CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
Il Presidente delegato
Nel procedimento R.G. n. 1390/2024 avente ad oggetto opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. 30/05/2002
n. 115 e art. 15 D. Lgs. 1/09/2011 n. 150 promosso da
AVV. DIVONA (C.F. , in giudizio personalmente ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato come in atti (pec: Email_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso che l'avv. DIVONA PIANELLA ha assistito come difensore il sig. Persona_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale d'appello R.G. n. 5586/2021, da questo instaurato innanzi all'intestata Corte per contestare la sentenza del tribunale di Bologna n.
273/2021;
che il giudizio d'appello veniva definito con la sentenza n. 3398/2022 del 06/06/2022, mediante la quale la III Sezione Penale di questa Corte riformava parzialmente la sentenza impugnata;
che l'avv. Divona Pianella ha promosso ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione e che la
Suprema Corte (R.G. n. 16282/2023) ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio;
che con istanza datata 20/10/2023 l'avv. ha domandato alla III Sezione Penale dell'intestata Corte di liquidare spese e compensi relativi al giudizio innanzi alla Corte di cassazione per un importo pari a €
pagina 1 di 4 4.221,33 oltre alle spese generali IVA e CPA ove dovute, già al netto delle riduzioni ex art. 106 bis TU spese di giustizia;
che con decreto del 19/08/2024, notificato il 27/08/2024, la III Sezione Penale della Corte d'Appello di
Bologna ha liquidato all'avv. Divona Pianella un importo pari a € 1200,00;
che avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R n. 115/2002;
che l'avv. Divona Pianella ha proposto opposizione avverso il decreto della III Sezione Penale per aver liquidato una somma al di sotto dei medi tabellari inadeguata ed inidonea a compensare il lavoro svolto quale difensore di nel procedimento davanti alla S.C., e ha quindi domandato di Persona_1
rideterminare l'importo dei compensi dovuti nella misura di € 2.394,00 (per intero € 3.591,00);
che il , al quale l'atto di opposizione è stato ritualmente notificato, è rimasto Controparte_1
contumace;
che la Corte d'Appello di Bologna, nel decreto di liquidazione impugnato, ha affermato quanto segue:
“(…) “visto il provvedimento di ammissione del sunnominato al patrocinio a spese dello Stato;
considerato che
il giudizio di cassazione si è concluso e i compensi del difensore vanno liquidati con riferimento ai parametri vigenti, stabiliti con D.M. 10/03/2014 n. 55, secondo il grado della Autorità che ha proceduto;
tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 12 comma 1 del D.M. e del disposto dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002; Si ritiene, dunque, che possono essere liquidati euro 1.200 (€ 1.800 ridotti di 1/3) di cui: per la fase di studio euro 475, per la fase introduttiva euro 1325, per la fase decisoria non spetta trattandosi di udienza senza la partecipazione dei difensori.
P.Q.M.
visti gli art.
82 e ss D.P.R. n. 115/2002, liquida all'Avvocato sopra indicato la somma complessiva di euro 1.200.
Oltre spese forfettarie 15% e contributo CNPA e IVA come per legge”;
che l'opponente non contesta l'esclusione del compenso per la fase decisionale;
che, quanto ai compensi per la fase di studio e introduttiva, gli stessi sono stati liquidati in base ai minimi tariffari, e poi ridotti di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002;
osservato che, ai sensi dell'art. 82 T.U. spese di giustizia, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria, osservando la tariffa professionale, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
pagina 2 di 4 che la suddetta disposizione va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo di compenso liquidabile, ma non anche nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché non al di sotto delle tariffe minime;
che "sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della decurtazione di cui all'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 non costituisce violazione del minimo tariffario: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazione del compenso previsto per i difensori d'ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa di non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo. Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'articolo 106 bis non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività" (Cass., ordinanza 14 luglio 2022, n. 22257);
che il giudice, allorquando l'esercizio del suo potere decisionale sia contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici previsti dal D.M. n. 55/2014, può discrezionalmente determinare le somme liquidabili e tale decisione non è soggetta a sindacato di legittimità, essendo, di contro, soggetto a onere di congrua motivazione laddove si determini nel senso di disconoscere la debenza di una voce richiesta o di discostarsi dai parametri di legge;
che l'attività per la quale l'odierno opponente ha chiesto la liquidazione, documentata in atti, è consistita nello studio della controversia e nella redazione del solo ricorso introduttivo del giudizio innanzi alla
Suprema Corte basato su un unico motivo, relativo alla mancata sostituzione della reclusione con la libertà controllata o la semidetenzione;
ritenuto pertanto che la decisione della Corte d'appello di Bologna di liquidare il compenso spettante al difensore alla stregua dei valori tabellari minimi previsti dal D.M. 55/14 appaia adeguata a remunerare l'operato del difensore, tenuto conto della natura dell'impegno professionale richiesto e dell'attività concretamente svolta;
che, dunque, il decreto opposto deve ritenersi legittimo e deve essere confermato;
che le spese del presente procedimento, in ragione della soccombenza del ricorrente e della mancata costituzione del , non sono ripetibili;
CP_1
pagina 3 di 4 che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 nei confronti del ricorrente;
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
- dichiara sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma
1 quater T.U. 115/2002 nei confronti del ricorrente.
Si comunichi.
Bologna, 21/02/2025
Il Presidente delegato dott.ssa Manuela Velotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
Il Presidente delegato
Nel procedimento R.G. n. 1390/2024 avente ad oggetto opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. 30/05/2002
n. 115 e art. 15 D. Lgs. 1/09/2011 n. 150 promosso da
AVV. DIVONA (C.F. , in giudizio personalmente ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato come in atti (pec: Email_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso che l'avv. DIVONA PIANELLA ha assistito come difensore il sig. Persona_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale d'appello R.G. n. 5586/2021, da questo instaurato innanzi all'intestata Corte per contestare la sentenza del tribunale di Bologna n.
273/2021;
che il giudizio d'appello veniva definito con la sentenza n. 3398/2022 del 06/06/2022, mediante la quale la III Sezione Penale di questa Corte riformava parzialmente la sentenza impugnata;
che l'avv. Divona Pianella ha promosso ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione e che la
Suprema Corte (R.G. n. 16282/2023) ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio;
che con istanza datata 20/10/2023 l'avv. ha domandato alla III Sezione Penale dell'intestata Corte di liquidare spese e compensi relativi al giudizio innanzi alla Corte di cassazione per un importo pari a €
pagina 1 di 4 4.221,33 oltre alle spese generali IVA e CPA ove dovute, già al netto delle riduzioni ex art. 106 bis TU spese di giustizia;
che con decreto del 19/08/2024, notificato il 27/08/2024, la III Sezione Penale della Corte d'Appello di
Bologna ha liquidato all'avv. Divona Pianella un importo pari a € 1200,00;
che avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R n. 115/2002;
che l'avv. Divona Pianella ha proposto opposizione avverso il decreto della III Sezione Penale per aver liquidato una somma al di sotto dei medi tabellari inadeguata ed inidonea a compensare il lavoro svolto quale difensore di nel procedimento davanti alla S.C., e ha quindi domandato di Persona_1
rideterminare l'importo dei compensi dovuti nella misura di € 2.394,00 (per intero € 3.591,00);
che il , al quale l'atto di opposizione è stato ritualmente notificato, è rimasto Controparte_1
contumace;
che la Corte d'Appello di Bologna, nel decreto di liquidazione impugnato, ha affermato quanto segue:
“(…) “visto il provvedimento di ammissione del sunnominato al patrocinio a spese dello Stato;
considerato che
il giudizio di cassazione si è concluso e i compensi del difensore vanno liquidati con riferimento ai parametri vigenti, stabiliti con D.M. 10/03/2014 n. 55, secondo il grado della Autorità che ha proceduto;
tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 12 comma 1 del D.M. e del disposto dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002; Si ritiene, dunque, che possono essere liquidati euro 1.200 (€ 1.800 ridotti di 1/3) di cui: per la fase di studio euro 475, per la fase introduttiva euro 1325, per la fase decisoria non spetta trattandosi di udienza senza la partecipazione dei difensori.
P.Q.M.
visti gli art.
82 e ss D.P.R. n. 115/2002, liquida all'Avvocato sopra indicato la somma complessiva di euro 1.200.
Oltre spese forfettarie 15% e contributo CNPA e IVA come per legge”;
che l'opponente non contesta l'esclusione del compenso per la fase decisionale;
che, quanto ai compensi per la fase di studio e introduttiva, gli stessi sono stati liquidati in base ai minimi tariffari, e poi ridotti di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002;
osservato che, ai sensi dell'art. 82 T.U. spese di giustizia, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria, osservando la tariffa professionale, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
pagina 2 di 4 che la suddetta disposizione va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo di compenso liquidabile, ma non anche nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché non al di sotto delle tariffe minime;
che "sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della decurtazione di cui all'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 non costituisce violazione del minimo tariffario: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazione del compenso previsto per i difensori d'ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa di non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo. Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'articolo 106 bis non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività" (Cass., ordinanza 14 luglio 2022, n. 22257);
che il giudice, allorquando l'esercizio del suo potere decisionale sia contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici previsti dal D.M. n. 55/2014, può discrezionalmente determinare le somme liquidabili e tale decisione non è soggetta a sindacato di legittimità, essendo, di contro, soggetto a onere di congrua motivazione laddove si determini nel senso di disconoscere la debenza di una voce richiesta o di discostarsi dai parametri di legge;
che l'attività per la quale l'odierno opponente ha chiesto la liquidazione, documentata in atti, è consistita nello studio della controversia e nella redazione del solo ricorso introduttivo del giudizio innanzi alla
Suprema Corte basato su un unico motivo, relativo alla mancata sostituzione della reclusione con la libertà controllata o la semidetenzione;
ritenuto pertanto che la decisione della Corte d'appello di Bologna di liquidare il compenso spettante al difensore alla stregua dei valori tabellari minimi previsti dal D.M. 55/14 appaia adeguata a remunerare l'operato del difensore, tenuto conto della natura dell'impegno professionale richiesto e dell'attività concretamente svolta;
che, dunque, il decreto opposto deve ritenersi legittimo e deve essere confermato;
che le spese del presente procedimento, in ragione della soccombenza del ricorrente e della mancata costituzione del , non sono ripetibili;
CP_1
pagina 3 di 4 che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 nei confronti del ricorrente;
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
- dichiara sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma
1 quater T.U. 115/2002 nei confronti del ricorrente.
Si comunichi.
Bologna, 21/02/2025
Il Presidente delegato dott.ssa Manuela Velotti
pagina 4 di 4