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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/05/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 79/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEZZA FABRIZIO, elettivamente Pt_1 P.IVA_1
domiciliato in Nocera Inferiore (SA), via Canale n. 41, presso il difensore avv. FEZZA FABRIZIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAFARO MARINA, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliato in STRADELLO SAN GIROLAMO 8 PARMA, presso il difensore avv. CAFARO
MARINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “In via principale e pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Nocera Inferiore (Sa) e, per l'effetto, dichiarare invalido, nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo emesso, rimettendo la causa dinanzi al medesimo Tribunale di Nocera Inferiore (Sa), con l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c.
- In via subordinata e con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito si ritenga competente, dichiarare l'azione creditoria inammissibile, improcedibile e comunque infondata, in fatto e in diritto, per carenza di interesse e/o di legittimazione ad agire della e/o per CP_1
Part carenza di legittimazione passiva della , per le ragioni esposte in narrativa, per l'effetto dichiarando invalido, nullo, inefficace e/o comunque annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo opposto. - Ancora in via subordinata, dichiarare l'azione creditoria inammissibile, improcedibile e comunque infondata, in fatto e in diritto, essendo il credito inesistente e/o nullo, per le ragioni esposte in narrativa, per l'effetto dichiarando invalido, nullo, inefficace e/o comunque annullando e/o pagina 1 di 7 revocando il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge”;
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; - disporre che si proceda a norma dell'art. 702 ter c.p.c. ratione temporis applicabile, con conversione del rito da ordinario in sommario;
nel merito: - accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
- accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in sede monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2022 dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
3 - accertare la responsabilità aggravata dell'opponente ai sensi di cui all'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa nella somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5/1/2023 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
di Parma la casa editrice proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
1839/2024, emesso dal Tribunale di Parma in data 29/11/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 23.790,00, oltre interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo relativo a due contratti di compravendita di spazi pubblicitari. In via pregiudiziale, l'attrice eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parma per essere competente il Tribunale di Nocera
Inferiore, nel cui circondario aveva sede legale l'opponente. Nel merito, l'opponente deduceva che la convenuta non aveva offerto prova della sussistenza del credito, avendo prodotto unicamente fatture commerciali. Aggiungeva l'opponente che l'amministratore unico della società, legale rappresentante della stessa, il dott. , non aveva concluso nessun contratto con la casa editrice opposta, e Persona_1
che a sottoscriverli era stato il sig. privo del potere di rappresentanza. Deduceva, CP_2
inoltre, che il sig. aveva concluso i due contratti di compravendita di spazi pubblicitari con la CP_2
e che al più sarebbe spettato a quest'ultima agire per ottenere il compenso Controparte_3
contrattuale.
Con comparsa di risposta depositata in data 26/05/2023 si costituiva in giudizio la CP_1
insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché, nel pagina 2 di 7 merito, per il rigetto della pretesa avversaria, con conseguente condanna dell'opponente al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata. Precisava la che la conclusione di CP_1
contratti di compravendita di spazi pubblicitari con l'opponente era stata mediata da Controparte_3 esperta nell'elaborazione di piani di marketing e di intermediazione commerciale. Deduceva che il processo di pianificazione pubblicitaria era stato seguito, per conto di dal sig. Parte_1 CP_2
referente commerciale della Società opponente. Aggiungeva di aver correttamente adempiuto
[...] alle proprie obbligazioni, pubblicando sulle riveste e “ le inserzioni CP_1 Parte_2
pubblicitarie, emettendo fatture per complessivi € 23.790,00 nei confronti della società opponente, la quale non solo non aveva avanzato contestazioni, ma aveva riconosciuto il proprio debito, tanto che, con e-mail indirizzata a il sig. aveva proposto un pagamento rateale del debito. Controparte_3 CP_2
Con ordinanza del 28/09/2023 veniva confermata la competenza territoriale del Tribunale adito e respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Senza il compimento di attività istruttoria, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 4/03/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
[...]
ha agito in via monitoria al fine di ottenere il pagamento di euro 23.790,00, a titolo di CP_1
corrispettivo dovuto a seguito della conclusione di due contratti di vendita di inserzioni pubblicitarie.
Parte attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo sulla scorta di tre ordini di ragioni: 1) perché difetta la prova del credito oggetto di ingiunzione, avendo la convenuta prodotto unicamente fatture;
2) perché i contratti versati in atti dalla convenuta sono stati sottoscritti da un soggetto terzo, che non ha poteri di rappresentanza di 3) perché tali contratti non sono stati conclusi con la convenuta, Parte_1
bensì da Controparte_3
Con riferimento alla prima doglianza è sufficiente evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, quanto la sussistenza o meno della pretesa creditoria e che, peraltro, trattandosi di un giudizio a cognizione piena, deve essere accertata mediante gli ordinari mezzi istruttori e non in forza della documentazione di provenienza unilaterale che, eccezionalmente, stante l'art. 634 c.p.c., è ammessa nella fase sommaria inaudita altera parte del procedimento. Difatti, la giurisprudenza ha rimarcato che il valore probatorio della fattura in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito (v., ex plurimis, Cass. sent. n. 11736/18; sent. 19944/2023).
pagina 3 di 7 Dunque, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. Di conseguenza, in caso di contestazione dei fatti costitutivi del credito portato dalla fattura, l'onere di provare l'esistenza del credito, azionato con decreto ingiuntivo, grava in capo al convenuto opposto, il quale rimane attore in senso sostanziale.
Tanto premesso, si evidenzia che, a fondamento della propria pretesa creditoria, la Società convenuta ha prodotto non soltanto le fatture commerciali, ma anche i contratti stipulati con nonché Parte_3
le inserzioni pubblicitarie oggetto della prestazione contrattuale a suo carico (v. doc. nn. da 18 a 28 fascicolo parte convenuta).
Preliminarmente si osserva che priva di fondamento è la contestazione sollevata in corso di giudizio dalla società opponente, in ordine alla mancata conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., delle copie fotostatiche dei contratti in parola, atteso che l'eccezione è stata svolta senza alcuna indicazione specifica a sostegno ma solo facendo ricorso a formule di stile.
A tal proposito, “il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. sent. n. 40750/2021).
Parte attrice ha eccepito altresì l'inefficacia dei contratti versati in atti dalla convenuta, in quanto sottoscritti non dal proprio amministratore unico e legale rappresentante, , bensì da un Persona_1
terzo, privo dei poteri di rappresentanza della società. CP_2
Ebbene, nel caso di specie si ritiene debba trovare applicazione il generale istituto della apparenza del diritto o, più specificamente, della rappresentanza apparente, in forza del quale il contratto deve ritenersi produttivo di effetti nei confronti del "falso rappresentato" ancorché stipulato da un soggetto solo apparentemente, sulla base di circostanze univoche, dotato di poteri di rappresentanza, allorché tale apparenza abbia indotto in errore la controparte in buona fede e sia ascrivibile a titolo colposo al rappresentato. Proprio in virtù dell'etero integrazione delle disposizioni codicistiche, la dottrina e la giurisprudenza, limitano l'applicazione dell'istituto della rappresentanza apparente alle sole ipotesi di apparenza colpevole, imputabile, cioè, anche al rappresentato per aver, con il proprio contegno colposo o inerte, determinato o contribuito a determinare l'affidamento incolpevole altrui. Solo in tal caso, infatti, l'apparenza colposa surroga la legittimazione mancante, divenendo espressione del principio pagina 4 di 7 costituzionale di autoresponsabilità, declinazione del principio solidaristico: il rappresentato resta assoggettato agli effetti della situazione negoziale fittizia che ha contribuito a creare. In tale contesto, la posizione del terzo contraente è ritenuta meritevole di tutela allorché l'affidamento nella situazione obiettivamente fittizia sia stato incolpevole;
perfetto specchio della condotta colposa del rappresentato.
Ed infatti, “quando l'imprenditore si avvale per la propria attività di un apparato organizzato di mezzi e di personale, anche l'ausiliare subordinato, come il direttore degli acquisti, cui sia affidata nell'ambito della impresa la conclusione di affari per l'imprenditore stesso, con implicita "contemplatio domini", impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrino nell'esercizio delle sue funzioni. Ne consegue che il terzo contraente può ritenere concluso nel nome e nell'interesse del titolare dell'impresa il negozio stipulato dall'ausiliare a prescindere dal conferimento della rappresentanza, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento dell'incarico, opponibile ai terzi ai sensi degli artt. 2206,
2207 e 2209 cod. civ.” (v. Cass. sent. n. 13539/2014).
Negli stessi termini, con riferimento alla S.r.l. : “l'ausiliare dipendente dell'imprenditore (nella specie, società a responsabilità limitata) che - pur non assumendo la figura tipica dell'institore, del procuratore o del commesso, i quali sono investiti "ex lege" del potere (differenziato nei contenuti) di rappresentanza dell'imprenditore (artt. 2204, 2206, 2209, 2210) - sia destinato, per la posizione assegnatagli nell'ambito dell'impresa, a concludere affari per l'imprenditore stesso, con implicita
"contemplatio domini", impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrino nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto, il terzo contraente, indipendentemente dall'effettivo conferimento della rappresentanza, può ritenere concluso nel nome e nell'interesse del titolare dell'impresa il contratto stipulato dall'ausiliare nell'esercizio delle mansioni affidategli” (v. Cass. sent. n. 11039/1991).
Sulla scorta delle considerazioni suesposte, è possibile individuare i diversi indici rilevatori del fenomeno dell'apparenza del diritto nel caso che ci occupa e che hanno ragionevolmente ingenerato in capo alla il proprio affidamento, incolpevole, nella valida conclusione del contratto. CP_1
In primo luogo, è pacifico che sia stato il sig. ad apporre la propria firma sui contratti per cui è CP_2
causa, utilizzando il timbro della Società attrice, che non è stato oggetto di tempestivo disconoscimento. Inoltre, dai contratti si evince che il sig. fosse il referente commerciale della CP_2
Società opponente e che disponesse di un indirizzo e-mail aziendale (mirra. Email_1
”). Tramite l'utilizzo dell'account e-mail aziendale il sig. si è anche occupato di
[...] CP_2
organizzare i piani pubblicitari per la Società attrice, fornendo indicazioni all'intermediaria CP_3
indicazioni poi recepite dall'opposta e trasfuse nelle pagine pubblicitarie pubblicate nelle riviste
[...]
(v. docc. nn. 32, 33 e 34, fascicolo convenuta). Dal medesimo indirizzo e-mail, riconducibile alla
Società opponente, il sig. ha inoltre inviato un messaggio a nel quale dava atto CP_2 Controparte_3
pagina 5 di 7 Per_ di aver parlato con il legale rappresentante dell'opponente, sig. , che si era detto disponibile a saldare il debito per cui è causa tramite pagamento rateale (v. doc. n. 14, fascicolo convenuta).
Si aggiunga che dalla documentazione in atti risulta che l'opposta e l'opponente fossero in contatto tra loro da tempo, come emerge dallo scambio di e-mail risalente al luglio 2020, quando una dipendente della Società opposta inviava numerose e-mail ad dipendente della Società Testimone_1
opponente, per comunicarle di essere stata contattata da società estere, interessate alla commercializzazione dei prodotti alimentari venduti dall'opponente (v. doc. n. 29, fascicolo convenuta). Tutte queste e-mail venivano inviate anche al sig. che all'evidenza rappresentava il CP_2
punto di riferimento della Società opposta quando doveva interfacciarsi con la Società opponente.
Pertanto, il fatto che il sig. si presentasse come referente commerciale della Società opponente, CP_2
disponesse di un timbro riconducibile alla Società e di un account di posta elettronica aziendale, inviasse alla Società opposta indicazioni in merito alle pagine pubblicitarie da pubblicare in nome e per conto della Società opponente, sono tutti indici che hanno incolpevolmente indotto l'opposta a ritenere che egli fosse dotato del potere di rappresentanza della Società opponente. Si aggiunga altresì che tale affidamento incolpevole è stato determinato da atteggiamento colposo del falso rappresentato, consistito nel legittimare il sig. all'utilizzo di timbro aziendale, di un account e-mail CP_2
riconducibile alla Società opponente e nell'affidargli il compito di tenere i contatti con la Società opposta.
Peraltro, il fatto che nulla abbia dedotto a seguito della ricezione delle fatture elettroniche e Parte_4
del sollecito di pagamento inviato al suo indirizzo P.E.C. da parte della società opposta, inducono a ritenere che ella avesse piena contezza dell'impegno contrattuale assunto dal sig. in nome e per CP_2
conto della Società opponente (v. docc. da 3 a 13, fascicolo convenuta).
Del tutto infondate appaiono, inoltre, le argomentazioni dedotte dalla secondo le quali la Parte_4
titolare del diritto al corrispettivo delle inserzioni pubblicitarie fatto valere in sede monitoria sarebbe non già la bensì la con cui erano intercorsi i rapporti commerciali. CP_1 Controparte_3
Tuttavia, come documentalmente provato dalla società opposta, parte del contratto dei contratti per cui
è causa è indubbiamente la mentre la aveva semplicemente procurato CP_1 Controparte_3
l'affare, agendo su incarico della prima (v. docc. da 17 a 19, fascicolo parte convenuta).
Si ritiene, in particolare, che il rapporto contrattuale tra la e debba Controparte_3 CP_1 iscriversi nell'ambito del contratto atipico di procacciamento d'affari, in cui una parte, cd. procacciatore, si impegna a procurare ad un'altra parte, cd. preponente, la conclusione di contratti che, con riferimento al caso che ci occupa, concernono la vendita di spazi pubblicitari.
L'opposizione deve quindi essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
pagina 6 di 7 A fronte della radicale infondatezza dell'opposizione deve trovare accoglimento anche la domanda di parte convenuta di condanna di parte attrice ex art. 96, comma 3, c.p.c., considerato che parte attrice ha agito in giudizio senza quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione della consapevolezza dell'infondatezza della domanda, introdotta unicamente per fini dilatori. Ed infatti, così come chiarito dalla Suprema Corte, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) (v. Cass. S.U. sent. n. 22405/18). Pertanto, parte attrice è tenuta a corrispondere alla convenuta la somma equitativamente determinata in euro
1.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché l'attrice è tenuta a rifondere alla convenuta le spese di lite del presente giudizio, quantificate in euro 4.237,00, calcolate avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda (compenso ai minimi per la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 79/2023, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento in favore di della somma di euro 1.000,00; Parte_1 CP_1
3) Condanna alla refusione in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 CP_1
giudizio, liquidate in euro 4.237,00, oltre c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
Parma, 28 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEZZA FABRIZIO, elettivamente Pt_1 P.IVA_1
domiciliato in Nocera Inferiore (SA), via Canale n. 41, presso il difensore avv. FEZZA FABRIZIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAFARO MARINA, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliato in STRADELLO SAN GIROLAMO 8 PARMA, presso il difensore avv. CAFARO
MARINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “In via principale e pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Nocera Inferiore (Sa) e, per l'effetto, dichiarare invalido, nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo emesso, rimettendo la causa dinanzi al medesimo Tribunale di Nocera Inferiore (Sa), con l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c.
- In via subordinata e con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito si ritenga competente, dichiarare l'azione creditoria inammissibile, improcedibile e comunque infondata, in fatto e in diritto, per carenza di interesse e/o di legittimazione ad agire della e/o per CP_1
Part carenza di legittimazione passiva della , per le ragioni esposte in narrativa, per l'effetto dichiarando invalido, nullo, inefficace e/o comunque annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo opposto. - Ancora in via subordinata, dichiarare l'azione creditoria inammissibile, improcedibile e comunque infondata, in fatto e in diritto, essendo il credito inesistente e/o nullo, per le ragioni esposte in narrativa, per l'effetto dichiarando invalido, nullo, inefficace e/o comunque annullando e/o pagina 1 di 7 revocando il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge”;
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; - disporre che si proceda a norma dell'art. 702 ter c.p.c. ratione temporis applicabile, con conversione del rito da ordinario in sommario;
nel merito: - accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
- accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in sede monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2022 dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
3 - accertare la responsabilità aggravata dell'opponente ai sensi di cui all'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa nella somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5/1/2023 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
di Parma la casa editrice proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
1839/2024, emesso dal Tribunale di Parma in data 29/11/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 23.790,00, oltre interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo relativo a due contratti di compravendita di spazi pubblicitari. In via pregiudiziale, l'attrice eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parma per essere competente il Tribunale di Nocera
Inferiore, nel cui circondario aveva sede legale l'opponente. Nel merito, l'opponente deduceva che la convenuta non aveva offerto prova della sussistenza del credito, avendo prodotto unicamente fatture commerciali. Aggiungeva l'opponente che l'amministratore unico della società, legale rappresentante della stessa, il dott. , non aveva concluso nessun contratto con la casa editrice opposta, e Persona_1
che a sottoscriverli era stato il sig. privo del potere di rappresentanza. Deduceva, CP_2
inoltre, che il sig. aveva concluso i due contratti di compravendita di spazi pubblicitari con la CP_2
e che al più sarebbe spettato a quest'ultima agire per ottenere il compenso Controparte_3
contrattuale.
Con comparsa di risposta depositata in data 26/05/2023 si costituiva in giudizio la CP_1
insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché, nel pagina 2 di 7 merito, per il rigetto della pretesa avversaria, con conseguente condanna dell'opponente al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata. Precisava la che la conclusione di CP_1
contratti di compravendita di spazi pubblicitari con l'opponente era stata mediata da Controparte_3 esperta nell'elaborazione di piani di marketing e di intermediazione commerciale. Deduceva che il processo di pianificazione pubblicitaria era stato seguito, per conto di dal sig. Parte_1 CP_2
referente commerciale della Società opponente. Aggiungeva di aver correttamente adempiuto
[...] alle proprie obbligazioni, pubblicando sulle riveste e “ le inserzioni CP_1 Parte_2
pubblicitarie, emettendo fatture per complessivi € 23.790,00 nei confronti della società opponente, la quale non solo non aveva avanzato contestazioni, ma aveva riconosciuto il proprio debito, tanto che, con e-mail indirizzata a il sig. aveva proposto un pagamento rateale del debito. Controparte_3 CP_2
Con ordinanza del 28/09/2023 veniva confermata la competenza territoriale del Tribunale adito e respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Senza il compimento di attività istruttoria, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 4/03/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
[...]
ha agito in via monitoria al fine di ottenere il pagamento di euro 23.790,00, a titolo di CP_1
corrispettivo dovuto a seguito della conclusione di due contratti di vendita di inserzioni pubblicitarie.
Parte attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo sulla scorta di tre ordini di ragioni: 1) perché difetta la prova del credito oggetto di ingiunzione, avendo la convenuta prodotto unicamente fatture;
2) perché i contratti versati in atti dalla convenuta sono stati sottoscritti da un soggetto terzo, che non ha poteri di rappresentanza di 3) perché tali contratti non sono stati conclusi con la convenuta, Parte_1
bensì da Controparte_3
Con riferimento alla prima doglianza è sufficiente evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, quanto la sussistenza o meno della pretesa creditoria e che, peraltro, trattandosi di un giudizio a cognizione piena, deve essere accertata mediante gli ordinari mezzi istruttori e non in forza della documentazione di provenienza unilaterale che, eccezionalmente, stante l'art. 634 c.p.c., è ammessa nella fase sommaria inaudita altera parte del procedimento. Difatti, la giurisprudenza ha rimarcato che il valore probatorio della fattura in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito (v., ex plurimis, Cass. sent. n. 11736/18; sent. 19944/2023).
pagina 3 di 7 Dunque, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. Di conseguenza, in caso di contestazione dei fatti costitutivi del credito portato dalla fattura, l'onere di provare l'esistenza del credito, azionato con decreto ingiuntivo, grava in capo al convenuto opposto, il quale rimane attore in senso sostanziale.
Tanto premesso, si evidenzia che, a fondamento della propria pretesa creditoria, la Società convenuta ha prodotto non soltanto le fatture commerciali, ma anche i contratti stipulati con nonché Parte_3
le inserzioni pubblicitarie oggetto della prestazione contrattuale a suo carico (v. doc. nn. da 18 a 28 fascicolo parte convenuta).
Preliminarmente si osserva che priva di fondamento è la contestazione sollevata in corso di giudizio dalla società opponente, in ordine alla mancata conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., delle copie fotostatiche dei contratti in parola, atteso che l'eccezione è stata svolta senza alcuna indicazione specifica a sostegno ma solo facendo ricorso a formule di stile.
A tal proposito, “il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. sent. n. 40750/2021).
Parte attrice ha eccepito altresì l'inefficacia dei contratti versati in atti dalla convenuta, in quanto sottoscritti non dal proprio amministratore unico e legale rappresentante, , bensì da un Persona_1
terzo, privo dei poteri di rappresentanza della società. CP_2
Ebbene, nel caso di specie si ritiene debba trovare applicazione il generale istituto della apparenza del diritto o, più specificamente, della rappresentanza apparente, in forza del quale il contratto deve ritenersi produttivo di effetti nei confronti del "falso rappresentato" ancorché stipulato da un soggetto solo apparentemente, sulla base di circostanze univoche, dotato di poteri di rappresentanza, allorché tale apparenza abbia indotto in errore la controparte in buona fede e sia ascrivibile a titolo colposo al rappresentato. Proprio in virtù dell'etero integrazione delle disposizioni codicistiche, la dottrina e la giurisprudenza, limitano l'applicazione dell'istituto della rappresentanza apparente alle sole ipotesi di apparenza colpevole, imputabile, cioè, anche al rappresentato per aver, con il proprio contegno colposo o inerte, determinato o contribuito a determinare l'affidamento incolpevole altrui. Solo in tal caso, infatti, l'apparenza colposa surroga la legittimazione mancante, divenendo espressione del principio pagina 4 di 7 costituzionale di autoresponsabilità, declinazione del principio solidaristico: il rappresentato resta assoggettato agli effetti della situazione negoziale fittizia che ha contribuito a creare. In tale contesto, la posizione del terzo contraente è ritenuta meritevole di tutela allorché l'affidamento nella situazione obiettivamente fittizia sia stato incolpevole;
perfetto specchio della condotta colposa del rappresentato.
Ed infatti, “quando l'imprenditore si avvale per la propria attività di un apparato organizzato di mezzi e di personale, anche l'ausiliare subordinato, come il direttore degli acquisti, cui sia affidata nell'ambito della impresa la conclusione di affari per l'imprenditore stesso, con implicita "contemplatio domini", impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrino nell'esercizio delle sue funzioni. Ne consegue che il terzo contraente può ritenere concluso nel nome e nell'interesse del titolare dell'impresa il negozio stipulato dall'ausiliare a prescindere dal conferimento della rappresentanza, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento dell'incarico, opponibile ai terzi ai sensi degli artt. 2206,
2207 e 2209 cod. civ.” (v. Cass. sent. n. 13539/2014).
Negli stessi termini, con riferimento alla S.r.l. : “l'ausiliare dipendente dell'imprenditore (nella specie, società a responsabilità limitata) che - pur non assumendo la figura tipica dell'institore, del procuratore o del commesso, i quali sono investiti "ex lege" del potere (differenziato nei contenuti) di rappresentanza dell'imprenditore (artt. 2204, 2206, 2209, 2210) - sia destinato, per la posizione assegnatagli nell'ambito dell'impresa, a concludere affari per l'imprenditore stesso, con implicita
"contemplatio domini", impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrino nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto, il terzo contraente, indipendentemente dall'effettivo conferimento della rappresentanza, può ritenere concluso nel nome e nell'interesse del titolare dell'impresa il contratto stipulato dall'ausiliare nell'esercizio delle mansioni affidategli” (v. Cass. sent. n. 11039/1991).
Sulla scorta delle considerazioni suesposte, è possibile individuare i diversi indici rilevatori del fenomeno dell'apparenza del diritto nel caso che ci occupa e che hanno ragionevolmente ingenerato in capo alla il proprio affidamento, incolpevole, nella valida conclusione del contratto. CP_1
In primo luogo, è pacifico che sia stato il sig. ad apporre la propria firma sui contratti per cui è CP_2
causa, utilizzando il timbro della Società attrice, che non è stato oggetto di tempestivo disconoscimento. Inoltre, dai contratti si evince che il sig. fosse il referente commerciale della CP_2
Società opponente e che disponesse di un indirizzo e-mail aziendale (mirra. Email_1
”). Tramite l'utilizzo dell'account e-mail aziendale il sig. si è anche occupato di
[...] CP_2
organizzare i piani pubblicitari per la Società attrice, fornendo indicazioni all'intermediaria CP_3
indicazioni poi recepite dall'opposta e trasfuse nelle pagine pubblicitarie pubblicate nelle riviste
[...]
(v. docc. nn. 32, 33 e 34, fascicolo convenuta). Dal medesimo indirizzo e-mail, riconducibile alla
Società opponente, il sig. ha inoltre inviato un messaggio a nel quale dava atto CP_2 Controparte_3
pagina 5 di 7 Per_ di aver parlato con il legale rappresentante dell'opponente, sig. , che si era detto disponibile a saldare il debito per cui è causa tramite pagamento rateale (v. doc. n. 14, fascicolo convenuta).
Si aggiunga che dalla documentazione in atti risulta che l'opposta e l'opponente fossero in contatto tra loro da tempo, come emerge dallo scambio di e-mail risalente al luglio 2020, quando una dipendente della Società opposta inviava numerose e-mail ad dipendente della Società Testimone_1
opponente, per comunicarle di essere stata contattata da società estere, interessate alla commercializzazione dei prodotti alimentari venduti dall'opponente (v. doc. n. 29, fascicolo convenuta). Tutte queste e-mail venivano inviate anche al sig. che all'evidenza rappresentava il CP_2
punto di riferimento della Società opposta quando doveva interfacciarsi con la Società opponente.
Pertanto, il fatto che il sig. si presentasse come referente commerciale della Società opponente, CP_2
disponesse di un timbro riconducibile alla Società e di un account di posta elettronica aziendale, inviasse alla Società opposta indicazioni in merito alle pagine pubblicitarie da pubblicare in nome e per conto della Società opponente, sono tutti indici che hanno incolpevolmente indotto l'opposta a ritenere che egli fosse dotato del potere di rappresentanza della Società opponente. Si aggiunga altresì che tale affidamento incolpevole è stato determinato da atteggiamento colposo del falso rappresentato, consistito nel legittimare il sig. all'utilizzo di timbro aziendale, di un account e-mail CP_2
riconducibile alla Società opponente e nell'affidargli il compito di tenere i contatti con la Società opposta.
Peraltro, il fatto che nulla abbia dedotto a seguito della ricezione delle fatture elettroniche e Parte_4
del sollecito di pagamento inviato al suo indirizzo P.E.C. da parte della società opposta, inducono a ritenere che ella avesse piena contezza dell'impegno contrattuale assunto dal sig. in nome e per CP_2
conto della Società opponente (v. docc. da 3 a 13, fascicolo convenuta).
Del tutto infondate appaiono, inoltre, le argomentazioni dedotte dalla secondo le quali la Parte_4
titolare del diritto al corrispettivo delle inserzioni pubblicitarie fatto valere in sede monitoria sarebbe non già la bensì la con cui erano intercorsi i rapporti commerciali. CP_1 Controparte_3
Tuttavia, come documentalmente provato dalla società opposta, parte del contratto dei contratti per cui
è causa è indubbiamente la mentre la aveva semplicemente procurato CP_1 Controparte_3
l'affare, agendo su incarico della prima (v. docc. da 17 a 19, fascicolo parte convenuta).
Si ritiene, in particolare, che il rapporto contrattuale tra la e debba Controparte_3 CP_1 iscriversi nell'ambito del contratto atipico di procacciamento d'affari, in cui una parte, cd. procacciatore, si impegna a procurare ad un'altra parte, cd. preponente, la conclusione di contratti che, con riferimento al caso che ci occupa, concernono la vendita di spazi pubblicitari.
L'opposizione deve quindi essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
pagina 6 di 7 A fronte della radicale infondatezza dell'opposizione deve trovare accoglimento anche la domanda di parte convenuta di condanna di parte attrice ex art. 96, comma 3, c.p.c., considerato che parte attrice ha agito in giudizio senza quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione della consapevolezza dell'infondatezza della domanda, introdotta unicamente per fini dilatori. Ed infatti, così come chiarito dalla Suprema Corte, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) (v. Cass. S.U. sent. n. 22405/18). Pertanto, parte attrice è tenuta a corrispondere alla convenuta la somma equitativamente determinata in euro
1.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché l'attrice è tenuta a rifondere alla convenuta le spese di lite del presente giudizio, quantificate in euro 4.237,00, calcolate avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda (compenso ai minimi per la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 79/2023, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento in favore di della somma di euro 1.000,00; Parte_1 CP_1
3) Condanna alla refusione in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 CP_1
giudizio, liquidate in euro 4.237,00, oltre c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
Parma, 28 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
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