Ordinanza collegiale 19 novembre 2024
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01295/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01452/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2024, proposto da
-OMISSIS- s.a.s. di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Renato Vazzana, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Comune di Campofelice di Roccella, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Patanella, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
nei confronti
di PP MA AL, n.q. di responsabile del procedimento, di NO Di MA, n.q. di responsabile del Settore IV, di LI CO, n.q. di responsabile del Settore V, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
dell’ordinanza sindacale n.-OMISSIS- del 21.08.2024 (prot. n. -OMISSIS- del 22.08.2024) con cui è stata disposta la cessazione dell’attività di ristorazione-pizzeria esercitata da -OMISSIS- s.a.s. di -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Campofelice di Roccella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa LA AR SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
AT e IR
Con atto notificato il 14 ottobre 2024 e depositato il successivo 29 ottobre, la società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, l’ordinanza sindacale n.-OMISSIS- del 21 agosto 2024, con cui è stata disposta la cessazione dell’attività di ristorazione-pizzeria esercitata dalla medesima presso i locali siti in Campofelice di Roccella, via -OMISSIS-, presso l’immobile di proprietà del sig. -OMISSIS-, concesso in locazione alla ricorrente.
Il provvedimento è stato adottato in considerazione:
a. della mancanza del titolo necessario per l’esercizio dell’attività;
segnatamente, agli atti del Comune è risultata, relativamente all’esercizio in questione, unicamente la presenza di due denunce di inizio attività, una del 2010 e una del 2011, nessuna delle quali ha ad oggetto l’esercizio di un’attività di somministrazione al pubblico con posti a sedere; in esito al sopralluogo del 21 agosto 2024, invece, è risultata la presenza di ampi spazi dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande con tavoli e sedie (area pergolato di mq. 87,94, area portico e area marciapiede);
b. delle modifiche strutturali riscontrate, la cui presenza avrebbe comportato la decadenza del certificato di agibilità.
Avverso tale provvedimento, parte ricorrente ha proposto le seguenti censure.
1. Eccesso di potere per errore, sviamento, travisamento dei fatti e illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza manifeste; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 del D.lgs. 193/2007.
Il comune, ad avviso di parte ricorrente, avrebbe dovuto verificare e constatare l’effettiva assenza della documentazione autorizzativa necessaria per l’esercizio dell’attività di ristorazione; a tale riguardo, la società ricorrente ha riferito dell’esistenza di una DIA (N.-OMISSIS- del 10 luglio 2013) relativa, anche, alla “somministrazione di alimenti e bevande sino ad un massimo di 80 posti a sedere” (che tuttavia non ha allegato al ricorso).
Sotto altro profilo, con il motivo all’esame, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 6 co. 3 d.lgs. 193/2007, che prevede, a carico di “chiunque… non effettua la notifica all’Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti” , una sanzione amministrativa pecuniaria: in altre parole, la violazione contestata alla -OMISSIS- s.a.s. avrebbe potuto condurre esclusivamente all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e non anche all’adozione del provvedimento impugnato.
Parte ricorrente, sempre nel corpo del primo motivo, ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento impugnato per presunta violazione del principio della proporzionalità, richiamando il principio, affermato in giurisprudenza, per il quale l’irregolarità edilizia solo parziale non può consentire di disporre la chiusura dell’intera attività commerciale.
2. Violazione dell’obbligo di motivazione.
Il Comune si sarebbe limitato a riportare il verbale del Comando Carabinieri - NAS, senza rendere conto dei necessari accertamenti consequenziali all’acquisizione del verbale.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Campofelice di Roccella, che ha riferito (e documentato) che, con ordinanza n.-OMISSIS-, era stata disposta la demolizione delle seguenti opere abusive:
“1) Cambio di destinazione d’uso del locale, da locale adibito alla vendita di polli allo spiedo a locale adibito a ristorante.
2) Trasformazione dell’esistente pergolato in struttura chiusa adibita a sala ristorante.
3) Ampliamento dello stesso sul lato nord di ml. (15,10 x 5,50), ed adibito a sala ristorante
4) Realizzazione di un ingresso posto assialmente alla sala ristorante delle dimensioni di ml. (4,00 X 2,15).
5) Realizzazione di un passaggio comunicante il lungomare con il locale in questione, realizzato con autobloccanti, delle dimensioni di ml. (4,00 x 10,00), oltre a due zone laterali est ed ovest dalle dimensioni rispettivamente di ml. (6,30 x 10,00) e ml. (6,70 x 10,00) attrezzate con piccole piantumazioni.
6) Occupazione di suolo demaniale corrispondente alla parte di locale adibito a sala ristorante nella parte prospiciente l'ingresso, con relativo ingresso e passaggio comunicante con il Lungomare” .
Il comune, inoltre, ha sostenuto che la DIA del luglio 2013 non legittimerebbe l’esercizio dell’attività di somministrazione con 80 posti a sedere.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 19 novembre 2024, questo Tribunale ha disposto, a cura della parte più diligente, la produzione agli atti del giudizio di copia della denuncia di inizio attività del 10 luglio 2013, prot. -OMISSIS-, menzionata da entrambe le parti in causa, nonché, con onere a carico dell’amministrazione, la produzione di una dettagliata relazione sui fatti di lite, relativa anche all’eventuale accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n.-OMISSIS-.
In data 29 novembre 2024, il Comune ha adempiuto all’ordine istruttorio, producendo in giudizio una relazione sui fatti di causa, la DIA -OMISSIS- del 13 luglio 2023 ed il verbale prot. -OMISSIS-del 21 novembre 2024 di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire di cui all’ordinanza n.-OMISSIS-.
Con ordinanza del 23 dicembre 2024, -OMISSIS-, la domanda cautelare è stata respinta.
Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento in esame è stato adottato anche in relazione al venir meno dell’agibilità dei locali presso i quali l’attività è esercitata, in ragione della loro irregolarità edilizia.
Effettivamente, è emerso, nel corso del giudizio, che – con provvedimento mai impugnato e, quindi, consolidatosi – il comune di Campofelice di Roccella ha disposto la demolizione di numerosi abusi edilizi riscontrati presso i locali in parola, abusi che non sono stati rimossi nel termine a tal fine assegnato, come risulta dal relativo verbale, agli atti di causa.
Tra questi, peraltro, è stata indicata la modifica di destinazione d’uso degli interi locali (della cui legittimità si sarebbe potuto discutere, ove il provvedimento fosse stato impugnato; ma ciò non è avvenuto), con la conseguenza che non può discutersi di un difetto di proporzionalità, sotto il profilo della chiusura dell’intera attività.
Ne consegue la legittimità, sotto tale profilo, del provvedimento impugnato.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, invero, “Il legittimo esercizio di un'attività commerciale, soprattutto se essa comporti la somministrazione di alimenti e bevande, deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere” (in questo senso, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 790).
A quanto detto va aggiunto che non risulta, agli atti di causa, alcuna planimetria, allegata all’ultima DIA, da cui risulti la destinazione alla somministrazione con tavoli e sedie degli ampi spazi di cui al verbale dei Carabinieri - NAS.
Quanto alla sostenuta applicabilità della sanzione pecuniaria di cui all’art. 6 d.lgs. 193/2007, ciò non toglie che l’art. 22, co. 7, d.lgs. n. 114/1998 consenta all’amministrazione di disporre la chiusura immediata dell’esercizio commerciale in caso di svolgimento abusivo dell’attività.
Infine, non sussiste il dedotto vizio di motivazione, ben risultando, dal provvedimento impugnato, le ragioni, appena esaminate, che hanno condotto alla sua adozione.
In conclusione, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, devono essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Campofelice di Roccella, liquidandole in € 2.000,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
LA AR SO, Primo Referendario, Estensore
Marco MA Cellini, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| LA AR SO | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.