
3 b) pertanto, nella specie non trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 413 c.p.c. Non rileva, quindi, che la controversia in esame attenga ad un rapporto di lavoro ancora da costituire;
c) nel caso in esame la controversia si incentra sulla legittimità o meno della disposizione emanata da Parte_1
ed in qualità di gestore dell'infrastruttura
[...] ferroviaria;
d) nella specie non può sostenersi che la competenza appartenga al Tribunale di Roma, perché la disposizione contestata ha carattere generale, tant'è che trova applicazione nei confronti di tutti gli operatori del servizio ferroviario;
e) analogamente a quanto la giurisprudenza suole affermare in tema di procedimento avente ad oggetto la repressione di condotte antisindacali ex art. 28 stat. lav. (procedimento sulla cui falsariga, come sostenuto in dottrina, è strutturato il giudizio in esame), ai fini della determinazione della competenza per territorio è rilevante il luogo di commissione del comportamento denunciato, non già il luogo in cui tale comportamento è stato deliberato (così tra le tante Cass. 23895/04 e 8938/11); f) nella vicenda in scrutinio il luogo in cui la condotta asseritamente discriminatoria ha prodotto i suoi effetti è senza dubbio identificabile nel luogo di residenza di parte opposta, ove cioè la parte ha avuto contezza dell'inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni rientranti nel profilo professionale di Capo Treno/Capo Servizi Treno. Non è neanche fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla opponente e giustificata dal fatto che il requisito staturale, del quale controparte reclama l'ingiustificatezza e comunque l'irragionevolezza, non proviene affatto da ma Parte_1 da una fonte sovraordinata e da regolamenti. Come può agevolmente evincersi dalla lettura complessiva del ricorso iniziale, l'oggetto principale della domanda è costituito dalla richiesta di affermazione del diritto della opposta ad essere assunta a tempo indeterminato da con mansioni di capotreno. Rispetto a tale Parte_1 domanda, dunque, la postulata natura discriminatoria del criterio selettivo adottato dalla società in merito all'altezza minima dei concorrenti rappresenta un mero accertamento incidentale. Essa è infatti l'antecedente logico sul quale si basa la presunta condotta illegittima della società, perché è dalla natura discriminatoria del criterio “eteroimposto” che discende la connotazione oggettivamente discriminatoria anche del comportamento tenuto dall'azienda, che non avrebbe assunto la opposta proprio perché ella non raggiungeva la statura prescritta. Il ricorso iniziale è stato pertanto correttamente proposto nei riguardi del soggetto dal quale la ricorrente pretende
4 di ottenere il “bene della vita” cui aspira, ossia – come detto – l'assunzione a tempo indeterminato. La società e non già l'ANSF oppure il Gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale è quindi il soggetto munito di legitimatio ad causam. Si tratta infatti del soggetto che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, è in linea astratta individuabile come il destinatario degli effetti della pronuncia richiesta (sulla nozione di legitimatio ad causam e sulla distinzione tra detta nozione e quella di titolarità del rapporto controverso v. per tutte Cass. 6160/00 e, più di recente, Cass. sez. un. 2951/16). In altre parole, la doglianza in parola confonde fra la controparte nello specifico rapporto litigioso, che è la parte giusta e legittimata a contraddire all'iniziativa processuale della parte attrice, con le autorità le quali, operando prima e in generale, concorrono a integrare le fonti della disciplina applicabile alla res litigiosa. Su tale questione si è anche espressa, più recentemente, la Corte di legittimità che ha evidenziato ancora che “
3.4. consegue, altresì, l'infondatezza della doglianza con cui si deduce la legittimazione passiva necessaria della competente Autorità di garanzia della sicurezza, atteso che
– come condivisibilmente evidenziato dalla Procura Generale Pa
- l'oggetto principale della domanda proposta dalla innanzi al giudice di merito era costituito dalla richiesta di accertamento della natura discriminatoria della condotta posta in essere da , per cui il ricorso è stato Parte_1 correttamente proposto nei riguardi del soggetto destinatario degli effetti della pronuncia richiesta, dal quale l'odierna controricorrente pretendeva di ottenere il
“bene della vita” cui aspirava, non potendo considerarsi detta Autorità litisconsorte necessario nel giudizio” (Cass. 18668/2023). Ciò posto, nel merito va osservato che nella presente sede la sig.ra alta m.1,58, prendeva parte ad una CP_1 selezione indetta da volta ad Parte_1
<individuare nuove risorse che opereranno nel profilo di capotreno capo servizi treno di ma Parte_1 non era assunta a causa giudizio medico di idoneità negativo, perché <NON IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LE ATTIVITÀ DI SICUREZZA RICHIESTE: Accompagnamento Treni capo treno/capo servizi treno>> stante il riscontrato deficit staturale <<… NON COMPATIBILE CON I REQUISITI PREVISTI DALLA DISP.55/06 PER L'ATTIVITÀ DI CUI AL PT CINQUE ACCOMPAGNAMENTO TRENI>> (vd. certificato di idoneità fisica, con esito negativo, in sede di visita medica superiore, in data 8.9.2015 allegato al fascicolo di parte ricorrente). La sig.ra , in estrema sintesi, sostiene la CP_1 discriminatorietà del requisito della statura minima di metri uno e sessanta senza distinzione tra uomini e donne.
5 Orbene, la questione relativa alla possibile natura discriminatoria delle clausole di bandi di concorso che stabiliscono requisiti minimi di altezza è stata in più occasioni vagliata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. In questa sede occorre, in sintesi, ricordare quanto segue: α) con sentenza n. 163 del 1993 la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui «la previsione di un'altezza minima identica per gli uomini e per le donne – quale requisito fisico – per l'accesso ad un pubblico concorso, viola il principio di eguaglianza, vuoi in quanto presuppone erroneamente l'insussistenza della considerevole diversità di statura mediamente riscontrabile tra gli uomini e le donne, vuoi in quanto comporta una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, che risultano in concreto svantaggiate in misura proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in relazione a differenze antropomorfiche statisticamente riscontrabili e obiettivamente dipendenti dal sesso»; β) la vicenda da cui era scaturita la rimessione della questione di legittimità aveva ad oggetto l'accesso al posto di addetto al servizio antincendi della Provincia di Trento, per il quale era stata individuata dall'art. 4 della l.p. n. 3 del 1980 un'altezza di m. 1,65. Nella menzionata pronuncia la Consulta ha osservato che, fermo restando che per tali mansioni non è irragionevole richiedere una certa “prestanza fisica”, «nel condizionare la partecipazione al concorso pubblico … al possesso del requisito fisico di una determinata statura minima, identica per gli uomini e per le donne, il legislatore provinciale ha individuato come destinataria del precetto normativo contestato una generalità di cittadini, senza distinguere all'interno della categoria le persone di sesso femminile da quelle di sesso maschile. Tale classificazione risponde evidentemente a una valutazione legislativa che è basata su un presupposto di fatto erroneo, vale a dire l'insussistenza di una statura fisica mediamente differenziata tra uomo e donna, ovvero è fondata su una valutazione altrettanto erronea, concernente la supposta irrilevanza, ai fini del trattamento giuridico (uniforme) previsto, della differenza di statura fisica ipoteticamente ritenuta come sussistente nella realtà naturale. Nel primo caso, la violazione del principio di eguaglianza, stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, è indubitabile, per aver il legislatore classificato una categoria di persone in relazione a caratteristiche fisiche non rispondenti all'ordine naturale, avuto presente che il fine obiettivo della disciplina normativa in esame è quello di selezionare l'accesso al posto di lavoro sulla base di criteri attinenti alla statura fisica. Non meno evidente è la violazione dello stesso principio costituzionale nel secondo caso: in quest'ultima ipotesi, infatti, l'aver
6 previsto un requisito fisico identico per l'uno e per l'altro sesso sul presupposto della irrilevanza, ai fini dell'accesso al posto di lavoro, della diversità di statura fisica tra l'uomo e la donna – mediamente consistente, come risulta da rilevazioni antropometriche, in una differenza considerevole a sfavore delle persone di sesso femminile – comporta la produzione sistematica di effetti concreti proporzionalmente più svantaggiosi per i candidati di sesso femminile, proprio in ragione del loro sesso. In altri termini, l'adozione di un trattamento giuridico uniforme – cioè la previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro, che è identico per gli uomini e per le donne, – è causa di una “discriminazione indiretta” a sfavore delle persone di sesso femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal sesso»; γ) facendo proprie tali affermazioni di principio la Corte di cassazione ha a sua volta statuito che, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza perché presuppone erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporta una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice è tenuto ad apprezzarne incidentalmente la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni (v. Cass. 23562/07, con la quale è stata cassata con rinvio la decisione della corte territoriale che si era limitata a ritenere, ai fini dell'assunzione alla Metropolitana di Roma, il requisito dell'altezza minima di m. 1,55 – previsto nel d.m. n. 88 del 1999, identico per uomini e donne – una garanzia sia per l'incolumità del personale in servizio sia per la sicurezza degli utenti, senza accertare a quali mansioni l'attrice potesse adeguatamente attendere nonostante l'altezza fisica inferiore rispetto a quella richiesta); δ) in linea con tale affermazione di carattere generale la Corte ha confermato la sentenza di merito con cui era stato accertato che, dalla disamina dei compiti in cui si concretizza la qualifica di “addetto di stazione” in base al c.c.n.l. di categoria, non erano ravvisabili ragioni che giustificassero la necessità di un'altezza minima, sotto il profilo della sicurezza dell'utenza e degli agenti addetti al servizio di trasporto (v. Cass. 234/12, relativa peraltro alla stessa vicenda scrutinata da Cass. 23562/07); ε) in una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte ha ribadito che, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima in relazione alle mansioni da espletare, il giudice ordinario può apprezzarne
7 incidentalmente la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni. In applicazione del ribadito principio la Corte ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva escluso, per le mansioni di “capo servizio treno”, la necessità di rispettare l'altezza minima di m. 1,60 richiesta dal d.m. 18 settembre 1986, dichiarando il diritto all'assunzione di una vincitrice di concorso, esclusa unicamente per la statura inferiore rispetto a quella richiesta (v. Cass. 25734/13; in senso conforme v. anche la più recente Cass. 26866/17, con la quale è stata confermata la decisione di merito con cui era stata accolta la domanda di parte attrice volta ad ottenere l'affermazione del suo diritto all'assunzione con mansioni di “operatore di stazione”, previo riconoscimento
– e quindi disapplicazione – della natura indirettamente discriminatoria delle disposizioni che prevedevano un limite staturale). Si noti che la discriminazione può verificarsi con diverse modalità (una disposizione, un criterio selettivo, un atto, una prassi, un comportamento, un ordine), il cui comune denominatore è l'oggettiva idoneità a ledere un soggetto. L'art. 43 t.u. 25.7.1998, n. 286 (testo unico sull'immigrazione), sancisce la rilevanza come discriminazione di qualsiasi comportamento <che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità>>: questo significa che sono meritevoli di repressione sia i comportamenti intenzionalmente finalizzati a discriminare, sia le condotte che comunque risultano violative del principio di non discriminazione. Un riflesso di tale criterio oggettivo, nella nostra legislazione, si rinviene già negli artt. 1 e 4 della previgente l. 10.4.1991, n. 125 (azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro): la prima norma fissava l'obiettivo di <rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità>>; la seconda disposizione rimarcava l'<effetto pregiudizievole>> di qualsiasi atto o comportamento discriminatorio. Ciò posto, con riferimento all'esame della asserita ragionevolezza del limite staturale oggetto di causa possono essere richiamate in questa sede le argomentazioni svolte da nella sentenza n. Parte_4 1863/2019 pubbl. il 14/11/2019 (che si è espressa su controversia assolutamente analoga alla presente in cui, peraltro, l'altezza della ricorrente era di 1,56 cm a fronte di quella, sostanzialmente analoga, della pari Pt_5 a 1,53 cm) e dalla relativa CTU nonché dalla CTP depositata nel presente giudizio dalla ricorrente che riporta osservazioni assolutamente sovrapponibili a quelle della predetta CTU.
8 Sulla base di tali argomentazioni può ritenersi che la statura della sig.ra consenta di svolgere tutte le CP_1 operazioni rientranti nel profilo professionale di Capo Treno/Capo Servizi Treno così come descritte nel c.c.n.l. di riferimento ad eccezione dell'apertura del rubinetto di isolamento pneumatico della porta di salita di treni a breve percorrenza (constatazione effettuata in entrambi gli elaborati tecnici innanzi riferiti). Tale ultimo compito è svolto sporadicamente, a treno fermo e può essere ausiliato agevolmente mediante un piccolo rialzo di pochi gradini, motivo per cui il rischio di ricadute rilevanti sulla sicurezza dei viaggiatori e del treno può motivatamente ritenersi basso. Non può poi ragionevolmente sostenersi che l'apertura del rubinetto di isolamento pneumatico della porta di salita di treni a breve percorrenza dimostri che il limite staturale previsto non sia discriminatorio come invece dedotto dalla resistente sulla scorta della considerazione che l'operatore, indipendentemente dal sesso, deve avere un'altezza tale da consentirgli di raggiungere agevolmente ogni comando necessario per l'espletamento delle sue mansioni. Questa ultima osservazione non appare convincente per due ragioni. Innanzitutto, la predetta CTU ha precisato che, sulla scorta della distanza riscontrata, l'operazione in esame non potrebbe essere espletata nemmeno da un soggetto di altezza pari a cm 160, essendo richiesta un'altezza orientativamente non inferiore a cm 180 per un soggetto con stessi rapporti corporei. Questo rilievo disvela in modo lampante l'irragionevolezza – e quindi la portata oggettivamente discriminatoria – del limite staturale stabilito di 160 cm, posto che neppure una persona che sia in possesso dell'altezza minima richiesta potrebbe compiere l'operazione indicata dal consulente. È quindi del tutto illogico sostenere che il rispetto di tale soglia minima d'altezza sia indispensabile per garantire la sicurezza del trasporto. In secondo luogo, ragionando nel senso prospettato dalla resistente, si giungerebbe a ritenere che la necessità del rispetto di tale limite sia in re ipsa, semplicemente perché imposta dalle ricordate fonti normative (in senso ampio) esterne. Accogliendo la tesi dell'opponente cioè, il limite è da considerarsi ragionevole soltanto perché è proprio quello indicato dalle disposizioni vigenti in materia. L'oggetto dell'indagine che il giudice di merito è tenuto a compiere – sulla scorta dei principi interpretativi sopra menzionati – attiene, invece, proprio alla verifica della intrinseca ragionevolezza delle disposizioni dettate al riguardo da tali fonti regolamentari (v. soprattutto Cass. 25734/13, in motivazione). Nella specie, come già osservato, detto limite di 160 centimetri è privo di ragionevolezza, atteso che anche un soggetto che sia in possesso della statura
9 minima richiesta non potrebbe compiere almeno una delle operazioni rientrante fra i compiti del capo treno (cioè, come già esposto, l'apertura del rubinetto di isolamento pneumatico della porta di salita di treni a breve percorrenza). In relazione alle restanti obiezioni sollevate dall'opponente nella presente fase ha carattere assorbente la circostanza (pacifica in quanto allegata dall'opposta e non contestata dalla controparte alla prima udienza) che sul sito di Ferrovie dello Stato relativo al concorso della opposta l'unica (superstite) statura minima richiesta è proprio quella di m. 1,60 per il Capo Treno mentre sono scomparse tutte le restanti stature minime previste dal DPCM per gli altri profili. Orbene, non appare ragionevole sostenere la necessità di un'altezza minima per il solo capo treno laddove per tutte le altre figure operanti sui medesimi treni assieme al capo treno la necessità di alcuna statura minima appare non sussistente. Orbene, non emergono elementi comportanti l'inidoneità della ricorrente alle mansioni di capotreno (se non, ovviamente, l'assenza del requisito minimo staturale oggetto di causa). Con riferimento, poi, alle richieste di condanna formulate dalla opposta deve essere evidenziato che nella presente fattispecie è circostanza pacifica che l'opposta abbia partecipato ad un bando di selezione ma non vi è alcuna risultanza in merito all'obbligo della azienda di assumere, all'esito della selezione, l'opposta e, ovviamente, in merito alla data di presunta assunzione della in CP_1 caso di superamento della selezione. Peraltro, la convocazione alla selezione depositata in atti è assolutamente chiara nello stabilire che “La partecipazione alla selezione non comporta alcun obbligo di assunzione per ”. Parte_1 Ancora, la sussistenza di un simile obbligo non può essere neanche desunta dalla circostanza, allegata dall'opposta, che tutti coloro che hanno superato le visite mediche sono stati assunti (in quanto quest'ultima circostanza rientra nella discrezionalità dell'azienda opponente). In atti non è stato depositato il bando di selezione e comunque gli elementi appena citati (in merito alla statuizione dell'obbligo di assunzione e alla decorrenza temporale dello stesso), da ritenersi appunto essenziali, non sono altrimenti desumibili neanche dai precedenti giurisprudenziali innanzi citati. Per le medesime ragioni appena illustrate – contrariamente a quanto argomentato nel provvedimento impugnato - la richiesta di condanna al risarcimento patrimoniale commisurato alle retribuzioni non percepite non è fondata in quanto la stessa presuppone, a monte, l'accertamento del diritto della originaria ricorrete ad essere assunta a partire da una data ben identificata.
10 In conseguenza di tutto quanto innanzi, in accoglimento parziale dell'opposizione, il presente giudizio non può che concludersi con la condanna della opponente alla sola rinnovazione della visita medica senza tener conto, nel relativo svolgimento, del limite di statura oggetto di causa con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rigetto delle restanti richieste formulate nel ricorso introduttivo della precedente fase. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione per 1/2 delle spese di lite di entrambe le fasi che – nella restante quota liquidata in base ai valori minimi ex DM 55/2014 in ragione della serialità delle questioni affrontate – è posta a carico della opposta in quanto prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta e, per l'effetto, condanna la opponente alla CP_2 rinnovazione della visita medica volta all'accertamento dell'idoneità all'espletamento delle mansioni di capotreno senza tener conto, nel relativo svolgimento, del limite di statura oggetto di causa;
- rigetta tutte le restanti richieste spiegate all'interno del ricorso introduttivo della precedente fase e quindi annulla il provvedimento impugnato;
- compensa per 1/2 le spese di lite di entrambe le fasi e condanna parte opponente alla rifusione della restante quota che liquida in complessivi Euro 2652,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Bari, 14.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 198/2006
tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Nicola Corbo;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1 Ettore Sbarra e dell'avv. Paola Regina;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L'opposizione promossa da avverso il Parte_1 decreto reso in data 10.01.2022 ai sensi dell'art. 38, comma 1, D.P.R. 198/2006 deve ritenersi solo per quanto di ragione fondata. Con il precitato decreto altro Giudice di questo Tribunale ha accertato la natura discriminatoria del criterio selettivo che pone, quale requisito per l'assunzione alle dipendenze di con qualifica di Capo Parte_1 Treno/Capo Servizi Treno, la statura minima di 160 cm senza distinguere tra il sesso dei concorrenti;
ha dichiarato illegittima l'esclusione dell'odierna opposta per deficit staturale;
ha dichiarato il diritto dell'odierna opposta ad essere assunta alle dipendenze della opponente per essere adibita a mansioni di Capo Treno/Capo Servizi Treno;
ha condannato Parte_1 di immettere la in servizio e a pagare alla Parte_2 stessa le retribuzioni previste dal CCNL di categoria dalla data della notifica del ricorso introduttivo alla data della pronuncia del decreto oltre alla rivalutazione
1 monetaria e agli ulteriori interessi legali dalla maturazione di ciascuna mensilità sino al soddisfo. Orbene, venendo all'esame dei motivi di opposizione, non è fondata la contestazione relativa alla carenza di giurisdizione del G.O.. La società opponente, nello specifico, ha sollevato una questione concernente la giurisdizione sostenendo che l'esclusione dell'opposta deriverebbe dall'applicazione di quanto stabilito dal decreto 1/2009 dell'ANSF (Autorità Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria) avente valore normativo e regolamentare di normazione generale da impugnare, quindi, innanzi al G.A.. L'eccezione della società non può essere accolta proprio in ragione del potere di disapplicazione dell'atto amministrativo garantito al G.O.. Invero, se <in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della P.A. al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario>> (Cass., sez. un., 8.3.2019, n. 6883; massima). Quello che il giudice ordinario non può fare, ai sensi dell'art. 4 l. 20.3.1865, n. 2248, all. E, è annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo. In ragione di tanto al G.O. resta precluso il tema della normativa e degli atti amministrativi presupposti in funzione demolitoria ma resta possibile verificare incidentalmente l'irrazionale applicazione in concreto degli atti amministrativi nella sola prospettiva endoprocessuale di statuire sul diritto soggettivo vantato e azionato dall'opposta nei confronti della odierna opponente (si veda in proposito sent. Corte App. Bari n. 1863/2019 pubbl. il 14/11/2019). Sotto altro profilo va osservato che le discriminazioni contro cui è ammessa tutela ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006 sono quelle descritte dall'art. 25 dello stesso d.lgs.. Esso definisce come “discriminazione diretta” qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Si ha, invece,
“discriminazione indiretta” quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
2 apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Il legislatore ha dunque accolto una nozione amplissima di discriminazione. In essa difatti ricadono non soltanto meri comportamenti materiali, ma anche disposizioni (termine dall'accezione assai lata idoneo a ricomprendere ogni previsione di carattere generale applicabile ad una serie indefinita di casi) ovvero altre situazioni (quali mere prassi o patti) che prescindono del tutto dal margine di discrezionalità con cui agisce il soggetto che pone in essere la discriminazione stessa. Giustamente in dottrina si è rimarcato come le due nozioni di discriminazione cui si è fatto cenno (ossia quella diretta e quella indiretta) siano connotate dal loro carattere oggettivo, ossia dal fatto che il pregiudizio arrecato prescinde dall'elemento dell'intenzionalità. E' quindi del tutto illegittimo sostenere (come fa invece l'opponente) che, siccome nella specie la società non ha fatto altro che adeguarsi doverosamente a disposizioni impartite da altri, la denunziata discriminazione non sarebbe configurabile ad imis e, pertanto, il ricorso volto a rimuoverla sarebbe inammissibile. Tale ultima tesi della opponente non corrisponde alla supremazia della giurisdizione, voluta e imposta dalla Costituzione in funzione strumentale di tutela dei diritti soggettivi, non potendosi di riflesso configurare un'area sottratta a tale vaglio di legalità (beninteso, nei limiti dianzi indicati e con il riparto di attribuzioni fra giudice ordinario, giudice amministrativo e giudice costituzionale). In altre parole, non vi sono autorità né procedure amministrative la cui attività non possa essere valutata incidentalmente dal giudice ordinario, nella prospettiva di verificare la denunciata violazione di diritti soggettivi, nella specie, in materia di lavoro. Infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente. Come già evidenziato in altre pronunce di questo Tribunale su questioni analoghe, deve ribadirsi che: a) secondo la giurisprudenza di legittimità, la competenza a conoscere della controversia di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2006, spetta al giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato e che, sempre secondo questo indirizzo, detta competenza ha natura inderogabile (Cass. 17421/14 che si richiama a Cass. 12453/13);
3 b) pertanto, nella specie non trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 413 c.p.c. Non rileva, quindi, che la controversia in esame attenga ad un rapporto di lavoro ancora da costituire;
c) nel caso in esame la controversia si incentra sulla legittimità o meno della disposizione emanata da Parte_1
ed in qualità di gestore dell'infrastruttura
[...] ferroviaria;
d) nella specie non può sostenersi che la competenza appartenga al Tribunale di Roma, perché la disposizione contestata ha carattere generale, tant'è che trova applicazione nei confronti di tutti gli operatori del servizio ferroviario;
e) analogamente a quanto la giurisprudenza suole affermare in tema di procedimento avente ad oggetto la repressione di condotte antisindacali ex art. 28 stat. lav. (procedimento sulla cui falsariga, come sostenuto in dottrina, è strutturato il giudizio in esame), ai fini della determinazione della competenza per territorio è rilevante il luogo di commissione del comportamento denunciato, non già il luogo in cui tale comportamento è stato deliberato (così tra le tante Cass. 23895/04 e 8938/11); f) nella vicenda in scrutinio il luogo in cui la condotta asseritamente discriminatoria ha prodotto i suoi effetti è senza dubbio identificabile nel luogo di residenza di parte opposta, ove cioè la parte ha avuto contezza dell'inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni rientranti nel profilo professionale di Capo Treno/Capo Servizi Treno. Non è neanche fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla opponente e giustificata dal fatto che il requisito staturale, del quale controparte reclama l'ingiustificatezza e comunque l'irragionevolezza, non proviene affatto da ma Parte_1 da una fonte sovraordinata e da regolamenti. Come può agevolmente evincersi dalla lettura complessiva del ricorso iniziale, l'oggetto principale della domanda è costituito dalla richiesta di affermazione del diritto della opposta ad essere assunta a tempo indeterminato da con mansioni di capotreno. Rispetto a tale Parte_1 domanda, dunque, la postulata natura discriminatoria del criterio selettivo adottato dalla società in merito all'altezza minima dei concorrenti rappresenta un mero accertamento incidentale. Essa è infatti l'antecedente logico sul quale si basa la presunta condotta illegittima della società, perché è dalla natura discriminatoria del criterio “eteroimposto” che discende la connotazione oggettivamente discriminatoria anche del comportamento tenuto dall'azienda, che non avrebbe assunto la opposta proprio perché ella non raggiungeva la statura prescritta. Il ricorso iniziale è stato pertanto correttamente proposto nei riguardi del soggetto dal quale la ricorrente pretende
4 di ottenere il “bene della vita” cui aspira, ossia – come detto – l'assunzione a tempo indeterminato. La società e non già l'ANSF oppure il Gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale è quindi il soggetto munito di legitimatio ad causam. Si tratta infatti del soggetto che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, è in linea astratta individuabile come il destinatario degli effetti della pronuncia richiesta (sulla nozione di legitimatio ad causam e sulla distinzione tra detta nozione e quella di titolarità del rapporto controverso v. per tutte Cass. 6160/00 e, più di recente, Cass. sez. un. 2951/16). In altre parole, la doglianza in parola confonde fra la controparte nello specifico rapporto litigioso, che è la parte giusta e legittimata a contraddire all'iniziativa processuale della parte attrice, con le autorità le quali, operando prima e in generale, concorrono a integrare le fonti della disciplina applicabile alla res litigiosa. Su tale questione si è anche espressa, più recentemente, la Corte di legittimità che ha evidenziato ancora che “
3.4. consegue, altresì, l'infondatezza della doglianza con cui si deduce la legittimazione passiva necessaria della competente Autorità di garanzia della sicurezza, atteso che
– come condivisibilmente evidenziato dalla Procura Generale Pa
- l'oggetto principale della domanda proposta dalla innanzi al giudice di merito era costituito dalla richiesta di accertamento della natura discriminatoria della condotta posta in essere da , per cui il ricorso è stato Parte_1 correttamente proposto nei riguardi del soggetto destinatario degli effetti della pronuncia richiesta, dal quale l'odierna controricorrente pretendeva di ottenere il
“bene della vita” cui aspirava, non potendo considerarsi detta Autorità litisconsorte necessario nel giudizio” (Cass. 18668/2023). Ciò posto, nel merito va osservato che nella presente sede la sig.ra alta m.1,58, prendeva parte ad una CP_1 selezione indetta da volta ad Parte_1
<individuare nuove risorse che opereranno nel profilo di capotreno capo servizi treno di ma Parte_1 non era assunta a causa giudizio medico di idoneità negativo, perché <NON IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LE ATTIVITÀ DI SICUREZZA RICHIESTE: Accompagnamento Treni capo treno/capo servizi treno>> stante il riscontrato deficit staturale <<… NON COMPATIBILE CON I REQUISITI PREVISTI DALLA DISP.55/06 PER L'ATTIVITÀ DI CUI AL PT CINQUE ACCOMPAGNAMENTO TRENI>> (vd. certificato di idoneità fisica, con esito negativo, in sede di visita medica superiore, in data 8.9.2015 allegato al fascicolo di parte ricorrente). La sig.ra , in estrema sintesi, sostiene la CP_1 discriminatorietà del requisito della statura minima di metri uno e sessanta senza distinzione tra uomini e donne.
5 Orbene, la questione relativa alla possibile natura discriminatoria delle clausole di bandi di concorso che stabiliscono requisiti minimi di altezza è stata in più occasioni vagliata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. In questa sede occorre, in sintesi, ricordare quanto segue: α) con sentenza n. 163 del 1993 la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui «la previsione di un'altezza minima identica per gli uomini e per le donne – quale requisito fisico – per l'accesso ad un pubblico concorso, viola il principio di eguaglianza, vuoi in quanto presuppone erroneamente l'insussistenza della considerevole diversità di statura mediamente riscontrabile tra gli uomini e le donne, vuoi in quanto comporta una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, che risultano in concreto svantaggiate in misura proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in relazione a differenze antropomorfiche statisticamente riscontrabili e obiettivamente dipendenti dal sesso»; β) la vicenda da cui era scaturita la rimessione della questione di legittimità aveva ad oggetto l'accesso al posto di addetto al servizio antincendi della Provincia di Trento, per il quale era stata individuata dall'art. 4 della l.p. n. 3 del 1980 un'altezza di m. 1,65. Nella menzionata pronuncia la Consulta ha osservato che, fermo restando che per tali mansioni non è irragionevole richiedere una certa “prestanza fisica”, «nel condizionare la partecipazione al concorso pubblico … al possesso del requisito fisico di una determinata statura minima, identica per gli uomini e per le donne, il legislatore provinciale ha individuato come destinataria del precetto normativo contestato una generalità di cittadini, senza distinguere all'interno della categoria le persone di sesso femminile da quelle di sesso maschile. Tale classificazione risponde evidentemente a una valutazione legislativa che è basata su un presupposto di fatto erroneo, vale a dire l'insussistenza di una statura fisica mediamente differenziata tra uomo e donna, ovvero è fondata su una valutazione altrettanto erronea, concernente la supposta irrilevanza, ai fini del trattamento giuridico (uniforme) previsto, della differenza di statura fisica ipoteticamente ritenuta come sussistente nella realtà naturale. Nel primo caso, la violazione del principio di eguaglianza, stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, è indubitabile, per aver il legislatore classificato una categoria di persone in relazione a caratteristiche fisiche non rispondenti all'ordine naturale, avuto presente che il fine obiettivo della disciplina normativa in esame è quello di selezionare l'accesso al posto di lavoro sulla base di criteri attinenti alla statura fisica. Non meno evidente è la violazione dello stesso principio costituzionale nel secondo caso: in quest'ultima ipotesi, infatti, l'aver
6 previsto un requisito fisico identico per l'uno e per l'altro sesso sul presupposto della irrilevanza, ai fini dell'accesso al posto di lavoro, della diversità di statura fisica tra l'uomo e la donna – mediamente consistente, come risulta da rilevazioni antropometriche, in una differenza considerevole a sfavore delle persone di sesso femminile – comporta la produzione sistematica di effetti concreti proporzionalmente più svantaggiosi per i candidati di sesso femminile, proprio in ragione del loro sesso. In altri termini, l'adozione di un trattamento giuridico uniforme – cioè la previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro, che è identico per gli uomini e per le donne, – è causa di una “discriminazione indiretta” a sfavore delle persone di sesso femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal sesso»; γ) facendo proprie tali affermazioni di principio la Corte di cassazione ha a sua volta statuito che, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza perché presuppone erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporta una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice è tenuto ad apprezzarne incidentalmente la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni (v. Cass. 23562/07, con la quale è stata cassata con rinvio la decisione della corte territoriale che si era limitata a ritenere, ai fini dell'assunzione alla Metropolitana di Roma, il requisito dell'altezza minima di m. 1,55 – previsto nel d.m. n. 88 del 1999, identico per uomini e donne – una garanzia sia per l'incolumità del personale in servizio sia per la sicurezza degli utenti, senza accertare a quali mansioni l'attrice potesse adeguatamente attendere nonostante l'altezza fisica inferiore rispetto a quella richiesta); δ) in linea con tale affermazione di carattere generale la Corte ha confermato la sentenza di merito con cui era stato accertato che, dalla disamina dei compiti in cui si concretizza la qualifica di “addetto di stazione” in base al c.c.n.l. di categoria, non erano ravvisabili ragioni che giustificassero la necessità di un'altezza minima, sotto il profilo della sicurezza dell'utenza e degli agenti addetti al servizio di trasporto (v. Cass. 234/12, relativa peraltro alla stessa vicenda scrutinata da Cass. 23562/07); ε) in una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte ha ribadito che, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima in relazione alle mansioni da espletare, il giudice ordinario può apprezzarne
7 incidentalmente la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni. In applicazione del ribadito principio la Corte ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva escluso, per le mansioni di “capo servizio treno”, la necessità di rispettare l'altezza minima di m. 1,60 richiesta dal d.m. 18 settembre 1986, dichiarando il diritto all'assunzione di una vincitrice di concorso, esclusa unicamente per la statura inferiore rispetto a quella richiesta (v. Cass. 25734/13; in senso conforme v. anche la più recente Cass. 26866/17, con la quale è stata confermata la decisione di merito con cui era stata accolta la domanda di parte attrice volta ad ottenere l'affermazione del suo diritto all'assunzione con mansioni di “operatore di stazione”, previo riconoscimento
– e quindi disapplicazione – della natura indirettamente discriminatoria delle disposizioni che prevedevano un limite staturale). Si noti che la discriminazione può verificarsi con diverse modalità (una disposizione, un criterio selettivo, un atto, una prassi, un comportamento, un ordine), il cui comune denominatore è l'oggettiva idoneità a ledere un soggetto. L'art. 43 t.u. 25.7.1998, n. 286 (testo unico sull'immigrazione), sancisce la rilevanza come discriminazione di qualsiasi comportamento <che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità>>: questo significa che sono meritevoli di repressione sia i comportamenti intenzionalmente finalizzati a discriminare, sia le condotte che comunque risultano violative del principio di non discriminazione. Un riflesso di tale criterio oggettivo, nella nostra legislazione, si rinviene già negli artt. 1 e 4 della previgente l. 10.4.1991, n. 125 (azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro): la prima norma fissava l'obiettivo di <rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità>>; la seconda disposizione rimarcava l'<effetto pregiudizievole>> di qualsiasi atto o comportamento discriminatorio. Ciò posto, con riferimento all'esame della asserita ragionevolezza del limite staturale oggetto di causa possono essere richiamate in questa sede le argomentazioni svolte da nella sentenza n. Parte_4 1863/2019 pubbl. il 14/11/2019 (che si è espressa su controversia assolutamente analoga alla presente in cui, peraltro, l'altezza della ricorrente era di 1,56 cm a fronte di quella, sostanzialmente analoga, della pari Pt_5 a 1,53 cm) e dalla relativa CTU nonché dalla CTP depositata nel presente giudizio dalla ricorrente che riporta osservazioni assolutamente sovrapponibili a quelle della predetta CTU.
8 Sulla base di tali argomentazioni può ritenersi che la statura della sig.ra consenta di svolgere tutte le CP_1 operazioni rientranti nel profilo professionale di Capo Treno/Capo Servizi Treno così come descritte nel c.c.n.l. di riferimento ad eccezione dell'apertura del rubinetto di isolamento pneumatico della porta di salita di treni a breve percorrenza (constatazione effettuata in entrambi gli elaborati tecnici innanzi riferiti). Tale ultimo compito è svolto sporadicamente, a treno fermo e può essere ausiliato agevolmente mediante un piccolo rialzo di pochi gradini, motivo per cui il rischio di ricadute rilevanti sulla sicurezza dei viaggiatori e del treno può motivatamente ritenersi basso. Non può poi ragionevolmente sostenersi che l'apertura del rubinetto di isolamento pneumatico della porta di salita di treni a breve percorrenza dimostri che il limite staturale previsto non sia discriminatorio come invece dedotto dalla resistente sulla scorta della considerazione che l'operatore, indipendentemente dal sesso, deve avere un'altezza tale da consentirgli di raggiungere agevolmente ogni comando necessario per l'espletamento delle sue mansioni. Questa ultima osservazione non appare convincente per due ragioni. Innanzitutto, la predetta CTU ha precisato che, sulla scorta della distanza riscontrata, l'operazione in esame non potrebbe essere espletata nemmeno da un soggetto di altezza pari a cm 160, essendo richiesta un'altezza orientativamente non inferiore a cm 180 per un soggetto con stessi rapporti corporei. Questo rilievo disvela in modo lampante l'irragionevolezza – e quindi la portata oggettivamente discriminatoria – del limite staturale stabilito di 160 cm, posto che neppure una persona che sia in possesso dell'altezza minima richiesta potrebbe compiere l'operazione indicata dal consulente. È quindi del tutto illogico sostenere che il rispetto di tale soglia minima d'altezza sia indispensabile per garantire la sicurezza del trasporto. In secondo luogo, ragionando nel senso prospettato dalla resistente, si giungerebbe a ritenere che la necessità del rispetto di tale limite sia in re ipsa, semplicemente perché imposta dalle ricordate fonti normative (in senso ampio) esterne. Accogliendo la tesi dell'opponente cioè, il limite è da considerarsi ragionevole soltanto perché è proprio quello indicato dalle disposizioni vigenti in materia. L'oggetto dell'indagine che il giudice di merito è tenuto a compiere – sulla scorta dei principi interpretativi sopra menzionati – attiene, invece, proprio alla verifica della intrinseca ragionevolezza delle disposizioni dettate al riguardo da tali fonti regolamentari (v. soprattutto Cass. 25734/13, in motivazione). Nella specie, come già osservato, detto limite di 160 centimetri è privo di ragionevolezza, atteso che anche un soggetto che sia in possesso della statura
9 minima richiesta non potrebbe compiere almeno una delle operazioni rientrante fra i compiti del capo treno (cioè, come già esposto, l'apertura del rubinetto di isolamento pneumatico della porta di salita di treni a breve percorrenza). In relazione alle restanti obiezioni sollevate dall'opponente nella presente fase ha carattere assorbente la circostanza (pacifica in quanto allegata dall'opposta e non contestata dalla controparte alla prima udienza) che sul sito di Ferrovie dello Stato relativo al concorso della opposta l'unica (superstite) statura minima richiesta è proprio quella di m. 1,60 per il Capo Treno mentre sono scomparse tutte le restanti stature minime previste dal DPCM per gli altri profili. Orbene, non appare ragionevole sostenere la necessità di un'altezza minima per il solo capo treno laddove per tutte le altre figure operanti sui medesimi treni assieme al capo treno la necessità di alcuna statura minima appare non sussistente. Orbene, non emergono elementi comportanti l'inidoneità della ricorrente alle mansioni di capotreno (se non, ovviamente, l'assenza del requisito minimo staturale oggetto di causa). Con riferimento, poi, alle richieste di condanna formulate dalla opposta deve essere evidenziato che nella presente fattispecie è circostanza pacifica che l'opposta abbia partecipato ad un bando di selezione ma non vi è alcuna risultanza in merito all'obbligo della azienda di assumere, all'esito della selezione, l'opposta e, ovviamente, in merito alla data di presunta assunzione della in CP_1 caso di superamento della selezione. Peraltro, la convocazione alla selezione depositata in atti è assolutamente chiara nello stabilire che “La partecipazione alla selezione non comporta alcun obbligo di assunzione per ”. Parte_1 Ancora, la sussistenza di un simile obbligo non può essere neanche desunta dalla circostanza, allegata dall'opposta, che tutti coloro che hanno superato le visite mediche sono stati assunti (in quanto quest'ultima circostanza rientra nella discrezionalità dell'azienda opponente). In atti non è stato depositato il bando di selezione e comunque gli elementi appena citati (in merito alla statuizione dell'obbligo di assunzione e alla decorrenza temporale dello stesso), da ritenersi appunto essenziali, non sono altrimenti desumibili neanche dai precedenti giurisprudenziali innanzi citati. Per le medesime ragioni appena illustrate – contrariamente a quanto argomentato nel provvedimento impugnato - la richiesta di condanna al risarcimento patrimoniale commisurato alle retribuzioni non percepite non è fondata in quanto la stessa presuppone, a monte, l'accertamento del diritto della originaria ricorrete ad essere assunta a partire da una data ben identificata.
10 In conseguenza di tutto quanto innanzi, in accoglimento parziale dell'opposizione, il presente giudizio non può che concludersi con la condanna della opponente alla sola rinnovazione della visita medica senza tener conto, nel relativo svolgimento, del limite di statura oggetto di causa con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rigetto delle restanti richieste formulate nel ricorso introduttivo della precedente fase. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione per 1/2 delle spese di lite di entrambe le fasi che – nella restante quota liquidata in base ai valori minimi ex DM 55/2014 in ragione della serialità delle questioni affrontate – è posta a carico della opposta in quanto prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta e, per l'effetto, condanna la opponente alla CP_2 rinnovazione della visita medica volta all'accertamento dell'idoneità all'espletamento delle mansioni di capotreno senza tener conto, nel relativo svolgimento, del limite di statura oggetto di causa;
- rigetta tutte le restanti richieste spiegate all'interno del ricorso introduttivo della precedente fase e quindi annulla il provvedimento impugnato;
- compensa per 1/2 le spese di lite di entrambe le fasi e condanna parte opponente alla rifusione della restante quota che liquida in complessivi Euro 2652,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Bari, 14.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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