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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/07/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
Sezione II civile
N. R.V.G. 697/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 697/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio degli Avv.ti CONSOLINI Parte_1 C.F._1
UE, ZA RC RO e AL AN e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Francesco Londonio n.24;
E
(Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. ZANI TAMARA, e con Parte_2 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Mortara, Via L. Cicconi, 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Mortara, in data 14/06/2008, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 7, dell'anno 2008;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) la figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla medesima, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Mortara via Monte Nero n.2; 3) la casa famigliare sita in Mortara via Monte Nero n.2, con tutti i beni e gli arredi in essa contenuti, nonché la pertinenza della stessa, di proprietà di , vengono Parte_1
assegnati a , che vi abiterà con la figlia , mentre entro e Parte_2 Per_1 Parte_1
non oltre la data del 30 aprile 2025 si trasferirà in altro immobile, portando con sé i propri beni ed effetti personali, con conseguente pagamento del canone di locazione e spese accessorie a proprio carico. Le spese condominiali straordinarie e le spese di proprietà relative alla casa coniugale saranno pagate da , mentre le spese Parte_1
condominiali ordinarie (tra cui quelle generali, di acqua e depurazione) saranno a carico esclusivo di;
Parte_2
4) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal giovedì pomeriggio sino alla domenica sera, incluso il pernottamento.
Nella settimana in cui il week end è di pertinenza materna, salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà tenere con sé dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina con Per_1
pernottamento.
In ogni caso il padre potrà vedere quando lo vorrà, previo accordo con la madre e Per_1 la medesima figlia.
Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di . Per_1
trascorrerà le vacanze natalizie, pasquali e ogni altra festività con i genitori nel Per_1
rispetto del principio dell'alternanza.
I genitori concordano che nel 2025 trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre, il Per_1
lunedì dell'Angelo con il padre, il giorno di Natale con la madre, il 31 dicembre-01 gennaio con il padre, con alternanza per gli anni successivi.
Vacanze estive: nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé la figlia 15 giorni di ferie anche non consecutive in periodo che vorrà concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. La madre godrà con la figlia di ugual periodo di ferie che vorrà concordare con il padre entro il 30 giugno di ogni anno.
Le ulteriori festività verranno concordate ogni anno in base agli impegni lavorativi dei genitori e alle esigenze scolastiche della figlia, nel rispetto del principio dell'alternanza;
5) il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , euro 400,00 (quattrocento), da versarsi a mezzo bonifico bancario alle Per_1
seguenti coordinate bancarie [...] entro il giorno 15 di ogni
Pag. 2 di 5 mese e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT.
6) Secondo quanto previsto nel Protocollo in uso avanti al Tribunale di Pavia del
09.11.2016 si intendono comprese nell'assegno di mantenimento e non devono essere rimborsate le seguenti spese: spese per l'alloggio, per i buoni-mensa, per la cancelleria corrente, per i farmaci da banco, per l'abbigliamento (escluso quello specifico per attività sportive), mentre le ulteriori spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative e comunque quelle extra assegno necessarie alla figlia minore saranno suddivise al 50% tra i Per_1
genitori come previsto dal suddetto protocollo. In ogni caso le parti dichiarano di avere ricevuto copia del Protocollo e di attenersi di comune accordo allo stesso per la ripartizione di tutte le spese che riguarderanno la figlia. Il tutto non solo fino al raggiungimento della maggiore età della figlia, ma finchè la stessa non sarà in grado di rendersi economicamente indipendente;
7) l'assegno unico riguardante la figlia minore sarà percepito al 100% dalla madre;
8) l'autovettura Peugeot 208 tg. FX107PH di proprietà di , verrà ceduta a Parte_1
titolo gratuito alla moglie con spese del trasferimento di proprietà a carico del Parte_2 marito . Parte_1
9) sosterrà la rata mensile del mutuo di € 490,00 fino a aprile 2025, data di Parte_1
scadenza dello stesso, con addebito diretto sul proprio conto corrente (doc. 10).
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente ed autonomamente indipendenti.
11) i coniugi dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra i medesimi sussistente e pertanto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
12) i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti relativamente alla figlia minore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Pag. 3 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Mortara il 14/06/2008, (atto n.7, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 9/7/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
Sezione II civile
N. R.V.G. 697/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 697/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio degli Avv.ti CONSOLINI Parte_1 C.F._1
UE, ZA RC RO e AL AN e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Francesco Londonio n.24;
E
(Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. ZANI TAMARA, e con Parte_2 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Mortara, Via L. Cicconi, 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Mortara, in data 14/06/2008, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 7, dell'anno 2008;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) la figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla medesima, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Mortara via Monte Nero n.2; 3) la casa famigliare sita in Mortara via Monte Nero n.2, con tutti i beni e gli arredi in essa contenuti, nonché la pertinenza della stessa, di proprietà di , vengono Parte_1
assegnati a , che vi abiterà con la figlia , mentre entro e Parte_2 Per_1 Parte_1
non oltre la data del 30 aprile 2025 si trasferirà in altro immobile, portando con sé i propri beni ed effetti personali, con conseguente pagamento del canone di locazione e spese accessorie a proprio carico. Le spese condominiali straordinarie e le spese di proprietà relative alla casa coniugale saranno pagate da , mentre le spese Parte_1
condominiali ordinarie (tra cui quelle generali, di acqua e depurazione) saranno a carico esclusivo di;
Parte_2
4) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal giovedì pomeriggio sino alla domenica sera, incluso il pernottamento.
Nella settimana in cui il week end è di pertinenza materna, salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà tenere con sé dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina con Per_1
pernottamento.
In ogni caso il padre potrà vedere quando lo vorrà, previo accordo con la madre e Per_1 la medesima figlia.
Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di . Per_1
trascorrerà le vacanze natalizie, pasquali e ogni altra festività con i genitori nel Per_1
rispetto del principio dell'alternanza.
I genitori concordano che nel 2025 trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre, il Per_1
lunedì dell'Angelo con il padre, il giorno di Natale con la madre, il 31 dicembre-01 gennaio con il padre, con alternanza per gli anni successivi.
Vacanze estive: nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé la figlia 15 giorni di ferie anche non consecutive in periodo che vorrà concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. La madre godrà con la figlia di ugual periodo di ferie che vorrà concordare con il padre entro il 30 giugno di ogni anno.
Le ulteriori festività verranno concordate ogni anno in base agli impegni lavorativi dei genitori e alle esigenze scolastiche della figlia, nel rispetto del principio dell'alternanza;
5) il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , euro 400,00 (quattrocento), da versarsi a mezzo bonifico bancario alle Per_1
seguenti coordinate bancarie [...] entro il giorno 15 di ogni
Pag. 2 di 5 mese e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT.
6) Secondo quanto previsto nel Protocollo in uso avanti al Tribunale di Pavia del
09.11.2016 si intendono comprese nell'assegno di mantenimento e non devono essere rimborsate le seguenti spese: spese per l'alloggio, per i buoni-mensa, per la cancelleria corrente, per i farmaci da banco, per l'abbigliamento (escluso quello specifico per attività sportive), mentre le ulteriori spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative e comunque quelle extra assegno necessarie alla figlia minore saranno suddivise al 50% tra i Per_1
genitori come previsto dal suddetto protocollo. In ogni caso le parti dichiarano di avere ricevuto copia del Protocollo e di attenersi di comune accordo allo stesso per la ripartizione di tutte le spese che riguarderanno la figlia. Il tutto non solo fino al raggiungimento della maggiore età della figlia, ma finchè la stessa non sarà in grado di rendersi economicamente indipendente;
7) l'assegno unico riguardante la figlia minore sarà percepito al 100% dalla madre;
8) l'autovettura Peugeot 208 tg. FX107PH di proprietà di , verrà ceduta a Parte_1
titolo gratuito alla moglie con spese del trasferimento di proprietà a carico del Parte_2 marito . Parte_1
9) sosterrà la rata mensile del mutuo di € 490,00 fino a aprile 2025, data di Parte_1
scadenza dello stesso, con addebito diretto sul proprio conto corrente (doc. 10).
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente ed autonomamente indipendenti.
11) i coniugi dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra i medesimi sussistente e pertanto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
12) i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti relativamente alla figlia minore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Pag. 3 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Mortara il 14/06/2008, (atto n.7, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 9/7/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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