Articolo 4 della Legge 8 novembre 1984, n. 750
Articolo 3Articolo 3 ter
Versione
10 novembre 1984
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Versione
25 giugno 1994
Art. 4.
Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni ai veterinari di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 , e successive modificazioni. ((A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni all'ordine dei veterinari competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.))
Entrata in vigore il 25 giugno 1994