Art. 2.
La somma di cui al precedente articolo 1 sara' stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1963-64 e di lire 1 miliardo e 800 milioni nell'esercizio 1964-65.
La somma di cui al precedente articolo 1 sara' stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1963-64 e di lire 1 miliardo e 800 milioni nell'esercizio 1964-65.