Art. 4.
Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni ai veterinari di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 , e successive modificazioni. ((A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni all'ordine dei veterinari competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.))
Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni ai veterinari di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 , e successive modificazioni. ((A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni all'ordine dei veterinari competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.))