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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/11/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 30.10.2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 383/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. MARINANGELI IVETA Parte_1 elett. dom.to in Indirizzo Telematico APPELLANTE/I contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.PESCOLLA GIANLUCA elett.te dom.to in VIA INDIRIZZO TELEMATICO APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
, già in servizio presso l'azienda di trasporto pubblico Parte_1 CP_2 come operatore di esercizio, impugna la sentenza 115/2024 emessa dal Tribunale di
[...]
Pesaro – Sezione Lavoro in data 27.5.2024 e non notificata, con la quale veniva rigettata la sua domanda volta ad “…ottenere il risarcimento dei danni occorsi alla stessa dalla
pagina 1 di 7 grave violazione del rapporto contrattuale da parte del datore di lavoro che non ha emesso nessun provvedimento esplicito di sospensione del rapporto di lavoro e che ha illegittimamente, in modo erroneo e del tutto arbitrario applicato la normativa di tipo emergenziale, da cui è derivato anche il grave inadempimento contrattuale da parte dello stesso datore di lavoro…”. Ritiene l'appellante l'erroneità di tale sentenza per i seguenti motivi: 1) il primo giudice non avrebbe visionato correttamente i documenti allegati la ricorrente in quanto lo stesso Giudicante sosteneva che non era stato il datore di lavoro ad averla sospesa, ma la stessa lavoratrice a mettersi in condizione di “assenza ingiustificata”; 2) contraddittorietà della motivazione per avere il primo giudice sostenuto che la necessarietà dell'obbligo dell'esibizione della “certificazione verde” non avrebbe in alcun modo inciso sulla prestazione lavorativa, sostenendo, al contempo, che il datore del lavoro non poteva fare accedere la lavoratrice ai locali aziendali;
3) mancata rilevazione del fatto che il datore di lavoro versava in una situazione di mora accipiendi e che, dunque, la prestazione mancava per causa imputabile al datore di lavoro con conseguente diritto della lavoratrice al pagamento degli stipendi;
4) utilizzo del green pass per aggirare l'obbligo di trattamento sanitario per legge;
5) vizio di omessa pronuncia in ordine alla domanda della parte al punto 8 del ricorso (Invalidità derivata della normativa applicata al caso di specie per l'illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza); 6) mancanza dei presupposti per la condanna alle spese. Chiede, pertanto, che, in riforma della pronuncia di primo grado, la ex datrice di lavoro sia condannata al pagamento delle retribuzioni dovute durante il periodo di illegittima sospensione e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a lei derivato dalle necessitate dimissioni da ritenersi motivate per giusta causa. Si costituisce in giudizio la parte appellata, insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, in quanto correttamente motivata. La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. L'appello, deciso allo stato degli atti, è da ritenersi infondato. Si premette che gran parte dell'appello presenta evidenti profili di inammissibilità, essendo sostanzialmente riproduttivo di argomentazioni già spese in primo grado, senza un chiaro ed esplicito riferimento ai passaggi della sentenza censurati, con conseguente vizio di carenza di specificità. Peraltro, i primi motivi di appello appaiono anche frutto di un non corretto intendimento della pronuncia gravata. Non è corretto, infatti, che il primo giudice abbia affermato che la lavoratrice si era autosospesa, essendo, al contrario, stato affermato che la sospensione era una pagina 2 di 7 conseguenza obbligatoria ed automatica prevista dall'art. 9 septies a cagione della mancata presentazione del c.d. green pass. Si ricorda, infatti, che la vicenda in esame si è svolta nella vigenza dell'art.
9- septies del D.L. n. 52/2021 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) secondo cui “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.(..) 4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. (..) 5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.(..) 8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500”.
Dunque, il primo giudice, considerato che la lavoratrice, in risposta all'ordine di servizio del proprio datore di lavoro n. 358/21 che chiedeva esclusivamente ai lavoratori che non intendessero esibire la certificazione verde, di darne comunicazione alla Azienda con congruo preavviso, al fine di consentire l'organizzazione del servizio, comunicava che si sarebbe recata sul luogo di lavoro offrendo la propria prestazione lavorativa ma senza esibire il green pass, ha semplicemente affermato che tale comportamento concretava, ai sensi del citato art. 9 septies co. 6 (“sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione”) una assenza ingiustificata con conseguente sospensione dell'obbligo retributivo. pagina 3 di 7 In alcuna illogicità è, dunque, incorsa la sentenza impugnata. Allo stesso modo, alcuna affermazione inconciliabile contiene la sentenza, in quanto laddove il primo giudice ha affermato che l'obbligo di green pass “non incideva sul contenuto della prestazione lavorativa, imponendo un obbligo da adempiere prima del suo inizio”, ha semplicemente sostenuto che tale obbligo non comportava una modifica nelle modalità di espletamento della prestazione. Ciò che, invece, per legge, ha inciso sull'obbligazione lavorativa è stata la violazione da parte della lavoratrice dell'obbligo di green pass stabilito dalla legge, il che è del tutto diverso. Insiste, poi, al punto C) l'appellante nel sostenere che il datore di lavoro avrebbe
“provveduto alla modifica unilaterale di un requisito contrattuale rappresentato della presunta necessità di esibire il c.d. Green pass”. Come già spiegato dal primo giudice, l'obbligo del green pass è stato introdotto non dal datore di lavoro ma dalla legge, sicché non può neppure configurarsi alcuna situazione di mora credendi in capo al datore di lavoro in quanto, al contrario, è l'espressa volontà della lavoratrice di non volersi munire di green pass che ha costituito un impedimento alla regolare prestazione lavorativa. Come, di recente, puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 settembre 2025, n. 24996) “la situazione del lavoratore privo della certificazione se, da un lato, era tutelata dalla disposizione quanto agli effetti di conservazione del posto di lavoro, per altro verso era tale da far considerare comunque la mancata prestazione come ostativa alla retribuzione, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro”. Afferma la Corte che “La scelta prioritaria del legislatore risulta essere stata nel senso di richiedere comunque la certificazione verde per fornire la prestazione di lavoro, e ciò al fine di garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, e, contestualmente, di non penalizzare, se non con la perdita della retribuzione, i lavoratori che scegliessero di non vaccinarsi e, comunque, di restare privi della suddetta certificazione. L'opzione in tal modo adottata ha dunque considerato che l'obbligo di possesso della certificazione fosse solo collegato alla possibilità di rendere la prestazione, e che l'assenza di quest'ultima, e dunque il venir meno del sinallagma , fosse l'unico effetto Controparte_3 negativo considerato dalla disposizione. La chiara previsione della assenza di conseguenze disciplinari e della conservazione del posto di lavoro rende plastica la volontà di contenere l'ambito di applicazione di quanto disposto, destinato alla sola finalità collettiva di tutela dei luoghi di lavoro e dei lavoratori "attivi", con l'assicurazione di tener lontani, con una sospensione del rapporto, i lavoratori che, rimasti privi della certificazione, non erano in grado di fornire la propria attività lavorativa in condizioni di sicurezza per l'ambiente esterno”.
Ritiene, poi, l'appellante (al punto D) che l'imposizione del green pass sarebbe pagina 4 di 7 stato una specie di escamotage adottato dal legislatore per indurre i lavoratori a vaccinarsi ed eludere, così, la riserva di legge di cui all'art. 32 Cost.. Non si comprende, tuttavia, perché il legislatore avrebbe dovuto operare in tal senso, essendo lui stesso deputato ad eventualmente imporre l'obbligo vaccinale, tanto che, infatti, tale obbligo era stato già introdotto per il personale sanitario e sarebbe, di lì a poco, stato introdotto per il personale della scuola, delle forze armate nonché, infine, per i lavoratori ultracinquantenni. In realtà, la misura del green pass, quale dovuta cautela per garantire la salubrità degli ambienti di lavoro, è stata introdotta dal legislatore proprio per consentire ai lavoratori ampia libertà di scelta, potendo gli stessi, per ottenere tale certificazione, vaccinarsi, sfruttare l'eventuale immunità ricevuta da precedente infezione, oppure sottoporsi al tampone antigenico, privo di alcuna conseguenza sulla salute. La vaccinazione obbligatoria è stata, dunque, ritenuta l'extrema ratio a cui il legislatore è incorso solo per garantire la salute dei malati all'interno delle strutture sanitarie, dei minori all'interno delle scuole o i lavoratori ultracinquantenni, salvo, poi, abolire ogni obbligo, una volta che la pandemia è risultata sotto controllo. Quanto, poi, al fatto che il certificato c.d. green pass non garantisse l'assenza di contagiosità, ciò può essere vero, non potendosi affermare una efficacia al 100% del suo risultato, tuttavia, in una situazione di emergenza pandemica come quella sussistente nell'anno 2021, in base alla migliore ricerca scientifica del momento, era la soluzione che garantiva quanto più possibile condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro. D'altronde, l'accertamento medico ad personam prospettato dalla ricorrente, oltre che del tutto indefinito nei suoi contorni, avrebbe costituito una misura ben più invasiva rispetto a quella qui avversata, oltre che non necessariamente più attendibile. Quanto alle preoccupazioni circa la violazione della propria privacy, le stesse appaiono pure del tutto infondate. Controp Il controllo del green pass da parte del personale di vveniva, infatti, senza alcun trattamento di dati personali: infatti, utilizzando l'apposita “App” di scansione del QR Code, veniva rilasciato solo un semaforo colorato (verde o rosso) a seconda che il dipendente fosse o meno abilitato all'accesso sui luoghi di lavoro, senza alcuna forma di controllo o memorizzazione di sorta. Il comma 5 dell'art. 13, D.P.C.M. 17 giugno 2021 prevedeva, infatti, che “L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9- septies, commi 6 e ss.” e vietava la conservazione dei risultati dell'attività di controllo delle certificazioni. pagina 5 di 7 Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 430 del 14 dicembre 2021, ha espresso parere favorevole sullo schema del DPCM 17.12.2021
- che dettagliava l'attività di verifica del green pass - sottolineando che il complesso delle misure adottate è conforme al principio di liceità del trattamento e, più in generale, alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Con il Provvedimento del 7 aprile 2022 riportato da parte appellata, è stato ulteriormente ribadito da parte del Garante l'assenza di profili di incompatibilità del green pass col GDPR e con i principi posti a tutela dei dati personali. Lamenta, poi, l'appellante che il primo giudice non avrebbe motivato in ordine alla domanda di cui al punto 8 del ricorso che sollevava la questione della illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. L'appellante, tuttavia, dimentica che lo stato di emergenza è stato poi, nel tempo, prorogato con l'art. 1, comma 1, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 16 settembre 2021, n. 126 e, poi, ancora con altri D.L. fino alla data finale del 31 marzo 2022. Dunque, anche a voler ipotizzare l'illegittimo ricorso a DPCM, nel periodo qui in esame, l'adozione dello stato di emergenza è fondato su atti avente forza di legge nei confronti dei quali alcuna obiezione di eventuale illegittimità costituzionale viene avanzata (né appare configurabile). D'altronde, la stessa Corte Costituzionale, nel riconoscere che la competenza legislativa per il contenimento della pandemia spetta in esclusiva allo Stato giacché attinente alla «profilassi internazionale» ex art. 117, secondo comma, lettera q), Cost., ha osservato che il modello tradizionale di gestione delle emergenze affidato alle ordinanze contingibili e urgenti, culminato nell'emanazione del codice della protezione civile, «se da un lato appare conforme al disegno costituzionale, dall'altro non ne costituisce l'unica attuazione possibile», essendo «ipotizzabile che il legislatore statale, se posto a confronto con un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimentali tarate su quest'ultima», come appunto accaduto «a seguito della diffusione del COVID-19, il quale, a causa della rapidità e della imprevedibilità con cui il contagio si spande, ha imposto l'impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire» (sentenza n. 37 del 2021). Anche sotto tale profilo, dunque, l'appello non può essere accolto. Lamenta, infine, l'appellante l'erroneità della sentenza laddove non ha compensato le spese di lite alla luce della novità della questione. Come è noto, il principio cardine che regola la disciplina delle spese di lite è pagina 6 di 7 rappresentato dalla soccombenza ex art. 91 c.p.c. a cui il giudice può derogare, laddove emergano gravi ed eccezionali motivi ex art. 92 c.p.c. lasciati alla sua discrezionalità. Nel caso in esame, pur essendo la normativa oggetto di disamina di recente introduzione, non si ravvisano gravi ed eccezionali motivi per derogare al criterio della soccombenza, alla luce della pretestuosità del ricorso, caratterizzato da una confusionaria esposizione delle doglianze avanzate, coinvolgenti piani tra loro del tutto diversi, in un coacervo di argomentazioni poco districabili e prive di consequenzialità logica (ancor prima che giuridica). Per gli stessi motivi anche le spese del presente grado seguono la regola della soccombenza, tanto più che, nel tempo, tutta la normativa emergenziale è già stata ampiamente confermata nella sua legittimità da plurime pronunce della Corte Costituzionale. Si dà atto della sussistenza in capo alla parte appellante dei presupposti oggettivi per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente decidendo, così provvede: A. Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
B. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte appellata che liquida in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115/2002, la sussistenza in capo alla parte appellante dei presupposti oggettivi per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fatti salvi eventuali motivi di esenzione. Così deciso in Ancona, 30 ottobre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Dott. ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 30.10.2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 383/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. MARINANGELI IVETA Parte_1 elett. dom.to in Indirizzo Telematico APPELLANTE/I contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.PESCOLLA GIANLUCA elett.te dom.to in VIA INDIRIZZO TELEMATICO APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
, già in servizio presso l'azienda di trasporto pubblico Parte_1 CP_2 come operatore di esercizio, impugna la sentenza 115/2024 emessa dal Tribunale di
[...]
Pesaro – Sezione Lavoro in data 27.5.2024 e non notificata, con la quale veniva rigettata la sua domanda volta ad “…ottenere il risarcimento dei danni occorsi alla stessa dalla
pagina 1 di 7 grave violazione del rapporto contrattuale da parte del datore di lavoro che non ha emesso nessun provvedimento esplicito di sospensione del rapporto di lavoro e che ha illegittimamente, in modo erroneo e del tutto arbitrario applicato la normativa di tipo emergenziale, da cui è derivato anche il grave inadempimento contrattuale da parte dello stesso datore di lavoro…”. Ritiene l'appellante l'erroneità di tale sentenza per i seguenti motivi: 1) il primo giudice non avrebbe visionato correttamente i documenti allegati la ricorrente in quanto lo stesso Giudicante sosteneva che non era stato il datore di lavoro ad averla sospesa, ma la stessa lavoratrice a mettersi in condizione di “assenza ingiustificata”; 2) contraddittorietà della motivazione per avere il primo giudice sostenuto che la necessarietà dell'obbligo dell'esibizione della “certificazione verde” non avrebbe in alcun modo inciso sulla prestazione lavorativa, sostenendo, al contempo, che il datore del lavoro non poteva fare accedere la lavoratrice ai locali aziendali;
3) mancata rilevazione del fatto che il datore di lavoro versava in una situazione di mora accipiendi e che, dunque, la prestazione mancava per causa imputabile al datore di lavoro con conseguente diritto della lavoratrice al pagamento degli stipendi;
4) utilizzo del green pass per aggirare l'obbligo di trattamento sanitario per legge;
5) vizio di omessa pronuncia in ordine alla domanda della parte al punto 8 del ricorso (Invalidità derivata della normativa applicata al caso di specie per l'illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza); 6) mancanza dei presupposti per la condanna alle spese. Chiede, pertanto, che, in riforma della pronuncia di primo grado, la ex datrice di lavoro sia condannata al pagamento delle retribuzioni dovute durante il periodo di illegittima sospensione e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a lei derivato dalle necessitate dimissioni da ritenersi motivate per giusta causa. Si costituisce in giudizio la parte appellata, insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, in quanto correttamente motivata. La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. L'appello, deciso allo stato degli atti, è da ritenersi infondato. Si premette che gran parte dell'appello presenta evidenti profili di inammissibilità, essendo sostanzialmente riproduttivo di argomentazioni già spese in primo grado, senza un chiaro ed esplicito riferimento ai passaggi della sentenza censurati, con conseguente vizio di carenza di specificità. Peraltro, i primi motivi di appello appaiono anche frutto di un non corretto intendimento della pronuncia gravata. Non è corretto, infatti, che il primo giudice abbia affermato che la lavoratrice si era autosospesa, essendo, al contrario, stato affermato che la sospensione era una pagina 2 di 7 conseguenza obbligatoria ed automatica prevista dall'art. 9 septies a cagione della mancata presentazione del c.d. green pass. Si ricorda, infatti, che la vicenda in esame si è svolta nella vigenza dell'art.
9- septies del D.L. n. 52/2021 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) secondo cui “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.(..) 4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. (..) 5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.(..) 8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500”.
Dunque, il primo giudice, considerato che la lavoratrice, in risposta all'ordine di servizio del proprio datore di lavoro n. 358/21 che chiedeva esclusivamente ai lavoratori che non intendessero esibire la certificazione verde, di darne comunicazione alla Azienda con congruo preavviso, al fine di consentire l'organizzazione del servizio, comunicava che si sarebbe recata sul luogo di lavoro offrendo la propria prestazione lavorativa ma senza esibire il green pass, ha semplicemente affermato che tale comportamento concretava, ai sensi del citato art. 9 septies co. 6 (“sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione”) una assenza ingiustificata con conseguente sospensione dell'obbligo retributivo. pagina 3 di 7 In alcuna illogicità è, dunque, incorsa la sentenza impugnata. Allo stesso modo, alcuna affermazione inconciliabile contiene la sentenza, in quanto laddove il primo giudice ha affermato che l'obbligo di green pass “non incideva sul contenuto della prestazione lavorativa, imponendo un obbligo da adempiere prima del suo inizio”, ha semplicemente sostenuto che tale obbligo non comportava una modifica nelle modalità di espletamento della prestazione. Ciò che, invece, per legge, ha inciso sull'obbligazione lavorativa è stata la violazione da parte della lavoratrice dell'obbligo di green pass stabilito dalla legge, il che è del tutto diverso. Insiste, poi, al punto C) l'appellante nel sostenere che il datore di lavoro avrebbe
“provveduto alla modifica unilaterale di un requisito contrattuale rappresentato della presunta necessità di esibire il c.d. Green pass”. Come già spiegato dal primo giudice, l'obbligo del green pass è stato introdotto non dal datore di lavoro ma dalla legge, sicché non può neppure configurarsi alcuna situazione di mora credendi in capo al datore di lavoro in quanto, al contrario, è l'espressa volontà della lavoratrice di non volersi munire di green pass che ha costituito un impedimento alla regolare prestazione lavorativa. Come, di recente, puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 settembre 2025, n. 24996) “la situazione del lavoratore privo della certificazione se, da un lato, era tutelata dalla disposizione quanto agli effetti di conservazione del posto di lavoro, per altro verso era tale da far considerare comunque la mancata prestazione come ostativa alla retribuzione, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro”. Afferma la Corte che “La scelta prioritaria del legislatore risulta essere stata nel senso di richiedere comunque la certificazione verde per fornire la prestazione di lavoro, e ciò al fine di garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, e, contestualmente, di non penalizzare, se non con la perdita della retribuzione, i lavoratori che scegliessero di non vaccinarsi e, comunque, di restare privi della suddetta certificazione. L'opzione in tal modo adottata ha dunque considerato che l'obbligo di possesso della certificazione fosse solo collegato alla possibilità di rendere la prestazione, e che l'assenza di quest'ultima, e dunque il venir meno del sinallagma , fosse l'unico effetto Controparte_3 negativo considerato dalla disposizione. La chiara previsione della assenza di conseguenze disciplinari e della conservazione del posto di lavoro rende plastica la volontà di contenere l'ambito di applicazione di quanto disposto, destinato alla sola finalità collettiva di tutela dei luoghi di lavoro e dei lavoratori "attivi", con l'assicurazione di tener lontani, con una sospensione del rapporto, i lavoratori che, rimasti privi della certificazione, non erano in grado di fornire la propria attività lavorativa in condizioni di sicurezza per l'ambiente esterno”.
Ritiene, poi, l'appellante (al punto D) che l'imposizione del green pass sarebbe pagina 4 di 7 stato una specie di escamotage adottato dal legislatore per indurre i lavoratori a vaccinarsi ed eludere, così, la riserva di legge di cui all'art. 32 Cost.. Non si comprende, tuttavia, perché il legislatore avrebbe dovuto operare in tal senso, essendo lui stesso deputato ad eventualmente imporre l'obbligo vaccinale, tanto che, infatti, tale obbligo era stato già introdotto per il personale sanitario e sarebbe, di lì a poco, stato introdotto per il personale della scuola, delle forze armate nonché, infine, per i lavoratori ultracinquantenni. In realtà, la misura del green pass, quale dovuta cautela per garantire la salubrità degli ambienti di lavoro, è stata introdotta dal legislatore proprio per consentire ai lavoratori ampia libertà di scelta, potendo gli stessi, per ottenere tale certificazione, vaccinarsi, sfruttare l'eventuale immunità ricevuta da precedente infezione, oppure sottoporsi al tampone antigenico, privo di alcuna conseguenza sulla salute. La vaccinazione obbligatoria è stata, dunque, ritenuta l'extrema ratio a cui il legislatore è incorso solo per garantire la salute dei malati all'interno delle strutture sanitarie, dei minori all'interno delle scuole o i lavoratori ultracinquantenni, salvo, poi, abolire ogni obbligo, una volta che la pandemia è risultata sotto controllo. Quanto, poi, al fatto che il certificato c.d. green pass non garantisse l'assenza di contagiosità, ciò può essere vero, non potendosi affermare una efficacia al 100% del suo risultato, tuttavia, in una situazione di emergenza pandemica come quella sussistente nell'anno 2021, in base alla migliore ricerca scientifica del momento, era la soluzione che garantiva quanto più possibile condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro. D'altronde, l'accertamento medico ad personam prospettato dalla ricorrente, oltre che del tutto indefinito nei suoi contorni, avrebbe costituito una misura ben più invasiva rispetto a quella qui avversata, oltre che non necessariamente più attendibile. Quanto alle preoccupazioni circa la violazione della propria privacy, le stesse appaiono pure del tutto infondate. Controp Il controllo del green pass da parte del personale di vveniva, infatti, senza alcun trattamento di dati personali: infatti, utilizzando l'apposita “App” di scansione del QR Code, veniva rilasciato solo un semaforo colorato (verde o rosso) a seconda che il dipendente fosse o meno abilitato all'accesso sui luoghi di lavoro, senza alcuna forma di controllo o memorizzazione di sorta. Il comma 5 dell'art. 13, D.P.C.M. 17 giugno 2021 prevedeva, infatti, che “L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9- septies, commi 6 e ss.” e vietava la conservazione dei risultati dell'attività di controllo delle certificazioni. pagina 5 di 7 Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 430 del 14 dicembre 2021, ha espresso parere favorevole sullo schema del DPCM 17.12.2021
- che dettagliava l'attività di verifica del green pass - sottolineando che il complesso delle misure adottate è conforme al principio di liceità del trattamento e, più in generale, alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Con il Provvedimento del 7 aprile 2022 riportato da parte appellata, è stato ulteriormente ribadito da parte del Garante l'assenza di profili di incompatibilità del green pass col GDPR e con i principi posti a tutela dei dati personali. Lamenta, poi, l'appellante che il primo giudice non avrebbe motivato in ordine alla domanda di cui al punto 8 del ricorso che sollevava la questione della illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. L'appellante, tuttavia, dimentica che lo stato di emergenza è stato poi, nel tempo, prorogato con l'art. 1, comma 1, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 16 settembre 2021, n. 126 e, poi, ancora con altri D.L. fino alla data finale del 31 marzo 2022. Dunque, anche a voler ipotizzare l'illegittimo ricorso a DPCM, nel periodo qui in esame, l'adozione dello stato di emergenza è fondato su atti avente forza di legge nei confronti dei quali alcuna obiezione di eventuale illegittimità costituzionale viene avanzata (né appare configurabile). D'altronde, la stessa Corte Costituzionale, nel riconoscere che la competenza legislativa per il contenimento della pandemia spetta in esclusiva allo Stato giacché attinente alla «profilassi internazionale» ex art. 117, secondo comma, lettera q), Cost., ha osservato che il modello tradizionale di gestione delle emergenze affidato alle ordinanze contingibili e urgenti, culminato nell'emanazione del codice della protezione civile, «se da un lato appare conforme al disegno costituzionale, dall'altro non ne costituisce l'unica attuazione possibile», essendo «ipotizzabile che il legislatore statale, se posto a confronto con un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimentali tarate su quest'ultima», come appunto accaduto «a seguito della diffusione del COVID-19, il quale, a causa della rapidità e della imprevedibilità con cui il contagio si spande, ha imposto l'impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire» (sentenza n. 37 del 2021). Anche sotto tale profilo, dunque, l'appello non può essere accolto. Lamenta, infine, l'appellante l'erroneità della sentenza laddove non ha compensato le spese di lite alla luce della novità della questione. Come è noto, il principio cardine che regola la disciplina delle spese di lite è pagina 6 di 7 rappresentato dalla soccombenza ex art. 91 c.p.c. a cui il giudice può derogare, laddove emergano gravi ed eccezionali motivi ex art. 92 c.p.c. lasciati alla sua discrezionalità. Nel caso in esame, pur essendo la normativa oggetto di disamina di recente introduzione, non si ravvisano gravi ed eccezionali motivi per derogare al criterio della soccombenza, alla luce della pretestuosità del ricorso, caratterizzato da una confusionaria esposizione delle doglianze avanzate, coinvolgenti piani tra loro del tutto diversi, in un coacervo di argomentazioni poco districabili e prive di consequenzialità logica (ancor prima che giuridica). Per gli stessi motivi anche le spese del presente grado seguono la regola della soccombenza, tanto più che, nel tempo, tutta la normativa emergenziale è già stata ampiamente confermata nella sua legittimità da plurime pronunce della Corte Costituzionale. Si dà atto della sussistenza in capo alla parte appellante dei presupposti oggettivi per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente decidendo, così provvede: A. Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
B. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte appellata che liquida in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115/2002, la sussistenza in capo alla parte appellante dei presupposti oggettivi per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fatti salvi eventuali motivi di esenzione. Così deciso in Ancona, 30 ottobre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Dott. ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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