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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/09/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 5394/2023
TRA
rapp.ti e difesi dall'avv.to Parte_1 Parte_2
Alfonso Giaquinto, come in atti
-ricorrenti - E
, in persona del legale rappr.te p.t. Controparte_1
- convenuta contumace - FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.09.2023, i ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“A. accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
ex artt. 29 comma 6 e 106 comma 5 dei c.c.n.l. Comparto Sanità vigenti
[...] ratione temporis, al compenso per lavoro straordinario festivo maturato e non corrisposto in relazione alle prestazioni lavorative effettuate, tra il 2018 ed il 2021, in occasione di festività infrasettimanali;
B. per l'effetto, in conformità alle ore di cui agli allegati cartellini marcatempo e agli importi calcolati in ricorso, condannare l , in Controparte_2 persona del l.r.p.t., a corrispondere l'importo di € 2.834,00 in favore del sig. e di € 2.115,02 in favore del sig. , oltre interessi Parte_1 Parte_2 legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturati dalle singole scadenze al saldo,
o quelle maggiori o minori somme accertate in corso di causa;
C. condannare l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento del Controparte_1 contributo unificato, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario che dichiara di averne fatto anticipo.” I ricorrenti in epigrafe hanno esposto di lavorare alle dipendenze dell' CP_1
nello specifico con la qualifica di Operatore Tecnico Autista,
[...] Parte_1 inquadrato al livello BS, e con la qualifica di Operatore Socio Parte_2
Sanitario, inquadrato al livello BS del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità; di aver svolto la propria prestazione lavorativa con orario di lavoro articolato in turni;
di aver prestato, nel periodo 2018-2021, la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, il primo per un totale di n. 182 ore, ed il secondo per un totale di n. 134 ore, come da documentazione allegata. In punto di diritto ha invocato la corretta interpretazione e applicazione degli articoli dei c.c.n.l. Comparto Sanità, vigenza 2016-2018 e 2019-2021, che disciplinano l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale (rispettivamente 29 comma 6 e 106 comma 5), già in precedenza ugualmente regolamentata dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20/09/2001, integrativo del c.c.n.l. del 07/04/1999. L sebbene ritualmente citata non si è Controparte_2 costituita in giudizio. Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso merita accoglimento, per le argomentazioni di seguito esposte. Va rilevato che, da un esame degli atti prodotti dai ricorrenti, si deduce che effettivamente i lavoratori hanno svolto la propria attività lavorativa in favore della convenuta contumace nelle giornate festive infrasettimanali e secondo le cadenze orarie di cui agli atti introduttivi del giudizio (vedi fogli di servizio e prospetti paga prodotti). Va sottolineato che, sotto il profilo letterale, l'art. 9 comma 1, del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999 fa riferimento, in via generale, all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale tout court, senza alcuna limitazione ai soli dipendenti addetti ad un'attività lavorativa prestata secondo un orario ordinario e non articolata su turni. Difatti, non è condivisibile la tesi interpretativa secondo la quale l'art 9 è applicabile ai soli dipendenti addetti ad un'attività lavorativa prestata secondo un orario ordinario e non articolata su turni, nei cui confronti sia richiesto di svolgere attività in giornate festive infrasettimanali, laddove, per coloro i quali tale attività svolgano in virtù di una turnazione ordinaria, verrebbe in considerazione il solo art. 44, 12° comma. Nello specifico, l'inapplicabilità dell'art. 9 in questione al personale turnista avrebbe dovuto essere esplicitamente prevista sin dall'inizio dello stesso articolo, che è di formulazione successiva rispetto all' art. 44. In verità la ratio dell' art. 44, comma 12°, del CCNL dell' 1/9/1995 è, dichiaratamente, quella di compensare interamente il disagio derivante esclusivamente dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, laddove la ratio dell' art 9 è quella di compensare il lavoratore per la perdita della giornata festiva infrasettimanale, tanto che la maggiorazione è prevista in alternativa alla fruizione del riposo compensativo, per cui non si vede per quale ragione debba spettare al solo personale non turnista. In realtà, nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all' art 44, comma 12°, previsto per il lavoro in turni, non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, venga erogato il compenso aggiuntivo appositamente previsto, per tale diverso titolo, dall' art. 9 nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo. In verità l'espletamento di tale tipo di prestazione lavorativa è previsto e disciplinato dall' art. 9 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999, versato in atti, rubricato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, che al primo comma dispone: “Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20, CCNL 1/9/95, e 34, CCNL 7/4/99, l' attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.” Del resto, tale opzione interpretativa ha trovato conferma nelle decisioni della Suprema Corte, secondo cui "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505/2021; n. 29632 del 16/11/2018) La Corte di legittimità ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi. Ciò posto, la mancata costituzione in giudizio dell e la conseguente assenza di CP_1 prova di adempimento dell'obbligazione comporta l'accoglimento della domanda. Riguardo al quantum debeatur, devono tenersi in considerazione i conteggi risultanti dalla verifica sui fogli di presenza, dell'attività lavorativa di parte ricorrente nei giorni festivi infrasettimanali, i quali non presentano elementi in contrasto con il dato normativo contabile. Ne consegue che l , per i titoli di cui al Controparte_3 ricorso, va condannata al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
2.834,00 (importo riferito ai giorni festivi infrasettimanali dal 2018 al 2021 per un totale di 182 ore) ed in favore di della somma di € 2.115,02 Parte_2
(importo riferito ai giorni festivi infrasettimanali dal 2018 al 2021 per un totale di 134 ore). Tale importo va maggiorato con interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma Parte_1 di €. 2.834,00, ed in favore di della somma di €. Parte_2
2.115,02, oltre accessori come per legge dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente CP_4 liquidate in complessivi €. 1.445,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, 18.09.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè