TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/03/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 2439/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura allegato al ricorso, dagli avv.ti Francesco
Stolfa e Danilo Volpe, presso il cui studio in Corato, alla via
Savonarola n. 9, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 19 marzo 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e almeno una delle parti depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 30.03.2023, ha impugnato Parte_1
l'avviso di addebito n. 314 2022 00079485 53 000, notificato il
20.02.2023, dell'importo di € 4.795,41, per pretesi crediti vantati dall' a titolo di contributi dovuti dal 01/2021 al 12/2021 per CP_1 iscrizione alla gestione commercianti.
A sostegno del ricorso ha dedotto: che il 20.06.2019 la ditta individuale cessava la propria attività per Parte_1 conferimento alla che il 2.08.2019 esso Controparte_2 ricorrente donava ai figli in egual misura il 96% delle quote della detta società, conservando la carica di amministratore unico e la quota di partecipazione societaria del 4% e senza percepire compenso;
che pur avendo comunicato alla camera di commercio la cancellazione della ditta dal registro delle imprese l' continuava a considerarlo iscritto CP_1 alla gestione commercianti;
che la nuova società non Controparte_2
è stata organizzata, né diretta prevalentemente mediante il proprio lavoro e che non ha espletato alcuna attività lavorativa per tale società, che esercita attività di commercio al dettaglio di articoli per ferramenta.
Ciò posto, ha dedotto che non ricorrono i requisiti soggettivi per
l'iscrizione alla gestione commercianti, poiché non ha mai svolto nella società attività lavorativa o gestionale;
che, inoltre, in virtù di principi consolidati in materia, grava sull' l'onere di dimostrare la CP_1 sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Infine, ha contestato l'entità degli importi pretesi con l'avviso impugnato e ha chiesto in subordine applicarsi la riduzione del 50% ex art. 59, comma 15, legge n. 449/97 per avere più di 65 anni d'età.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari
l'insussistenza dei crediti pretesi dall' con conseguente CP_1 cancellazione del nominativo della ricorrente o, in subordine, riduca gli importi pretesi;
con vittoria di spese.
2 L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della CP_1 domanda e la legittimità della iscrizione, evidenziando la pretesa contributiva si basa sul fatto che il ricorrente è socio e amministratore della e che non risulta che i figli del ricorrente Controparte_2 svolgano attività di direzione e organizzazione, con la conseguenza che deve presumersi che quest'ultima sia svolta dal ricorrente, il che giustifica l'iscrizione dello stesso nella gestione commercianti. In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo: l'avviso di addebito impugnato, infatti, risulta notificato il 20.02.2023 e il ricorso depositato il 30.03.2023, nel rispetto del termine di 40 giorni.
2. Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
L'articolo 29, comma 1, della legge n. 160/75, come modificato dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, prevede che: “L' obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Occorre, quindi, sulla scorta della citata disciplina che, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, il contribuente svolga un'attività o gestisca un esercizio commerciale, che sia da esso
3 gestito direttamente come titolare o come familiare coadiuvante o come socio di una società; in quest'ultimo caso è pero necessario, secondo quanto previsto dalla norma, che il contribuente, pur non avendo la piena responsabilità dell'impresa, partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e permanenza”.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 3240/10 “...ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”.
In termini analoghi, tra le altre, anche le più recenti decisioni n.
19273/18 della Suprema Corte, secondo cui “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa”.
4 Inoltre, non è sufficiente per l'iscrizione alla Gestione Commercianti che un soggetto sia titolare di un'impresa ed abbia la piena responsabilità della stessa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di gestione ma è, altresì, necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Sul punto, la Suprema Corte si è perciò espressa affermando che il connotato della prevalenza non deve essere apprezzato e valutato in confronto agli altri fattori produttivi dell'impresa, ma in ragione dell'attività del socio stesso in modo da sottoporre all'obbligo assicurativo i soci la cui attività risulti prevalente rispetto alle altre svolte dal medesimo, ancorché la stessa non sia preponderante all'interno dell'impresa.
Infatti, “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua "ratio", includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui
l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n.
4440/2017).
Ancora, quanto ai rapporti tra ruolo di amministratore e iscrizione alla Gestione Commercianti i Giudici di Legittimità hanno affermato che “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore,
5 indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Cass. Civ., Sez.
Lav., ord. n. 19273/2018).
In virtù di tanto, quindi, è evidente che l'obbligo della iscrizione nel
Registro dei Commercianti di un socio/amministratore, sia di una società di capitali che di una società di persone, passa attraverso l'analisi concreta dell'attività lavorativa svolta dal medesimo a favore della società, il cui onere probatorio grava sul soggetto creditore, ossia nel caso di specie l' . CP_1
3. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che non può dirsi assolto dall l'onere probatorio, che su di esso gravava CP_1 in quanto soggetto creditore che ha proceduto all'iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti, di dimostrare la sussistenza in capo aa ricorrente del presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In primo luogo, deve osservarsi che l'unico elemento che l' ha CP_1 posto a fondamento dell'iscrizione contestata in questa sede è rappresentato dal fatto che il ricorrente è socio, con percentuale di quote possedute del 4%, e amministratore della società
[...]
e che da ciò deriverebbe in via presuntiva la prova del Controparte_2 fatto che egli svolge attività di coordinamento e direzione dell'attività lavorativa e comunque di gestione della società, anche in considerazione del fatto che da visura la società risulta avere tre dipendenti con qualifica di operai che quindi svolgerebbero attività lavorativa;
ciò, secondo la prospettazione dell' , consentirebbe di CP_1 presumere la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
La prospettazione dell , tesa quindi a dimostrare, CP_1 sostanzialmente in via presuntiva, la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, non appare idonea a soddisfare l'onere probatorio che, sulla base dei consolidati e
6 condivisibili principi di diritto innanzi richiamati, gravava sull' medesimo;
ciò tanto più se si considera, per un verso, CP_1 che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha specificamente contestato di partecipare all'attività lavorativa e aziendale della società, e, per altro verso, che è stata espletata attività istruttoria che ha confermato quanto prospettato in ricorso, sconfessando la prospettazione dell' . CP_1
Più specificamente, il teste figlio del Testimone_1 ricorrente, che ha riferito di lavorare per la Controparte_2 dal 2021, dipendente della società dal 2011/12 al 2022, come barista, ha confermato non solo che il ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa per la società, che è svolta dallo stesso dal Testimone_1 fratello e da , ma anche Parte_2 Controparte_3 che non svolge alcuna attività di organizzazione, coordinamento e direzione dei lavoratori, che è svolta sostanzialmente dal fratello il teste, inoltre, ha confermato che il Parte_2 ricorrente svolge un'attività del tutto saltuaria per la società e limitata alla rappresentanza della stessa con alcuni fornitori più importanti (cfr. capitolo 4 del ricorso).
Tali circostanze hanno trovato conferma nelle dichiarazioni del teste
, che ha riferito di lavorare per la Controparte_3 CP_2
dal 2021, che l'attività lavorativa è svolta da lui e da
[...]
e e che nel 2021 si è Parte_2 Testimone_1 Parte_1 presentato in azienda saltuariamente.
Infine, il teste ha confermato che da quando Parte_2
è stata costituita la è lui ad occuparsi Controparte_2 integralmente dell'organizzazione e della direzione dell'azienda,
e il fratello si occupano della Controparte_3 Testimone_1 gestione degli agenti, mentre il padre si presenta in azienda al massimo per tre volte al mese.
Le dichiarazioni rese dai testi, sostanzialmente concordanti e intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili, perché frutto di cognizione diretta dei fatti di causa e tra esse coerenti, hanno
7 dimostrato, quindi, la mancata partecipazione del ricorrente all'attività lavorativa aziendale, anche sub specie di attività di direzione e organizzazione aziendale.
Pertanto, anche in considerazione di quanto emerso in sede istruttoria e della natura sostanzialmente presuntiva della prova che l - presunzione che è stato del tutto sconfessata dall'istruttoria CP_1 espletata - ha inteso fornire per dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla Gestione
Commercianti, non può dirsi fornita da parte dell'Istituto la prova l'effettiva partecipazione del ricorrente all'attività lavorativa e alla gestione aziendale della Controparte_2
Alla luce di ciò, quindi, deve escludersi che ricorrano i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 1 della legge n. 1397/1960, come sostituito dall'art. 29 della legge n. 160/1975, come interpretati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata e che quindi sussista una condizione di partecipazione del ricorrente alla gestione o cogestione della società in via abituale e prevalente, con la conseguenza che non sono dovuti i contributi pretesi per l'iscrizione alla Gestione Commercianti dall'1/2021 al 31/2021, con conseguente cancellazione della relativa iscrizione e annullamento dell'avviso di addebito n. 314 2022 00079485 53 000, notificato il 20.02.2023.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad 5.200,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 2439/2023 come innanzi proposta, così provvede:
8 1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dal ricorrente i contributi pretesi per l'iscrizione Parte_1 alla Gestione Commercianti dal 01/2021 al 12/2021, con conseguente cancellazione della relativa iscrizione e annullamento dell'avviso di addebito n. 314 2022 00079485 53
000, notificato il 20.02.2023;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in € 43,00 per spese vive ed € Parte_1
1.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Trani, 19.03.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
9