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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 482/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 3321/2025 depositato il 29/09/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Dott. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piana Degli Albanesi - Via P. Togliatti N.2 90037 Piana Degli Albanesi PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per giudizio di ottemperanza ex artt. 69, c. 5 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
Ricorrente_1, quale difensore antistatario di Nominativo_1, ha convenuto in giudizio il Comune di Piana degli Albanesi per l'esecuzione della sentenza n.2212/2023 resa dalla C.G.T. di primo grado di Palermo in data 25 ottobre 2023, depositata il 07 novembre 2023, passata in giudicato, con cui è stata annullata l'ingiunzione di pagamento n. 5382057200000472 del 02 febbraio 2021 relativa a IMU anno d'imposta 2013, condannando l'Ente locale alla refusione delle spese di lite.
Il Comune convenuto non si è costituito.
In data 30 dicembre 2025, parte ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio, allegando e documentando l'avvenuto pagamento delle somme richieste in ricorso.
All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, ricorrendo i presupposti di legge, ed in particolare essendo già intervenuto il pagamento da parte del Comune di Piana degli Albanesi delle somme richieste con il ricorso per ottemperanza, come da documentazione versata in atti, rileva sussistere una delle ipotesi di cessata materia del contendere tra le parti prevista dalla normativa stante la carenza di interesse alla prosecuzione e conseguente estinzione del giudizio.
Le spese possono essere compensate tra le parti, ex art. 46 comma 3 D.L.vo 546/1992, stante la specificità della fattispecie.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 3321/2025 depositato il 29/09/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Dott. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piana Degli Albanesi - Via P. Togliatti N.2 90037 Piana Degli Albanesi PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per giudizio di ottemperanza ex artt. 69, c. 5 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
Ricorrente_1, quale difensore antistatario di Nominativo_1, ha convenuto in giudizio il Comune di Piana degli Albanesi per l'esecuzione della sentenza n.2212/2023 resa dalla C.G.T. di primo grado di Palermo in data 25 ottobre 2023, depositata il 07 novembre 2023, passata in giudicato, con cui è stata annullata l'ingiunzione di pagamento n. 5382057200000472 del 02 febbraio 2021 relativa a IMU anno d'imposta 2013, condannando l'Ente locale alla refusione delle spese di lite.
Il Comune convenuto non si è costituito.
In data 30 dicembre 2025, parte ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio, allegando e documentando l'avvenuto pagamento delle somme richieste in ricorso.
All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, ricorrendo i presupposti di legge, ed in particolare essendo già intervenuto il pagamento da parte del Comune di Piana degli Albanesi delle somme richieste con il ricorso per ottemperanza, come da documentazione versata in atti, rileva sussistere una delle ipotesi di cessata materia del contendere tra le parti prevista dalla normativa stante la carenza di interesse alla prosecuzione e conseguente estinzione del giudizio.
Le spese possono essere compensate tra le parti, ex art. 46 comma 3 D.L.vo 546/1992, stante la specificità della fattispecie.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.