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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/09/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
verbale di udienza del 23/09/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito del deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
), con il patrocinio dell'Avv. CALVANO Parte_1 C.F._1
'Avv. ZINFOLLINO ALESSANDRA (C.F.: C.F._2
) C.F._3 ricorrente e
; Controparte_1
; Controparte_2
; Controparte_3 ro tempore; difes_ come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto1 depositato il 07/11/2024 ha adito questa A.G. chiedendo Parte_1 condanna della resistente Ammini pagamento della retribuzione professionale docenti, ex art. 7 CCNL 31-8-1999, in ragione del servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . CP_1
Determinava il quantum in € 1.091,59, deducendo di avere lavorato come docente a tempo determinato nell'a.s. 2019/2020
- dal 31.1.2020 al 27.3.2020 per nr. 57 giornate in regime di full-time,
- dal 28.3.2020 al 7.4.2020 per nr. 11 giornate in regime di full-time,
- dall'8.4.2020 al 13.6.2020 per nr. 67 giornate in regime di full-time
1 in ragione di € 174,50 lordi mensili sino al 31-12-2021, e nell'a.s. 2021/2022 (Totale retribuzione professionale docenti (r.d.p.) maturata e non corrisposta nell'anno scolastico 2019/2020 pari ad € 785,25);
- dal 10.1.2022 al 13.3.2022 per nr.63 giornate, per 6 ore settimanali,
- dal 14.3.2022 al 9.6.2022 per nr. 88 giornate, per 6 ore settimanali,
- dal 10.6.2022 al 14.6.2022 per nr. 5 giornate, per 6 ore settimanali,
- dal 30.8.2022 al 31.8.2022 per nr. 2 giornate, per 6 ore settimanali, in ragione di € 184,50 lordi mensili dal 1°-1-2022 (Totale retribuzione professionale docenti (r.d.p.) maturata e non corrisposta nell'anno scolastico 2021/2021 pari ad € 306,34).
In totale avendo maturato, per tutti i servizi indicati, un credito a titolo di retribuzione professionale docenti, pari a complessivi € 1.091,59
Si costituiva l'Amministrazione non opponendosi alla richiesta nel richiamo alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018; al contempo chiedendo liquidarsi l'indennità proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato. Precisamente, il eccepiva che “il secondo periodo di servizio nell'a.s 2019/2020 va dal 29/03/2020 e CP_1
8/03/2010 sicché il numero dei giorni di supplenza risulterebbe inferiore rispetto a quelli indicati da controparte e, di conseguenza, lievemente inferiore risulterebbe la somma pretesa a titolo di RPD”.
Sul punto parte ricorrente replicava che contrariamente a quanto affermato da controparte relativamente al solo giorno 28/03/2020, dalla documentazione già depositata (precisamente pagg. 5 e 6 del file relativo all'anno scolastico 2019/2020) risulta che il Dirigente scolastico decretava il riconoscimento del servizio prestato dal ricorrente nel giorno suddetto a causa di un'errata indicazione nel contratto della data di decorrenza che veniva fissata (erroneamente) il 29/03/2020.
La causa è stata portata in decisione nella forma prevista dall'articolo 127 ter c.p.c. con note di trattazione.
Osserva
La ricorrente lamenta di non avere percepito, nel tempo durante il quale ha svolto la propria attività di insegnamento in virtù di contratti a tempo determinato (supplenze brevi), la retribuzione professionale docenti, invece riconosciuta ai colleghi di ruolo ed a quelli titolari di supplenze annuali (sino al termine dell'anno scolastico o delle attività scolastiche).
Effettivamente la tesi di parte ricorrente ha trovato riscontro nella Giurisprudenza di merito e, di seguito, in quella di legittimità (tra le altre Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2019, n. 33140; Cass. 20015/2018) che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. Tale disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare
La domanda va pertanto accolta e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, per il periodo indicato, comprensivo del giorno riconosciuto dal Dirigente scolastico nei termini sopra richiamati (ed ovviamente anche per quelli successivi nei quali dovesse svolgere ulteriori prestazioni a tempo determinato) la retribuzione professionale.
2 Il quantum è da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis.
Occorre precisare che il calcolo della Retribuzione Professionale Docenti deve essere effettuato sui giorni e sulle ore di servizio effettivamente prestate, nonché tenendo conto di eventuali assenze suscettibili di detrazione economica attestate in atti.
Parte ricorrente ha debitamente provato di aver lavorato per i giorni e le ore dedotte nel ricorso e i calcoli relativi quantum dabeatur risultano corretti ed esenti da vizi;
pertanto deve esserle riconosciuto l'importo indicato nell'atto introduttivo.
I calcoli sopra riportati appaiono esenti da errori e possono essere senz'altro ratificati in questa sede;
e ciò anche nella parte relativa all'unico giorno contestato dal , nel CP_1 quale tuttavia il ricorrente ha reso la prestazione lavorativa, come condivisibil otto dal ricorrente nelle note di trattazione.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da , così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla erogazione della retribuzione indicata in motivazione con riferimento ai periodi durante i quali ha lavorato a tempo determinato come docente, da calcolarsi secondo i valori tabellari contrattuali ratione temporis richiamati in motivazione;
condanna la parte resistente all'erogazione della somma – pari ad € 1.091,59 - con accessori di legge sino al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € ri, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 23/09/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
verbale di udienza del 23/09/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito del deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
), con il patrocinio dell'Avv. CALVANO Parte_1 C.F._1
'Avv. ZINFOLLINO ALESSANDRA (C.F.: C.F._2
) C.F._3 ricorrente e
; Controparte_1
; Controparte_2
; Controparte_3 ro tempore; difes_ come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto1 depositato il 07/11/2024 ha adito questa A.G. chiedendo Parte_1 condanna della resistente Ammini pagamento della retribuzione professionale docenti, ex art. 7 CCNL 31-8-1999, in ragione del servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . CP_1
Determinava il quantum in € 1.091,59, deducendo di avere lavorato come docente a tempo determinato nell'a.s. 2019/2020
- dal 31.1.2020 al 27.3.2020 per nr. 57 giornate in regime di full-time,
- dal 28.3.2020 al 7.4.2020 per nr. 11 giornate in regime di full-time,
- dall'8.4.2020 al 13.6.2020 per nr. 67 giornate in regime di full-time
1 in ragione di € 174,50 lordi mensili sino al 31-12-2021, e nell'a.s. 2021/2022 (Totale retribuzione professionale docenti (r.d.p.) maturata e non corrisposta nell'anno scolastico 2019/2020 pari ad € 785,25);
- dal 10.1.2022 al 13.3.2022 per nr.63 giornate, per 6 ore settimanali,
- dal 14.3.2022 al 9.6.2022 per nr. 88 giornate, per 6 ore settimanali,
- dal 10.6.2022 al 14.6.2022 per nr. 5 giornate, per 6 ore settimanali,
- dal 30.8.2022 al 31.8.2022 per nr. 2 giornate, per 6 ore settimanali, in ragione di € 184,50 lordi mensili dal 1°-1-2022 (Totale retribuzione professionale docenti (r.d.p.) maturata e non corrisposta nell'anno scolastico 2021/2021 pari ad € 306,34).
In totale avendo maturato, per tutti i servizi indicati, un credito a titolo di retribuzione professionale docenti, pari a complessivi € 1.091,59
Si costituiva l'Amministrazione non opponendosi alla richiesta nel richiamo alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018; al contempo chiedendo liquidarsi l'indennità proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato. Precisamente, il eccepiva che “il secondo periodo di servizio nell'a.s 2019/2020 va dal 29/03/2020 e CP_1
8/03/2010 sicché il numero dei giorni di supplenza risulterebbe inferiore rispetto a quelli indicati da controparte e, di conseguenza, lievemente inferiore risulterebbe la somma pretesa a titolo di RPD”.
Sul punto parte ricorrente replicava che contrariamente a quanto affermato da controparte relativamente al solo giorno 28/03/2020, dalla documentazione già depositata (precisamente pagg. 5 e 6 del file relativo all'anno scolastico 2019/2020) risulta che il Dirigente scolastico decretava il riconoscimento del servizio prestato dal ricorrente nel giorno suddetto a causa di un'errata indicazione nel contratto della data di decorrenza che veniva fissata (erroneamente) il 29/03/2020.
La causa è stata portata in decisione nella forma prevista dall'articolo 127 ter c.p.c. con note di trattazione.
Osserva
La ricorrente lamenta di non avere percepito, nel tempo durante il quale ha svolto la propria attività di insegnamento in virtù di contratti a tempo determinato (supplenze brevi), la retribuzione professionale docenti, invece riconosciuta ai colleghi di ruolo ed a quelli titolari di supplenze annuali (sino al termine dell'anno scolastico o delle attività scolastiche).
Effettivamente la tesi di parte ricorrente ha trovato riscontro nella Giurisprudenza di merito e, di seguito, in quella di legittimità (tra le altre Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2019, n. 33140; Cass. 20015/2018) che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. Tale disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare
La domanda va pertanto accolta e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, per il periodo indicato, comprensivo del giorno riconosciuto dal Dirigente scolastico nei termini sopra richiamati (ed ovviamente anche per quelli successivi nei quali dovesse svolgere ulteriori prestazioni a tempo determinato) la retribuzione professionale.
2 Il quantum è da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis.
Occorre precisare che il calcolo della Retribuzione Professionale Docenti deve essere effettuato sui giorni e sulle ore di servizio effettivamente prestate, nonché tenendo conto di eventuali assenze suscettibili di detrazione economica attestate in atti.
Parte ricorrente ha debitamente provato di aver lavorato per i giorni e le ore dedotte nel ricorso e i calcoli relativi quantum dabeatur risultano corretti ed esenti da vizi;
pertanto deve esserle riconosciuto l'importo indicato nell'atto introduttivo.
I calcoli sopra riportati appaiono esenti da errori e possono essere senz'altro ratificati in questa sede;
e ciò anche nella parte relativa all'unico giorno contestato dal , nel CP_1 quale tuttavia il ricorrente ha reso la prestazione lavorativa, come condivisibil otto dal ricorrente nelle note di trattazione.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da , così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla erogazione della retribuzione indicata in motivazione con riferimento ai periodi durante i quali ha lavorato a tempo determinato come docente, da calcolarsi secondo i valori tabellari contrattuali ratione temporis richiamati in motivazione;
condanna la parte resistente all'erogazione della somma – pari ad € 1.091,59 - con accessori di legge sino al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € ri, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 23/09/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.