Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/05/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 2731/2023
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2731/2023 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
OGGETTO: Parte_2 C.F._2
(C.F. ), entrambi
Leasing rappresentati e difesi dall'Avv.to NOVEL PAOLO ALBERTO per procura in atti
ATTORI - OPPONENTI
c o n t r o
(P. IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale mandataria di (C.F. Controparte_2
, Rappresentata e difesa dall'Avv.to ZURLO MARIO per P.IVA_2
procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
a cui è stata riunita la causa n. 2732/2023 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), entrambi rappresentati e
[...] C.F._4
difesi dall'Avv.to NOVEL PAOLO ALBERTO per procura in atti
ATTORI - OPPONENTI
c o n t r o
(P. IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale mandataria di (C.F. Controparte_2
, Rappresentata e difesa dall'Avv.to ZURLO MARIO per P.IVA_2
procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
a cui è stata riunita la causa n. 2733/2023 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ) e Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._6
dall'Avv.to NOVEL PAOLO ALBERTO per procura in atti
ATTORI - OPPONENTI
c o n t r o
(P. IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale mandataria di (C.F. Controparte_2
, Rappresentata e difesa dall'Avv.to ZURLO MARIO per P.IVA_2
procura in atti
In punto: Leasing
CONCLUSIONI - 3 -
Degli attori - opponenti
“- in via principale, nel merito: in accoglimento della proposta
opposizione: a) accertare e dichiarare, per i motivi in atti, l'intervenuta
decadenza della creditrice opposta dal termine di cui all'art. 1957 c.c., con
conseguente liberazione dei garanti ed odierni opponenti da ogni obbligazione
fideiussoria dai medesimi prestata il 21 dicembre 2009 in relazione al contratto di
locazione finanziaria n. IF per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o P.IVA_3
annullare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nel merito: accertare e dichiarare l'entità
manifestamente eccessiva della penale richiesta da controparte e, pertanto,
disporne l'equa riduzione, ex artt. 1384 e/o 1526 c.c., nella misura che il
Tribunale riterrà di giustizia.
In via istruttoria: si chiede che, ex art 210 c.p.c., venga ordinato al
Fallimento SMS di depositare un prospetto riepilogativo Controparte_3
dell'ammontare complessivo delle rate versate dalla predetta società in bonis in
costanza di rapporto di leasing.”
Della convenuta – opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le
declaratorie del caso e gli incombenti di rito,
In via principale
Respingere l'opposizione de qua in quanto infondata in fatto ed in diritto
per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo - 4 -
opposto;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuto nullo o
inefficace e, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata
la legittimità della richiesta di pagamento della somma di € 125.945,05,
condannare in via solidale i signori (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
ambedue residenti in [...], al pagamento, in favore
della nella propria qualità di mandataria di , CP_1 Controparte_2
della somma di Euro 125.945,05 o di altra somma veriore accertanda - per i
motivi di cui in narrativa;
In ogni caso
Rigettare tutte le eccezioni e le domande attoree in quanto infondate in
fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa
Con vittoria di spese e competenze di causa come per legge, oltre Iva,
Cpa e rimborso forfettario.
R.G. 2732/2023
NEL MERITO
In via principale
Respingere l'opposizione de qua in quanto infondata in fatto ed in diritto
per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
opposto; - 5 -
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuto nullo o
inefficace e, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata
la legittimità della richiesta di pagamento della somma di € 125.945,05,
condannare in via solidale i signori (c.f. Parte_3 C.F._7
), residente in [...] e (c.f.
[...] Parte_4
), residente in [...], al pagamento, CodiceFiscale_8
in favore della nella propria qualità di mandataria di CP_1 [...]
, della somma di Euro 125.945,05 o di altra somma veriore accertanda CP_2
per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso
Rigettare tutte le eccezioni e le domande attoree in quanto infondate in
fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa come per legge, oltre Iva,
Cpa e rimborso forfettario.
R.G. 2733/2023
NEL MERITO
In via principale
Respingere l'opposizione de qua in quanto infondata in fatto ed in diritto
per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
opposto;
In via subordinata - 6 -
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuto nullo o
inefficace e, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata
la legittimità della richiesta di pagamento della somma di € 125.945,05,
condannare in via solidale i signori (c.f. Parte_5
) e (c.f. ), ambedue C.F._5 Parte_6 C.F._6
residenti in [...], al pagamento, in favore della
nella propria qualità di mandataria di , della CP_1 Controparte_2
somma di Euro 125.945,05 o di altra somma veriore accertanda per i motivi di cui
in narrativa;
In ogni caso
Rigettare tutte le eccezioni e le domande attoree in quanto infondate in
fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa come per legge, oltre Iva,
Cpa e rimborso forfettario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo emesso in data 9 febbraio 2023 l'intestato
Tribunale ha ingiunto nei confronti di , Parte_1 Parte_2
e , in Parte_5 Parte_6 Parte_3 Parte_4
qualità di garanti della fallita SMS Engineering S.r.l., il pagamento in via tra loro solidale della somma di euro 125.949,05, oltre interessi e spese occorrende, in favore di quale mandataria di CP_1 CP_2
[...] - 7 -
Con separati atti di citazione e , Parte_1 Parte_2
e e , Parte_5 Parte_6 Parte_3 Parte_4
hanno proposto opposizione avverso l'indicato decreto ingiuntivo,
eccependo l'inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c.; chiedendo la riduzione dell'ammontare della somma monitoriamente richiesta, attesa la manifesta eccessività della penale;
lamentando l'assenza di una stima attendibile del valore del compendio immobiliare concesso in leasing al momento della vendita da parte della società concedente.
Costituendosi in giudizio quale mandataria di CP_1 [...]
ha eccepito come la garanzia prestata dalla controparte non CP_2
possa essere qualificata in termini di fideiussione, bensì quale garanzia autonoma, con conseguente impossibilità per i garanti di far valere eccezioni attinenti al rapporto principale, nonché la manifesta infondatezza della richiesta di riduzione della penale ex art. 1384 c.c..
A seguito della riunione dei giudizi introdotti dagli opponenti, si è
esperito a più riprese il tentativo di conciliazione della lite;
preso tuttavia atto della mancata possibilità di addivenire ad una transazione, la causa è
stata trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe senza svolgimento di attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale infondata l'opposizione promossa nei termini e per le ragioni seguono. - 8 -
È incontestato e, in ogni caso, documentato in causa che:
- il credito azionato in sede monitoria da rinviene CP_1
titolo nel contratto di leasing n. IF 1250288, stipulato in data 21.12.2009 tra
Unicredit Leasing S.p.a. (Locat spa) e l'utilizzatrice SMS CP_3
[...]
- gli odierni opponenti sono stati ingiunti in ragione della garanzia personalmente prestata in data 21 dicembre 2009;
- SMS Engineering S.r.l, dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo
in data 31 marzo 2023, si è resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni di leasing a decorrere dal 1° settembre 2016, cosicché la CP_4
quale mandataria della concedente Unicredit Leasing S.p.a., in data
[...]
16 gennaio 2017 si è avvalsa della clausola risolutiva espressa ex art. 21
delle condizioni generali di contratto, con conseguente escussione delle anzidette garanzie;
- il bene è stato rilasciato dall'utilizzatrice ed è stato venduto al miglior prezzo di euro 520.000,00;
- in data 19 maggio 2020 è stato fatturato l'indennizzo che, al netto del ricavato dalla vendita, è risultato pari ad euro 93.732,45.
Con la proposizione dell'opposizione per cui è causa gli ingiunti non hanno contestato la validità della garanzia prestata ed il legittimo esercizio della clausola risolutiva espressa, atteso il pacifico inadempimento dell'utilizzatrice nel pagamento dei canoni di leasing. - 9 -
Ferme le superiori premesse, è necessario in primo luogo procedere alla qualificazione giuridica della garanzia prestata dagli odierni opponenti,
divergendo la ricostruzione difensiva delle parti per l'inquadramento in termini di fideiussione, ovvero quale contratto autonomo di garanzia.
Osserva il Tribunale che il contratto autonomo si caratterizza,
rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia,
derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché
dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (cfr. Cass., 19693/2022).
Facendo applicazione del superiore principio di diritto, è dunque agevole qualificare la garanzia di causa in termini di contratto autonomo di garanzia, atteso che la clausola n. 7 stabilisce che “i fideiussori rinunciano
espressamente ad avvalersi della facoltà di opporre le eccezioni di cui
all'art. 1945 c.c.”, cosicché è evidente l'assenza del carattere dell'accessorietà proprio della fideiussione.
Per l'effetto, del tutto infondata risulta essere l'eccezione relativa al mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., in quanto disposizione normativa inapplicabile al contratto autonomo di garanzia.
D'altro verso, del tutto tardiva risulta essere l'eccezione di pretesa - 10 -
nullità delle garanzie per conformità al modello Abi, come risultante dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, in quanto sollevata dagli opponenti soltanto con la propria memoria istruttoria ex art. 183, comma sesto n. 2 c.p.c. e dunque oltre lo spirare del termine delle preclusioni assertive.
Trattasi in ogni caso di eccezione infondata, in quanto il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia ha ad oggetto le sole fideiussioni omnibus (cfr. Cass., 26847/2024), e determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, con conseguente inapplicabilità al caso concreto in cui gli opponenti hanno sottoscritto un contratto autonomo di garanzia con riferimento allo specifico contratto di locazione finanziaria n. IF P.IVA_4
stipulato in data 21.12.2009 tra Unicredit Leasing S.p.a. (Locat spa) e l'utilizzatrice SMS Engineering S.r.l. (cfr. in argomento, Cass.,
21841/2024).
Da ultimo risulta infondata anche l'eccezione relativa alla dedotta applicabilità della disciplina di cui all'art. 1526 c.c. e conseguentemente dell'art. 1384 c.c. ai fini della riduzione della penale convenuta tra le parti.
Ed, infatti, nell'ipotesi di un contratto di leasing traslativo, a cui –
come nel caso di specie - non sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla l. n. 124 del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in - 11 -
vigore), è legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è
parametrato al cosiddetto interesse positivo, ed ovvero all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto.
Si reputa, pertanto, equa e, dunque, insuscettibile di riduzione ex art. 1526, comma 2, c.c. la clausola penale di cui all'art. 21 delle condizioni generali di contratto che prevede, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, l'attribuzione al concedente di un importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione d'acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore (cfr. Cass.,
26518/2024).
D'altro canto, gli opponenti non hanno allegato alcun elemento da cui poter ricavare che il bene sia stato venduto ad un prezzo non conforme ai valori di mercato o comunque non corretto, di talché non pare opportuno dar corso alla riduzione della penale, mancando un principio di prova che il bene sia stato venduto ad un prezzo vile per negligenza del concedente (cfr.
Cass., 28022/2021).
Ai fini dell'art. 1384 c.c. il criterio fondamentale per valutare l'eccessività della penale coincide con il dato oggettivo dello squilibrio tra le posizioni delle parti con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto;
tuttavia il riferimento all'interesse del creditore, avendo la funzione di indicare lo - 12 -
strumento per mezzo del quale giungere a stabilire se la penale sia o meno manifestamente eccessiva presuppone una motivata valutazione della situazione esistente al momento della sua applicazione, perché l'ammontare,
che pur potrebbe essere eccessivo rispetto al momento della stipulazione,
potrebbe non esserlo più rispetto a quello di applicazione, cosa che varrebbe semplicemente a testimoniare l'esistenza di un irrilevante errore di previsione del contratto, ma non già l'iniquità della clausola in rapporto alla sua funzione (cfr. Cass., 28037/2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione non è
dunque meritevole di accoglimento con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutti gli ingiunti;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite a favore di liquidandone l'ammontare in euro CP_1
14.103,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 ed euro
406,50 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi - 13 -
dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, il giorno 5 maggio 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)