TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 1295
TAR
Ordinanza collegiale 19 novembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
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Sentenza 6 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per errore, sviamento, travisamento dei fatti e illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 del D.lgs. 193/2007

    Il Tribunale ha ritenuto legittima la chiusura dell'attività, anche in considerazione della gravità delle irregolarità edilizie e della modifica di destinazione d'uso dei locali, per le quali era stata disposta la demolizione e non era stata impugnata l'ordinanza di demolizione. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza che lega l'esercizio dell'attività alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali. Ha infine precisato che, ai sensi dell'art. 22, co. 7, d.lgs. n. 114/1998, è possibile disporre la chiusura immediata in caso di svolgimento abusivo dell'attività.

  • Rigettato
    Violazione dell’obbligo di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando che le ragioni che hanno portato all'adozione del provvedimento erano chiaramente esposte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 1295
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 1295
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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